Common use of Varie Clause in Contracts

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Varie. 19.1 6.1 Il Fornitore presente invito non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornituracostituisce un invito ad offrire, né i diritti un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 D.Lgs. 58/1998. 6.2 La pubblicazione del presente invito e le obbligazioni la ricezione da essi derivanti parte della società della manifestazione di interesse degli interessati non determina il sorgere né di alcun obbligo per la liquidazione di prosieguo della procedura di vendita dell’azienda, né di alcun diritto dei manifestanti l’interesse e/o di terzi nei confronti della società. 6.3 La società si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di vendita dell’azienda, nonché di recedere in qualsiasi momento dalle trattative eventualmente poste in essere con uno o più dei soggetticon espressa esclusione di qualsiasi responsabilità a suo carico e qualsiasi obbligo di rimborso spese. 6.4 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, interessati in tutto o esito al presente invito avverrà in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni conformità alle disposizioni di cui al presente Contratto D.Lgs. 196/2003; ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e rimarrà responsabile nei confronti correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l’interesse e della loro riservatezza. I titolari del trattamento dei dati personali saranno, per quanto di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesserispettiva competenza, la liquidazione ed i suoi consulenti. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore6.5 Il presente invito, la Data manifestazione di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Partiinteresse, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di l’offerta nonché qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità altro atto relativo e/o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato comunque connesso a tali atti sono regolati dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 6.6 Qualsiasi controversia avente titolo, relativa all’interpretazionee/o comunque connessa al presente invito, esecuzionealla manifestazione di interesse, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà all’offerta irrevocabile per l’acquisto delle quote societarie nonché a qualsiasi altro atto relativo e/o comunque connesso a tali atti è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del FornitoreAncona. 19.8 6.7 Il Fornitore dà atto presente invito sarà pubblicato, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e rimarrà pubblicato, per esteso, per tutta la durata della procedura di essere vendita dell’azienda sul sito xxx.xxxxx.xx 6.8 I soggetti interessati a conoscenza delle manifestare l’interesse potranno formulare richieste di chiarimenti esclusivamente mediante invio di richiesta scritta, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxx.xx sino alle ore 12.00 del giorno 15/05/2020, con riferimento in oggetto il presente avviso/invito. 6.9 La manifestazione di interesse per l’acquisto dei lotti sopraindicati costituisce accettazione espressa da parte del manifestante di tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231contenute nel presente invito, e successive integrazioninessuna esclusa, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna espressa rinuncia da parte del manifestante a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale qualsiasi pretesa diversa da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001contraria a e/o comunque confliggente con quanto previsto dal presente invito a manifestare interesse. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Cessione Di Azienda

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferirea) Ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06, l’Amministrazione verificherà i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema acceden- do all’apposito link sul Portale AVCP (xxx.xxxx.xx – Servizi ad accesso riservato – AVC- PASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (at- traverso il CIG), ottiene dal sistema il PASSOE, da inserire nella busta contenente la docu- mentazione amministrativa. b) In relazione alle competenze dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), in tutto o occasione della presentazione dell’offerta relativa alla gara in parte il Contratto Fornituraparola, né i diritti dovrà essere dimostrato l’avvenuto versamento del previsto contributo in favore della predetta Autorità, seguendo le “istruzioni operative” consul- tabili al sito xxx.xxxx.xx e secondo le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta modalità di Piaggiodettaglio indicate nelle Delibere disponibili sullo portale della stessa Autorità. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, L’ammontare del contributo è determinato in tutto o € 140,00 (centoquaranta/00). Si rammenta che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamen- to del predetto contributo è causa di esclusione dalla gara in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stessequestione. 19.2 c) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c118, comma 1, del D.Lgs. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere163/2006, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, l’affidamento non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitorece- duto dalla Ditta aggiudicataria, salvo quanto previsto dall’articolo 116. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia d) Il soggetto affidatario del contratto è obbligato ad seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto stesso, salvo che abbia già dichiarato, in sede di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioniofferta le parti che, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficacinei limiti dettati dal sopracitato articolo 118, intende eventualmente subappaltare a terzi. Il pagamento ai subappaltatori sarà effettuato dall’appaltatore, secondo le modalità previste dal predetto articolo 118. 19.6 Il rapporto e) Le spese di fornitura sarà governato e disciplinato dalla partecipazione alla gara sono a totale carico della ditta ed alla stessa nulla è do- vuto anche nel caso di revoca, da parte dell’Amministrazione, della procedura di gara. f) Tutte le spese inerenti al contratto - da stipularsi in forma pubblico-amministrativa - saranno a carico della Ditta aggiudicataria (legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna27.12.1975, n. 790). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneg) Nel contratto con cui verrà disciplinata la fornitura non sarà prevista la clausola compromis- xxxxx, esecuzionerestando esclusa la possibilità di far ricorso all’arbitrato per la definizione di eventuali controversie. Sarà, risoluzione tra l’altro, previsto il divieto di cessione del Contratto contratto stesso. h) L’accordo quadro avrà una durata di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro 12 mesi con decorrenza dalla data di Pisa. Tuttavianotifica della sua approvazione nei modi di legge, in deroga con facoltà dell’Amministrazione di prorogarla di ulteriori 12 mesi, anche a quanto stabilito sopra, Piaggioseguito dell’esercizio dell’opzione, qualora alla data di scadenza non sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitorestato raggiunto l’importo massimo presunto. 19.8 Il Fornitore dà atto i) Eventuali richieste di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico chiarimento e/o delle Linee di Condottaulteriori informazioni potranno essere inviate ai reca- piti indicati al punto I.1 del bando di gara, ovvero entro il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001giorno 01/10/2015, significando che, in re- lazione ai tempi necessari per la relativa istruttoria, le richieste eventualmente pervenute ol- tre tale termine potrebbero rimanere inevase. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata j) Eventuali risposte a quesiti frequenti e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza di interesse generale verranno pubblicate sul sito isti- tuzionale dell’Amministrazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), nella sezione “bandi di gara e contratti”, all’interno di un apposito spazio dedicato alle FAQ relative alla presente procedura. Le FAQ potranno essere pubblicate sino al giorno precedente alla data di scadenza per la presentazione delle norme di cui al offerte. esenzione iva ai sensi dell’articolo 8 bis del d.p.r. n.633 del 26.10.1972 ed in esenzione accise ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 231/01504 del 26.10.1995 Prezzo massimo di aggiudicazione: € 2.000.000,00 (4.000.000,00 comprese le eventuali opzioni) ⮚ Al fine di garantire la maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, nonché soprattutto, al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i partecipanti alla gara a rendere la domanda e le dichiarazioni richieste mediante la compilazione del Codice Etico presente modulo. ⮚ Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e delle Linee ad esso deve essere allegata la copia fotostatica di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, la firma autografa; in alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi e per gli effetti di cui all'artlegge. 1456 Cod⮚ La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a cancellare le parti che non interessano barrandole con una riga ed apponendo una sigla del sottoscrittore a fianco di ciascuna cancellazione effettuata. Civ.⮚ In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese o consorzio ordinario, fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto ……………………………………da ogni singola impresa. DataIl sottoscritto Codice Fiscale Nato a il Residente in Via/P.zza Comune/Città Prov. Stato Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa Codice Fiscale Partita IVA Con sede legale in Via/Piazza Comune/Città Prov. CAP Stato Con sede operativa in Via/Piazza (da compilare se diversa dalla sede legale) Comune/Città Prov. CAP Stato Tel. n. Fax n. e-mail pec Codice Ditta INAIL n. sede INAIL competente di Matricola azienda INPS n. sede INPS competente di Dimensione aziendale (numero dipendenti) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara (N.B.: in caso di approvare specificamentemancata iscrizione INPS, ai sensi degli arttprecisarne le ragioni con apposita nota da allegare alla presente, specificando anche il fondo di iscrizione) Agenzia delle Entrate competente: Direzione Prov.le Uff. 1341 e 1342 codice civileTerritoriale con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto di partecipare alla gara in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italianooggetto, con sede procedura aperta ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00qualità di: A) □ IMPRESA SINGOLA B) facente parte di: per i Consorzi: - che la tipologia del consorzio è la seguente: che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: □ già costituito (si allega istanza in originale, 00000ovvero in copia conforme autenticata, Xxxxxxxxx dell’atto di conferimento) □ in qualità di impresa CAPOGRUPPO (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese o Consorzio) ovvero □ in qualità di Pisa al n. 04773200011 impresa MANDANTE (“Piaggio”). o Consorziata) unitamente alle seguenti Imprese: 1 - da una parte ; 2 - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) ; 3 - dall’altra parte; 4 - ; 5 - .

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile Navale Distillato

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto 15.1 Le disposizioni che sopravvivono alla risoluzione o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione alla scadenza del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto sono quelle relative a limitazione di responsabilità, indennizzo, obbligo di pagamento e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stessealtre che, per loro natura, sopravvivono alla cessazione dello stesso. 19.2 Ai 15.2 In caso di controversia tra il Cliente e Oracle o qualora il Cliente desideri fornire un preavviso ai sensi dell’articolo Violazione di brevetti e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. diritti di autore del presente Contratto, oppure se il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni Cliente diventa soggetto a insolvenza o ad altri procedimenti legali simili, il Cliente invierà prontamente una comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, scritta a: Oracle Italia S.r.l., Xxx Xxxxxxx X'Xxxxxxx, 4, 20154 Milano, MI, attenzione: Direzione Legale. Nessuna delle parti sarà responsabile per la mancata o ritardata erogazione dei Servizi se al Fornitorecausata da: un atto di guerra, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause ostilità o sabotaggio; una causa di forza maggiore; una pandemia, la Data un’interruzione delle linee di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data telecomunicazioni non causata dalla parte obbligata; restrizioni governative (incluso il rifiuto o l’annullamento di Consegna determinata congiuntamente dalle Partiqualsiasi licenza di esportazione, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra importazione o di altro tipo); altri eventi al di fuori del ragionevole controllo della parte obbligata. Entrambe le parti compieranno ogni ragionevole sforzo per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne limitare gli effetti pregiudizievolidi suddetti eventi. Qualora un evento di tale tipo perdurasse per più di 30 giorni, ciascuna delle parti potrà cancellare il Servizio non erogato e i relativi SOW, previa comunicazione scritta all’altra parte. Il presente articolo non esonera le parti dal porre in essere tutte quelle attività o cautele che rientrano nelle procedure standard di disaster recovery, né esonerano il Cliente dalle Sue obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per i Servizi ordinati o erogati da Oracle. 15.3 Ad eccezione dei casi di inadempimento all’obbligo di pagamento o nel caso di violazione dei diritti di cui Oracle è titolare, le parti rinunciano ad esperire qualsiasi azione derivante da o in connessione con il presente Contratto, in qualsiasi forma o modalità, decorso un periodo di due anni dalla manifestazione dell’evento che ha determinato la relativa azione. 15.4 Il presente Contratto costituisce l’intesa completa tra le parti e sostituisce tutti gli accordi, le discussioni, le trattative, le promesse, le proposte, le dichiarazioni e le intese precedenti o contemporanee, sia scritte che orali, tra le parti in relazione all’oggetto del presente Contratto. Il Cliente riconosce in modo specifico di non aver stipulato il presente Contratto facendo affidamento su accordi, promesse, dichiarazioni o intese presentati da o per conto di Oracle che non 15.5 La circostanza di forza maggiore, non validità o applicabilità di qualsiasi natura, parte del presente Contratto non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitorepregiudica le altre disposizioni dello stesso. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 15.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti Il Cliente e Oracle convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti riguardo all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto saranno di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla esclusiva competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del FornitoreMilano. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Subscription Services Agreement

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraentisubappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stessestesse così come del rispetto anche ai sensi dell’articolo 1381 c.c., da parte dei subappaltatori, delle previsioni della presente Contratto. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti Rappresentanti, subfornitori ed ogni altra Persona a qualsiasi titolo coinvolta nell’esecuzione del Contratto di Fornitura rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231Fornitura, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di Piaggio, allegato al presente contratto sub Allegato 5 (“Codice Etico”), che ne costituisce parte integrante e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei dannisostanziale. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.:

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio19.1. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In annulla e sostituisce ogni caso altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto FORNITORE e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio il CLIENTE in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al corretto adempimento delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno Contratto sarà valida ed efficace tra le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriereParti, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggioentrambe. In caso di accordi particolari con il CLIENTE, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui questi dovranno essere formulati nelle medesime modalità utilizzate per la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi conclusione del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra contratto o comunque per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitoree costituiranno addendum al Contratto. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana19.2. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico In nessun caso eventuali inadempimenti e/o delle Linee di Condottacomportamenti del CLIENTE difformi rispetto al Contratto, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal FORNITORE. L'eventuale inerzia del predetto D.Lgs.231/2001FORNITORE nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole. 19.10 Resta inteso 19.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al CLIENTE relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal FORNITORE indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi 19.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme il CLIENTE intenda inviare al FORNITORE relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di cui al decreto legislativo n. 231/01assistenza, nonché del Codice Etico e delle Linee dovranno essere inviate ai recapiti indicati sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/. 19.5. I rapporti tra il FORNITORE ed il CLIENTE stabiliti nel Contratto non possono essere intesi come rapporti di Condotta ex D.Lgs 231/2001mandato, rappresentanza, collaborazione o associazione o altre forme contrattuali simili o equivalenti. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Contratto

Varie. 19.1 Il Fornitore Le partenze in pullman si intendono da Milano. Le richieste di camere singole vengono accettate senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non potrà cedere né altrimenti trasferirevi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, in tutto o in parte si cercherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non fosse possibile il Contratto Forniturapartecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se disponibile. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell´art. 17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i diritti reati inerenti alla prostituzione e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggioalla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all´estero”. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto contratto sarà competente il Foro di Milano. Le parte ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l´offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e rimarrà responsabile nei confronti n. 6; art. da 17 a 23; art. Da 24 a 31, (limitatamente alle parti di Piaggio tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. L´intermediario che si obbliga a procurare a terzi anche in ordine via telematica un servizio turistico disaggregato è tenuto a rilasciare al corretto adempimento turista i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole, delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.ccondizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L´applicazione di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui dette clausole non determina assolutamente la tempestiva esecuzione degli obblighi configurazione dei relativi servizi come fattispecie di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievolipacchetto turistico. La circostanza terminologia delle citate clausole relativa al contratto di forza maggiorepacchetto turistico (organizzatore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti contratto di vendita internazionale di merci singoli servizi turistici (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazioneintermediario, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”soggiorno ecc..). APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI ORGANIZZAZIONE TECNICA: STIPPELLI VIAGGI S.r.l. Via Xxxxx xx Xxxxxxxx 0 - da una parte 00000 XXXXXX - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta Tel. 00-000000 - Fax 0000000000 e-mail: VALIDITA’ : dal 01/01/2022 al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.31/12/2022 CONDIZIONI GENERALI VIAGGIO STUDENTI

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Samples: Condizioni Generali Viaggio Adulti

Varie. 19.1 11.1 Il Fornitore CONDUTTORE non potrà cedere né altrimenti trasferirepretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, in tutto da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggiodegli altri servizi comuni. Il Fornitore CONDUTTORE non potrà affidare pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Subcontraenticarico del proprietario per furti, incendi o altro anche in tutto ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del verificarsi dei predetti eventi. 11.2. Il Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il complesso immobiliare, precisando il motivo della visita. 11.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui relazione ad adempimenti connessi al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti contratto di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesselocazione. 19.2 Ai sensi 11.4. Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generaliiscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE. 19.3 Ogni 11.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti. 11.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 - 11.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: Xxx xx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx, telefax 0106424051, pec - : Xxx , x. , Xxxxxx, telefax 010 , pec 11.8. Qualsiasi notifica o comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve prevista dal presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto per e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A.R. A/R. Le notifiche o a mezzo corrierecomunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati salve le modifiche che la parte interessata comunichi per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.pcome qui previsto all’altra parte.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli11.9. La circostanza registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di forza maggiore, SPIM e tutte le spese di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data bollatura e registrazione come di Consegna. Non legge saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitoreripartite al 50% tra i due contraenti. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana11.10. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto presente contratto sarà di Fornitura sarà devoluta alla competenza comptenza esclusiva del Foro foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del FornitoreGenova. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23111.11. Gli allegati, e successive integrazionisottoscritti dalle parti, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxfanno parte integrante del presente contratto. X.X.Xx. S.p. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01A. Genova, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai lì Ai sensi e per gli effetti di cui all'artagli artt.1341 e 1342 cod. 1456 Cod. Civciv., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore CONDUTTORE , dichiara di aver letto ed approvare specificamentespecificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civilereietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, i le seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.clausole:

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Varie. 19.1 Il Fornitore 12.1 il CONDUTTORE non potrà cedere né altrimenti trasferirepretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, in tutto da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggiodegli altri servizi comuni. Il Fornitore CONDUTTORE non potrà affidare pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Subcontraenticarico del proprietario per furti, incendi o altro anche in tutto ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del verificarsi dei predetti eventi. 12.2. Il Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il complesso immobiliare, precisando il motivo della visita. 12.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui relazione ad adempimenti connessi al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti contratto di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesselocazione. 19.2 Ai sensi 12.4. Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generaliiscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE. 19.3 Ogni 12.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti. 12.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 - 12.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: Xxx xx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx, telefax 0106424051, pec - : Xxx , x. , Xxxxxx, telefax 010 , pec 12.8. Qualsiasi notifica o comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve prevista dal presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto per e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A.R. A/R. Le notifiche o a mezzo corrierecomunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati salve le modifiche che la parte interessata comunichi per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.pcome qui previsto all’altra parte.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli12.9. La circostanza registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di forza maggiore, SPIM e tutte le spese di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data bollatura e registrazione come di Consegna. Non legge saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitoreripartite al 50% tra i due contraenti. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana12.10. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto presente contratto sarà di Fornitura sarà devoluta alla competenza comptenza esclusiva del Foro foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del FornitoreGenova. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23112.11. Gli allegati, e successive integrazionisottoscritti dalle parti, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxfanno parte integrante del presente contratto. X.X.Xx. S.p. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01A. Genova, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai lì Ai sensi e per gli effetti di cui all'artagli artt.1341 e 1342 cod. 1456 Cod. Civciv., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore CONDUTTORE , dichiara di aver letto ed approvare specificamentespecificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civilereietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, i le seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.clausole:

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Varie. 19.1 A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ( legge n. 675 del 1996 ). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalla legge n. 392 del 1978 e dalla legge n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l' articolo 3 della legge n. 431 del 1998. Altre clausole: Xxxxx, approvato e sottoscritto , li, Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferirelocatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, in tutto o in parte il Contratto Forniturasecondo xxxxx, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta patti di Piaggiocui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraentilocatore Il conduttore [1] Per le persone fisiche, in tutto o in parteriportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, l’esecuzione indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del Contratto legale rappresentante. [2] L'assistenza è facoltativa. [3] Documento di Forniturariconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S. da parte del locatore, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggioai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 . In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di ciascuna Parte P.S., ai sensi dell' articolo 7 del Contratto decreto legislativo n. 286 del 1998. [4] Cancellare la parte che non interessa. [5] La durata minima è di Fornitura sia impedita dal verificarsi mesi uno e quella massima di comprovate cause mesi diciotto. [6] Cancellare delle lettere A B, C le due che non interessano. [7] Xxxxxxx tre mensilità. [8] In caso di forza maggiorealloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore: «Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Partinormativa del D.P.R. 26 agosto 1993, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggioren. 412 , di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga con particolare riferimento a quanto stabilito sopradall'articolo 11, Piaggiocomma 2, qualora sia attoredello stesso decreto del Presidente della Repubblica». [9] Cancellare per intero o nelle parti non interessate. Scarica il file Allegato E ( Legge 9 dicembre 1998, avrà comunque facoltà n. 431, articolo 5, comma 2) Il/La sig./soc. [1] di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto seguito denominato/a locatore (assistito/a da [2] in persona di essere a conoscenza delle disposizioni ) concede in locazione al/alla sig. [1] ai sig.ri [1] di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 seguito denominato/a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante [3] (assistito/a/i da [2] in persona ), di che accetta/no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. 231piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e successive integrazionidotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxcantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. 19.9 Il Fornitore si impegna ) non ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001parte sottoscritto dalle parti. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati

Varie. 19.1 14.1. I presenti Termini e Condizioni sono, entro i limiti del loro oggetto, l’unica fonte attualmente in vigore per il regolamento dei rapporti intercorrenti tra il Fornitore e BMS e annullano e sostituiscono ogni precedente accordo verbale o scritto tra le parti avente lo stesso oggetto e si applicano indipendentemente da successive intese, discussioni o accordi relativi allo stesso oggetto e non concordati ed accettati per iscritto dalle parti , nonché da termini e condizioni standard del Fornitore. 14.2. Il Contratto e le presenti Termini e Condizioni sono governati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia connessa e/o derivante dall'interpretazione e/o esecuzione delle obbligazioni dedotte nel contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva di: a) il Foro di Frosinone per gli acquisti e di Beni e Servizi effettuati da BMS tramite la sua sede di Anagni); b) il Foro di Roma per gli acquisti/servizi effettuati da BMS tramite la sua sede legale di Roma. 14.3. BMS è tenuto a notificare al Fornitore qualsiasi variazione o modifica alle presenti Termini e Condizioni realizzata da BMS. 14.4. Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, subappaltare in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva l’esecuzione dei Servizi solo previa autorizzazione scritta di PiaggioBMS, e qualsiasi condotta contraria costituirà causa di immediata risoluzione del contratto da parte di BMS 14.5. Il Fornitore non potrà affidare cedere, né in toto, né in parte, a Subcontraentiterzi il presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di BMS. 14.6. BMS potrà cedere tutta o parte della propria posizione contrattuale a terze parti, dandone preventiva comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore, con la firma in calce al presente contratto, dichiara esplicitamente di accettare la cessione del contratto e/o parte di esso. 14.7. Le parti sono indipendenti e nulla nel presenti Termini e Condizioni implica l’instaurazione o presenza di una partnership, agenzia, joint venture o rapporto di lavoro subordinato tra le parti, le loro Affiliate o il personale. . 14.8. Eccetto ove espressamente specificato nelle presenti Termini e Condizioni, nessuna terza parte godrà di alcun beneficio o diritto derivante dalle presenti Termini e Condizioni. 14.9. Se una delle Parti dovesse essere impedita dall’eseguire le prestazioni di cui al contratto a causa di un evento di forza maggiore quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, terremoto, tempesta, inondazione, incendio o atto di altra natura, epidemia, guerriglia, divieto o atto di governo o di pubblica autorità, sciopero o interruzione di lavoro, blocco dei trasporti, mancanza di merci x xxxxx-out di energia o mancanza o ritardo nelle consegne da parte dei propri fornitori causato dagli eventi di forza maggiore sopra citati o altro evento al di fuori del controllo delle Parti, tale parte sarà sollevata dalla responsabilità derivante dal ritardato adempimento per le suddette ragioni, sempre che provveda a notificare immediatamente tale accadimento alla controparte. [Al momento della ricevuta notifica dell’inadempimento, le Parti concorderanno una ragionevole estensione del tempo di consegna originariamente previsto, che non dovrà comunque superiore il periodo di 30 (trenta) giorni. In caso di ritardata consegna causata da un evento di forza maggiore, il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo commerciale per consegnare i Prodotti a BMS, anche utilizzando un altro sito produttivo, approvato da BMS, che non sia impedito da cause di forza maggiore. Qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla notifica di cui al precedente comma, l’evento o la circostanza di Forza Maggiore ancora persista, le Parti compiranno ogni sforzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1256, comma 2, Cod. Civ. e nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente soluzione per entrambe tale da consentire la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto. Qualora tale accordo non fosse raggiunto, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto. La risoluzione ai sensi e per gli effetti della presente clausola non darà luogo ad indennizzo o risarcimento di danni]. 14.10. Le presenti Termini e Condizioni sono fornite in lingua italiana, e solo la versione italiana costituirà la versione ufficiale e prevarrà su ogni altra versione nel caso di inconsistenze. 14.10.E’ espressamente vietato al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggioi crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso di violazione della presente clausola BMS potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto mediante l'invio di una comunicazione scritta al Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'artdell’art. 1456 Cod. Civc.c., fermo restando la facoltà fatto salvo il diritto di Piaggio di richiedere il BMS al risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.danni sofferti

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Samples: Standard Purchase Terms and Conditions

Varie. 19.1 A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675 del 1996). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalla legge n. 392 del 1978 e dalla legge n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed agli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431 del 1998. Altre clausole: Xxxxx, approvato e sottoscritto Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferirelocatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, in tutto o in parte il Contratto Forniturasecondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta patti di Piaggiocui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraentilocatore Il conduttore [1] Per le persone fisiche, in tutto o in parteriportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, l’esecuzione indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del Contratto legale rappresentante. [2] L'assistenza è facoltativa. [3] Documento di Forniturariconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S. da parte del locatore, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggioai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di ciascuna Parte P.S., ai sensi dell'articolo 7 del Contratto decreto legislativo n. 286 del 1998. [4] Cancellare la parte che non interessa. [5] La durata minima è di Fornitura sia impedita dal verificarsi mesi uno e quella massima di comprovate cause mesi diciotto. [6] Cancellare delle lettere A B, C le due che non interessano. [7] Xxxxxxx tre mensilità. [8] In caso di forza maggiorealloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore: «Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Partinormativa del D.P.R. 26 agosto 1993, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggioren. 412, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga con particolare riferimento a quanto stabilito sopradall'articolo 11, Piaggiocomma 2, qualora sia attoredello stesso decreto del Presidente della Repubblica». [9] Cancellare per intero o nelle parti non interessate. Il/La sig./soc. [1] di seguito denominato/a locatore (assistito/a da [2] in persona di ai sig.ri [1] di seguito denominato/a/i conduttore/i, avrà comunque facoltà identificato/a/i mediante [3] (assistito/a/i da [2] in persona di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto ), che accetta/no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231vani, oltre cucina e servizi, e successive integrazionidotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxcantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. 19.9 Il Fornitore si impegna ) non ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001parte sottoscritto dalle parti. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Contratti Di Locazione Agevolati

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e Dichiara inoltre che le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni prestazioni di cui al presente Contratto incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e rimarrà responsabile nei confronti dichiara quindi di Piaggio accettarne il contenuto. Dichiara infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° 6 facciate firmate da entrambi i soggetti, e che il presente documento è redatto e sottoscritto in ordine duplice originale, e di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione. Dichiara di aver avuto notizia che il professionista è sottoposto a regolamento disciplinare e deontologico. Dichiara che il professionista lo ha edotto che è obbligato alla stipula di un contratto professionale ai sensi dell’art. 9 comma 4 Legge n. 27 del 24 marzo 2012. Si prende atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al corretto adempimento delle stesseDisciplinare medesimo. Data………………….Xxxxx………………. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civiledel Codice Civile tuttavia, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5al fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.psi approvano espressamente tutti gli articoli del contratto.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Contratto Professionale Per Servizi Di Architettura/Ingegneria

Varie. 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, presente avviso è indetto in tutto o in parte applicazione dell’art. 7 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggiotrattamento sul lavoro. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse. 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e disciplinato dalla legge italianacontrattuali vigenti. Si esclude l'applicazione Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Convenzione Lombardia. Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisanorme contenute nel presente avviso. Tuttavia, Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque materia. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia si riserva la facoltà di portare revocare, sospendere, modificare o annullare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto presente procedura ovvero di essere non dar corso alla costituzione dei rapporti di lavoro, ove se ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o a conoscenza delle disposizioni seguito di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico sopravvenuti vincoli legislativi e/o delle Linee di Condottafinanziari. Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane – xxx Xxxxxxxxx, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui 00 Xxxxxx - nei giorni dal lunedì al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'artvenerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - tel. 1456 Cod0269666316-7 o scrivere una mail all’indirizzo: ufficio xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Il Direttore Generale Xxxx. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.Xxxxxxx

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Samples: Recruitment Notice

Varie. 19.1 Il Fornitore 12.1 il CONDUTTORE non potrà cedere né altrimenti trasferirepretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, in tutto da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggiodegli altri servizi comuni. Il Fornitore CONDUTTORE non potrà affidare pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Subcontraenticarico del proprietario per furti, incendi o altro anche in tutto ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del verificarsi dei predetti eventi. 12.2. Il Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il complesso immobiliare, precisando il motivo della visita. 12.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui relazione ad adempimenti connessi al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti contratto di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesselocazione. 19.2 Ai sensi 12.4. Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generaliiscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE. 19.3 Ogni 12.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti. 12.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 - 12.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: Xxx xx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxx, telefax 0106424051, pec - : Xxx , x. , Xxxxxx, telefax 010 , pec 12.8. Qualsiasi notifica o comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve prevista dal presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto per e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A.R. A/R. Le notifiche o a mezzo corrierecomunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati salve le modifiche che la parte interessata comunichi per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.pcome qui previsto all’altra parte.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli12.9. La circostanza registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di forza maggiore, SPIM e tutte le spese di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data bollatura e registrazione come di Consegna. Non legge saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitoreripartite al 50% tra i due contraenti. 19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana12.10. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto presente contratto sarà di Fornitura sarà devoluta alla competenza comptenza esclusiva del Foro foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del FornitoreGenova. 19.8 12.11. Gli allegati, sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto. Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231locatore Il CONDUTTORE X.X.Xx. S.p.A. Genova, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai lì Ai sensi e per gli effetti di cui all'artagli artt.1341 e 1342 cod. 1456 Cod. Civciv., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore CONDUTTORE , dichiara di aver letto ed approvare specificamentespecificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civilereietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, i le seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.clausole:

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Samples: Commercial Lease Agreement

Varie. 19.1 Il Fornitore In merito al trattamento dei Dati Personali da parte di BIFIN S.r.l. il Cliente è pregato di fare riferimento alla Privacy Policy SALUTESEMPLICE che troverà sui siti sopra richiamati. A tal riguardo, facciamo presente che il consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità connesse ai servizi forniti sul Sito, costituisce requisito necessario per la registrazione presso “SALUTESEMPLICE” per la fruizione dei servizi offerti da BIFIN tramite le medical card. La Società BIFIN S.r.l. proprietaria dei marchi, dei siti, del Know-how di SALUTESEMPLICE, offre la possibilità ai Clienti di LEVIGAS S.p.A., sulla base di una convenzione stipulata con quest’ultima, di usufruire di sconti, tariffari e servizi su una serie di prestazioni mediche odontoiatriche, visite mediche specialistiche e/o esami diagnostici, servizio fisioterapici, termali, ecc. La Società BIFIN S.r.l. non potrà cedere né altrimenti trasferirepuò essere in alcun modo considerata responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente/intestatario/i a seguito della prestazione o della mancata prestazione o di ritardi da parte della struttura sanitaria nell'erogazione della prestazione o servizio. Chi consulta ed utilizza i Xxxx si assume tutti i rischi relativi al fatto di entrare in contatto con le strutture sanitarie convenzionate con la Società BIFIN S.r.l. (“la Società”). La Società non deve essere considerata quale Medico rispetto ai servizi offerti sui Siti. La Società, inoltre, non è in tutto alcun modo responsabile delle decisioni prese dalle strutture che utilizzano i Siti e possono variare i servizi offerti e gli sconti applicati. La Societ à non è coinvolta e non può essere coinvolta nei rapporti tra Clienti e Medici anche se gli stessi hanno origine dai Siti; perciò, nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie tra Clienti e Medici, la Società non sarà ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno il Cliente dovesse subire in conseguenza di tali controversie. Teniamo ad informare, inoltre, che il Materiale può contenere imprecisioni o in parte il Contratto Fornituraerrori di stampa. La Società non garantisce l'accuratezza, l'attendibilità, la completezza o la tempestività del cambio delle informazioni contenute nei Siti o nel Materiale. La Società agisce come semplice interfaccia per la distribuzione e pubblicazione on-line delle informazioni e dei dati inseriti e non ha alcun obbligo di valutare anticipatamente le comunicazioni, i diritti dati e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggioinformazioni inseriti. Il Fornitore non potrà affidare a SubcontraentiVa tenuto presente, altresì, che periodicamente vengono fatte delle modifiche ai Siti e ciò può avvenire in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggioqualunque momento e può altresì comportare il fermo temporaneo dei Siti. In ogni caso caso, il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà Cliente prende atto del fatto che egli stesso è il solo responsabile per l'impegno che assume nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stessestrutture alle quali si presenterà come aderente a SALUTESEMPLICE. Le strutture, da parte loro, sono i soli responsabili, nei confronti del Cliente, per le informazioni e le offerte inserite nei Siti. Il Cliente prende atto che BIFIN S.r.l. 19.2 Ai sensi e , non potrà essere ritenuta responsabile per gli effetti dell’articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali. 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: Xxxxxxx & C. S.p.A. [Fornitore] Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ) 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, qualsivoglia danno di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. 19.5 L’eventuale invalidità sia contrattuale che extracontrattuale, derivante dall'attivazione o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci. 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dall'utilizzo dei servizi offerti sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna). 19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore. 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico Siti e/o dall'interruzione del funzionamento dei Siti stessi, dovuto a qualsiasi causa, compresi guasti delle Linee linee telefoniche, elettriche, e da sovraccarichi o interruzioni delle reti mondiali o internazionali. Le prestazioni a cui gli utenti fanno accesso non sono limitate ne da età ne da condizione patologica preesistente alla firma del contratto. Le prestazioni possono essere erogate per un numero illimitato di Condotta, ovvero volte entro il verificarsi periodo di eventi sottoscrizione annualmente stabilito e sono collegate ai codici fiscali e ai nominativi comunicati dall’utente al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Le MEDICAL CARD hanno un costo fisso annuo che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001viene sostenuto da LEVIGAS S.p. 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001. 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto A. alle condizioni disciplinate nei contratti di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civi Clienti., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra Xxxxxxx & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xxxx), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di al n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.

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Samples: Condizioni Di Utilizzo Della Card