Trattamento delle Informazioni Privilegiate Clausole campione

Trattamento delle Informazioni Privilegiate. Spetta all’Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l’Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il “Responsabile”). Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la circolazione all’interno della Società e del Gruppo di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni. E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell’ufficio ricoperto all’interno della Società e del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si renda necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società e del Gruppo.
Trattamento delle Informazioni Privilegiate. Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, oltre agli obblighi generali di cui al paragrafo 7.1 che precede, gli Insiders sono tenuti a non abusare o tentare di abusare delle Informazioni Privilegiate, ovvero raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate, né comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.
Trattamento delle Informazioni Privilegiate. 4.1 Spetta a ciascun Soggetto Rilevante e ai Terzi il compito di provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e dei Fatti Rilevanti concernenti la Società e/o qualsiasi delle Controllate e/o gli Strumenti Finanziari in conformità alla presente Procedura e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 4.2 E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ai Terzi venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti e/o di Fatti Rilevanti divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l’esercizio delle relative funzioni nell’ambito della Società e/o delle Controllate.
Trattamento delle Informazioni Privilegiate. Individuazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e istituzione del RIL 7.1. La Società ha individuato le seguenti casistiche esemplificative e non esaustive di Tipi di Informazioni Rilevanti, ferma l’esigenza di svolgere un’analisi caso per caso. Costituiscono, di norma, Informazioni Rilevanti quelle relative a: ― assetti proprietari; ― composizione del management; ― piani di incentivazione del management; ― attività dei revisori; ― operazioni sul capitale; ― emissione di strumenti finanziari; ― caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; ― acquisizioni, fusioni, scissioni, joint venture; ― ristrutturazioni e riorganizzazioni produttive; ― operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building; ― procedure concorsuali; ― contenzioso legale e fiscale; ― revoca di affidamenti bancari; ― svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; ― insolvenze di importanti debitori; ― distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; ― acquisto o vendita di asset; ― andamento della gestione e informativa economico-finanziaria (sessioni di bilancio); ― variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise); ― stipula o interruzione di contratti rilevanti; ― ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; ― modifica dei piani di investimento; ― policy di distribuzione di dividendi. 7.2. La mappatura e il monitoraggio delle Specifiche Informazioni Rilevanti sono affidate alle FOCIP, per quanto di rispettiva competenza. Ciascuna FOCIP, previa un’analisi caso per caso circa la rilevanza dell’informazione, notizia il Presidente e Amministratore Delegato dei motivi per cui ritiene che una specifica informazione sia rilevante. Il Presidente e Amministratore Delegato, anche con l’ausilio delle altre strutture societarie, mantiene evidenza di tali motivi e, sulla base di questi, previa valutazione caso per caso, conferma o nega la sussistenza del carattere rilevante dell’informazione sottoposta dalla FOCIP competente. Nel primo caso l’informazione assume il carattere di Specifica Informazione Rilevante. Viceversa, ove il Presidente e Amministratore Delegato non confermi il carattere rilevante, lo comunica alla FOCIP segnalante e l’informazione resta esclusa dal novero delle Specifiche Informazioni Rilevanti. Il Presidente e Amministratore Delegato viene informato dalle singole FOCIP in merito alla sussistenza ed all’evoluzione di ciascuna Specifica Informazione Rilevante. Al fine di mon...
Trattamento delle Informazioni Privilegiate. L’Emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente detto Emittente. Nel comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata, l’Emittente garantisce che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l’Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell’Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente articolo 3 della Procedura. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 8, MAR, quando l’Emittente – o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto – comunica un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale, salvo che la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L’Emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di un’Informazione Privilegiata (il “Ritardo”) al ricorrere delle condizioni indicate all’articolo 5 della Procedura.
Trattamento delle Informazioni Privilegiate. 3.1 Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate e i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura: (A) i Soggetti Rilevanti; (B) i dipendenti della Società o delle sue Controllate; e (C) le persone, sia fisiche che giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate relative alla Società e alle sue Controllate (collettivamente, i “Destinatari”). 3.2 Nel caso in cui soggetti diversi dai Destinatari, in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9 della presente Procedura.

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  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

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  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;