COMUNE DI SERRAMAZZONI
ALLEGATO A
COMUNE DI SERRAMAZZONI
PROVINCIA DI MODENA
PIAZZA XXXXXXXX XXXXX, 7 TEL. 0536/952199 FAX 0536/954665
Prot. n . 11218
CODICE CIG: ZA117315DF
CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA LAGO DELLE MORE PER LA DURATA DI SEI ANNI.
Art. 1 Premessa
Art. 2 Oggetto della gara
Art. 3 Composizione e caratteristiche della palestra polivalente Art. 4 Durata dell’affidamento
Art. 5 Entrate
Art. 6 Corrispettivo forfettario a favore del gestore per l’utilizzo dell’impianto da parte dell’istituto scolastico di Serramazzoni
Art. 7 Oneri a carico del concessionario Art. 8 Oneri a carico del concedente Art. 9 Tariffe.
Art. 10 Canone
Art. 11 Trasmissione di informazioni al Comune Art. 12 Consegna dell’impegno
Art. 13 Cauzione
Art. 14 Interventi su strutture ed impianti Art. 15 Subappalto
Art. 16 Oneri fiscali
Art. 17 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni Art. 18 Controllo
Art. 19 Personale
Art. 20 Adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008
Art. 21 Informazioni fornite dal committente all’appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell’ambito di lavoro per la predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
Art. 22 Responsabilità del concessionario Art. 23 Penali
Art. 24 Risoluzione del contratto
Art. 25 Recesso del contratto da parte dell’Amministrazione comunale Art. 26 Recesso unilaterale del concessionario
Art. 27 Spese dell’atto Art. 28 Foro competente
Art. 29 Trattamento dati personali
Art. 30 Disposizioni generali e finali
Art. 1 – Premessa
Il Comune di Serramazzoni intende, attraverso questa gara, affidare la concessione della gestione della Palestra Polivalente di via Lago delle More.
Gli obiettivi che l’Ente si pone di raggiungere sono:
a. garantire l’utilizzo scolastico della struttura alle scuole del territorio;
b. ottimizzare l’utilizzo extrascolastico dell’impianto;
c. promuovere le finalità pubbliche sottese alla gestione dell’impianto individuabili, fra l’altro, nella salvaguardia e miglioramento dell’impianto sportivo, nel rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo d’utenza, nella promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto;
Il complesso delle informazioni inserite nel capitolato speciale rappresentano la base minima che il concorrente deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, lasciando agli stessi la possibilità di offrire servizi aggiuntivi, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale, che abbiano lo scopo di arricchire le prestazioni offerte all’utenza.
Art. 2- Oggetto della gara
Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione della Palestra Polivalente di via Lago delle More.
Le finalità che si intendono perseguire con l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo sopra descritto sono:
1) la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse presenti sul territorio;
2) la promozione di corsi e di iniziative tendenti ad incrementare l’uso di tutti gli impianti presenti e futuri, in particolar modo da parte della popolazione residente;
3) aumentare le presenze (incoming) sul nostro territorio fungendo da traino per le attività locali;
Art. 3 - Composizione e caratteristiche della palestra polivalente Costituisce oggetto della presente gara la gestione e la manutenzione ordinaria della Palestra Polivalente sita in via Lago delle More comprensiva di:
- n. 1 struttura principale composta da un unico rettangolo di gioco comprendente:
➢ Un campo gioco principale attrezzato per le discipline della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, della pallamano e della ginnastica;
➢ Due campi laterali di allenamento (ricavabili da quello principale) sia per la pallavolo sia per la pallacanestro, che saranno utilizzabili contemporaneamente tramite l’utilizzo di una partizione mobile;
- n. 4 spogliatoi per atleti;
- n. 2 spogliatoi per arbitri/allenatori;
- n. 1 ufficio;
- n. 1 infermeria;
- n. 1 magazzino;
- n. 1 servizio igienico per diversamente abili;
- Una area riservata al pubblico composta da n. 200 posti a sedere (come da verbale della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo della Prefettura di
Modena presente presso l’Ufficio Sport), da n. 2 servizi igienici, una infermeria e dotata di entrata esterna indipendente.
Le strutture sportive sopradescritte vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Art. 4 - Durata dell’affidamento
La concessione avrà la durata di sei anni, con decorrenza dalla data di consegna del servizio all’aggiudicatario che avverrà presumibilmente il 01/07/2016.
Allo scadere del contratto e nel caso in cui l’amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite da contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
Art. 5 – Entrate
Al concessionario spettano:
- le entrate derivanti dall’utilizzo degli spazi (tariffe approvate con delibera di Giunta comunale n. 180 del 10.09.2009);
- le entrate derivanti dall’eventuale noleggio di attrezzature sportive (palloni, ecc.);
- le entrate derivanti da pubblicità e/o sponsorizzazioni (il concessionario è libero di acquisire sponsorizzazioni nel rispetto delle finalità proprie del servizio stesso, previo informazione all’Amministrazione che potrà non concedere il proprio benestare nel caso di eventuali sponsor o iniziative promozionali in contrasto col comune decoro o con le finalità istituzionali dell’amministrazione pubblica).
Tutti i proventi della gestione e delle attività sopraindicate saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.
Art.6 – Corrispettivo forfettario a favore del gestore per l’utilizzo dell’impianto da parte dell’istituto scolastico di Serramazzoni
Il corrispettivo forfettario a favore del gestore è di € 10.000,00 (diecimila/00) annui oltre Iva se dovuta come per legge. Tale corrispettivo viene riconosciuto al gestore per l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte dell’istituto scolastico (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) senza riferimento diretto alle ore di effettivo utilizzo.
Il corrispettivo annuo dovrà essere effettuato a favore del gestore da parte del Comune di Serramazzoni in due rate semestrali posticipate con le seguenti modalità:
- entro il 31 luglio di ogni anno sarà liquidato il primo semestre, previa presentazione di regolare fattura;
- entro il 31 gennaio di ogni anno sarà liquidato il secondo semestre, previa presentazione di regolare fattura e della comunicazione contenente le presenze registrate presso l’impianto, il rendiconto economico dell’anno precedente i dati dell’attività i relativi costi sostenuti (manutenzione ordinaria, costi del personale, oneri per le forniture idriche, riscaldamento ecc.) e gli introiti registrati (tariffe incassate, sponsorizzazioni ecc.). Si precisa che tale rendicontazione costituirà elemento vincolante ai fini della liquidazione del corrispettivo di gestione annuo.
Il Concessionario dovrà conservare, per eventuali controlli e così come previsto dalla normativa fiscale, la contabilità e la relativa documentazione che permetta una verifica a posteriori “analitica” di tutti i vari incassi, per tipologie di attività svolte, nonché degli incassi in contanti, con i relativi movimenti di cassa e le relative registrazioni.
Art. 7- Oneri a carico del concessionario
Il concessionario si impegna a gestire la palestra polivalente di cui trattasi alle condizioni tutte del progetto complessivo di gestione. Il concessionario si impegna altresì a realizzare con oneri e responsabilità interamente a suo carico le opere di attuazione delle disposizioni contenute nel piano di conduzione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto complessivo di gestione sopra richiamato.
Il concessionario farà rispettare le norme per l'uso delle strutture previste dalla normativa vigente a chiunque sia presente all'interno della palestra, impegnandosi, all'uopo, ad affiggere, in luoghi visibili a tutti, più copie delle norme stesse.
1) Sono a carico del concessionario:
a) le pulizie periodiche di tutti i locali interni, arredi, superfici vetrate, corpi illuminati, strutture aeree, cunicoli, areatori, aree esterne, vialetti e quant'altro risulti necessario a garantire condizioni igieniche e decorose dell'intero complesso;
b) tutti gli oneri relativi a quanto necessario al coordinamento per la gestione di tutti i servizi interni, per i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i soggetti utenti degli impianti;
c) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture mobili ed immobili, gli interventi di manutenzione ordinaria dei piazzali e di tutte le aree di pertinenza dell'impianto, delle opere di recinzione, delle apparecchiature elettriche e meccaniche, degli arredi e quant'altro costituisca una pertinenza dell'impianto;
d) gli oneri di controllo delle strutture interne ed esterne e la custodia degli impianti; allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al Gestore. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Gestore dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale con nota scritta e di tali danni il Gestore è responsabile sia nei confronti di terzi sia nei confronti del concedente;
e) tutti gli oneri relativi allo sgombro della neve nelle aree di pertinenza dell’immobile(per aree di pertinenza si intendono tutte le aree perimetrali dell’immobile – al fine di rendere utilizzabili tutte le vie di fuga- e l’area di accesso alle scale/ascensore);
2) Il Gestore si impegna e si obbliga a stipulare in proprio i contratti con gli enti erogatori dell'acqua, del gas e del servizio telefonico (nonché con gli altri enti preposti all’erogazione degli altri servizi necessari al funzionamento dell’impianto), sollevando il Comune di Serramazzoni da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale. Il servizio di fornitura dell’energia elettrica rimarrà a carico del Comune di Serramazzoni.
3) Il Gestore, nell’esercizio dell'impianto, dovrà permettere lo svolgimento delle attività sportive strettamente legate e compatibili alla destinazione dell’impianto, nonché delle manifestazioni di spettacolo autorizzate dal Comune di Serramazzoni fermo restando quanto previsto al successivo punto 4).
4) Il Gestore dovrà garantire l'accesso agli impianti degli utenti ai quali è stato rilasciato regolare permesso dal competente Settore comunale.
5) Il Gestore si impegna a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni di campionato dello stesso e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive da parte delle Società o gruppi sportivi di Serramazzoni, senza alcuna discriminazione, di competizioni di pallavolo, calcistiche (calcio a 5) e di basket, mediante l'applicazione delle tariffe stabilite nel progetto di gestione.
6) Gli importi di cui sopra saranno soggetti al periodico aggiornamento previa documentata dimostrazione da parte del Gestore dei maggiori oneri connessi all'uso dell'impianto da parte terzi, salva ogni diversa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale da intendersi in ogni caso insindacabile senza pretesa alcuna da parte del gestore.
7) Durante le manifestazioni sportive per le quali si dovesse eventualmente richiede il pagamento del biglietto d'ingresso, il Gestore si impegna a definire i prezzi per il massimo contenimento degli stessi e per favorire la partecipazione di tutti e dei giovani in particolare.
8) Il Comune di Serramazzoni, gli istituti scolastici intesi come ENTI rimangono esentati dal versamento al Gestore delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'uso dell'impianto, sono altresì esentati dal pagamento gli enti e le società le cui manifestazioni abbiano ottenuto il patrocinio della Amministrazione Comunale.
9) Il Gestore è impegnato a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni di campionato dello stesso e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive, di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e culturale di particolare rilievo e solo ed esclusivamente qualora le stesse siano state autorizzate dal Comune di Serramazzoni, senza nulla pretendere per l'uso dell'impianto se non per quanto concerne l'onere per il ripristino delle aree e degli impianti interessati dalla manifestazione di cui sopra che dovrà essere concordato con il competente Settore dell'Amministrazione Comunale.
10) Il Gestore si impegna a presentare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative rivolte particolarmente ai giovani, atte a sviluppare la pratica sportiva e motoria, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto aperto a tutte le realtà sportive del territorio come indicato nel piano di utilizzo che costituisce parte integrante e sostanziale del progetto di gestione complessiva di cui al presente articolo primo comma.
11) Il Gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso alla Palestra Polivalente dei tecnici e funzionari del Comune, appositamente incaricati, per verifiche ed ispezioni.
12) Rimane a carico del Concessionario l'onere della acquisizione di ogni nulla osta, autorizzazione, licenza o permesso da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
13) Durante il periodo di validità del presente contratto il concessionario provvede alla custodia e vigilanza delle strutture mobili e immobili e delle attrezzature dell’impianto sportivo. Il concessionario assume gli obblighi previsti dall’art. 67 c.p.c..
14) Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
15) l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia (DPR 26.08.1993 n. 412 modificato ed integrato dal DPR 21.12.1999 n. 551), limitatamente all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto termico e alle verifiche periodiche;
16) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio;
17) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;
18) le spese per personale e materiali di consumo;
19) un’interrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all’interno degli impianti;
20) alla corretta tenuta in manutenzione ed efficienza di attrezzature e dispositivi di sicurezza, nonché degli impianti presenti in sito e nei manufatti, fornendone copia all’ufficio tecnico comunale;
21) alla segnalazione tempestiva all’Ufficio Tecnico del Comune di ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento delle strutture sportive;
22) alla sorveglianza dell’accesso di servizio, vietando l’ingresso a persone non autorizzate. L’accesso alla struttura sportiva sarà consentito a tutti nell’ambito delle possibilità e nei limiti di capacità offerti dal superiore controllo operato da personale specializzato che provvederà a garantire assistenza, selezione e controllo dei fruitori.
Art. 8 - Oneri a carico del concedente
Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle strutture ed ogni altro onere derivante dal fatto di essere titolare della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalersi per danni dovuti a incuria o ad uso non corretto degli impianti e delle attrezzature da parte dell’aggiudicatario.
Per la definizione di manutenzione straordinaria si fa riferimento a quella indicata all’art. 3 lettera b) del D.P.R. 380/2001.
I lavori saranno programmati in relazione all’entità e all’urgenza e di norma saranno eseguiti nei periodi di minor utilizzo.
Resta inteso che nessuno indennizzo è dovuto dall’Amministrazione qualora per eventi imprevisti ed imprevedibili l’area si rendesse inagibile. In tal caso l’Amministrazione comunale si impegna a ripristinare i luoghi nel più breve tempo possibile.
Art. 9 – Tariffe
Le tariffe potranno essere riviste nell’arco della durata contrattuale dall’Amministrazione comunale.
Art. 10 – Canone
Il Concessionario dovrà corrispondere all’amministrazione comunale, per la concessione della gestione del servizio, il canone annuo, oltre I.V.A., risultante dall’offerta migliorativa presentata in sede di gara dall’aggiudicatario.
L’importo del canone di concessione a favore dell’Amministrazione comunale posto a base di gara per l’intera durata contrattuale di 6 anni è di complessivi € 18.000,00 (diciottomila/00).
Il canone anno dovrà essere corrisposto entro il 30 novembre di ogni anno alla Tesoreria Comunale. Al ricevimento del versamento il Comune emetterà la relativa fattura.
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestione economicamente i servizi di cui trattasi.
Art. 11 – Trasmissione di informazioni al Comune
1. Il Concessionario dovrà fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quanto altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento, ed in ogni caso richiesti dallo stesso Comune.
2. Il concessionario si impegna a fornire al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno una dettagliata relazione consuntiva complessiva dell’attività svolta nel corso dell’anno, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo dell’attività svolta:
- la relazione delle attività svolte corredate dalla registrazione degli utenti per le diverse tipologie di servizi erogati e per le giornate di attività;
- il rendiconto finanziario dettagliato contenente i dati relativi ai costi sostenuti (personale, utenze, manutenzione ordinaria, pulizia, ecc….) e agli introiti registrati suddivisi per tipologia di impianti.
Art. 12 - Consegna dell’impianto
La consegna della struttura e dei beni mobili in essa contenuti (specificati all’ allegato sub A 1) sarà obbligatoriamente preceduta da apposito sopralluogo con un funzionario del Comune. L’inventario, la ricognizione e l’esatta consistenza dei beni e del loro stato saranno accertati con apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti. Alla scadenza della concessione si dovranno restituire locali e impianti, con i relativi arredi se presenti, nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, comprese le eventuali opere di miglioria e modifiche eventualmente apportate con il consenso dell’Amministrazione e fatto salvo il normale logorio d’uso.
Eventuali danni arrecati a impianti, locali e attrezzature, rimarranno a carico del Concessionario.
Art. 13 – Cauzione
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da pari cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto da prestare a scelta dell’offerente sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva. La cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di una società di intermediazione finanziaria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, deve presentare la cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.
Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei successivi articoli.
Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
Art. 14 - Interventi su strutture ed impianti
Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario. Eventuali interventi su parti strutturali od impiantistiche che il concessionario ritenga voler effettuare dovranno essere preventivamente sottoposti alla approvazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 15 – Subappalto
Il concessionario non può cedere ad altri l’esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di gestione di cui al presente Capitolato, ad eccezione dei servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria o modificativa dello stato dei locali e delle aree di pertinenza, fatta comunque salva l’approvazione dell’Amministrazione comunale a norma delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
Art. 16 - Oneri fiscali
Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione della Palestra Polivalente di via Lago delle More sollevando completamente l’Amministrazione Comunale.
Art. 17 - Responsabilità del concessionario ed assicurazioni
Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario dei beni mobili ed immobili di sua proprietà.
Il concessionario assume i rischi di responsabilità civile verso i terzi rispetto a sé e agli utilizzatori delle strutture.
Il concessionario risponderà direttamente dei danni provocati da altri soggetti che siano coinvolti nella gestione dei locali concessi. Il concessionario terrà comunque indenne il
Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni provocati dai suddetti soggetti.
Il concessionario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l’esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.
Il concessionario deve pertanto stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, e si obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto (sue eventuali proroghe o rinnovi) e con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:
1) RCT/O -avente per oggetto della garanzia la gestione delle attività e dei beni/impianti oggetto della convenzione, comprese tutte le attività, accessorie, complementari, collaterali e la manutenzione, e con estensione della copertura anche agli accompagnatori:
a. responsabilità civile (RCT) per i danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro,persona/danni a cose, e con inserimento delle seguenti garanzie:
-estensione alla responsabilità civile derivante dall’organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti la convenzione in essere;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione e gestione dei locali o dei beni assegnati compresi tutti gli arredamenti, attrezzature, macchinari e macchine operatrici, anche se di proprietà di terzi;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante a cose di terzi trovantesi nell’ambito di esecuzione delle attività;
- estensione alla Responsabilità Civile a veicoli sotto carico o scarico ovvero in sosta nelle aree di pertinenza (esclusi danni di incendio o furto)
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dalle attività di manutenzione ordinaria;
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a beni di terzi in consegna o custodia, e danni a beni consegnati e non consegnati (come previsto dal c.c.);
- estensione alla Responsabilità Civile derivante dai danni a cose di terzi da incendio di beni del concessionario o da lui detenuti;
- terzi gli utenti
- utilizzo di soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro
- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e degli accompagnatori
b. per i danni e/o sinistri verso prestatori di lavoro (RCT/O) con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro e con inserimento delle seguenti garanzie:
- danno biologico
- lavoratori parasubordinati o soggetti sottoposti a somministrazione di lavoro o soggetti assunti come da Legge Biagi equiparati a prestatori di lavoro;
Qualora la suddetta polizza preveda scoperti e/o franchigie, in caso di danno, il relativo importo non liquidato e dovuto al terzo danneggiato sarà esclusivamente a carico del concessionario.
L’operatività o meno della copertura assicurativa, non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
La stipulazione o la operatività dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.
Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all’Amministrazione comunale di Serramazzoni al momento della sottoscrizione del contratto di concessione al fine di riportarne i dati nel contratto stesso.
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.
Art. 18 – Controllo
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Art. 19– Personale
La gestione del palazzetto dello sport deve essere svolta da personale impiegato osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazioni ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale, nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 20– Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
Il gestore dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Sono a carico dell’appaltatore tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi riguardanti le emergenze ivi comprese le spese per la formazione del personale. Restano a carico del comune tutti gli oneri che gli competono in qualità di proprietario.
Il gestore si obbliga a custodire ed utilizzare la struttura in conformità delle leggi e delle normative anche locali che ne regolano il funzionamento, con particolare riguardo alle
norme antinfortunistiche e antinquinamento, inoltre il gestore deve porre in essere tutte le cautele e gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 ed adoperare particolare cura, prudenza e diligenza nell’uso e nell’organizzazione dell’impianto dato in concessione, obbligandosi alla prevenzione dei pericoli e degli infortuni ed a rispondere nel caso in via diretta ed esclusiva, con esonero del proprietario da ogni eventuale responsabilità
Art. 21– Informazioni fornite dal committente all’appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell’ambito di lavoro per la predisposizione del DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
Poiché nell’ambito dell’appalto, non si riscontrano interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai dipendenti del concessionario e quella svolta dai dipendenti del committente, non ricorre l’obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008. Ne consegue che anche i costi della sicurezza da interferenza sono nulli.
Art . 22 – Responsabilità del concessionario
Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne l’attività di gestione oltre che del comportamento del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune.
L’Amministrazione Comunale non si costituisce né può essere considerata, in nessun caso, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del Concessionario eventualmente detenuti nel fabbricato e nell’ area oggetto del contratto, rimanendo custodia e conservazione a totale rischio e pericolo dello stesso.
Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio e del suo personale diretto od incaricato, possa derivare all’Amministrazione comunale o a terzi.
Art . 23 – Penali
Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:
❖ Mancata esecuzione dei servizi dati in concessione: euro 500,00;
❖ Non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 500,00;
Ogni inadempimento sarà contestato per iscritto dall’Amministrazione Comunale. Qualora non pervengano giustificazioni entro 30 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita.
Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all’Amministrazione Comunale.
Art. 24 - Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese con preavviso di 30 giorni da notificare
all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze:
- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione dell’attività ad altri;
- in caso di mancanza osservanza delle norme in materia di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- la mancata osservanza della normativa riguardante la saluta e la tutela dei lavoratori;
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali;
- la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato;
- svolgimento di attività che siano lesive della moralità o pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la valenza sociale delle funzioni assegnate all’esercizio dell’Amministrazione comunale;
- Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l’Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
in caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:
- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a terzi per il tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice;
E’ sempre comunque fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l’Amministrazione comunale su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.
Art. 25 – Recesso del contratto da parte dell’Amministrazione comunale L’amministrazione comunale può recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare al concessionario con raccomandata
A.R. nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il concessionario delle spese sostenute e prestazioni rese;
b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzative/gestionali dei servizi interessati alla concessione, adottate dall’Amministrazione;
c) in caso di cessazione dell’attività o in caso di apertura di procedura di concordato preventivo o di fallimento a carico dell’aggiudicatario;
Art. 26 – Recesso unilaterale del concessionario
Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l’amministrazione comunale procederà rivalendosi sull’incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno
risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altri soggetti.
Art. 27 – Spese dell’atto
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla selezione pubblica ed alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti e segreteria, e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese eventuali variazioni, quali la proroga, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.
Art. 28- Foro competente Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 29- Trattamento dati personali
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza ‘espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).
Art. 30 - Disposizioni generali e finali
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti s’impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario.