RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo;
b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato;
c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione;
d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone;
e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00;
g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30...
RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
RISCHI COMPRESI. La garanzia sarà operante:
a) per la responsabilità civile derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge;
b) per la responsabilità civile dei dirigenti, tecnici e giudici sportivi nell’ambito delle loro funzioni in occasione di gare e manifestazioni nonché, corsi, allenamenti e trasferimenti in genere, per partecipazioni a gare e manifestazioni; limitatamente per i trasferimenti la garanzia è operante in qualità di accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli;
c) contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative, culturali e turistiche, di gare, organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti;
d) per la responsabilità civile derivante ai tesserati UISP che non esercitano attività sportiva, e riconosciuti con tessera “S” alle condizioni particolari previste dalla presente convenzione per le tessere base “A” e “G”.
RISCHI COMPRESI. L’assicurazione R.C.T. vale anche per:
1) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di: • ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; • pulizia e sanificazione dei locali; • giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; • lavanderia; • servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbiere); • servizio di guardiania e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall’Assicurato, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente;
2) la responsabilità civile derivante all’Assicurato: • per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all’esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall’Assicurato; • dall’erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; • dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari;
3) per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l’Assicurato;
4) la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
5) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’esercizio dell’attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: • lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall’Assicurato; • caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante; • spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) aff...
RISCHI COMPRESI. Sono compresi in garanzia:
RISCHI COMPRESI. La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
RISCHI COMPRESI. Sono compresi nell’assicurazione: • gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni; • gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; (colpa?) • gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso sempreché involontariamente coinvolto in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale; • le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori; • l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo; • gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine; • gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi, e simili, nonché da valanghe e/o slavine; • gli infortuni derivanti dal lancio di pietre, rocce, e simili.
RISCHI COMPRESI. Sono compresi in garanzia:
a) asfissia di origine non morbosa;
b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) annegamento;
d) assideramento o congelamento;
e) colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili od a punture di insetti, aracnidi, esclusa la malaria;
g) gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (a parziale deroga all'articolo 1900 del Codice Civile);
RISCHI COMPRESI. La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e/o successive appendici, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali, delle perdite e/o dei deterioramenti, sia Diretti che Consequenziali, causati alle cose assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto della o delle abitazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE, fino alla concorrenza delle somme assicurate e al netto delle franchigie e scoperti previsti in polizza o nella SCHEDA DI ADESIONE medesima, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso e/o delimitato dai successivi articoli.
RISCHI COMPRESI. La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e/o successive appendici e fino alla concorrenza delle somme e al netto delle franchigie e scoperti indicati all’art. 27, ad indennizzare l’Assicurato dei danni diretti e materiali dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dall'impossessamento o dal tentativo di impossessamento bei beni di proprietà del Notaio, dei famigliari del Notaio e altri conviventi come da loro stato di famiglia, qualunque ne sia la causa se non espressamente esclusa, delle cose. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Ai fini della presente Sezione per cose assicurate si intende: Contenuto, Preziosi e Valori, Capi Speciali.