POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI
Lotto n° 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PUBBLICI
Stipulata tra
SIENA CASA S.P.A.
Via Xxxxxx di Montluc, 2.
00000 - Xxxxx
P.IVA n° 01125210524
e
[Nome Società]
Via..............................
Cap..............Città.................
P.IVA n°....................................
Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/12/2017 Premio annuo lordo €...................................................
INDICE
SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N° 5
DEFINIZIONI 7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 9
Art.1 –Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 9
Art. 2 - Altre assicurazioni 9
Art. 3 - Pagamento del Premio 9
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione 9
Art. 5 – Revisione del prezzo 10
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 10
Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 11
Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio 11
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 11
Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto 12
Art. 9 – Oneri fiscali 12
Art. 10 – Foro competente 12
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge 12
Art. 12 – Legittimazione 12
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge 12
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione 14
Art. 15 – Estensioni di copertura 14
Art. 16 – Limiti di Indennizzo 16
Art. 17 – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione 16
Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) 17
Art. 19 – Estensione territoriale 18
Art. 20 – Persone non considerate terzi 18
Art. 21 – Vincolo di solidarietà 18
Art. 22 – Sinistri in serie 18
Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali 18
Art. 24a) - Gestione della polizza (in caso di aggiudicazione a Lloyd’s) 19
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto 19
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE 20
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 20
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 21
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA 22
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE 22
E) DANNI ALLE OPERE 22
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
...................................................................................................................................................................... 23
G) ESTENSIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 23
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 25
(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9- fino ad emanazione Linee Guida X.X.XX. - del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04) 25
DEFINIZIONI 25
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 28
Art. 2 - Assicurato/Contraente 28
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione 28
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo 28
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione 29
Art. 6 – Durata dell’assicurazione 29
Art. 7 – Estensione territoriale 29
Art. 8 – Massimale di assicurazione 29
Art. 9 - Pluralità di assicurati 30
Art. 10 - Vincolo di solidarietà 30
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 30
Art. 12 – Dichiarazioni 30
Art. 13 – Altre assicurazioni 30
Art. 14 – Premio 31
Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione 31
Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente 31
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro 31
Art. 18 – Proroga dell’assicurazione 31
Art. 19 – Oneri fiscali 31
Art. 20 – Forma delle comunicazioni 32
Art. 21 – Foro competente 32
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge. Clausola di raccordo e salvaguardia 32
CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DEL COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 33
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO 34
CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO 43
SCHEDA DI COPERTURA ALLEGATA AL CONTRATTO N°............................
1. | Società / Assicuratori: …………………………………………………………. | |||
2. | Contraente ed Assicurato: Siena Casa S.p.a. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxx Attività dichiarata: Edilizia Residenziale Pubblica | |||
3. | Periodo di Assicurazione: dalle 24.00 ore del 31/12/2016 alle 24.00 ore del 31/12/2017 | |||
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00 | |||
5. | Franchigia per sinistro: Euro 5.000,00 | |||
6. | Data di retroattività: 31/12/2006 | |||
7. | Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Marsh SpA 7.2 Agente / Corrispondente: ………………….. | |||
8. | Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. | |||
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA | € 1.000.000,00 | |||
E) DANNI ALLE OPERE | € 1.000.000,00 | |||
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | € 1.000.000,00 | |||
9. | Retribuzioni lorde annue: € 785.918,26 | |||
10. | Premio annuo lordo “flat” senza regolazione premio a carico del Contraente: …………………………………………………. | |||
11. | Tassi relativi allo Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione – tassi lordi pro mille per l'intera durata da applicare sul valore delle opere – Lavori fino a 12 mesi ‰ Lavori fino a 24 mesi ‰ Lavori fino a 36 mesi ‰ Lavori fino a 48 mesi ‰ |
Eventuale premio minimo lordo per certificato €…………….. Limite massimo valore opera Euro 20 000.000,00 | |
12. | Tassi relativi all’Assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno – tassi lordi pro mille per l'intera durata da applicare sul valore delle opere – Lavori fino a 12 mesi ‰ Lavori fino a 24 mesi ‰ Lavori fino a 36 mesi ‰ Lavori fino a 48 mesi ‰ Eventuale premio minimo lordo per certificato €……………… Limite massimo valore opera Euro 20 000.000,00 |
La presente Xxxxxxx è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall’Assicurato alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: l’Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.
Beni: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura. Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.
Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Dipendenti: tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi:
✓ le persone fisiche distaccate, comandate od operanti ad altro titolo presso altre Amministrazioni, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza;
✓ quelli inquadrati quali dipendenti di soggetti diversi dall’Assicurato;
✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato;
✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato.
Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l’Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della presente polizza.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall’Assicurato.
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).
Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, ARPA, Camere di Commercio, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde: ai soli fini del calcolo del premio quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Società: l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 –Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Altre assicurazioni
A parziale deroga del disposto dell’art. 1910 C.C. il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio fermo restando l’obbligo, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura di in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, anche in deroga all’art. 1901 del c.c. entro e non oltre i 60 giorni successivi.
Se il Contraente non paga, entro il termine precedentemente previsto, i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) II pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa..
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 3 “Pagamento del premio”.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 7 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 10 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 11.1 e 11.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 12 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 11.1 e 11.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 8 –Durata e Cessazione del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 1 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore
24.00 del 31/12/2017 e cesserà irrevocabilmente alla data del 31/12/2017.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che la presente Xxxxxxx viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge
La Società si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora la Società:
- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte della Società e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora la Società abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D. Lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
• il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
• il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitata agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Art. 15 – Estensioni di copertura
A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale.
Limitatamente a tali perdite l’assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all’Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all’attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 e previgenti 626/1994 e 494/1996
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l’assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:
1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.
3) “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4) “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.
E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs 196/2003
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.
G) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.
H) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
I) Levata protesti
L’assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di levata protesti, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per sinistro ed anno.
L) Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di dipendenti legali
L’assicurazione è estesa alla copertura della responsabilità civile derivante all’assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi dipendente abilitato a prestare attività per il Contraente in qualità di dipendente legale.
Per “dipendente legale” deve intendersi qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo di cui alla Legge professionale forense, che svolge funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato.
Art. 16 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.
Art. 17 – Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato;
j) possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della presente polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
o) danni nonché maggiori danni e perdite patrimoniali sofferti dai terzi danneggiati e/o alle Imprese di Assicurazione in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell’Autoassicurazione/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria, fatto salvo quanto inerente il rimborso delle franchigie se anticipate dalle Imprese di Assicurazione;
Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
p) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
Art. 18 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
Art. 19 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Confederazione Svizzera.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all’assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.
Art. 20 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.
Art. 21 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 22 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 23 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
La Società assumerà, fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 24 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Via Montebello, n° 2 -Tel. 000.0000000 Fax: 000.000000; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno gestiti, per conto del Contraente, dal broker.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 24a) - Gestione della polizza (in caso di aggiudicazione a Lloyd’s)
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd’s dalla Coverholder si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, dalla Coverholder si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente,
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd’s alla Coverholder si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's alla Coverholder si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
b1. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori, oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.
Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Il presente normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti alla polizza, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente su detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
La Società Il Contraente
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CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE
A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia di cui all’art. 14 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista e verificatore della progettazione
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• geologo in quanto attività svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.
• “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica)
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
5) Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all’assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dall’art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L‘assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell’Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione. Inoltre l’assicurazione non è operante:
j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura.
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) DANNI ALLE OPERE
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura.
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della Scheda di Copertura.
G) ESTENSIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normi vigenti di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.
In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.
La Società Il Contraente
SCHEMA TIPO 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO
DELLA PROGETTAZIONE
SCHEDA TECNICA 2.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie
all’attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.
Polizza n. | Rilasciata da (direzione agenzia ecc.): |
Contraente | Codice Fiscale/Partita IVA |
Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)
Sede | Via / P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata …% costo complessivo previsto per l’opera (coordinato con art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.) |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
Spazio riservato per il calcolo del premio.
Emessa in …… copie ad un solo effetto il.....................
La Società di Assicurazione Il Contraente
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9- fino ad emanazione Linee Guida X.X.XX. - del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. 123/04)
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Azioni di Xxxxx: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone
del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla
stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 101 del D. lgs. 50/2016
Decreto: il D.M. 123/2004;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento
i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni
vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga
durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di
inagibilità emessa dal soggetto competente; Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Lavori: le attività di cui all’art. 1 del D. Lgs. 50/2016;
Legge: il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di esecuzione delle opere:
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
50/2016;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono
essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme
consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in
cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento:
Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al
procedimento medesimo;
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa
nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;.
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale:
l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 5 della Legge, committenti dei lavori.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),
- per i rischi di natura professionale derivanti dall’esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all’art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016
Art. 2 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della
medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 18, primo comma delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 8 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.
L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 – Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
- l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 – Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 14 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 – Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge. Clausola di raccordo e salvaguardia
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di X.X.XX., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura , ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE “SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE” (ai sensi dello Schema
Ministeriale)”
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla garanzia assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 5 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali Art. 12 – Dichiarazioni
La Società
....................................................
Il Contraente
....................................................
CALCOLO DEL PREMIO (DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA)
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA
CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DEL COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
Durata lavori | Tasso pro mille lordo sul valore delle opere | |
Lavori fino a 12 mesi | ‰ ‰ ‰ ‰ | |
Lavori fino a 24 mesi | ||
Lavori fino a 36 mesi | ||
Lavori fino a 48 mesi | ||
Premio minimo lordo per certificato | € | |
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa.
Assicurato - Verificatore | Via / P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Data prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata |
Data di efficacia dell’Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico)
Clausola Broker |
Broker: |
Assicuratore: |
La Società
....................................................
Il Contraente
....................................................
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO (polizza da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in base agli emanandi decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituende Linee Guida X.X.XX.) |
Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: Assicurato: la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura; Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti: D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti Costruttivi:
quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo / Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione delle opere:
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate
per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Società: l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente;
Somma assicurata o massimale:
l’importo massimo della copertura Assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
Verificatore: il soggetto incaricato dell’attività di verifica
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
- l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. c).
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico;
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16.
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 11 – Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 13 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:
▪ le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
▪ i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
▪ i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
▪ i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
− rovina totale o parziale delle opere stesse;
− gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 14 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 15 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 17 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 18 – Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 19 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 21 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno
La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.
Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
Art. 22 – Clausola di raccordo
Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA
Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 14 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 15 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 21 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
La Società
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Il Contraente
....................................................
CALCOLO DEL PREMIO (DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA)
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE
CONDIZIONI ECONOMICHE PER ESTENSIONE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Durata lavori | Tasso pro mille lordo sul valore delle opere | |
Lavori fino a 12 mesi | ‰ ‰ ‰ ‰ | |
Lavori fino a 24 mesi | ||
Lavori fino a 36 mesi | ||
Lavori fino a 48 mesi | ||
Premio minimo lordo per certificato | € | |