Verifica della conformità delle prestazioni eseguite Clausole campione

Verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Capitolato l’Amministrazione Comunale si riserva: • di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla corretta realizzazione degli interventi; • di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi ai fini del monitoraggio e verifica delle attività; • di richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti o non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la svolgimento delle attività; • di verificare l’applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti, con richiesta dei contratti di lavoro dei singoli operatori. L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere ai Servizi Sociali del Comune di Belluno una relazione descrittivo-valutativa del servizio ogni sei 6 mesi, secondo le modalità richieste dal Servizio Centrale dello SPRAR. In caso di contestazione sul corretto svolgimento del servizio da parte del Comune di Belluno, l’Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali verrà valutata l’eventuale applicazione di penali, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
Verifica della conformità delle prestazioni eseguite. ART. 10 –
Verifica della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà ultimata entro il tre giorni lavorativi successivi dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni giornaliere verrà dato un nulla osta della conformità delle prestazioni eseguite con la redazione di un rapportino dei lavori effettuati e delle ore impiegate da ciascun addetto. Al termine dell’appalto verrà redatto formale certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/10, finalizzato ai provvedimenti di cui all’art. 324 del medesimo D.P.R. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
Verifica della conformità delle prestazioni eseguite. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Capitolato, la stazione appaltante si riserva:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).