Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. Il lungo processo per la messa a regime del nuovo apprendistato, in Dir. Rel. Ind., 2006, n. 1, pag. 195 e segg. A poco più di un anno dalla riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinaria, con l’inserzione in qualche legge, come tipicamente il “Collegato Lavoro”, di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003. Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già con riguardo al d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che, all’art. 19, sopprimeva il divieto di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. 1, art. 85, d.lgs. n. 276/2003); ed, all’art. 11, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 53, d.lgs. n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione del 100% escludeva “l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”. Solo che questa non bastava, perché la riforma faceva fatica a decollare per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarla: così l’apprendistato “qualificante” di cui all’art. 48, visto lo stallo della c.d. riforma Xxxxxxx, prolungatosi anche dopo il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che conteneva le norme generali e fissava i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e formazione; così, ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi della l. n. 25/1955, come modificata ed integrata, peraltro con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e nuova disciplina in progress; ma non senza soffrire per questa provvisorietà. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a cominciare dall’apprendistato più importante e frequentato, quello “professionalizzante”, come fu fatto con l’aggiunta di un co. 5-bis all’art. 49 (art. 13, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80). Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui il flusso destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato per il suo stesso carattere urgente, pur quando poco rispettoso del protocollo ufficiale, come in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la luce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi dell’art. 117 Cost.: spettava allo Stato, in via esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. l); spettava allo Stato e alle Regioni, in via concorrente, disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, per essere tali materie menzionate al co. 3; spettava, in via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non coordinati; e far concludere, invece, che dovessero far ricorso ai già collaudati criteri della prevalenza e della leale collaborazione (Corte cost. n. 50/2005; n. 406/2006; n. 24/2007)49.

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XXXXXXX,. L’équilibre contractuel dans le projet de réforme, cit., p. 655 ss. Sull’opportunità di una siffatta interpretazione restrittiva v., X. XXXXX, Article 1142: violence économique, cit., p. 748. 69 Cfr., X. XXXXXXX, Le vice du consentement, cit., p. 52. L’A., ribadisce la propria contrarietà ad una siffatta opzione ermeneutica anche in relazione al testo dell’art. 1143 dell’ordonnance che, come già precisato, ha reso rilevante l’abus soltanto in presenza di un vantaggio manifestamente eccessivo (cfr., X. XXXXXXX, La violence par abus de dépendance, cit., p. 724). 70 Il lungo processo legislatore francese ha, invero, escluso di seguire il modello proposto dall’avant-projet Terré che configurava l’abus quale rimedio contro lo squilibrio. 71 Cfr., X. XXXXXXX, Le vice du consentement, cit., p. 52. Per tale motivo J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 48, suggeriva di rinunciare à poser le problème en termes de vices du consentement e di collocare l’abuso nell’area dei rimedi contro l’ingiustizia contrattuale. 72 Cfr., J. P. XXXXXX, Op. loc. ult. cit., il quale rileva che « l’abus réside donc dans l’avantage excessif, anormal, non dans une hypothétique menace ou contrainte ». D’altra parte, proprio le difficoltà accennate nel testo avevano indotto il gruppo di studio diretto da F. Terré a ricondurre l’abus alla lésion qualifiée. Sul punto v., P. XXXX-XXXXXX – D. FENOUILLET, Le consentement, cit., p. 162 ss. 73 Cfr., X. XXXXXXX, Les vices du consentement, cit., p. 18, che evidenzia come l’abus de dépendance sia una «mesure de protection du consentement en cas d’altération de la liberté de celui-ci par l’effet d’une contrainte» e come la riforma, escludendo che lo squilibrio contrattuale possa di per la messa a regime sé essere causa di invalidità, abbia ribadito il rifiuto di fare spazio, all’interno del nuovo apprendistatoCode, alla lésion. 74 Secondo X. XXXXXX, Les contrats d’affaires à l’épreuve des nouvelles règles sur l’abus de l’état de dépendance et le déséquilibre significatif », in DirAJ Contrat, 2016, p. 115 ss., l’effetto della modifica è quello di determinare la consistance de l’abus à partir du résultat obtenu par l’auteur de la violence sous la forme d’« un avantage manifestement excessif ». RelIn senso adesivo, X. XXXXXXX, L'abus de dépendance économique, cit., p. 465. Ind.V., 2006anche X. XXXXX, n. 1La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, pagcit., p. 908, secondo il quale il legislatore avrebbe dovuto intervenire espressamente in sede di ratifica dell’ordonnance per chiarire se l’avantage manifestement excessif fait-il présumer l’abus. 195 e seggSull’art. A poco più 1143 v., anche, X. XXXXXXX, La violence par abus de dépendance, in JCP G, 2016, p. 722 ss. Diverse sono le disposizioni dell’ordinamento italiano che assegnano rilevanza all’approfittamento dell’altrui stato di un anno dalla debolezza (per una puntuale analisi comparativa dell’art. 1143 code civil con siffatte previsioni v., X. XXXXXXX, I vizi del consenso nella riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinariadel Code Civil: alcuni profili a confronto con la disciplina italiana, con l’inserzione in qualche leggeG. VETTORI- E. NAVARRETTA-X. XXXXXXXXXXX (a cura di), come tipicamente il “Collegato Lavoro”La riforma del Code civil, di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003cit., p. 108 ss.). Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già con riguardo al d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che, Particolari assonanze possono rintracciarsi rispetto all’art. 19, sopprimeva il divieto di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. 1, art. 85, d.lgs. n. 276/2003); ed, all’art. 11, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 53, d.lgs. n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione del 100% escludeva “l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”. Solo che questa non bastava, perché la riforma faceva fatica a decollare per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarla: così l’apprendistato “qualificante” di cui all’art. 48, visto lo stallo della c.d. riforma Xxxxxxx, prolungatosi anche dopo il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che conteneva le norme generali e fissava i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e formazione; così, ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi 9 della l. n. 25/1955192/1998 sulla subfornitura benché quest’ultimo presenti un ambito applicativo significativamente più circoscritto. Pur intesa estensivamente (cfr., come modificata ed integrataG. OPPO, peraltro Princìpi, in Tratt. dir. comm., diretto da X. XXXXXXXXX, Xxxxxx, 0000, p. Stemperando il carattere generale della previsione75, si mira a scongiurare il rischio, paventato dagli operatori economici, di un’eccessiva discrezionalità dell’interprete76. che nel code de la consommation81. La vicinanza lessicale con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e nuova disciplina in progress; ma l'espressione utilizzata dall'art. 1143 non senza soffrire per questa provvisorietàpuò, tuttavia, ritenersi decisiva: «l’évidente proximité entre ces deux notions ne vaut pas nécessairement identité »82. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a cominciare dall’apprendistato Ancor più importante e frequentatoarduo è stabilire quando il vantaggio | 534 formula "avantage manifestement excessif". Il termine avantage, ad esempio, ricomprende tanto lo squilibrio economico che quello “professionalizzante”, come fu fatto con l’aggiunta giuridico77. In favore di un co. 5-bis all’art. 49 (art. 13significato ampio, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005inclusivo anche della differenza di valore tra le prestazioni, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80). Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui milita78 l’elaborazione concernente il flusso destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato per il suo stesso carattere urgente, pur quando poco rispettoso del protocollo ufficiale, come in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la luce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi vecchio testo dell’art. 117 Cost.: spettava allo StatoL. 442-6, I, 1° del code de commerce79; in via esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. l); spettava allo Stato e alle Regioni, in via concorrente, disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, per essere tali materie menzionate al co. 3; spettava, in via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non coordinati; e far concluderesenso più restrittivo milita, invece, l’interpretazione giurisprudenziale della formula “déséquilibre significatif” contenuta sia nel code de commerce80 A b u s d e d è p e n d a n c e e c o n t r o l l o d e l r e g o l a m e n t o c o n t r a t t u a l e ( F r a n c e s c o R e n d e ) 72; X. XXXXXXX, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in Xxx. xxx. xxx., 0000, x. X, x. 000; X. XX XXXXXX, I contratti tra imprese, in Diritto civile, a cura di X. Xxxxxx e X. Xxxxxxxx, vol. III, t. II, Milano, 2009, p. 88 s.) la disciplina dell’abuso di dipendenza economica si applica, invero, ai soli contratti conclusi tra imprese, mentre l’art. 1143 code civil ha carattere generale. La normativa italiana, inoltre, attribuisce rilievo unicamente allo squilibrio tra diritti e obblighi (l’art. 1143 non reca siffatta specificazione includendo anche lo squilibrio economico) che, peraltro, consegua all’abuso dell’altrui dipendenza economica (nel code si attribuisce rilievo a qualunque fattore che dovessero far ricorso ai già collaudati criteri abbia determinato l’état de dépendance). 75 Il moltiplicarsi delle condizioni per l’accesso alla tutela, pur garantendo la certezza giuridica, potrebbe – ad avviso della prevalenza e dottrina - bloccare in concreto l’operatività dell’art. 1143. Cfr., X. XXXXXXX-C. JAMIN, Reforme des contrats, cit., p. 47. Secondo gli A., l’art. 1143 troverà scarsissima applicazione da parte della leale collaborazione (Corte cost. n. 50/2005giurisprudenza francese; n. 406/2006; n. 24/2007)49.delusione manifesta anche

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XXXXXXX,. Il lungo processo La via italiana al contrasto alla povertà: una prima analisi della riforma che ha introdotto il Reddito di cittadinanza, in E. INNOCENTI-X. XXXXX-X. XXXXXXX (a cura di), Quale reddito di cittadinanza?, cit., p. 68. 111 Così X. XXXXXXXXX, op. cit., p. 95, la quale rileva che «le modalità sinora adottate per la messa determinazio- ne di livelli essenziali di assistenza in ambito sociale vedono ancora prevalere le istanze di razionalizzazione, o meglio di contenimento della spesa pubblica, rispetto a regime quelle di perequazione sociale e territoriale e di parità di trattamento». In modo analogo, X. XXXXX, op. cit., p. 33, nota che «deve essere rilevata criticamente la scelta di qualificare – all’interno del nuovo apprendistatomedesimo provvedimento – una misura come livello essenziale e al contempo limitar- ne l’erogazione alla sussistenza delle risorse per alimentarla». del ruolo delle autonomie territoriali al rango di attori di processi decisionali di rilevanza tec- nico-operativa, piuttosto che eminentemente politico-programmatica112. Se si torna poi a focalizzare l’attenzione specificamente sull’articolazione e sul fun- zionamento del Rdc, emergono ulteriori spunti di riflessione. In contraddizione con il richiamo all’idea di “personalizzazione” degli interventi, chia- ramente evocata, tra l’altro, in Dirrelazione al Patto per l’inclusione sociale, dalla locuzione «progetto personalizzato» (all’art. Rel. Ind.4, 2006comma 13, del decreto-legge n. 14/2019, pag. 195 e segg. A poco più di un anno dalla riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinaria, con l’inserzione in qualche legge, come tipicamente il “Collegato Lavoro”, di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003. Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già con riguardo al d.lgsche rinvia all’art. 6 ottobre 2004, n. 251, che, all’art. 19, sopprimeva il divieto di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. 1, art. 85, del d.lgs. n. 276/2003); ed147/2017) si pone la persistente inattuazione, all’art. 11a quanto mi consta, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 533, d.lgscomma 7, del decreto-legge n. 4/2019, il quale statuisce che «con decreto del Mi- nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi- nanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggio- renne del nucleo familiare […]»113: in conseguenza di ciò, risulta compresso il diritto all’autonomia personale nell’uso delle risorse dei componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e rischia di risultare di fatto potenzialmente leso, tra l’altro, il diritto di entrambi i genitori ad accedere, in posizione di parità, a risorse indispensabili a fare fronte, oltre che alle proprie esigenze personali, alle necessità dei figli (con tendenza al determinarsi, presu- mibilmente, di squilibri ai danni delle persone di genere femminile). n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore Un profilo che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione del 100% escludeva “l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista va poi senz’altro preso in caso di omessa contribuzione”. Solo che questa non bastava, perché la riforma faceva fatica a decollare per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarla: così l’apprendistato “qualificante” considerazione si connette alla previsione (di cui all’art. 483, visto lo stallo comma 6, del decreto-legge n. 4/2019) ai sensi della c.dquale il Rdc, riconosciuto per il periodo durante il quale ne sussistano i requisiti in capo al beneficiario «e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi», «può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rin- novo» (corsivo mio), sospensione che «non opera nel caso della Pensione di cittadinanza». riforma XxxxxxxCome è stato condivisibilmente rilevato114, prolungatosi desta perplessità la previsione della sospensione dell’erogazione del Rdc per un mese, in caso di rinnovo. Pare infatti molto discutibile che si sia prevista una sospensione dell’erogazione del Rdc (non è chiaro se la sospensione ri- guardi anche dopo della componente non monetaria dello stesso), con la conseguenza eventuale di lasciare privo di tutela il d.lgsdiritto, pur se per un breve periodo, anziché organizzare il proce- dimento finalizzato all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il rinnovo (e, in particolare, dei requisiti reddituali e patrimoniali per l’accesso al Rdc), in maniera tale da as- sicurare continuità nel godimento del diritto (naturalmente, in caso di permanenza dei requi- siti). 17 ottobre 2005Tale previsione infatti, n. 226oltre che dalla volontà di ottenere un risparmio in termini finanzia- ri, che conteneva le norme generali e fissava i livelli essenziali pare essere motivata solamente dall’intenzione di “sanzionare” chi, pur avendo ottenuto il 112 X. XXXXXXX, op. cit., pp. 60-61, nota che, a fronte della evidente perdita di ruolo complessivo, nel si- stema del Rdc, da parte delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e formazione; cosìautonomie territoriali, ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi della l. n. 25/1955pur dotate, come modificata ed integrataè noto, peraltro con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e nuova disciplina in progress; ma non senza soffrire per questa provvisorietà. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a cominciare dall’apprendistato più importante e frequentato, quello “professionalizzante”, come fu fatto con l’aggiunta di un co. 5-bis all’art. 49 ruolo essenziale in materia di politiche sociali, organismi come la Rete della protezione e dell’inclusione sociale e la (art. 13, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nuova) cabina di regia «se da un lato consentono di valorizzare in modo strutturale le connessioni con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80). Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui il flusso destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato le politiche per il suo stesso carattere urgentelavoro, pur quando poco rispettoso del protocollo ufficialedall’altra han- no una funzione più tecnico-operativa che non di governo complessivo delle politiche, come dimensione che resta com- pletamente sotto traccia nel nuovo assetto che si va delineando». 113 In riferimento alla Pdc, la stessa disposizione invece prevede essa stessa che «la Pensione di citta- dinanza è suddivisa in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la luce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi dell’art. 117 Costparti uguali tra i componenti il nucleo familiare».: spettava allo Stato, in via esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. l); spettava allo Stato e alle Regioni, in via concorrente, disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, per essere tali materie menzionate al co. 3; spettava, in via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non coordinati; e far concludere, invece, che dovessero far ricorso ai già collaudati criteri della prevalenza e della leale collaborazione (Corte cost. n. 50/2005; n. 406/2006; n. 24/2007)49.

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XXXXXXX,. Il lungo processo (La disciplina contabile, cit., p. 43 – 44) con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, pur dovendosi riconoscere che l’“insolvenza del patrimonio destinato non comporterà di per la messa a regime sé, il fallimento della società”, deve nondimeno ritenersi opportuno che gli amministratori della società si comportino, nella liquidazione del nuovo apprendistatopatrimonio separato, in “come si comporterebbe un curatore”. 101 Cfr. anche V. DE SENSI, Patrimoni destinati: l’impatto sulle procedure concorsuali, Dir. Relprat. Ind.soc., 2006, n. 1, pag. 195 e segg. A poco più di un anno dalla riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinaria, con l’inserzione in qualche legge, come tipicamente il “Collegato Lavoro”, di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003. Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già con riguardo al d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251p. 34, seguito da X. XXXXXXX, Patrimoni destinati, cit., richiamando ad esempio (come già faceva X. XXXXXXXX, Contributo allo studio della par condicio creditorum, Riv. dir. civ., 1984, I, 359, a p. 369) le previsioni degli artt. 498 c.c. (liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario), 14, 15 e 16 disp. att. c.c. (liquidazione delle persone giuridiche) nonché, pur dubitativamente, l’art. 275 cod. nav. (responsabilità dell’armatore in caso di limitazione del debito al valore della nave o del nolo o altri proventi del viaggio). In generale, sulla portata espansiva del principio della par condicio anche al di fuori delle procedure concorsuali, v. X. XXXXXXXX, op. cit., p. 398 ss., proponendone un’applicazione, per via analogica, anche nella liquidazione societaria; P. G. XXXXXX, Xxx condicio creditorum, Giur. comm., 1984, I, p. 88 ss., spec. p. 104 ss., che, all’art. 19pur negandone la valenza di principio assoluto, sopprimeva il divieto concede che gli si possa “riconoscere un’impronta di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. 1, art. 85, d.lgs. n. 276/2003); ed, all’art. 11, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 53, d.lgs. n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione del 100% escludeva “l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”. Solo che questa non bastava, perché la riforma faceva fatica a decollare per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarla: così l’apprendistato “qualificante” di cui all’art. 48, visto lo stallo della c.d. riforma Xxxxxxx, prolungatosi anche dopo il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che conteneva le norme generali e fissava i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e formazione; così, ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi della l. n. 25/1955, come modificata ed integrata, peraltro con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e nuova disciplina in progress; ma non senza soffrire per questa provvisorietà. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a cominciare dall’apprendistato più importante e frequentato, quello “professionalizzanteresidualità”, come fu fatto con l’aggiunta di un co. 5-bis all’art. 49 (art. 13, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80). Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui il flusso destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato per il suo stesso carattere urgente, pur quando poco rispettoso del protocollo ufficiale, come in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la luce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi dell’art. 117 Costdefinito l’ambito delle ipotesi eccezionali in cui invece non potrebbe trovare applicazione.: spettava allo Stato, in via esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. l); spettava allo Stato e alle Regioni, in via concorrente, disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, per essere tali materie menzionate al co. 3; spettava, in via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non coordinati; e far concludere, invece, che dovessero far ricorso ai già collaudati criteri della prevalenza e della leale collaborazione (Corte cost. n. 50/2005; n. 406/2006; n. 24/2007)49.

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XXXXXXX,. Il lungo processo Les prérogatìves jurìdìques, cit., pp. 76 ss. L’Autore tenta, a pp. 86 ss., un esame delle singole libertà (per le quali si era parlato di abuso); la messa libertà sindacale presenterebbe «aspetti talmente opposti, a regime seconda che ci si ponga dal lato dei fautori o degli avversari del nuovo apprendistatosindacato e di coloro che vogliono sindacarsi o di quanti non vogliono, che è impossibile assegnarle uno scopo e dire che si ha deviazione fuori dello scopo» (p. 87); gli atti di concorrenza sleale gli appaiono, rispetto alla libertà del commercio, eccesso e non già abuso (p. 89); rispetto alla libertà di espressione, il diritto di replica si atteggia nella legge come diritto «nominato» (nel senso chiarito da Xxxxxxxxx) e lo stesso diritto di sciopero sarebbe divenuto un diritto nominato e definito in Dirconfronto della libertà di lavoro (p. 91). Rel. Ind., 2006, n. 1, pag. 195 e segg. A poco più Per la necessità di un anno dalla riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinaria, con l’inserzione in qualche legge, come tipicamente il “Collegato Lavoro”, di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003. Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già considerare - con riguardo al d.lgsproblema dell'abuso – così le libertà come i diritti soggettivi, e per l’indifferenza della fonte (legale o contrattuale), X. XXXXXXXXX, Étude sur la théorie générale de l’obbligation d'après le premier project de c.c. 6 ottobre 2004pour l'empire allemand, n. 251Parigi, che1925, all’art. 19, sopprimeva il divieto di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. nota 1, artpp. 85370 ss. Come anticipato in precedenza nel corso del presente elaborato, d.lgsil problema dell'abuso nasce, infatti, nella società liberale ottocentesca e proprio con riguardo a talune forme di esercizio delle libertà individuali e delle libertà corporative riconosciute nel sistema giuridico dell’epoca, si pensi alla concorrenza sleale e all'abuso della personalità giuridica. n. 276/2003Tutti esempi di abuso delle libertà (economica, associativa, contrattuale); ed, all’art. 11, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 53, d.lgs. n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione libertà non si serve necessariamente dello strumento del 100% escludeva “l’applicazione contratto, manifestandosi talvolta nel rifiuto di qualsiasi altra sanzione prevista contrarre o nell'uso del contratto a fini indiretti58. Se la dottrina e la pratica si fermano a considerare con particolare insistenza ed attenzione la libertà contrattuale, la ragione è facile a comprendersi. La disciplina legislativa del contratto consente, in caso una certa misura, l'indagine sui motivi individuali, ed impone una valutazione dell'accordo in termini di omessa contribuzione”«interessi meritevoli di tutela». Solo che questa non bastavaOra, perché l'indagine sui motivi e la riforma faceva fatica a decollare ricerca dell'interesse legittimo sono considerate come gli strumenti indispensabili per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarlarepressione dell'abuso: così l’apprendistato “qualificante” il controllo dei motivi individuali quando al tema si guarda con la sollecitazione di cui all’artun giudizio morale da esprimere, il controllo dell'interesse quando l'interprete si piega alle suggestione di dottrine, in senso lato, solidariste. 48Se vuole operarsi una distinzione, visto lo stallo in ordine al problema dell'abuso o della c.dsindacabilità dei motivi, la distinzione non può farsi, quindi secondo Xxxxxxxx, tra le libertà ed i diritti soggettivi; la distinzione deve farsi piuttosto in relazione all'efficacia degli atti di esercizio della libertà o del diritto. riforma Xxxxxxx, prolungatosi anche dopo il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226Il diritto soggettivo, che conteneva le norme generali e fissava i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e formazione; cosìnel suo significato tradizionale si risolve nella pretesa del soggetto attivo del rapporto, ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi della l. n. 25/1955, come modificata ed integrata, peraltro con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e nuova disciplina in progress; ma non senza soffrire per questa provvisorietà. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a cominciare dall’apprendistato più importante e frequentato, quello “professionalizzante”, come fu fatto con l’aggiunta di un co. 5-bis all’art. 49 (art. 13, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80). Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui il flusso è destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso produrre effetti per uno o più destinatari determinati, ove venga esercitato. Per l'esercizio delle libertà (e il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto discorso riguarda l'autonomia negoziale in questione) occorrerà distinguere a seconda che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato per il suo stesso carattere urgente, pur quando poco rispettoso l'esercizio della libertà tocchi solo la sfera d'interessi del protocollo ufficiale, come in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la luce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi dell’art. 117 Cost.: spettava allo Stato, in via esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. l); spettava allo Stato e alle Regioni, in via concorrente, disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, per essere tali materie menzionate al co. 3; spettava, in via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non coordinati; e far concluderesoggetto o, invece, finisca per incidere sulla sfera di altri soggetti. In questi casi l'interprete è chiamato a comparare la portata ed il valore delle «libertà» garantite rispetto agli affidamenti suscitati ed alla comunione di interessi costituita e che dovessero far ricorso ai già collaudati criteri per 58 Un’ampia rassegna di atti “abusivi” e di atti “eccessivi” si trova in X. XXXXX, Traité de la responsabilité civile, Parigi, 1949, n. 856 ss., pp. 514 ss. un certo tempo ha trovato la sua realizzazione. Gli affidamenti vengono delusi, la comunione d'interessi viene interrotta proprio dall'esercizio della prevalenza libertà. La formula e della leale collaborazione (Corte costi rimedi dell'«abuso di diritto» vogliono introdurre a tutela dell'altrui affidamento un limite all'esercizio delle libertà. n. 50/2005; n. 406/2006; n. 24/2007)49Limite avvertito come necessario soprattutto in quelle società, in cui l’uso egoistico delle libertà ha portato all’affermazione di un’accentuata disuguaglianza sociale. Pertanto, le libertà devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’abuso.

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