COMUNE DI LUINO
COMUNE DI LUINO
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’APPALTO DELLE PRESTAZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI. PERIODO SETTEMBRE 2021-AGOSTO 2023, CON FACOLTA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNUALITA’ (SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2024).
ART. 1) Oggetto e durata della collaborazione.
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale consiste nel garantire l’effettuazione e compartecipazione delle attività educative previste all’interno dei Servizi Sociali e Scolastico del Comune di Luino.
Gli interventi dovranno essere resi da personale idoneo in possesso di adeguata qualifica di educatore professionale.
La collaborazione decorrerà dalla data di effettivo affidamento, prevista per il mese di settembre 2021 per la durata di anni due e quindi con scadenza al 31.8.2023. Alla fine di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso o costituzione in mora.
Qualora ne ricorra l’opportunità e la possibilità a termini di legge potrà essere disposto il rinnovo del contratto e analogamente, per garantire continuità agli interventi in caso di mancata nuova aggiudicazione entro il 31.8.2023, potrà essere disposta la conseguente proroga. Entrambe le suddette facoltà restano comunque riservate in via esclusiva al soggetto appaltante qualora ne ricorrano le condizioni di legge e di opportunità.
ART. 2) Modalità di aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata tramite procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, e come ulteriormente modificata dal decreto-legge 31/05/2021 n. 77 ("Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure").
Ai candidati così individuati verrà successivamente inviata la lettera d’invito. L'aggiudicazione verrà disposta anche in caso di presentazione di un’unica offerta purchè valida e congrua.
ART. 3) Modalità di espletamento del servizio.
Il servizio deve garantire la costante e soddisfacente realizzazione degli interventi richiesti che potranno essere svolti sia in autonomia sia in collaborazione con altre figure professionali organicamente inserite all’interno dei servizi comunali.
In particolare il servizio garantisce sia interventi svolti in forma individuale che collettiva secondo la seguente tipologia:
• interventi educativi individuali, anche a domicilio, per minori soggetti a provvedimenti dell’A.G. o in situazione di disagio, o disabili, da realizzarsi, di norma al domicilio, o
anche presso l’Istituto scolastico frequentato, o il Centro di Aggregazione Giovanile, o altri luoghi ritenuti significativi per il minore stesso per n. 48 settimane annue e per un massimo di 65 ore settimanali;
• interventi educativi in gruppo all’interno delle attività pre-scolastiche del mattino e dopo scolastiche pomeridiane, nonché del Centro di Aggregazione Giovanile caratterizzato dalla presenza di minori della fascia d’età 6 – 14 anni, con impiego per 36 settimane annue e per un massimo 55 ore settimanali;
• interventi di sostegno scolastico finalizzati alla promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con impiego per 36 settimane annue e per un massimo di 20 ore settimanali
• interventi educativi ad integrazione della gestione dell’asilo nido (pre e post asilo, sostegno a bambini disabili), con impiego per 45 settimane annue e per un massimo di n. 35 ore settimanali
Le prestazioni individuali dovranno essere rese per l’intero periodo d’appalto al netto di sospensioni per vacanze/assenze dei minori interessati, mentre quelle collettive potranno venire sospese durante i normali periodi di chiusura delle scuole.
Si dà atto che per i servizi richiesti il fabbisogno previsto è stimato, sulla base delle risultanze registrate negli ultimi tre anni, in 175 ore complessive. Si precisa altresì che taluni interventi educativi, comunque residuali e nel limite massimo del 5% di quelli previsti, (es. a favore di minori affidati a famiglie non residenti nel Distretto di Luino, o per determinate caratteristiche di intervento) potranno venire affidati in forma diretta ad altri soggetti.
Il numero di personale richiesto e le relative ore di impiego, pur definite sulla casistica attualmente in carico, potranno subire variazioni in più o in meno ad esclusiva ed insindacabile valutazione del Responsabile del Servizio stesso. Si dà atto che i fabbisogni indicati sono quelli risultanti dalle necessità odierne avuto riferito al fabbisogno standard registrato nell’ultimo triennio.
Fatta comunque salva la specifica programmazione che potrà essere disposta nel corso dell’intero periodo di svolgimento dei servizi (i servizi individuali possono venire interrotti qualora non se ne ravvisi la necessità, o per il raggiungimento degli obiettivi previsti, mentre quelli collettivi per diversa modalità di gestione o per mancato loro finanziamento), l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicatario, che ha l’obbligo di accettare, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto in relazione all’aumento o alla diminuzione delle necessità e disponibilità finanziarie e ciò anche in deroga al limite del 20% rispetto all’importo della spesa di aggiudicazione prevista.
Si precisa che, in ragione della concomitanza oraria della maggior parte delle tipologie degli interventi richiesti, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere garantiti da più personale, anche a part time, ferma restando l’obbligatorietà di garantire un impiego/disponibilità di almeno 7 operatori:
Si precisa che i costi di accesso e di trasferimento degli operatori sono a totale carico dell’aggiudicatario -quindi già remunerati nell’importo contrattuale richiesto- e non verranno conteggiati nel monte ore del servizio reso.
ART. 4) Conoscenza delle norme di gara e di servizio.
Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere iscritte alla C.C.I.A.A. per oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
• essere iscritte, se Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali, nella sezione A o C dell’Albo ex X. 000/00 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx o di altra Regione;
• essere in possesso dei requisiti previsti qualora Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali non iscritte all’ Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono.
I soggetti sopraindicati possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo di impresa o mediante consorzi, secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
Gli stessi, partecipando alla gara, danno atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi da svolgere.
Conseguentemente non potrà sollevare obiezione alcuna per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del presente servizio, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione dello stesso e che concorrono alla determinazione del prezzo.
ART. 5) Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione verrà disposta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come quella che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto, sulla base dei seguenti parametri:
• Progetto tecnico-organizzativo punti 70
• Offerta economica punti 30
Non saranno comunque ammesse offerte condizionate.
Non sono altresì ammesse offerte che prevedano un costo orario superiore a quello di seguito indicato:
L’importo a base di gara è definito in €. 26.00 oltre I.V.A. se dovuta
Non sarà altresì ammesso prezzo orario inferiore alla seguente soglia poiché al di sotto di tale importo si ritiene che sussista anomalia nel prezzo offerto:
- per prestazioni educative (educatore professionale) € 19,00 + IVA, se dovuta.
Il valore complessivo dell’appalto per il periodo di affidamento dello stesso settembre 2021- agosto 2023 ammonta ad € 384.540,00, oltre IVA se dovuta nell’aliquota di legge.
Con l'eventuale rinnovo per l'ulteriore annualità settembre 2023- agosto 2024 dell'affidamento il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 576.810,00, oltre IVA se dovuta nell’aliquota di legge.
Il costo orario derivante dal ribasso percentuale offerto è quindi da intendersi onnicomprensivo di ogni conseguente onere, mentre si dà atto che non sono stimati oneri economici derivanti da rischi per interferenza.
L’assegnazione del punteggio riferito al progetto tecnico-organizzativo avverrà da parte di Commissione giudicatrice, appositamente costituita, a seguito di valutazione di relazione tecnica sui seguenti elementi che non potrà superare per ciascuno le 3 cartelle formato A4, dimensione carattere 11, interlinea 1,5 :
PROGETTO TECNICO-ORGANIZZATIVO (QUALITÀ DEL SERVIZIO) MASSIMO PUNTI 70
A. Organigramma operativo, modello organizzativo e modalità di attuazione degli interventi: il concorrente dovrà descrivere la propria struttura organizzativa comprensiva del piano di individuazione del personale da dedicare al servizio e degli specifici curriculum del personale che si intende impiegare corredati di eventuali titoli di studio e qualifiche professionali ed esperienza nel settore specifico. Le azioni che intende svolgere o prevedere a contrasto del turn over delle
figure impegnate. Le modalità e i tempi di sostituzione del personale impegnato in caso di temporanee assenze, ad esclusione dei periodi di ferie o malattie brevi. La stabilità della struttura intendendo la presenza di operatori a tempo indeterminato già in servizio rispetto a quelli a tempo determinato o da assumere per il servizio in argomento. Il valore aggiunto che la propria organizzazione può dare ai servizi in appalto indicando le modalità per ridurre i tempi della presa in carico e della gestione. La figura del coordinatore e le modalità di coordinamento della società e dei propri operatori con gli operatori sociali referenti del Comune. La contestualizzazione degli interventi e l’integrazione nella comunità locale mediante sinergie con Enti e Associazioni presenti sul territorio allo scopo di migliorare la qualità complessiva dei servizi. La presenza eventuale di volontari in aggiunta al lavoro degli operatori e le modalità e tipologie di impiego. La disponibilità a garantire prestazioni anche dopo le ore 18.00 e nell’intera mattinata del sabato per esigenze segnalate dai Servizi invianti. Gli interventi di formazione, aggiornamento e supervisione previsti per il personale dipendente, indicando per ciascuna il numero di giornate/ore, i nominativi dei formatori e supervisori, le modalità con cui vengono garantiti.
Massimo punti 40.
B. Esperienze pregresse: il concorrente dovrà descrivere le eventuali collaborazioni già sviluppate nell’ultimo quinquennio per tutte e 4 le tipologie di intervento indicate al precedente art. 3 e/o per analoghi o similari interventi, ivi compresi quelli in generale a favore di minori in situazione di disagio sociale, da valutare sia in termini numerici, di tipologia dell’intervento reso, di durata temporale.
Massimo punti 20.
C. Progetti aggiuntivi: il concorrente dovrà descrivere risorse, iniziative, interventi e reti territoriali già attivate, o che attiverà entro 4 mesi dall’inizio dell’appalto, per migliorare la qualità dei servizi da rendere. Le medesime potranno anche essere integrative o in ampliamento di quanto obbligatoriamente da indicare per la precedente voce A. Per tutte le proposte avanzate dovrà indicarsi se le stesse siano offerte a titolo gratuito per l’Ente, o indicarne il relativo valore economico qualora non fossero a titolo gratuito.
Massimo punti 10.
Assegnazione punteggi
Il punteggio relativo ai singoli criteri sopra indicati verrà attribuito sulla base della valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice, con riferimento alla rispondenza della proposta progettuale con quanto indicato nel capitolato di gara e a quanto tale proposta sia ritenuta valida ai fini di un miglior soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione. Per i singoli criteri sopra riportati ciascun componente della Commissione di gara esprime la propria valutazione assegnando un coefficiente di apprezzamento (non sono ammessi coefficienti intermedi) tenendo conto dei seguenti parametri motivazionali:
Coefficiente | Livelli di apprezzamento assegnabili | Motivazione |
0 | Insufficiente | Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti |
0,2 | Scarso | Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata inadeguata degli elementi richiesti |
0,4 | Sufficiente | Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti |
0,6 | Buono | Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari approfondimenti |
0,8 | Distinto | Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni approfondimenti gli elementi richiesti |
1 | Ottimo | Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti |
Per ogni criterio, il Presidente della Commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, quindi procede ad attribuire il valore 1 al coefficiente più elevato e di conseguenza a riparametrare tutti gli altri coefficienti.
Soglia di sbarramento: qualora il Punteggio totale conclusivo per il Progetto tecnico- organizzativo non raggiunga la soglia di 42 punti, l'offerta verrà esclusa e non potrà, pertanto, essere ammessa alla fase successiva della gara (valutazione dell'offerta economica) in quanto un punteggio inferiore alla predetta soglia non risulta coerente con gli standard qualitativi minimi attesi dall’amministrazione appaltante che nel complesso si richiedono di livello qualitativo “buono”.
OFFERTA ECONOMICA (PREZZO DEL SERVIZIO): MASSIMO PUNTI 30
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Metodo per il calcolo dei punteggi
Il punteggio totale di ogni offerente sarà assegnato con il metodo aggregativo compensatore. La migliore offerta tecnica sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei singoli elementi di valutazione. Per la valutazione dell’offerta si utilizzerà la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
Il servizio verrà aggiudicato all’offerente il quale, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e relativa al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.
ART. 6) Pagamento dei corrispettivi.
I compensi spettanti saranno corrisposti in ragione delle ore effettivamente prestate durante ogni singolo mese di riferimento su presentazione di apposita fattura.
Verranno altresì retribuite le ore necessarie alla programmazione/supervisione richieste dai Responsabili dei Servizi interessati, mentre nulla sarà dovuto per gli interventi di formazione, programmazione e supervisione disposti dal soggetto affidataria del Servizio.
Sarà altresì cura dell’aggiudicatario compilare un prospetto riepilogativo mensile delle ore effettivamente rese, suddiviso per tipologia di intervento così come verrà indicato prima dell’inizio del servizio.
La fatturazione verrà liquidata nel termine di 60 (sessanta) giorni, salvi gli eventuali atti d'autotutela dell'Amministrazione e previo accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
All’atto della presentazione della fattura dovrà essere presentato il foglio presenza delle prestazioni rese dal singolo operatore al domicilio del minore con la controfirma da parte di un genitore o adulto referente.
Su richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge 136/2010, l’appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
ART. 7) Personale impiegato.
E' fatto obbligo all’aggiudicatario di reclutare personale in possesso della qualifica specifica richiesta per l’esecuzione del servizio: diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione o diploma di educatore professionale conseguito secondo il precedente ordinamento.
Per eccezionali e motivate situazioni il committente potrà accettare la messa in disponibilità di personale non in possesso dei sopracitati titoli, purchè gli stessi siano comunque
rispondenti alle specifiche necessità dei Servizi richiedenti (es. laurea in psicologia, pedagogia, servizio sociale, ecc.).
L'obbligo di cui al comma precedente non comporta ingerenza del Comune nei rapporti tra l’aggiudicatario ed il personale reclutato.
Il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro.
L’aggiudicatario sarà tenuto a gestire i servizi nel rispetto delle disposizioni legislative
e dei programmi educativi e organizzativi dell’Ente da integrarsi con i propri.
Per adempiere alle prestazioni, l’aggiudicatario si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto secondo le attuali forme contrattuali e retribuito secondo il contratto di lavoro applicato e per il quale dovranno essere regolarmente versati i contributi obbligatori previsti dalle vigenti leggi.
Prima di iniziare il servizio dovrà essere consegnato l’elenco del personale da impiegare, completo dei curriculum attestanti il possesso dei requisiti richiesti e offerti in sede di gara. Sarà inoltre tenuto a sostituire il personale che l’Ente non ritenga adatto, anche per cause indipendenti da infrazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.
L’Amministrazione appaltante ha la facoltà di verificare, attraverso gli opportuni accertamenti, la conformità delle retribuzioni corrisposte al personale impiegato e l’aggiudicatario, se richiesto, dovrà pertanto esibire ogni documentazione (libri paga - e matricola, ricevute di versamento, ecc.) che permetta la puntuale verifica di ogni adempimento.
Il mancato versamento delle sopra menzionate competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge.
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi e regolamenti nazionali o regionali in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le norme e ordinanze comunali.
L’aggiudicatario sarà considerato direttamente responsabile dei propri dipendenti per il comportamento mantenuto dagli stessi durante l'espletamento del servizio e per i danni eventualmente arrecati a persone o a cose, per manomissioni o asportazione di documenti e qualsiasi altra proprietà dell'Ente appaltante. Dovrà altresì essere garantita le riservatezza delle informazioni riferite dagli utenti e dal personale dell’Ente e dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione, qualsiasi dato concernente il servizio.
L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità, per quanto riguarda le retribuzioni, libretti sanitari, i contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile verso terzi, connessi al servizio di pulizia espletato dalla Ditta aggiudicataria.
ART.7-BIS) Clausola sociale
Come stabilito dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di assicurare i livelli occupazionali esistenti, dovranno ricevere attuazione le eventuali disposizioni contenute nella contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Nello specifico, qualora operi un cambio di gestione, l’affidatario dovrà provvedere al riassorbimento ed utilizzo nell’esecuzione del servizio, in via prioritaria, qualora disponibili, i dipendenti a tempo indeterminato dell’operatore economico uscente, in ottemperanza alla normativa attualmente applicabile, effettuando, in via preliminare, un accertamento di compatibilità con l’organizzazione d’impresa prescelta
ART. 8) Variazione di servizio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in ogni momento, di variare il piano degli interventi secondo le necessità dalla stessa rilevate e la diversa programmazione che potrà essere approvata di anno in anno.
Tali variazioni potranno essere nel senso di aumento complessivo dell'appalto, oppure di una diminuzione e le stesse, in entrambi i casi, non comporteranno alcuna variazione dell'importo orario richiesto, anche in deroga al quinto d’obbligo.
Nel caso di estensione dei servizi richiesti dovrà essere altresì garantita la disponibilità di eventuali ulteriori figure per interventi non programmati o ad oggi non prevedibili.
Art. 9) Rapporti con l’Amministrazione appaltante e rispettivi obblighi.
L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni conseguente responsabilità e sollevando la medesima da qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale da chiunque instaurata.
L’appaltatore gestirà il servizio concordando preventivamente con i Responsabili dei Servizi comunali, le modalità che riguardano l’organizzazione e gli orari del personale.
Eventuali variazioni da parte dell’aggiudicatario o da parte degli operatori da essa designati nell’effettuazione del servizio, in discordanza con l’orario e le modalità dell’intervento stabilito come sopra, dovranno essere preventivamente concordate con gli Uffici preposti per il relativo assenso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo.
Ogni prestazione di servizi prevista dal progetto allegato all’offerta come previsto dal bando e dal capitolato di gara costituisce obbligo contrattuale.
Sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:
• reperibilità telefonica degli operatori durante il servizio per eventuali contatti con e da parte dei servizi invianti;
• tenuta del registro delle presenze giornaliere da mettere a disposizione dell’Ufficio competente per il riscontro delle fatturazioni mensili.
ART. 10) Controlli.
Le modalità di svolgimento del servizio e i conseguenti orari sono di sola e autonoma valutazione dell’Ente appaltante.
La Stazione appaltante, attraverso il proprio personale tecnico e amministrativo, si riserva la facoltà di effettuare, quando lo ritiene opportuno, controlli e verifiche sul buon andamento del servizio e sul rispetto del presente capitolato e del contratto d’appalto.
La violazione degli obblighi che fanno carico all’aggiudicatario in base alle presenti prescrizioni, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto.
L’aggiudicatario dovrà far pervenire entro 10 (dieci) giorni di calendario successivi alla comunicazione notificata a mano o per raccomandata con ricevuta di ritorno, le proprie controdeduzioni. Decorso tale periodo, senza che siano intervenute interruzioni dei termini e valutate le giustificazioni, l'Amministrazione potrà applicare le penali previste nel presente capitolato e/o assumerà le ulteriori iniziative ritenute più opportune.
ART. 11) Cauzione definitiva e copertura assicurativa.
L’appaltatore, prima della stipulazione del contratto e dell’avvio del servizio, è tenuto a prestare cauzione definitiva a favore della stazione appaltante con le modalità e nella misura previste dalla normativa vigente.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare tempestivamente l’importo della garanzia sino a concorrenza dell’importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di xxxxx, l’appaltatore deve essere provvisto per tutta la durata dell’appalto:
a) di polizza assicurativa continuativa Responsabilità Civile verso dipendenti e terzi (R.C.T. R.C.O.) avente un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00, per ogni sinistro, con limite non inferiore a:
- €. 1.000.000,00, per ogni persona danneggiata;
- €. 1.000.000,00, per ogni cosa danneggiata;
La polizza sopra indicata deve avere durata non inferiore a quella del contratto e avere quale unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unica attività garantita la gestione del servizio di cui al presente capitolato.
Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui al comma terzo e dai massimali garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.
L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
ART. 12) Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.
Durante l’esecuzione del servizio si devono mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli oneri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi e assume ogni responsabilità in caso di danni diretti arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia della stazione appaltante che di terzi.
L’appaltatore assume la qualifica di datore di lavoro del personale impiegato nel servizio, ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. 81/08.
L’appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie del Ccnl si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
L’appaltatore è comunque obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, lasciando conseguentemente indenne la stazione appaltante da ogni relativo obbligo.
Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e i dipendenti dell’appaltatore utilizzati a qualunque titolo nel servizio.
ART. 13) Documento di Valutazione del Rischio (DVR)
Antecedentemente alla stipula del contratto e, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, in ogni caso prima dell’avvio del servizio, l’appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81/08, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo, con l’obbligo di tenerlo costantemente aggiornato e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta della amministrazione o degli enti preposti al controllo. E’ preciso obbligo dell’appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati sull’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
L’appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
Il personale è debitamente istruito sulle norme di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni (individuazione delle zone e delle operazioni pericolose, modalità di intervento in condizioni di massima sicurezza e comportamento in caso di infortunio).
L’aggiudicatario deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell’aggiudicatario.
L’amministrazione appaltante ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi, allegato B al presente capitolato, da cui si evince che non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per la eliminazione di tali rischi.
L’aggiudicatario prima della stipula del contratto è tenuto a sottoscrivere il DUVRI accettandone tutte le informazioni e le prescrizioni in esso contenute.
ART. 14) Aggiudicazione e stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/06, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo che la stazione appaltante avrà effettuato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli in capo al concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Ove l’aggiudicatario non ottemperi, nel termine perentorio fissato dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante, ad uno degli adempimenti richiesti, oppure non si renda disponibile per la stipulazione del contratto, verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e si procederà ad interpellare il secondo classificato (e via di seguito). Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a risarcire il danno subito dalla stazione appaltante in conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni contratte con la formulazione dell’offerta.
ART. 15) Spese contrattuali
Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, marche da bollo, tassa di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla normativa in vigore.
ART. 16) Cessione del contratto e subappalto
L’appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest’ultima.
I concorrenti dovranno indicare nell’atto dell’offerta, le parti del servizio/fornitura che intendono subappaltare nella misura massima determinata dalla Stazione Appaltante nel 40% del valore complessivo dell'appalto stesso o concedere in cottimo nei limiti dei Legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Si precisa che in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
ART. 17) Revisione prezzi
L’importo orario proposto risulterà fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto.
L’aggiornamento sarà effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo dell’appalto e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti Uffici comunali.
L’aggiornamento dei prezzi sarà effettuato, secondo le modalità indicate nell’art. 115, comma 1, e nell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del d.lgs. 163/06, ovvero, in mancanza di attuazione delle predette previsioni normative, sulla base dell’indice nazionale F.O.I. In ogni caso lo stesso non potrà essere superiore all’indice ISTAT rilevato nel periodo intercorrente dalla data di aggiudicazione al 31.8.2020.
ART. 18) Penali
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi di seguito rispettivamente indicati per ciascuna fattispecie:
a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento;
b) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500, 00 per evento;
c) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
d) sostituzione del personale senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante: € 1.500,00 per evento;
e) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell’ordine, alla gravità del disservizio causato agli utenti, al danno alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell’appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell’evento.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1 lettera b), in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l’importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all’appaltatore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall’appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nei casi di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, l’importo alla gravità dell’inadempimento.
L’importo della penale è versato dall’appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l’inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
In tutti i casi in cui l’appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell’inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24 del presente capitolato, la stazione appaltante
dispone che l’esecuzione delle prestazioni cui l’inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all’appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma sesto del presente articolo.
L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale
Ì dell’appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante e/o a uno o più comuni associati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l’appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.
ART. 19) Clausola risolutiva espressa
1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l’assunzione del servizio;
b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all’articolo 23 del presente capitolato;
c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell’appaltatore;
d) frode dell’appaltatore;
e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l’art. 28 del decreto medesimo;
f) qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell’importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all’importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale;
h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
i) cessione anche parziale del contratto;
j) fallimento dell’appaltatore;
k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
m) cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l’assunzione del servizio.
Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva, intimata a
mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.
ART. 20) Inadempienze – risoluzione del contratto.
L'aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell'appaltatore.
Il sopraggiungere di tali cause nel corso dell'appalto determinerà la risoluzione del contratto senza che l'impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.
Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere al Comune, anche il risarcimento dei danni, costituiscono causa di risoluzione contrattuale:
a) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano arrecato o possano arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e nei termini prefissati dal Comune;
b) violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia azione pretesa;
c) violazione del diritto del Comune di esercitare il potere di controllo, qualora gli impedimenti posti dall’appaltatore non siano stati rimossi nei termini prefissati;
d) inosservanza ripetuta nel tempo delle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi;
e) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti dal Comune, salvo nei casi di forza maggiore (da dimostrare), come tale non imputabile all’appaltatore;
f) grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato da parte dell’appaltatore, tale che, a giudizio insindacabile del Comune, risultino non soddisfatte le esigenze per le quali fu costituito il rapporto tra le parti e sia pregiudicata la fiducia nei successivi adempimenti.
Non spetterà alla ditta, in caso di risoluzione, alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.
La risoluzione comporterà, in ogni caso, l’incameramento di diritto della cauzione, salvo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.
L’inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal
ricevimento della raccomandata a.r., con l’avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell’appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.
In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall’appaltatore, per l’uso proprio, illimitato nel tempo, senza null’altro dovere.
Il contratto d’appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.
Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa, a causa di eventi straordinari ed imprevedibili che rendano la prestazione eccessivamente onerosa, ai sensi dell’art. 1457 del cod. civ. la parte che deve tale prestazione può chiedere la risoluzione del contratto. In tal caso è onere della parte che chiede la risoluzione fornire la prova dell’eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo. L’eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Art. 21) Recesso dell’Amministrazione
Il Comune ha diritto di recedere dal contratto, anche parzialmente, in qualsiasi momento e con un semplice preavviso di 30 giorni, da comunicare alla ditta con Racc. A.R. nei seguenti casi:
a) giusta causa, per la quale si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro la ditta aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
2. qualora la ditta perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale è stata individuata;
3. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
b) mutamento di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi o modifica della politica comunale sulle modalità di gestione dei servizi oggetto dell’appalto.
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni al Comune.
In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile.
ART. 22) Risoluzione del contratto.
Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati all’articolo 24, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell’appaltatore indicati nel presente capitolato.
ART. 23) Eccezione di inadempimento
In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi dell’articolo 1, comma secondo, del presente capitolato, sin tanto che permane l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
ART. 24) Novazione soggettiva - Recesso
All’infuori di quanto previsto dall’articolo 116 del d. lgs 163/06, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
Ai sensi dell’articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di almeno 60 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.
ART. 25) Esecuzione d’ufficio
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all’appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l’esecuzione d’ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative
spese all’appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l’escussione totale della cauzione definitiva.
L’appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante. Sin tanto che il pagamento non è effettuato, trova applicazione l’articolo 26 del presente capitolato.
ART. 26) Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
Ai sensi dell’art. 35, comma 28, del dl. 223/06, convertito nella legge 248/06, così come sostituito dall'articolo 2, comma 5-bis, legge n. 44 del 2012, la stazione appaltante è obbligata in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
L’appaltatore del servizio è tenuto a dar corso, per tutta la durata dell’appalto, alle seguenti misure di tutela adottate dalla stazione appaltante al fine di accertare che l’appaltatore e i subappaltatori non incorrano negli inadempimenti di legge di cui al comma precedente:
a) ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente l’appaltatore è tenuto a trasmettere in occasione della maturazione di ciascuna rata di pagamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegate copie del modello F24 riferito all’ appalto in oggetto corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito;
b) ai fini della verifica dell’avvenuto versamento dell’iva da parte dei soggetti obbligati, non esistendo attualmente certificazioni idonee ad attestare la prova del versamento iva in relazione ad uno specifico appalto, e nelle more di chiarimenti normativi in tal senso, l’appaltatore è tenuto a trasmettere in occasione della maturazione di ciascuna rata di pagamento alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il versamento dell’iva effettuato in relazione all’appalto in oggetto.
In caso di mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente verranno sospesi i pagamenti successivi, fino a quando l’appaltatore non avrà regolarizzato i rispettivi versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti all’appalto oggetto del presente contratto.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche in caso di subappalto. Pertanto l’appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti di subappalto, gli obblighi di cui al comma 2, lett. a) e b) a carico dei subappaltatori, nonché le conseguenze di cui al comma 3 in caso di inadempimento degli stessi.
ART. 27) Osservanza di leggi e regolamenti
L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in
materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario";
b) al X.X. xxx 0000, x. 000;
c) al D.lgs. 163/2006;
d) al DPR 207/2010;
e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 28) Tutela dei dati personali
Il Comune di Luino è titolare del trattamento dei dati personali. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è "interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92".
Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
a) i dati devono essere trattati:
- secondo il principio di liceità;
-secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
b) dati devono, inoltre, essere:
- trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
L’Aggiudicatario deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
L’Aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.L’Aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la
violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
ART. 29) Controversie – foro competente.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente individuata in via esclusiva nel foro di Varese.
Luino, 26.08.2021
Il Responsabile del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxxx