Verifica tecnico-funzionale Clausole campione

Verifica tecnico-funzionale. 1. AAMS procede alla verifica tecnico-funzionale della rete telematica del concessionario, propedeutica all’attivazione delle reti distributive. Il procedimento di verifica tecnico-funzionale è effettuato, a seguito dell’invio ad AAMS della relazione tecnica e della comunicazione dell’avviamento della rete telematica. 2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da AAMS al concessionario con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, AAMS definisce, previo contraddittorio con il concessionario, gli interventi che quest’ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale. 3. AAMS può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete telematica, nel caso di adeguamenti tecnologici e di manutenzioni straordinarie.
Verifica tecnico-funzionale. La verifica tecnico-funzionale dell’impianto consiste nel verificare: • la continuità elettrica e le connessioni tra moduli; • la messa a terra di masse e scaricatori; • l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; • il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.); • la condizione: Pcc > 0,85∗Pnom∗I/ISTC ove: - Pcc è la potenza in corrente continua (in kW) misurata all’uscita del campo fotovoltaico, con precisione migliore del 2%; - Pnom è la potenza nominale (in kW) del campo fotovoltaico; - I è l’irraggiamento (in W/m2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%; - ISTC, pari a 1000 W/m2, è l’irraggiamento in STC (condizioni di prova standard); • la condizione: Pca > 0,9∗Pcc, ove: Pca è la potenza attiva in corrente alternata (in kw) misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%; • la condizione: Pca > 0,75∗Pnom∗I/ISTC. Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall’installatore dell’impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.
Verifica tecnico-funzionale. 1. AAMS effettua, anche a campione, a partire dal 1° gennaio 2011, specifiche verifiche presso la rete distributiva per il rispetto di quanto indicato nel progetto tecnico- organizzativo della rete distributiva indicato nel capitolato d’oneri. 2. AAMS può effettuare verifiche tecnico funzionali della rete distributiva nel caso di adeguamenti tecnologici a seguito della comunicazione, da parte del concessionario, della propria disponibilità.
Verifica tecnico-funzionale. 1. AAMS, oltre alle verifiche di cui al paragrafo 21.3 del capitolato d’oneri, ogni volta ne ravvisi l’opportunità, può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete distributiva fisica anche nel caso di adeguamenti tecnologici segnalati da concessionario.
Verifica tecnico-funzionale. Sarà compito dell’installatore la verifica tecnico funzionale dell’impianto e la misurazione dei parametri caratterizzanti l’impianto, tra cui: - connessione tra moduli e la continuità elettrica; - messa a terra di masse e caricatori; - isolamento dei circuiti elettrici delle masse; - funzionamento dell’impianto nelle diverse condizioni di funzionamento (per diversi valori di potenza generata) e nelle diverse modalità di lavoro e funzionamento (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc); - la condizione Pcc> 0,85 x Pnom x I/ISTC; - la condizione Pca > 0,9 x Pcc; - la condizione Pca >0,75 x Pnom x I/ISTC le verifiche dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall’installatore che dovrà essere munito di tutti i requisiti previsti dalla legge ed emettere una dichiarazione firmata attestante l’esito delle verifiche.
Verifica tecnico-funzionale. 1. La verifica tecnico-funzionale della rete telematica del concessionario, propedeutica all’attivazione della rete dei negozi è effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative domande presentate dal concessionario, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il procedimento di verifica è effettuato sulla base dell’apposita relazione tecnica e della comunicazione ad ADM dell’avviamento della rete telematica relativamente a tutte le attività di gioco riguardanti i giochi pubblici. 2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da ADM al concessionario con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, ADM definisce, previo contraddittorio con il concessionario, gli interventi che quest’ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale. 3. Per le domande di verifica tecnico-funzionale presentate negli ultimi dieci giorni del periodo di cui al comma 1, ADM sulla base del numero delle richieste predispone un apposito piano di esecuzione. 4. ADM può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete telematica, nel caso di adeguamenti tecnologici e di manutenzioni straordinarie. 5. Con provvedimento di ADM, possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica tecnico-funzionale.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Garanzie aggiuntive A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Xxxxx Xxxxxx: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 D) Tutela Della Privacy X.Xxx. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di