Common use of Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxx. La vendita con riserva di proprietà quale alternativa al rent to buy, in Riv. dir. civ., 2015, 4, p. 10841; Contra A. FACHECHI, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dir. civ. 1, 2016, p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, da una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, in Contratti, n. 8-9, 2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 ss.; X. XXXXXXX, Xxxxxxx con patto di riscatto, in Tratt. Xxxxxxxx, vol. XI, 1993, p. 315 ss.; X. XXXXXXX, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. dir e proc. civ, 1965, p. 945 ss.; M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 371 ss.; X. XXXXXX, «Vendita con riserva», in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 526 ss.; X. XXXXXXXX, La vendita di cose mobili, ;ilano, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, La vendita, p. 211; X. XXXXXXXX, La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX e X. XXXXXXX, Della vendita, art. 1470-1547, Commentario del Codice Civile a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza che la vendita con riserva di proprietà costituisce un contratto appartenente – secondo l’opinione dominante - alla classe dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. c.c. nell’ambito della sezione dedicata alla vendita di cose mobili era invocata per circoscrivere la portata della figura ai beni mobili; argomento, in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67, confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71, a partire dagli anni ’90, criticando il forte dogmatismo di tali postulati, fedeli ad una distinzione di tipo pandettistico tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto72, adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentali.

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Samples: Tesi Di Dottorato

Xxxxxx. La vendita con riserva di proprietà quale alternativa al rent to buycircolazione dei modelli giuridici nell’ambito dei patti in vista della crisi del matrimonio, in Riv. dir. civcit., 2015, 4, p. 10841; Contra A. FACHECHI, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dir. civpp. 1-19. contra dei limiti e, 2016infatti, p. 126 ssl’art. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, da una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, 274 c.c. fr. xxxxxxx al giudice la decisio- ne in ordine alla prestation compensatoire che, pertanto, può essere eseguita tramite il versamento di una somma di denaro oppure mediante l’attribuzione della proprietà di beni o la costituzione, temporanea o permanente, di un diritto ad acquistared’uso, d’abitazione o di usufrutto 40. Ad accomunare Nell’ordinamento tedesco, poi, non emergono norme che ammetta- no espressamente gli accordi prematrimoniali; ma qui l’autonomia privata riconosciuta ai coniugi si dispiega soprattutto in sede di con- venzioni matrimoniali (Ehevetraege) 41. Ai sensi del § 1408 BGB, in- fatti, i coniugi, durante il matrimonio o a seguito di scioglimento di esso, possono regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso le due figurecon- venzioni e la libertà può spingersi sino al punto di determinare i criteri dell’assegno divorzile, invecepotendo finanche rinunciare del tutto a que- st’ultimo o alle aspettative pensionistiche 42. L’ampia libertà di cui godono i coniugi nello stabilire i propri rap- porti patrimoniali non si risolve, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negozialiperò, in Contrattiuna assenza del controllo 40 Peraltro, n. 8-9, 2014, p. 822, il quale considera l’artai sensi dell’art. 1526, comma 3, 271 c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 ss.; X. XXXXXXX, Xxxxxxx con patto di riscatto, in Tratt. Xxxxxxxx, vol. XI, 1993, p. 315 ss.; X. XXXXXXX, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. dir e proc. civ, 1965, p. 945 ss.; M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 371 ss.; X. XXXXXX, «Vendita con riserva», in Enc. dirfr., XLVIla prestation compensatoire è stabilita al- la luce dei bisogni del coniuge beneficiario e delle risorse dell’altro, Milanotenuto conto, 1993altresì, p. 526 ssdella situazione al momento del divorzio e delle possibili evoluzioni future. Inoltre, la disposizione prosegue indicando che il giudice deve valutare i seguenti elementi: «la durée du mariage; – l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualifica- tion et leur situation professionnelles; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial; – leurs droits exis- tants et prévisibles; – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circons- tances visées au sixième alinéa».; X. XXXXXXXX, La vendita di cose mobili, ;ilano, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, La vendita, p. 211; X. XXXXXXXX, La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX e X. XXXXXXX, Della vendita, art. 1470-1547, Commentario del Codice Civile a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza che la vendita con riserva di proprietà costituisce un contratto appartenente – secondo l’opinione dominante - alla classe dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. c.c. nell’ambito della sezione dedicata alla vendita di cose mobili era invocata per circoscrivere la portata della figura ai beni mobili; argomento, in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67, confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71, a partire dagli anni ’90, criticando il forte dogmatismo di tali postulati, fedeli ad una distinzione di tipo pandettistico tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto72, adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentali.

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Samples: Diritto All'abitazione

Xxxxxx. La vendita con riserva promessa di proprietà quale alternativa al rent to buymatrimonio tra passato e presente, in Riv. dir. civcit., 2015, 4, p. 10841; Contra A. FACHECHI, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dir. civ. 1, 2016, p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, da una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, in Contratti, n. 8-9, 2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 238 ss.; X. XXXXXXXin senso conforme v. anche Caricato, Xxxxxxx con patto Inadempimen- to della promessa di riscattomatrimonio e risarcimento del danno, loc. cit. a quello provocato dal trauma psichico della rottu- ra), va posto in Trattluce che la decisione in commento, su sollecitazione di un apposito motivo di ricorso, prende espressamente posizione sul punto, dichia- rando che «Non sono risarcibili voci di danno pa- trimoniale diverse da (quelle descritte dall’art. Xxxxxxxx81 c.c.) e men che mai gli eventuali danni non patri- moniali». Sul punto, voldottrina e giurisprudenza fanno riferi- mento all’art. XI, 1993, p. 315 ss.; X. XXXXXXX, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. dir e proc. civ, 1965, p. 945 ss.; M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 371 ss.; X. XXXXXX, «Vendita con riserva», in Enc. dir2059 c.c., XLVIche áncora il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi previ- ste dalla legge, Milanotra le quali non rientra, 1993per ciò so- lo, p. 526 ssla violazione della promessa di nozze (60). È chiaro che, ove il richiamo dovesse essere proprio a tale disposizione, ne conseguirebbe che risposta positiva all’interrogativo potrebbe essere fornita solo nel caso la rottura della promessa si accompa- gnasse ad una violazione penalmente rilevante. Violazione, beninteso, che non potrebbe comun- que coincidere con il mero fatto della rottura della promessa (che, come noto, non costituisce certo reato). Il risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe quindi conseguenza non già della violazio- ne dell’impegno a celebrare le nozze, ma del com- pimento di uno o più distinti atti (costituenti rea- to), posti in essere più o meno contestualmente (ingiurie, diffamazione, minacce, violenza privata, lesioni personali, ecc.; X. XXXXXXXX) (61). In dottrina si fa, La vendita tra l’altro, rilevare che con i danni morali non bisogna confondere i c.d. danni patrimo- niali indiretti, come le spese sopportate per curarsi da una malattia contratta a seguito della rottura del fidanzamento, purché siano in concreto riconduci- bili alla (rottura della) promessa in termini di cose mobiliconse- quenzialità diretta ed immediata (62). Appare altrettanto evidente, ;ilanoperò, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, La vendita, p. 211; X. XXXXXXXX, La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX e X. XXXXXXX, Della vendita, artche il richiamo all’art. 1470-1547, Commentario del Codice Civile a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza che la vendita con riserva di proprietà costituisce un contratto appartenente – secondo l’opinione dominante - alla classe dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. 2059 c.c. nell’ambito potrebbe anche prestarsi al tentati- vo di “recuperare” anche in questa sede la (ad avvi- so di chi scrive non condivisibile) lettura che della sezione dedicata alla vendita norma viene oggi prevalentemente fornita, vale a dire come di cose mobili era invocata per circoscrivere una disposizione che consente il risar- cimento del danno non patrimoniale anche in situa- zioni non contemplate dalla legge o comunque non costituenti reato, allorquando un illecito, ancorché puramente civile, colpisca interessi costituzional- mente rilevanti (63). Si potrebbe allora ipotizzare una interpretazione costituzionalmente orientata, volta a garantire i valori della persona umana costi- tuzionalmente protetti. Peraltro, anche questa di- scutibile operazione sarebbe votata al fallimento, at- teso che pure la portata della figura ai beni mobili; argomentolibertà matrimoniale, in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67è mes- so in luce in dottrina (64), confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica dotata di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71, a partire dagli anni ’90, criticando il forte dogmatismo di tali postulati, fedeli ad una distinzione di tipo pandettistico tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto72, adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentaligaranzia co- stituzionale.

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Samples: Promessa Di Matrimonio

Xxxxxx. La vendita con riserva di proprietà quale alternativa al rent to buyIl contratto, in Riv. dir. civMilano, 1987, 55 34 Ex plurimis, Cass., 2015sez. II, 423 febbraio 2007, p. 10841; Contra A. FACHECHIn. 4227, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dirGiust. civ. 1Mass. 2007, 2016, p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 2ª ed2; Cass., Torino 1993sez. II, p. 5920 marzo 2006, n. 6162, Giust. Né sembra possibile immaginare civ. Mass. 2006, 3 35 Nel caso di contratto preliminare di vendita di un meccanismo novativo bene oggetto di comproprietà indivisa, si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un unicum inscindibile, e che le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno dei contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale, in quanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa. Ne consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del titolo consenso negoziale della parte complessa, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 c.c., restando escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello tra i comproprietari promittenti dei quali esista e persista l'efficacia della re lativa manifestazione negoziale (Cass., sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4227, Giust. civ. Mass. 2007, 2). In tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di stipulare più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di essi è titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessa, danno luogo a un'unica volontà negoziale, sicché sono parti necessarie del giudizio ex, art. 2932 c.c. tutti coloro che, concorrendo a formare la volontà negoziale della parte promittente, si sono obbligati a prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene considerato come un unicum inscindibile e nei cui confronti deve spiegare effetto la sentenza costitutiva (Xxxx., sez. II, 20 marzo 2006, n. 6162, Giust. civ. Mass. 2006, 3). In tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente "pro quota" a più comproprietari, allorché nell'unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di loro è rispettivamente titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un'unica parte complessa, si fondono in un'unica volontà negoziale, sicché - quando una di tali dichiarazioni manchi - non si forma o si forma invalidamente la volontà di una delle somme versate quali canoni parti del contratto preliminare con la conseguente esclusione per il promissorio acquirente di locazioneottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (Cass., onde imputarle sez. II, 5 giugno 2003, n. 8983, Giust. civ. Mass. 2003, 6). La promessa di vendita di un bene in comunione è di solito considerata, dalle parti come attinente attinente al prezzo della compravenditabene medesimo inteso come unicum inscindibile, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne come somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari. Da ciò consegue che questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un'unica volontà negoziale ; nonché che, quando una alterazione del profilo causale della vicendadi tali dichiarazioni manchi, giacché essa, da non si forma la volontà di una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e delle parti del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buyche rende inutilizzabile, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione da parte del prezzopromissario acquirente, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXXil ricorso allo strumento della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nei confronti dei soli singoli comproprietari promittenti. (Cass., Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle partisez. III, vincoli normativi e cautele negoziali, in Contratti26 novembre 2002, n. 8-916678, 2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 ss.; X. XXXXXXX, Xxxxxxx con patto di riscatto, in Tratt. Xxxxxxxx, vol. XI, 1993, p. 315 ss.; X. XXXXXXX, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. dir e procGiust. civ. Mass. 2002, 1965, p. 945 ss.; M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 371 ss.; X. XXXXXX, «Vendita con riserva», in Enc2050). dir., XLVI, Milano, 1993, p. 526 ss.; X. XXXXXXXX, La vendita giurisprudenza parla di cose mobili, ;ilano, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, La vendita, p. 211; X. XXXXXXXX, La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX e X. XXXXXXX, Della vendita, art. 1470-1547, Commentario del Codice Civile parte unica anche a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza proposito della pluralità dei locatori che la vendita con riserva di proprietà costituisce stipulano un contratto appartenente di locazione di un bene in comproprietà (Cass. sez. III, 18 luglio 2008, n. 19929)36. Dunque secondo la giurisprudenza la nozione di parte non coincide con il soggetto partecipante al contratto e titolare del rapporto contrattuale ma con il centro di interessi o secondo l’opinione dominante - per dirla altrimenti – con il lato del contratto. Così riconoscendo alla classe categoria dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. c.c. nell’ambito della sezione dedicata alla vendita di cose mobili era invocata per circoscrivere la portata della figura ai beni mobili; argomento, in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67, confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale bilaterali a parte plurisoggettiva autonoma consistenza rispetto a quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71, a partire dagli anni ’90, criticando il forte dogmatismo di tali postulati, fedeli ad una distinzione di tipo pandettistico tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto72, adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentalidei contratti plurilaterali.

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Samples: Preliminary Contract

Xxxxxx. La vendita con riserva Il diritto europeo dei contratti di proprietà quale alternativa al rent to buyimpresa, in Riv. dir. civ., 20152005, 4p.1. italiano.8 Tale supposizione incontra un possibile limite costituito dall’utilizzo, p. 10841; Contra A. FACHECHInella presente prassi contrattuale, Rent to buy di “contratti alieni” al fine dello svolgimento dell’attività di impresa.9 Il contratto alieno fonda le sue radici in un modello giuridico difforme dal diritto italiano, essendo un atto negoziale redatto e variabilità ispirato al modello di common law inglese e americano, nel quale la legge italiana è espressamente indicata come legge applicabile.10 I contratti stipulati tra imprese sono oggigiorno conformi ad un modello, ad uno standard uniforme e, oltre a produrre gli effetti voluti dalle parti, regolano il rapporto, le sopravvenienze e i rimedi che prima erano invece affidati alla legge applicabile.11 Le ragioni alla base della disciplina applicabileconsistente diffusione, in Rass. dir. civ. 1Italia, 2016di contratti di impresa alieni discende dall’influsso della globalizzazione di capitali e beni12 e dall’abitudine dei consulenti delle imprese italiane di predisporre il testo contrattuale prima di conoscere la nazionalità della controparte.13 In questa prospettiva, p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXXalcuni Autori giungono, La vendita e la permutaquindi, Ialla conclusione che i “contratti di impresa” non abbiano un valore dogmatico con caratteristiche di portata generale, 2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, tali da una parte, si atteggia come locazionecostruire uno schema giuridico unitario, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, in Contratti, n. 8-9, 2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 ss.; natura meramente descrittiva.14 8 X. XXXXXXX, Xxxxxxx con patto Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di riscattoimpresa e disciplina della concorrenza, in TrattRiv.dir. Xxxxxxxxciv., vol. XI2008, 1993, p. 315 pp.515 ss.; X. XXXXXXX, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123 ss.; X. XXXXXXXX, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. dir e proc. civ, 1965, p. 945 ss.; M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 371 ss.; X. XXXXXX, «Vendita con riserva», in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 526 ss.; X. XXXXXXXX, La vendita di cose mobili, ;ilano, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, La vendita, p. 211; X. XXXXXXXX, La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX e X. XXXXXXX, Della vendita, art. 1470-1547, Commentario del Codice Civile a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza che la vendita con riserva di proprietà costituisce un contratto appartenente – secondo l’opinione dominante - alla classe dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. c.c. nell’ambito della sezione dedicata alla vendita di cose mobili era invocata per circoscrivere la portata della figura ai beni mobili; argomento, in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67, confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71, a partire dagli anni ’90, criticando il forte dogmatismo di tali postulati, fedeli ad una distinzione di tipo pandettistico tra elementi essenziali ed elementi accidentali del contratto72, adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentali.

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Xxxxxx. La vendita con riserva di proprietà quale alternativa al rent to buygiustizia sportiva fra funzione amministrativa ed arbitrato, in Riv. dir. civcit., 2015, 4, p. 10841; Contra A. FACHECHI, Rent to buy e variabilità della disciplina applicabile, in Rass. dir. civ. 1, 2016, p. 126 ss. 63 Così C. M. XXXXXX, La vendita e la permuta, I, 2ª ed., Torino 1993, p. 59. Né sembra possibile immaginare un meccanismo novativo del titolo delle somme versate quali canoni di locazione, onde imputarle al prezzo della compravendita, giacché esso costituisce un istituto comunemente riferito alle obbligazioni e non al contratto.64 Ne consegue una alterazione del profilo causale della vicenda, giacché essa, da una parte, si atteggia come locazione, ma senza la previsione di un corrispettivo per il godimento di cui il conduttore beneficia, dall’altra, determina un trasferimento programmato e giustificato dal pagamento di canoni di prezzo. Il discrimen tra siffatta figura e il rent to buy va allora collocato nella necessaria distinzione, nell’ambito della prestazione, tra corrispettivo per il godimento e per il prezzo, oltre al mancato riferimento, nella figura tracciata dall’art. 1526, comma 3, c.c. di un diritto ad acquistare. Ad accomunare le due figure, invece, vi sono i tentativi da parte degli interpreti di conferire una qualificazione ai due segmenti che compongono l’operazione, attraverso il ricorso alle categorie dell’opzione e del contratto preliminare; dubbi fugati dalla novella del 2014 che, con riguardo al rent to buy, rinvia sistematicamente a diverse norme sul contratto preliminare, conducendo a scartare la tesi dell’opzione. Rispetto alla vendita con riserva di proprietà65, invece, il rent to buy, se ne condivide la ratio di soddisfare le esigenze di compratori economicamente deboli di ottenere un godimento immediato e una dilazione del prezzo, se ne discosta quanto al 64 Contra X. XXXXXXXXX, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali, in Contratti, n. 8-9, 2014, p. 822, il quale considera l’art. 1526, comma 3, c.c. una previsione non eccezionale, bensì «una indicazione di sistema idonea a scongiurare interpretazioni restrittive dell’istituto delle novazioni oggettiva, quale istituto riferibile all’obbligazione e non al contratto». 65 In argomento si v. C.M. XXXXXX, Xx vendita, p. 585 326 ss.; X. XXXXXXXID., Xxxxxxx con patto di riscattoVerso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistiche-sportive?, in TrattDir. Xxxxxxxxproc. amm., vol. XI, 19932010, p. 315 1426 (assai critico sul fatto che adire il giudice significhi illecito sportivo); ID., La natura del vincolo di giustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della corte di cassazione: alcune considerazioni critiche, in Dir. proc. amm., 2007, p. 261 ss.; X. XXXXXXXconf., Dei singoli contrattiA.E. BASILICO, Milano, 1988, p.123 ssop. loc. ultt. citt.; X. XXXXXXXXil Cons. Stato, Riserva 9 febbraio 2006, n. 527, dopo aver ribadito che “essendovi nell'ordinamento sportivo un obbligo di accettazione della proprietà decisione della Camera arbitrale (c.d. vincolo di giustizia di cui all'art. 27 dello Statuto della Figc) tanto osta alla configurabilità di una vera e aspettativa realepropria clausola compromissoria, dovendosi altrimenti dubitare della legittimità costituzionale di un arbitrato obbligatorio”, aggiunge, con affermazione per il vero anodina, che “ciò non toglie Si è replicato che l’arbitrato sarebbe, all’opposto, facoltativo “al quadrato”: in Rivprimo luogo, perché le federazioni possono scegliere se inserire o meno le clausole arbitrali nei loro statuti, per cui non vi è alcun vincolo imposto dal Coni72; in secondo luogo, perché è del tutto naturale che chi desideri affiliarsi o tesserarsi presso le federazioni si assoggetti a tutte le sue regole, ivi comprese quelle di giustizia73. trimChe la fonte arbitrale sia la clausola compromissoria e che dunque le norme Coni siano operative, solo nei limiti in cui vengano recepite dalle federazioni74 non v’è dubbio. dir Il problema è se mai quello degli affiliati o dei tesserati. Ora, è incontestabile che l’atleta, se voglia praticare uno sport ad un certo livello, debba farlo aderendo necessariamente all’ordinamento sportivo75 e procche sotto questo profilo la scelta non riguardi le regole di giustizia sportiva, bensì, a monte, la volontà di praticare lo sport nelle dette modalità. civD’altro lato, 1965però, p. 945 ss.; M. COMPORTIè necessario assicurare che chi desidera entrare in un gruppo organizzato ne accetti in toto le regole, Contributo allo studio del diritto realealtrimenti l’intero sistema non funzionerebbe più, Milanoa detrimento di tutti i suoi partecipanti. La vita di un gruppo, 1977insomma, p. 371 ss.; X. XXXXXXdipende dall’unanime rispetto delle sue regole. Ne è ben consapevole il legislatore che, «Vendita con riserva», in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 526 ss.; X. XXXXXXXX, La vendita nelle società di cose mobili, ;ilano, 2004, p. 296 ss.; G. B. XXXXX, La vendita, p. 211; X. XXXXXXXX, La compravendita, p. 24 ss.; X. XXXXX persone e X. XXXXXXX, Della vendita, di capitali (art. 1470-154734 d.lgs. n. 5 del 2003), Commentario del Codice Civile a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, Roma, 1981, p. 70. profilo funzionale e strutturale, nonché per la circostanza ha voluto espressamente disporre che la vendita con riserva clausola compromissoria inserita nello statuto si estenda a tutti i soci, non solo a quelli fondatori che firmano l’atto costitutivo, ma anche a quelli futuri; persino ai soci dissenzienti, che hanno la secca alternativa di proprietà costituisce un contratto appartenente – secondo l’opinione dominante - alla classe dei contratti con effetti reali66. Peraltro la collocazione sistematica degli artt. 1523 ss. c.c. nell’ambito della sezione dedicata alla vendita restare ed accettare l’arbitrato o di cose mobili era invocata per circoscrivere la portata della figura ai beni mobiliuscire dalla compagine sociale; argomento, e finanche agli organi sociali nel momento in realtà, oggi superato come si evince dalla casistica giurisprudenziale67, confortata dalla legislazione speciale e dalla dottrina68 che ne ha esteso l’applicazione ai beni immobili. Discussa poi è la natura giuridica di tale figura e del congegno attraverso il quale si realizza il patto di riservato dominio. Alla stregua di un primo filone dottrinale, tale tipo di vendita si fonderebbe su un meccanismo condizionale.69 Osteggiano una simile ricostruzione i sostenitori dell’impossibilità di dedurre in condizione una delle obbligazioni principali del contratto, quale quella del pagamento del prezzo.70 In realtà una giurisprudenza granitica71cui accettano l’incarico, a partire dagli anni ’90prescindere da un espresso consenso compromissorio. Direi dunque che, criticando fra le due esigenze sopra prospettate, il forte dogmatismo legislatore ha scelto di tali postulatifar prevelare la seconda, fedeli ad una distinzione cioè la salvaguardia dell’unitarietà del gruppo. L’unico dubbio, ma non meno importante è di tipo pandettistico carattere formale. Poichè l’art. 34 cit. non si estende alle federazioni, che sono associazioni e non società – mentre la disciplina si applicherà con riguardo alle società sportive di persone o di capitali, per le liti interne alle medesime -, vi è da chiedersi se l’analogia di ratio sia sufficiente, di fronte al dettato tranchante dell’art. 24 Cost. Del resto, anche per le società si dubitava in precedenza, tanto che ci è voluto un espresso intervento del legislatore sul punto. La perplessità, pertanto, rimane né è stata fugata in modo convincente dalla Cassazione n. 21006 del 2006, chiamata a rendere la propria decisione sul punto76. che, se dovesse attenuarsi in futuro tale vincolo, il Consiglio potrebbe rimeditare la propria giurisprudenza, ammettendo tale natura, quantomeno in relazione a veri e propri diritti soggettivi delle società sportive azionabili in giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi delle controversie, devolute al giudice ordinario e relative ai rapporti patrimoniali tra elementi essenziali società , associazioni ed elementi accidentali del contratto72, adottando un approccio sostanziale attento ai vari interessi in gioco, ha espressamente aperto a tale possibilità, superando la tradizionale divisio tra elementi essenziali ed elementi accidentaliatleti”.

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