Common use of ZONE NON SERVITE Clause in Contracts

ZONE NON SERVITE. 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

ZONE NON SERVITE. 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta “porta a porta”. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 3. Per la finalità di cui al precedente comma comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 100% della parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 all'art. 48, comma 3 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)

ZONE NON SERVITE. 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per Per le utenze poste ad una ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologicalineari, misurato dall’accesso dell’utenza alla calcolati su strada pubblicacarrozzabile. 3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccoltaraccolta . In mancanza di tale richiesta nell’ambito della dichiarazione, il soggetto passivo decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

ZONE NON SERVITE. 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono considerano comunque ubicati in zone servite tutte tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilatiutenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)

ZONE NON SERVITE. 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. 2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccoltaapposita dichiarazione.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)