Valutazione della natura privilegiata dell’informazione Clausole campione

Valutazione della natura privilegiata dell’informazione. La valutazione sulla natura privilegiata dell’informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all’articolo 5), è effettuata nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell’Informazione Privilegiata, secondo le modalità di seguito indicate. Tale valutazione è rimessa alla competenza del FGIP. Resta in ogni caso inteso che, ove ritenuto necessario o opportuno, il FGIP ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. Qualora ad esito della predetta valutazione la Società, tramite il FGIP: (a) ravvisi la natura non privilegiata dell’informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell’informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 della Procedura, monitorando in via continuativa la permanenza in essere dei presupposti richiesti per l’attivazione della procedura di ritardo; (b) ravvisi la natura privilegiata dell’informazione, si attiva affinché l’Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico secondo quanto previsto dal successivo articolo 4, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all’articolo 5. Resta inteso che, nel caso in cui si decida di non attivare la predetta procedura del Ritardo, l’Informazione Privilegiata viene segregata ed è attivato il Registro Insider, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 3.2, nel quale saranno iscritte le persone che hanno avuto accesso all’Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l’informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l’informazione è stata pubblicata. Resta in ogni caso fermo che la Società non potrà ritardare opportunisticamente l’individuazione del momento in cui l’informazione assume natura privilegiata. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione di cui al presente articolo 3.1 è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’informazione. Nei casi in cui l’informazione assume natura privilegiata in un momento prevedibile, specie per le informazioni originate internamente all’Emittente, l’Emittente si attiva preventivamente in modo da ridurre i tempi tecnici di pubblicazion...
Valutazione della natura privilegiata dell’informazione. L’individuazione e la qualificazione delle informazioni che assumono natura privilegiata avviene di volta in volta ed in relazione agli eventi o alle circostanze in grado di generare Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, congiuntamente tra il Chief Financial Officer, la Funzione Institutional Relations & Communication, la Funzione Investor Relations della Società e il Soggetto Preposto e sottoposta all’autorizzazione dell’Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Xxxxx Xxxxxxxxx S.p.A..
Valutazione della natura privilegiata dell’informazione. 7.1 La valutazione sulla natura privilegiata di un’informazione è di competenza dell’Amministratore Delegato della Società, d’intesa con il Chief Financial Officer e con il General Counsel, che possono avvalersi del supporto di una o più funzioni aziendali. La predetta valutazione deve essere effettuata avendo a riferimento come criterio il comportamento di un investitore ragionevole. 7.2 Ai fini di quanto precede, l’Amministratore Delegato, sentiti il Chief Financial Officer ed il General Counsel, monitora lo stadio di evoluzione degli Eventi Rilevanti, sottoponendoli alla valutazione di cui al precedente paragrafo 7.1 quando ritengono che essi potrebbero costituire Informazioni Privilegiate. I Destinatari che ritengono di essere in possesso, anche casualmente, di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata informano tempestivamente il Chief Financial Officer ed il General Counsel. 7.3 Nell’attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo 7.2, l’Amministratore Delegato, sentiti il Chief Financial Officer ed il General Counsel, presta particolare attenzione anche alle fasi intermedie degli Eventi Rilevanti al fine di individuare eventuali Informazioni Privilegiate. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero qualificarsi come Informazioni Privilegiate le informazioni relative ad una fase intermedia di un processo prolungato relativo ad un Evento Rilevante quali: - lo stato delle negoziazioni contrattuali, - le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, - la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, - le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, - la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice, - la conclusione di contratti preliminari, - i dati e le informazioni contabili destinati ad essere riportati nel bilancio annuale o nella relazione finanziaria semestrale. Diversamente, di norma, non dovrebbero costituire Informazioni Privilegiate la decisione di avviare lo studio di un’operazione, i colloqui preliminari con la controparte, l’avvio delle trattative, la mera nomina degli advisor legali fiscali o finanziari. 7.4 Nel valutare se un investitore ragionevole possa ritenere che l’informazione circa un evento, un dato, una circostanza, un’iniziativa o una fase intermedia degli stessi possa influire sul prezzo degli strumenti finanzia...

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