RISCHI COMPRESI Clausole campione
RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo;
b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato;
c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione;
d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone;
e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00;
g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30...
RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:
RISCHI COMPRESI. La garanzia sarà operante:
a) per la responsabilità civile derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreati- ve e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazio- ni, dalle Società Sportive, dai Circoli aderenti, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge;
b) per la responsabilità civile dei dirigenti, tecnici e giudici sportivi nell’ambito delle loro funzioni in occasione di gare e manifestazioni nonché corsi, allenamenti e trasferimenti in genere, per parteci- pazioni a gare e manifestazioni; limitatamente per i trasferimenti la garanzia è operante in qualità di accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli;
c) contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività di allenamento, di corsi, mani- festazioni sportive, ricreative, culturali e turistiche, di gare, organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle So- cietà Sportive, dai Circoli aderenti;
d) per la responsabilità civile derivante ai tesserati UISP che non esercitano attività sportiva, e rico- nosciuti con tessera “S” alle condizioni particolari previste dalla presente convenzione per le tessere base “A” e “G”.
RISCHI COMPRESI. Sono compresi in garanzia:
RISCHI COMPRESI. La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da quanto segue: L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Assicurato; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l’uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia prestata con la presente polizza comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i rischi derivanti da:
a) manifestazioni ‐ dall’organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, fiere, mostre, gite, convegni, congressi, concorsi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ed all’Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.
b) uffici, magazzini ‐ dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi;
c) impianti sportivi ‐ dalla proprietà o gestione di impianti e centri sportivi, campi da gioco e loro attrezzature, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
d) alberi, giardini ‐ dalla proprietà, gestione e manutenzione di alberi, piante, giardini, aiuole e parchi e/o altri analoghi spazi, inclusi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di alberi; sono altresì compresi i relativi impianti e giochi per bambini non azionati a motore;
e) cartelli pubblicitari, insegne ‐...
RISCHI COMPRESI. Compatibilmente alla copertura prescelta dal Contraente/Assicurato (rischi “professionali” e “non professionali”, oppure soltanto rischi “professionali” o soltanto rischi “extraprofessionali”) e ferme restando le Esclusioni di cui al successivo art. 2.7, sono compresi in garanzia Infortuni derivanti da: • equitazione (escluse gare e relative prove, caccia a cavallo e polo); • immersioni in apnea; • pratica dell’idrosci e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai); • esercizio di giochi e di attività sportive di pratica comune, purché’ a carattere dilettantistico o ricreativo, ferme le esclusioni di cui all’art. 2.7; • uso e guida di autoveicoli, motoveicoli, trattori e macchine agricole semoventi, caravan, ciclomotori, natanti ad uso privato o da diporto; • uso di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato (terrestre o marittimo), fatta eccezione per i mezzi subacquei; • malore o incoscienza. • i colpi di sole o di calore; • l’asfissia non di origine morbosa; • l’annegamento; • l’assideramento o il congelamento; • gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; • le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie; • le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o di insetti (per questi ultimi sono comunque escluse la malaria, le malattie tropicali ed altre affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari, nonché le conseguenze della puntura di zecca); • la folgorazione; • le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; • le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; • le infezioni - escluso il virus h.i.v. - sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; • le rotture sottocutanee riferite a: - tendine di ▇▇▇▇▇▇▇ (trattate o non trattate chirurgicamente); - tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); - tendine rotuleo; ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - INFORTUNI - tendine dell’estensore del pollice; - tendine del quadricipite femorale. Per le anzidette rotture sottocutanee: • opera esclusivamente la garanzia Invalidità Permanente e l’Impresa indennizza forfettariamente un grado di invalidità permanente pari al 3% con il massimo di euro 3.000 senza l’applicazione delle franchigie contrattualmente previste; • la copertura assicurativa si intende operante a partire dal 181° giorno successivo a quello di decorre...
RISCHI COMPRESI. Sono compresi:
a) l'asfissia di origine non morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti, aracnidi, esclusa la malaria;
g) gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (a parziale deroga all'articolo 1900 del Codice Civile);
h) gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art 1912 del Codice Civile);
i) gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; le lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo,
j) gli infortuni che l'Assicurato subisce durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.
k) a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1912 del Codice Civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in uno stato estero.
RISCHI COMPRESI. La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e/o successive appendici, ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali, delle perdite e/o dei deterioramenti, sia Diretti che Consequenziali, causati alle cose assicurate alle voci Fabbricato e Contenuto della o delle abitazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE, fino alla concorrenza delle somme assicurate e al netto delle franchigie e scoperti previsti in polizza o nella SCHEDA DI ADESIONE medesima, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso e/o delimitato dai successivi articoli.
RISCHI COMPRESI a) L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti sia per fatto di eventuali appaltatori in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'ente, quali la pulizia e la vigilanza, o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.
b) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici.
c) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'ente;
3) veicoli sotto carico e scarico;
4) cose trovantesi sui veicoli sopraindicati. La garanzia di cui al presente punto c) vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori di cui al punto a) e viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.
RISCHI COMPRESI. La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
