XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato, cit., § 6, con riferimento a XXXXXXXXXX, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, 177 ss. 107 V. in tal senso, limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale, Cass. Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325, in Xxxxx e resp., 2011, 4, 392 ss. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione di un contratto tra gli arbitri e l’istituzione, occorre domandarsi se in capo a quest’ultima possa essere configurata una responsabilità precontrattuale. La risposta è senza dubbio negativa: la responsabilità precontrattuale, infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione del un contratto, giunte ad 108 V. le già citate Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoL’abuso del diritto come argomento, in Riv. dir. civ., 2012, I, p. 305. 95 Cfr. ad es. Cass., 30-5-2003, n. 8806, in Guida al dir., 2003, p. 80 (solo la massima fa esplicito riferimento all’abuso); Cass., 19-1-2007, n. 1183, in Foro it., 2007, I, col. 1460, con nota di XXXXXXXXXX; X. XXXXXXXX, Clausola penale: riduzione d’ufficio e criteri di valutazione, in Contratti, 2008, p. 765 ss., nota a Cass., 28-3-2008, n. 8071; Cass., 10-1-2008, n. 246; Cass., 9-5-2007, n. 10626. Nessuna di queste sentenze parla espressamente di abuso, così come Cass. n. 10511 del 1999 e Cass., S.U., n. 18128 del 2005, che vengono citate come precedenti giudiziali dalla giurisprudenza sull’abuso del diritto: cfr. ad es. Cass., 16-6- 2008, n. 16207, per esteso in banca dati Leggi d’Italia. 96 Vedi X. XXXXXXXX, L’abuso del diritto, cit., § 6p. 230, con riferimento a XXXXXXXXXX249, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto 266; di recente, v. X. XXXXXX, Abuso del diritto e tortoabuso di dipendenza economica, in Contratti, 5, 2010, p. 524. Infine, una manifestazione del divieto di abuso dell’autonomia contrattuale si avrebbe nell’istituto del contratto in frode alla legge di cui all’art. 1344 c.c. Vi sono più ipotesi di abuso dello strumento contrattuale assai prossime al contratto in frode alla legge. La nuova responsabilità civilepeculiarità di tale figura, Milanoinfatti, 1997secondo l’orientamento della giurisprudenza, 177 ssconsiste nel fatto che le parti raggiungono, mediante accordi contrattuali di per sé leciti, un risultato illecito: si ha dunque l’abuso del mezzo negoziale e la distorsione della sua funzione ordinaria97. 107 V. In tal caso, dunque, l’abuso riguarda la libertà di contrarre o l’autonomia contrattuale nell’accezione propria di dare norma a se stessi in tal sensoqualsivoglia forma lecita; esso si concretizza nella realizzazione da parte delle parti di un congegno negoziale, limitandosi di per sé, lecito e sovente anche tipico (come, ad es., un contratto di comodato), ma funzionale a eludere una norma imperativa: norma, spesso, anche se non solo, di natura fiscale, come risulta dalla copiosa casistica giurisprudenziale98. Va precisato che, per la giurisprudenza più recente, non è ravvisabile esercizio abusivo del diritto, sub specie di frode alla più recente esperienza giurisprudenzialelegge, Cassquando una parte persegue un risultato lecito attraverso l’impiego di mezzi legittimi, e ciò ancorché la condotta tenuta sia, per così dire, genuinamente «egoistica», vale a dire rivolta a fare unicamente l’interesse proprio, e non anche della controparte99. Sez. III97 Così Xxxx., 21 luglio 2011, n. 15992, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxx. Sez. III, 13 luglio 26-1-2010, n. 16394; Cass. Sez. III1523, 26 aprile in Foro it., 2010, nnI, col. 9906 2825. 98 Cfr. ad es. F. MENTI, Il principio comunitario del divieto di abuso del diritto e 9325il rimedio civilistico della nullità del contratto, in Xxxxx Dir. e respprat. trib., 20112009, 4II, 392 p. 1115 ss. con nota di PASTORE.; Xxxx. Sez. IIIvedi anche Cass., 3 marzo 20107-8-1997, n. 5067; 7287, per esteso in banca dati Leggi d’Italia. 99 Cfr. Cass. Sez. III., 2 febbraio 201029-5-2012, n. 2352; Cass8567, in Giust. Sezciv. IIIMass., 26 gennaio 20102012, 5, p. 695, per esteso in banca dati De Jure: nella specie, la S.C. ha ritenuto non abusiva la condotta del locatore di un immobile, avente la veste di società commerciale, che aveva prima ceduto le proprie quote ad altra società commerciale e si era poi fusa per incorporazione nella prima, disattendendo la domanda del conduttore secondo cui tale condotta era volta a dissimulare un trasferimento a titolo oneroso dell’immobile locato privandolo della facoltà di esercitare il diritto di prelazione di cui alla l. 27 luglio 1978, n. 1538; Cass392. SezNel dare conto dell’abuso del diritto nel diritto contrattuale odierno è d’obbligo richiamare brevemente la storia dell’istituto e il punto d’approdo cui è oggi pervenuto in due ambiti in particolare del diritto dei contratti: l’ambito del contratto e dei rapporti di società e l’ambito contratto e dei rapporti di lavoro. IIIAnche in Italia, 1 dicembre 2009così come oltreoceano e nelle aree più industrializzate del continente, n. 25277; Cassle origini dell’abuso del diritto si ritrovano infatti nei fenomeni economici più tipici dell’era moderna, nell’ambito delle relazioni e dell’organizzazione delle attività industriali e imprenditoriali: in questo contesto l’abuso riguarda primariamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica, l’esercizio dei diritti sociali, l’esercizio della libertà associativa, l’esercizio delle libertà sindacali, etc.100. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma L’abuso riguarda quindi spesso libertà che superano la sfera contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Cosìcoinvolgendo rapporti con i terzi (associazioni sindacali, ad esempioimprese concorrenti, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalitàterzi creditori, etc.), ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo– per quanto qui rileva – riguardano anche la sfera contrattuale in senso stretto, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale essendovi evidentemente il problema di contemperare l’esercizio delle libertà suindicate con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione di un contratto tra gli arbitri e l’istituzione, occorre domandarsi se in capo a quest’ultima possa essere configurata una responsabilità precontrattuale. La risposta è senza dubbio negativa: la responsabilità precontrattuale, infatti, presuppone che affidamenti suscitati tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione dal rapporto e/o dalla comunione di scopo o di interessi, che si ritiene esistente sia nell’ambito societario101, sia nell’ambito del un contratto, giunte ad 108 V. le già citate Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Unrapporto di lavoro102., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoLa disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, negli Studi in onore di Xxxxxx Xxxxxx, I, cit., § 6e, ivi, spec. 562 s.); nonché alla normativa sui contratti aventi a oggetto operazioni o servizi bancari o finanziari, poiché a regole di più generale applicazione (artt. 115 ss. t.u.b.) si affiancano disposizioni specificamente dettate per alcuni di quei contratti quando ne sia parte un consumatore introdotte a partire dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, con riferimento a XXXXXXXXXXcui si intese dare attuazione alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, L'obbligazione senza prestazione ai confini n. 87/102/CEE, così come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, n. 90/88/CEE (in argomento, tra contratto e tortoi tanti, v. X. Xxxx, Il recepimento della normativa comunitaria sul credito al consumo (legge 19 febbraio 1992, n. 142, artt. 18-24), in Banca, borsa tit. cred., 1992, II, p. 403 ss., e il volume collettaneo ne La nuova responsabilità civiledisciplina comunitaria del credito al consumo a cura di X. Xxxxxxxxxxx, nei Quad. ric. Giur. della Banca d’Xxxxxx, x. 00, Xxxx, 1987). 191 Si allude alla disciplina di matrice comunitaria concernente i contratti dei consumatori negoziati fuori dei locali commerciali già contenuta nella direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 85/577/CEE, e divenuta più articolata con l’introduzione della specifica normativa recata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 settembre 2002, n. 2002/65/ CE, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori medesimi (in tema, tra gli altri, , afferente alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (in argomento, cfr. F. Bravo, Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, Milano, 19972002; X. Xxxx Xxxxxxxxx, 177 ss. 107 V. in tal senso, limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale, Cass. Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325La direttiva sui servizi finanziari a distanza resi al risparmiatore, in Xxxxx e respNuova giur. civ. comm., 2011, 4, 392 ss. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346II, p. 517 ss.; CassX. Xxxxx, La disciplina europea dei servizi finanziari, ne Il contratto telematico a cura di X. Xxxxxxxx x X. Xxxxx, Padova, 2002, 283 ss.; X. Xxxx e X. Xxxxxxx, Fondamenti di diritto privato europeo, nel Tratt. Sezdir. III, 22 gennaio 1999, n. 589priv. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione di un contratto tra gli arbitri e l’istituzione, occorre domandarsi se in capo a quest’ultima possa essere configurata una responsabilità precontrattuale. La risposta è senza dubbio negativa: la responsabilità precontrattuale, infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione del un contratto, giunte ad 108 V. le già citate Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.diretto da
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministrato(a cura di), Scritti in onore di Xxxxx Xxxxxxxx, III, Milano 2008, 2055 ss.; X. XXXXXXXXXXX, Il diritto ereditario all’affacciarsi del nuovo millennio: problemi e prospettive, in Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia, a cura di S. DELLE MONACHE, Pa- dova 2007, 318; M. COMPORTI, Riflessioni in tema di autono- mia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere, in Familia, 2003, I, 27 ss.; X. XXXXXXX, Competitività e danno- sità della successione necessaria (a proposito dei novellati art. 561 e 563 c.c.), in Giust. civ., II, 2006, 3. Di recente un quadro di insieme del dibattito, anche alla luce delle riforme che hanno interessato, nel senso di uno “svecchiamento”, altri ordinamenti europei, è offerta da A.M. XXXXXXXX, La riforma della succes- sione necessaria e le quote di riserva facoltative, in Riv. crit. dir. priv., 2021, 61 ss., ma già ID., A proposito di riforma del diritto successorio, in Dir. fam. e succ., 2018, 95; v. anche X. XXXXXX, L’espansione dell’autonomia privata in ambito suc- cessorio nei recenti interventi legislativi francesi ed italiani, in Contratto e impr. Eur., 2009, 427 ss.; X. XXXXXXXXX, Autono- mia privata tra famiglia e successioni, in X. XXXXXXXXX (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle ri- forme, Pisa 2019, 572 ss.; X. XXXXXXXX, Successione necessaria e conflitti di interessi nella evoluzione dei modelli familiari, in Dir. succ. fam., 2017, 403 ss.; P. LAGHI, Famiglie “ricompo- ste” e successione necessaria: problematiche attuali, soluzioni negoziali e prospettive “de iure condendo”, in Contratto e impr., 2017, 1342; E. AL MUREDEN, Famiglie che si sovrap- pongono nel tempo e successione necessaria, in Giur. it., 2012, 1945 ss. 88 L’osservazione è di S. DELLE MONACHE, Abolizione della successione necessaria?, cit., § 6816. ridico su cui si basa il legame tra successione neces- saria e solidarietà familiare abbia condotto a perio- diche proposte di riforma dell’intero istituto: basti ricordare come, nel 2006, sull’onda della denunciata matrice “arcaica”, se ne sia invocata l’abolizione89. il venir meno del disponente non costituisce l’elemento causale dell’attribuzione, bensì costituisce un elemento accidentale del negozio (una condizione sospensiva o risolutiva, oppure un termine). Qui, dunque, l’evento morte si sposta dal D i r i t t o d e l l e s u c c e s s i o n i e c o n t r a t t o : s t a t o d e l l ’ a r t e e p r o s p e t t i v e f u t u r e ( D a n i e l e G i g l i o ) Al contrario, il recente disegno di legge delega per profilo eziologico del negozio a quello temporale di la revisione del codice civile si rivela tutt’altro che eversivo, sotto questo profilo, giacché non accoglie la soluzione prospettata nel progetto di legge del 27 settembre 2006, nel senso della completa abroga- zione della disciplina riservata ai legittimari, limi- tandosi a «trasformare la quota riservata ai legitti- mari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno par- te o, in mancanza di immobili, da privilegio genera- le sui mobili costituenti l’asse ereditario»90. Dal punto di vista strutturale ciò che accomuna i patti successori, in linea generale, è che essi trovino nell’evento morte la loro causa giustificativa, collegando a tale momento il trasferimento dei diritti negoziati e prevedendo, altrimenti, in caso di premorienza del beneficiario rispetto al disponente, che il diritto oggetto del contratto resti nel patrimonio di quest’ultimo (c.d. “clausola si premoriar”). Circoscritto questo nucleo qualificante gli accordi che ricadono nel divieto dei patti successori, è possibile riscontrare alcune fattispecie negoziali che non meritano di essere ricomprese nella proibizione di cui all’art. 458 c.c. Al di là dello schema tipicizzato del patto di famiglia (di cui agli artt. da 768-bis a 768-octies c.c.), introdotto con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto la validità dei contratti cosiddetti trans-mortem e dei negozi con effetti post mortem, connotati dal diverso ruolo che l’evento morte assurge nella struttura negoziale91, in quanto 89 Il riferimento a XXXXXXXXXXè al d.d.l. 27 settembre 2006, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto su cui v. A. PALAZZO, La funzione suppletiva della successione necessaria, la tutela dei soggetti deboli e tortola diseredazione (Riflessioni sul progetto per l’abolizione della categoria dei legittimari), in Persona e danno, 2007, 1 ss. 90 Cfr. art. 1, lett. c) disegno di legge delega 19 marzo 2019, n. 1151. In dottrina v. X. XX XXXXXXX, La successione necessaria nel recente disegno di legge delega per la revisione del codice civile, in La nuova responsabilità civileNuova Giur. Civ. Comm., Milano1/2020, 1997, 177 188 ss. 107 V. 91 In senso contrario v. X. XXXXXXXX, Il divieto del patto suc- cessorio istitutivo nella pratica negoziale, in tal sensoRiv. not., limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale1992, 1411 ss., secondo cui la teorica qui brevemente esposta perde di consistenza nella pratica negoziale. Nel senso dell’irrilevanza della distinzione tra atti mortis causa e con effetti post mortem, sembrano anche – in giurisprudenza – Cass. Sez24.4.1987 n. 4053 stabilizzazione degli effetti92. IIISul piano giuridico assume rilievo il meccanismo negoziale che si adotta per raggiungere un certo risultato, 21 luglio 2011onde la valutazione rimessa all’interprete, n. 15992in questi casi, è solo quella della meritevolezza degli interessi di cui all’art. 1322 c.c.93, ovviamente pur sempre entro i limiti previsti dall’art. 458 c.c., che a codice immutato non può oggettivamente trascurarsi. Ne deriva, quindi, che nella valutazione del negozio successorio l’interprete dovrà apprezzare non tanto l’elemento soggettivo della spinta a disporre secondo un determinato assetto, quanto il momento obiettivo successivo, ossia l’aspetto funzionale del negozio o per meglio dire gli effetti finali che si producono con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxxesso94. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; e Cass. Sez17.8.1990 n. 8335 richiamate da X. XXXXXXXX, Rifles- sioni su liberalità non donative e funzione successoria, a mar- gine di Cass. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325n. 106/2017, in Xxxxx e respI Contratti, 4/2017, 424., 2011, 4, 392 ss. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione di un contratto tra gli arbitri e l’istituzione, occorre domandarsi se in capo a quest’ultima possa essere configurata una responsabilità precontrattuale. La risposta è senza dubbio negativa: la responsabilità precontrattuale, infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione del un contratto, giunte ad 108 V. le già citate Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl lavoro autonomo, citle collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, in WP XXXXX.XX, 2015, 272, pp. 28 ss., § 6in corso di pubblicazione in n X. Xxxxxxxx, Id., Il nuovo diritto del lavoro, Torino, Xxxxxxxxxxxx; X. Xxxxxx, Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, in X. Xxxxxxxxx (dir.), Colloqui giuridici sul lavoro, 2015, 1 e in xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; X. Xxxxxxxxx, L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente, in Xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, 22 settembre 2015, p. 12, nonchè ID., Intervento, in A. Vallebona (dir.), Colloqui giuridici sul lavoro, 2015, 1. Si veda anche problematicamente X. Xxxxxxxxx, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, in WP CSDLE "Xxxxxxx X'Xxxxxx".it., 2015, n. 266, p. 4. Secondo l'A. l'espressione "si applica”, potrebbe far ritenere che il comma 1 "non incida sulla fattispecie della subordinazione, allargandone i confini, ma ne estenda la disciplina a fattispecie di diversa natura". 31 V. sia pure con riferimento a XXXXXXXXXXallo schema di decreto, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e tortoX. Xxxx, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2015, p. 155 ss. e spec. 162-5. Una variante di questa ricostruzione, ma con i medesimi effetti, può essere ravvisata nella tesi che interpreta la norma come presunzione assoluta di subordinazione, Cfr. X. Xxxxxx, La nuova responsabilità civilesubordinazione nel d. lgs. del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico», in WP XXXXX.XX, 2015, 267, p. 24. 32 X. Xxx Xxxxx, Diritto del lavoro, Xxxxxxx, Milano, 1997, 177 ss. 107 V. in tal senso, limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale, Cass. Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15992, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti; Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325, in Xxxxx e resp2015 p. 372., 2011, 4, 392 ss. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. Sez. III, 21 marzo 2007, n. 8067; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456; Cass. Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma contrattuale, e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione di un contratto tra gli arbitri e l’istituzione, occorre domandarsi se in capo a quest’ultima possa essere configurata una responsabilità precontrattuale. La risposta è senza dubbio negativa: la responsabilità precontrattuale, infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione del un contratto, giunte ad 108 V. le già citate Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
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XXXXXXX,. L’arbitrato amministratoIl contratto e le società di leasing nell’ottica di una regolamentazione legislativa, citin AA.VV., § 6Il leasing verso gli anni ’90: fra realtà negoziale e prospettive di cambiamento, con riferimento a XXXXXXXXXXBrescia, L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto 1988, 112-117; X. Xxxx, Qualificazione dei contratti di leasing e tortodi factoring e suoi effetti nella procedura fallimentare, in La nuova responsabilità civileNuova giur. comm., II, 1988, 370-391; X. Xxxxx, Aspetti pratici del leasing finanziario, in Il diritto dell’economia, 1969; U. Apice, Il contratto di leasing nelle procedure concorsuali, Padova, 1991; X. Xxxxxxx, Il leasing ed il factoring: tutela giudiziaria dei contraenti, in Riv. it. leasing, 1988, 49-63; X. Xxxxxxxx, Osservazioni in tema di leasing, in Giur. comm., 1985, II, 158- 161; X. Xxxxxxx, Leasing, regime delle clausole penali. Tutela del contraente debole, in Riv. not.., 1979, I, 1085; X. Xxxxxxxx, Sale and lease back, in Foro pad., 1987, I, 415; X. Xxxxxxxxx, Il leasing. Profili privatistici e tributari, in Quaderni di giur. comm., Milano, 19971975; X. Xxxxxxx, 177 ssIl contratto di lease back, in Contratto e impresa, 1986; Id., Locazione finanziaria, in Riv. 107 V. dir. civ., 1986, II, 585; Cappiello, Inadempimento del fornitore e responsabilità del concedente, ivi, 1989; X. Xxxxxxxx, Collegamento negoziale e vicende della proprietà. Due profili della locazione finanziaria, Xxxxxx, 0000; Id., La locazione finanziaria comne contratto con causa di finanziamento, in tal senso, limitandosi alla più recente esperienza giurisprudenziale, Cass. Sez. III, 21 luglio 2011Il Tremisse, n. 1599219 del 1975, con riferimento ad un pregresso rapporto di lavoro tra le parti27; Xxxx. Sez. IIIId., 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 aprile 2010, nn. 9906 e 9325La locazione finanziaria, in Xxxxx e respNuova giur. comm., 20111985, 4II, 392 ss35; Id., Unidroit e progetti di convenzione sul leasing finanziario internazionale, ivi, 1985, 405; Id., La locazione finanziaria di un immobile da costruire, 1986, 223; Id., La Cassazione, la locazione finanziaria e i contratti di finanziamento, ivi, 1986, 348; Id., Il leasing usufrutto, ivi, 1986; Id., La locazione finanziaria e l’art. con nota di PASTORE; Xxxx. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Sez. III, 2 febbraio 2010, n. 2352; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Un1526 c.c., 11 gennaio 2008in Giur. it. 1987, n. 577I, 1987; CassId., La locazione finanziaria agevolata, ivi, 1987; Id., Alcune considerazioni sul contratto di locazione finanziaria, in Banca borsa, 1976; Id., Contratti di finanziamento e poteri del giudice, in Riv. Sezit. Unleasing, 1991; Id., Trasparenza e informazione dei servizi bancari e finanziari e obblighi di informazione, ivi, 1992, 213: Id., La tipizzazione legislativa del contratto di locazione finanziaria, ivi, 1993; Id., L’applicabilità dell’art. 1526 c.c.: un falso problema?, 26 giugno 2007ivi, n. 147121993. Id., I contratti di finanziamento, Torino, 1989; Cass. Sez. IIIId., 21 marzo 2007La locazione finanziaria, n. 8067Torino, 1996; Cass. Sez. IIIX. Xxxxx, 19 aprile 2006Autonomia privata e causa di finanziamento, n. 9085Milano, 1990; Cass. Sez. IIIX. Xxxxxx, 18 novembre 2005Leasing e principio di solidarietà, n. 24456ivi, 1986; Cass. Sez. Un.D. De Martini, 27 giugno 2002Proprietà e disponibilità dei beni negli investimenti comuni, n. 9346nel leasing, nella multiproprietà, Padova, 1988; Cass. Sez. IIIG. De Nova, 22 gennaio 1999, n. 589. raffronto tra il comportamento tenuto ed il paradigma Il tipo contrattuale, Padova, 1974; Id., Il contratto di 259 dall’intuito degli operatori finanziari, per poi essere importata in Europa3 come schema contrattuale che potesse accompagnare, nonché coadiuvare, lo sviluppo tecnologico e non necessita di una prova in concreto. Così, ad esempio, il paziente di una struttura sanitaria conclude con la stessa un contratto di spedalità, ma l’eventuale responsabilità commerciale4 figlio dell’esperienza economica del medico sarà contrattuale108; allo stesso modo, risponderà a titolo contrattuale l’insegnante che abbia cagionato danni all’allievo, sebbene questi intrattenga un rapporto negoziale con l’istituto scolastico e non con il singolo docente109. Nel caso dell’istituzione arbitrale, non è dato vedere quale contratto venga in evidenza e possa fornire il modello di raffronto rispetto al quale valutare gli eventuali profili di responsabilità: la camera arbitrale si limita a tenere un elenco di possibili arbitri, a cui i soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione. Qualora le attività connesse alla tenuta dell’elenco cagionino un danno agli aspiranti arbitri, pertanto, la responsabilità avrà necessariamente carattere extracontrattuale. Anche nel caso in cui, secondo l’opinione che appare preferibile, si ritenga sussistente un rapporto contrattuale tra l’istituzione e le parti, il titolo di responsabilità per i danni cagionati dall’ente in conseguenza della tenuta dell’elenco di arbitri continua ad avere indole extracontrattuale: come illustrato, infatti, il contratto di cooperazione arbitrale non si perfeziona prima dell’accettazione di un effettivo incarico. Tuttavia, atteso che l’accettazione della nomina avrebbe quale conseguenza la stipulazione di un contratto tra gli arbitri e l’istituzione, occorre domandarsi se in capo a quest’ultima possa essere configurata una responsabilità precontrattuale. La risposta è senza dubbio negativa: la responsabilità precontrattuale, infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione del un contratto, giunte ad 108 V. le già citate Xxxx. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25277; Cass. Sez. Undopoguerra., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589.
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