Valore contrattuale del Codice Etico. L’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.
Valore contrattuale del Codice Etico. L’oSServanza delle norme del Codice deve conSiderarSi parte eSSenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti e degli amminiStratori dell’azienda ai SenSi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. L’art. 2106 rubricato “Sanzioni disciplinari”, recita: “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, La grave e perSiStente violazione delle norme del preSente Codice Etico lede il rapporto di fiducia inStaurato con la Società e può portare ad azioni diSciplinari e di riSarcimento del danno, fermo reStando, per i lavoratori dipendenti, il riSpetto delle procedure previSte dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro. L’oSServanza delle norme del Codice Etico deve conSiderarSi parte eSSenziale delle obbligazioni contrattuali con i collaboratori. QualSiaSi comportamento poSto in eSSere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la Società, in contraSto con le regole previSte nel Codice Etico, potrà determinare (come previSto da Specifiche clauSole contrattuali inSerite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti) l’immediata riSoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richieSta di riSarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.
Valore contrattuale del Codice Etico. L’osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di Iren ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile1. La violazione delle norme del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi, dal CCNL e dal codice disciplinare aziendale anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Il rispetto del Codice Etico è richiesto anche: o agli amministratori ed ai sindaci che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 24072 del Codice Civile;
Valore contrattuale del Codice Etico. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di iSenior (parte del gruppo COLISEE) e di tutte le società controllate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti del Codice Civile. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con iSenior e sarà sanzionata in modo proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il Codice Etico è parte integrante; fermo restando per i dipendenti il rispetto delle procedure del CCNL applicato e dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970). Le violazioni commesse da soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri previsti nelle specifiche clausole (risolutive espresse e/o applicative di penali) introdotte nei contratti con i terzi, affinché questi operino nel rispetto del presente Codice Etico.
Valore contrattuale del Codice Etico. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori dell’azienda ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. L’art. 2106 rubricato “Sanzioni disciplinari”, recita: “L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro. L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali con i collaboratori. Qualsiasi comportamento posto in essere dai collaboratori che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole previste nel Codice Etico, potrà determinare (come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti) l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, oltre all’eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società.