Common use of Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Clause in Contracts

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare,ai sensi dell’artdell'art. 199 107 comma 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010D. lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al comma 1, pervenuta a mezzo faxdirettore dei lavori, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutorel'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Il certificato In ogni caso alla data di ultimazione scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori dovrà essere rilasciato redige in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del contraddittorio con l'esecutore un verbale di consegna constatazione sullo stato dei lavori. 32. Qualora In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal sopralluogo direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di cui al comma 2 sia constatata ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione quello dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completateripristino. 63. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio collaudo o del Certificato certificato di Regolare Esecuzione regolare esecuzione ai sensi della normativa vigente da parte della Stazione Appaltantedell’ente appaltante. 4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, da effettuarsi entro i termini non superiore a sessanta giorni, per il completamento di cui al successivo artlavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 69199 del D.P.R. n. 207 del 2010 attualmente in vigore.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutoreultimazione. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta Entro 30 giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 52. Il certificato In sede di ultimazione accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’art. 2.5.4 comma 1 lett a) del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di cui al comma 2ripristino. 3. L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un nel termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del assegnato dal Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completateai sensi dei commi precedenti. 64. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione; tale . Tale periodo cessa con l’approvazione finale del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione collaudo da parte della Stazione Appaltantedell’Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. 5. La gratuita manutenzione verrà prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L’Appaltatore eseguirà le operazioni di cui manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest’ultima, osservando sia le disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. 6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive appena possibile. 7. All’atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l’allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto e in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità. 8. All’atto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell’usura o del costipamento dovuto al successivo arttraffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione. 9. 69Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, le operazioni di manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente più di 1/10 della superficie totale delle medesime, l’Amministrazione potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione delle stesse, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 10. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, si verificassero variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere realizzate dall’Appaltatore, quest’ultimo ha l’obbligo di notificare detti inconvenienti all’Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo faxo PEC, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo faxPEC, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo faxPEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 6976.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto d'Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207n.207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 6976.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne L’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R.essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, anticipata a mezzo faxche procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010senza ritardo alcuno, n. 207il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 2. Entro 7 (sette) giorni In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’art. 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione quello dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavoriripristino. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel ll certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà può prevedere l’assegnazione di un termine perentoriotermine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei lavori oggetto di appaltoLavori. Il mancato rispetto di questo Qualora si eccede tale termine comporta l’inefficacia del senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione e la necessità di redazione di diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completatecompletamento. 64. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del Collaudo Provvisorio o del Certificato certificato di Regolare Esecuzione cui all’art. 56 da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 56 stesso. 5. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti. 6. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni, dichiarazioni di conformità e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al successivo artcomma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’art. 6928.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R.il direttore dei lavori re- dige, anticipata a mezzo faxentro 10 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, ; entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato cer- tificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità rego- larità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 52. Il certificato In sede di ultimazione accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il ri- sarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e co- munque all'importo non inferiore a quello dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completateripristino. 63. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con appo- sito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ov- vero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo pe- riodo cessa con l’approvazione finale del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione collaudo da parte della Stazione Appaltantedell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69previsti dal capitolato speciale.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 172 del d.P.R. 5 ottobre 201021 dicembre 1999, n. 207554. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutorel’appaltatore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per la redazione del verbale di consegna dei lavori(vedi art. 129 e 130 del d.P.R. n. 554/1999). 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore all’appaltatore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 6976.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R.Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il D.L. redige, anticipata a mezzo faxentro 10 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, ; entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere D.L. procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguitoIn sede di accertamento sommario, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e ver- balizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con un preavviso le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Sta- zione appaltante. In caso di almeno 3 giorni lavorativi ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presen- te Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e dovrà essere formalizzato indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale in contraddittorio immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla D.L. ai sensi dei commi precedenti. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale pe- riodo cessa con l’appaltatore stesso ol’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, in sua assenza, con due testimoni. 5da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte entità ai sensi e per gli effetti del Direttore Lavori come comma 2 dell’art. 199 del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia D.P.R. n. 207 del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate2010. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale attraverso raccomandata A.R.comunicazione, anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’artil certificato attestante l'avvenuta ultimazione. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguitoIn sede di accertamento sommario, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con un preavviso le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di almeno 3 giorni lavorativi ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente ed indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completateripristino. 63. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio collaudo provvisorio o del Certificato certificato di Regolare Esecuzione regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltantedell’ente appaltante. 4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, da effettuarsi entro i termini non superiore a sessanta giorni, per il completamento di cui al successivo artlavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 69199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale attraverso raccomandata A.R.comunicazione, anticipata a mezzo faxil certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguitoIn sede di accertamento sommario, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con un preavviso le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di almeno 3 giorni lavorativi ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completateripristino. 63. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato certificato di Regolare Esecuzione regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltantedell’ente appaltante. 4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, da effettuarsi entro i termini non superiore a sessanta giorni, per il completamento di cui al successivo artlavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 69199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Public Works

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale attraverso raccomandata A.R.comunicazione, anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’artil certificato attestante l'avvenuta ultimazione. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori ha la facoltà di procedere procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguitoIn sede di accertamento sommario, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con un preavviso le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Ente. In caso di almeno 3 giorni lavorativi ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente art. 16 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completateripristino. 63. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio collaudo provvisorio o del Certificato certificato di Regolare Esecuzione regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltantedell’Ente. 4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, da effettuarsi entro i termini non superiore a sessanta giorni, per il completamento di cui al successivo artlavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti dell’art. 69199, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta 0.Xx termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R.il direttore dei lavori redige, anticipata a mezzo faxentro 10 giorni dalla data di ultimazione, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, ; entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito0.Xx sede di accertamento sommario, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con un preavviso le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di almeno 3 giorni lavorativi ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e dovrà essere formalizzato indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3.L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà prevedere l’assegnazione di un nel termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei lavori oggetto di appaltocommi prece- denti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate. 6. Dalla 4.Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato certificato di Regolare Esecuzione collaudo da parte della Stazione Appaltantedell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69previsti dal capitolato speciale.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai Ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010D.P.R. n°207/2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore dei Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’esecutore. Il l’appaltatore e rilascia, entro otto giorni dalla comunicazione, il certificato di attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3esemplare. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro Entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. 52. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 3. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà può prevedere l’assegnazione di un termine perentoriotermine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei lavori oggetto di appaltoLavori. Il mancato rispetto di questo Qualora si eccede tale termine comporta l’inefficacia del senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione e la necessità di redazione di diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completatecompletamento. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione. 1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutoreultimazione. Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori. 3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori l’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrerà sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potrà esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. 4. Senza che ciò possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta Entro 30 giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se eseguitoNon può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, tale dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui sopra, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’art.42 Pagamenti a saldo. 2. In sede di accertamento dovrà essere prospettato all’esecutore sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termi- ne fissato e con un preavviso le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di almeno 3 giorni lavorativi ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’Art. 35 Penali comma 1 lett. a) del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e dovrà essere formalizzato indiret- tamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito appo- sito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale in contraddittorio di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’appaltatore stesso ol’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, in sua assenza, con due testimonida effettuarsi entro i termini previsti dall’Art.63 Termini per il collaudo. 5. Il La gratuita manutenzione verrà prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L’Appaltatore eseguirà le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione, provve- dendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest’ultima, osservando sia le disposi- zioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risar- cimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. 6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive appena possibile. 7. All’atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l’allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze in ogni tratto e in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità e non dovranno essere presenti ristagni in caso di pioggia. 8. All’atto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare esatta- mente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell’usura o del costipa- mento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione. 9. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, le operazioni di manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente più di 1/10 della superficie totale delle medesime, la Stazione Appaltante potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione delle stesse, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 10.Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, si verificasse- ro variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere realizzate dall’Appaltatore, quest’ultimo ha l’obbligo di notificare detti inconvenienti alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constata- zioni. 11.L’Appaltatore è tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. I relativi lavori verranno contabiliz- zati applicando i prezzi in elenco. La Stazione Appaltante si riserva, in casi di particolare urgenza, la facoltà di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte. 12.L’Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo. 00.Xx sensi dell’art. 12 c.1 del D.M. MIT n. 49/18, il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potrà può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate accer- tate da parte del Direttore Lavori direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori oggetto di appaltolavo- ri. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione reda- zione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni non completatesopraindicate. 6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 69.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Strade E Pronto Intervento