Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato - nel corso della durata del Contratto, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 4 “LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE” delle Condi-
a) il Controvalore delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall’Investitore-contraente, calcolato il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell’Impresa di Assicurazione;
b) la Maggiorazione per la Garanzia Morte, ottenuta applicando all’importo indicato al punto a) le percen- tuali di maggiorazione indicate nella tabella che segue, determinate in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso: La prestazione corrisposta non è gravata di costi.
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza - indicata di seguito - e non sia conseguen- za diretta di un infortunio o di malattie infettive acute o di shock anafilattico;
b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza e sia dovuto a sindrome da immunode- ficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da dolo dell’Investitore-contraente o dei Beneficiari, partecipazione attiva dell’Assi- curato a delitti dolosi, fatti di guerra, incidente di volo, suicidio (quest’ultimo se avvenuto nei primi due anni dalla Data di Decorrenza), stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati il maggior valore tra il 101% del valore di mercato del portafoglio finanziario strutturato, calcolato come descritto all’art. 7 delle Condizioni di Contratto e il premio lordo versato. In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’acquisto del portafoglio finanziario oggetto dell’investimento, verrà liquidato ai Beneficiari un importo pari al premio lordo versato.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il rimborso di un capitale pari al prodotto tra il numero delle quote investite nel Fondo ed il rispettivo Valore unitario valorizzato alla prima quotazione disponibile trascorsi 4 giorni dalla data di ricevimento dell’intera documentazione richiesta. Tale valore è maggiorato di un importo pari al Premio versato (eventualmente riproporzionato in caso riscatti parziali) moltiplicato per una percentuale di Bonus determinata in base all’Età dell’Assicurato al decesso e pari a: Il capitale aggiuntivo liquidabile in caso di decesso non può comunque essere superiore a 75.000 Euro.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designa- 12/16 ti un importo pari al maggiore tra i seguenti importi: • il controvalore delle azioni del Fondo attribuite al Contratto, ottenuto moltiplicando il numero di azioni del Fondo attribuite al Contratto per il Valore Unitario dell’Azione; e • il Premio Versato. Qualora il decesso dell’Assicurato in corso di Contratto sia dovuto ad infortunio stradale, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari alla somma del Premio Versato e del maggiore tra i seguenti importi: • il controvalore delle azioni del Fondo attribuite al Contratto, ottenuto moltiplicando il numero di azioni del Fondo attribuite al Contratto per il Valore Unitario dell’Azione; e • il Premio Versato. Il Valore Unitario dell’Azione è quello rilevato nella Data di Valorizzazione della settimana successiva alla data di ricevimento da parte di Poste Vita S.p.A. della comunicazione di decesso dell’Assicurato. L’importo delle prestazioni corrisposte da Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell’Assicurato potrà esse- re ridotto dell’importo di eventuali oneri fiscali applicabili sulle somme versate a Poste Vita S.p.A. dal Fondo in forza di eventuali future modifiche della normativa fiscale applicabile ad oggi non prevedibili.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari alla somma: • del valore corrente della polizza, che è pari al capitale base moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, espresso in percentuale del relativo valore nominale, assumendosi ai fini del calcolo il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato rilevato nel primo giorno di valorizzazione che segue, di almeno un giorno lavorativo, la data di ricezione da parte della Società della denuncia di decesso. La valorizzazione del portafoglio finanziario strutturato avviene 2 volte al mese: il giorno 15 – o il primo giorno lavorativo successivo se il 15 è festivo - e l’ultimo giorno lavorativo del mese; • di un eventuale capitale aggiuntivo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale base e il valore corrente della polizza, con i seguenti limiti di importo. Il capitale aggiuntivo non può, in ogni caso, risultare superiore: • al 15% del capitale base, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso non supera 70 anni • al 6% del capitale base, con il massimo di 30.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso è compresa tra 71 e 84 anni • al 6% del capitale base, con il massimo di 10.000 euro, se l’età dell’Assicurato al momento del decesso supera gli 84 anni. I limiti massimi sopra indicati di 30.000 e 10.000 euro si intendono applicati in relazione al medesimo Assicurato, indipendentemente dal numero di contratti “CBA PERFORMANCE ALTERNATIVA” stipulati sulla sua vita. Esempio 1) Età dell'assicurato al decesso non superiore a 70 anni compresa tra 71 e 84 anni superiore a 84 anni
A. Premio versato = Capitale base assicurato 2.500,00
B. Valore del portafoglio finanziario strutturatoal decesso 85,00
C. Valore corrente della polizza C = A × B 100 2.125,00
D. Capitale aggiuntivo 375,00 150,00 150,00
E. Capitale pagabile in caso di morte E=C+D 2.500,00 2.275,00 2.275,00 Esempio 2) Età dell'assicurato al decesso non superiore a 70 anni compresa tra 71 e 84 anni superiore a 84 anni
A. Premio versato = Capitale base assicurato 250.000,00
B. Valore del portafoglio finanziario strutturatoal decesso 85,00
C. Valore corrente della polizza C = A × B 100 212.500,00
D. Capitale aggiuntivo 30.000,00 15.000,00 10.000,00
E. Capitale pagabile in caso di morte E=C+D 242.500,00 227.500,00 222.500,00 Esempio 3) Età dell'assicurato al decesso non sup...
Copertura assicurativa caso morte. In caso di morte dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli “15 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società” e “16 – Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni Contrattuali, il Prodotto, alla data di ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato, prevede la corresponsione agli aventi diritto oltre che di un ammontare pari al prodotto tra il Capitale Nominale ed il Valore di Mercato del Titolo Strutturato diviso 100, anche di un importo, mai comunque superiore a € 100.000,00 (centomila/00), pari al Premio versato moltiplicato per il “Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte” quest’ultimo determinato in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza del Contratto ed illustrato nella seguente tabella. Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di calcolo relativo alla maggiorazione per il caso di morte di un Assicurato di sesso femminile di trentacinque anni: * Poiché la maggiorazione per il caso di morte non può in ogni caso eccedere € 100.000,00 (centomila) si sottolinea come negli esempi in evidenza tale maggiorazione è limitata a detto importo.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il rimborso del capitale maturato pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite alla data del decesso e il valore unitario della quota (rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di in cui perviene la richiesta di rimborso), maggiorato della “Garanzia Beneficiari”. La “Garanzia Beneficiari” è pari a una percentuale del capitale maturato variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso: tale percentuale è pari al 15,00% sino a 55 anni di età al momento del decesso del contratto ovvero pari all’1,00% per età superiori. L’importo della Garanzia Beneficiari non potrà essere superiore a 50.000,00 euro. I termini di pagamento concessi all’impresa sono pari a 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre i quali sono dovuti gli interessi di mora.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato, il capitale liquidabile ai Beneficiari sarà determinato come segue: - se alla data di sottoscrizione l’Assicurato ha un’età non superiore ai 75 anni: il capitale liquidabile sarà pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto; - se alla data di sottoscrizione l’Assicurato ha un’età superiore ai 75 anni: il capitale liquidabile sarà pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto. Tale controvalore sarà determinato in base al valore delle quote del Fondo Interno del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione da parte di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti.
Copertura assicurativa caso morte. In caso di decesso dell’Assicurato, la Società verserà ai Beneficiari designati un capitale pari al prodotto tra: - il numero delle quote attribuite al Contratto, alla data in cui sarà pervenuta presso la Società la notizia del decesso documentata con certificato di morte; e - il valore unitario delle quote, quale rilevato il quinto giorno lavorativo successivo al pervenimento della suddetta documentazione Tale capitale viene maggiorato nella misura indicata nella tabella seguente, in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, e liquidato ai Beneficiari designati al ricevimento della documentazione completa da parte della Società: Età dell’Assicurato al momento del decesso Misura % di maggiorazione Tali maggiorazioni non sono applicate qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi secondo le condizioni indicate nell’art. 8 delle Condizioni contrattuali.
Copertura assicurativa caso morte. Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (caso morte), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.