Common use of VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante dell’ATS fino a che il cessionario cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 11 maggio 19911991 n. 187, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codiceD.L.vo 50/2016. Nei sessanta 60 giorni successivi l’Amministrazione successivi, l’ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, al d.lgs. n. 575, 159/2011 e successive modificazionis.m.i.. Decorsi i 60 gg. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, producono nei confronti dell’Amministrazione, dell’ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni In caso di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento scioglimento o di affitto liquidazione della Ditta, o di azienda cambiamento di ragione sociale, le ATS potranno, a propria scelta, pretendere tanto la continuazione del contratto da parte degli organi della procedura concorsualeSocietà in liquidazione quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, se compiuto sulla base dei documenti che la Ditta sarà tenuta a favore fornire a propria cura e spese. In caso di cooperative costituite o da costituirsi secondo fallimento della Ditta, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare anche per danni con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estintiprivilegio, a seguito titolo di pegno, sul deposito cauzionale. In caso di morte del titolare della procedura stessaDitta, rapporti di lavoro subordinato oppure che il contratto si trovino in regime di cassa integrazione guadagni trasferirà agli eredi o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991si risolverà secondo decisione dell’ATS. Se l’ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, n. 223dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

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VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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