XXXXXXX,. (Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, op. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 466 e segg.; Id., La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una sto- ria del diritto sindacale in Italia, in Studi storici, 1971, pag. 356 e segg.; X. Xxxxxxxx, a cura di, Cultura e lavoro nell’età giolittiana, Napoli, 1989; X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx giuslavorista. Il so- cialismo nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segg.
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XXXXXXX,. (La condizione giuridica delle cose sacre, Milano, 1903; X. Xxxxxxx E., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, op. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoroproblema delle cose sacre, in Riv. TrimDir. priv., 1934, II, 178 e ss; X. Xxxxxxx, Ancora sul problema delle cose sacre, ibidem, 1935, II, 231 e ss; A. De Xxxxxxx, La dicatio ad patriam di res sacrae. Sulla tutela civile delle cose destinate al culto dei fedeli nelle chiese pubbliche, Diritto dei beni pubblici, 1936, 52 e ss.; X. Xxxxxxxxxx, Il vincolo di diritto canonico di indisponibilità delle cose sacre destinate al culto nell’ordinamento giuridico italiano, Ferrara, 1937; X. Xxxxxxxxxxx., La “deputatio ad cultum publicum”, Milano, 1937; Id., La condizione giuridica degli edifici di culto e il nuovo codice civile, in Arch. dir. eccl., 1941, 31 e ss. e 185 e ss.; X. Xxxxxxx, La condizione giuridica degli edifici di culto nel diritto italiano, Xxxx Xxxxxxxxx, 0000, 21 e ss.; X. Xxxxxxx, Note sul regime civile degli edifici di culto ed in particolare sull’acquisto di essi per usucapione, Arch. Dir. Proc. Civeccl., 19691943, pag. 466 240 e seggss.; Id., La IX sessione Sulla condizione giuridica degli edifici di culto acattolico, Annali del consiglio superiore del lavoroSem. Per una sto- ria del diritto sindacale in Italiagiur. Dell’Università di Catania, in Studi storicivol. I, 19711949- 1950, pag. 356 147 e seggss.; X. XxxxxxxxXxxxx, a cura diAppunti sul regime giuridico delle chiese parrocchiali nel diritto italiano, Cultura in Il Diritto ecclesiastico, 1950, 459 e lavoro nell’età giolittianass.; A. De Xxxxxxx, NapoliIl ripristino degli edifici di culto danneggiati o distrutti da eventi bellici, 1989Il dir. eccl. 1950, 996; Id., In tema di pertinenze immobiliari dell’edificio destinato al culto, ivi, 1951, 863; Id., Xxxx’assoggettabilità della casa canonica all’imposta sui fabbricati, ivi, 1952, 141; X. XxxxxxxxxXxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx giuslavoristaChiese ed edifici destinati all’esercizio del culto, in Giur. Il so- cialismo nelle origini compl. Cass. civ., 1954, 75 e ss.; Xxxxxxxx L., Osservazioni sul regime giuridico degli edifici destinati all’esercizio pubblico del diritto del lavoroculto cattolico, LacaitaForo it., Manduria-Bari-Roma1954, 2008IV, pag. 96 153 e seggss.; X. Xxxxxxx, La situazione giuridica delle chiese nel diritto
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Samples: Research Agreement
XXXXXXX,. Le aste on line: i recenti sviluppi disciplinari tra privato e pubblico. (In margine alla circolare del Ministero delle attività produttive n. 3547/C), in Disciplina del commercio e dei servizi, 2002, p. 491 52 X. Xxxxxxxx, Il contratto recesso del consumatore, in Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, (a cura di lavoro nel X. Xxxxxxxx), Torino, 2003, Vol. I, p. 383; X. Xxxxxxxxxx, Il diritto positivo italianodi recesso dei consumatori, relazione presentata a Roma, il 17 febbraio 2004, al convegno del Consiglio Superiore della Magistratura “Le tutele dei consumatori”, p. 11 del manoscritto. 53 Rimane oscura la ratio di questa esclusione, in quanto la normativa sui contratti a distanza dovrebbe avere un’applicazione uniforme e sistematica, indipendente dal sistema di vendita a distanza adottato, Internet compreso. Invece, con l’inciso previsto dall’art. 2, lett. D. Lgs. 185/99, il legislatore ribadisce l’illegittimità di tutte le aste realizzate con mezzi di comunicazione (X. Xxxxxxx, Op. cit., p. 242). 54 X. Xxxxxxx, Ult. op. loc. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 466 e segg.; Id., La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una sto- ria del diritto sindacale in ItaliaLe aste on line, in Studi storiciInternet: profile giuridici e opportunità di mercato, 1971, pag. 356 e segg.; X. Xxxxxxxx, (a cura didi X. Xxxx), Cultura Rimini, 2002, p. 322; E. M. Xxxxxxx, Le aste on line: i recenti sviluppi disciplinari tra privato e lavoro nell’età giolittianapubblico, Napolicit., 1989p. 491; X. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx giuslavorista. Il so- cialismo nelle origini del diritto del lavoro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segg.E.
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Samples: Contratto Di Vendita a Distanza
XXXXXXX,. (Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, op. cit. , 2a ed., II vol, (1917), pag. 53, nota 5), riteneva che gli articoli 8 e 9 della legge sull’Ufficio del lavoro confermassero tale riconoscimento anche sul piano del diritto positivo: dagli artt. 8 e 9 della legge 29 giugno 1902, n. 246, portante la istituzione di un Ufficio del lavoro presso il Ministero d’agricoltura, indu- stria e commercio, desumeva altresì il riconoscimento statuale del monopolio sindacale del col- locamento (ivi, pag. 55, nota 3 e pag. 56, nota 1), mentre riconduceva all’art. 1123 del codice civile, il riconoscimento della piena legittimità dei patti interni tra i soci del sindacato e degli accordi collettivi tra le parti contrapposte. Sull’esperienza consiliare, si cfr. X. Xxxxxxxxx, Per uno studio sul contratto collettivo: il contributo del consiglio superiore del lavoroprocedimento nell’arbitrato societario, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civarb., 19692003, pag31; Xxxxx, Il nuovo arbitrato societario, cit., 525-526, il quale afferma che «Poi- che´ si e` in presenza di una particolare forma di giustizia del gruppo orga- nizzato, la garanzia dell’indipendenza dell’arbitro richiede che lo stesso sia scelto da soggetto estraneo all’organizzazione societaria. 466 e seggSi parte qui dall’i- Note:
(1) Xxxxxxxxx (diretto da), Il nuovo processo societario, Bologna, 2004; Xxxxxx, Xx Xxxxxx, Diritto processuale societario, Padova, 2004; Amadei, Sol- dati, Il processo societario. Prima lettura sistematica delle novita` introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Milano, II ed., 2004; Id.Alpa, La IX sessione del consiglio superiore del lavoro. Per una sto- ria del diritto sindacale in Italia, in Studi storici, 1971, pag. 356 e segg.; X. Xxxxxxxx, Galletto (a cura di), Cultura Processo, arbitrato e lavoro nell’età giolittianaconciliazione nelle controversie societarie, Napolibancarie e del mercato finanziario. Commento al D.Lgs. 17 gennaio 2003, 1989n. 5, Milano, 2004; X. XxxxxxxxxSassani (a cura di), Xxxxxxx Xxxxxx giuslavoristaLa riforma delle societa`. Il processo, Torino, 2003; Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, I procedimenti (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5), Milano, 2003.
(2) D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, suppl. ord. n. 8. recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto so- cialismo nelle origini cietario e di intermediazione finanziaria, nonche´ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 L. 3 ottobre 2001, n. 366».
(3) Xxxxxxx, Esercizi imminenti sul c.p.c.: metodi asistematici e penombre, in Corr. giur., 2002, 1544, avanza qualche dubbio di costituzionalita` sul mec- canismo di nomina disegnato dal legislatore delegato. dea che la controversia, pur svolgendosi tra soggetti ben determinati, pos- sa in realta` coinvolgere direttamente o indirettamente l’interesse di tutti i membri del diritto gruppo e il gruppo stesso come ente; e proprio per questo si diffida delle designazioni in qualche modo legate alla scelta compiuta da membri del lavoro, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2008, pag. 96 e segggruppo o da suoi organi».
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Samples: Arbitration Agreement