Materiali e/o attrezzature Clausole campione

Materiali e/o attrezzature. 9.3.2.1. Se previsto dal Contratto, l'Appaltatore informerà ENEL per iscritto con dovuto anticipo prima di procedere alla consegna dei materiali/delle attrezzature. Analogamente, l'Appaltatore s'impegna a informare immediatamente ENEL qualora subentrino circostanze che potrebbero modificare le date di consegna concordate. 9.3.2.2. Salvo diversamente disposto nel Contratto, termini quali proprietà, assicurazione ecc. dovranno essere interpretati in conformità agli Incoterms. 9.3.2.3. I materiali e le attrezzature dovranno essere consegnati nelle località specificate nel Contratto. 9.3.2.4. Tutti i materiali e le attrezzature saranno opportunamente contrassegnati, accompagnati da informazioni adeguate ed etichettati per agevolarne l'accettazione una volta giunti a destinazione, e corredati da una bolla di consegna contenente le informazioni specificate nel Contratto. 9.3.2.5. Il trasporto fino a destinazione e lo scarico avverranno sotto la responsabilità dell'Appaltatore, anche in conformità a quanto disposto nell'articolo "ASSICURAZIONE". Se il tipo di materiale lo richiede, l'Appaltatore otterrà dalle autorità di competenza i necessari permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni o la scorta della polizia per il trasporto dei materiali e sosterrà tutti gli eventuali costi correlati, per es. per deviazione del traffico, rinforzo di ponti, segnaletica ecc. 9.3.2.6. L'Appaltatore provvederà ad assicurare il trasporto delle merci presso un'impresa di assicurazione primaria. 9.3.2.7. La sottoscrizione di ricevute, documenti di spedizione o di invio non comportano l'accettazione delle quantità o della qualità dei materiali ricevuti. 9.3.2.8. ENEL, pur ritenendo che le date di consegna siano state rispettate, si riserva il diritto di posticipare la spedizione di materiali o attrezzature. In tal caso, l'Appaltatore si farà carico di tutti i costi di stoccaggio e assicurazione per il periodo stabilito nel Contratto. Nel caso in cui il ritardo nella spedizione dovesse essere ulteriormente prolungato, le Parti stabiliranno tramite reciproco accordo l'ammontare del risarcimento dei costi supplementari di stoccaggio e assicurazione. 9.3.2.9. Dopo aver ricevuto i materiali o le attrezzature, ENEL rilascerà un Documento di Ricezione Provvisorio contenente l'indicazione dell'esito positivo dei collaudi e delle ispezioni e la conferma definitiva, o in cui siano evidenziati i metodi applicati per porre rimedio ai difetti eventualmente riscontrati. Se non sono richie...
Materiali e/o attrezzature. 13.1.1 L'Appaltatore si impegna a fornire, ove possibile, apparecchiature o materiali con eco-label nonché quelli con maggiore efficienza energetica, maggiore durata di servizio, minori costi e minori probabilità di generare rifiuti a fine vita e minori costi di smaltimento finale. Le attrezzature e i materiali forniti dall'Appaltatore devono proteggere la qualità dell'ambiente interno. 13.1.2 L'Appaltatore deve garantire che gli elementi utilizzati nei materiali e nelle attrezzature non siano chimicamente instabili. 13.1.3 L'Appaltatore sarà responsabile del rispetto di ogni disposizione in materia di trasporto, gestione e stoccaggio di prodotti/materiali, nonché di gestione, recupero o smaltimento dei rifiuti secondo le normative e le autorizzazioni applicabili, fornendo su richiesta di ENEL copia di ogni documento e autorizzazione. 13.1.4 L'Appaltatore si impegna a riutilizzare i materiali o a riciclare i rifiuti prodotti dalle proprie attività garantendo il rispetto della Normativa ambientale e ottenendo tutte le autorizzazioni richieste, fornendo, su richiesta di ENEL, copia di ogni documento e autorizzazione. Il riuso di materiali è da intendersi esclusivamente con le stesse funzionalità/scopi e, in ogni caso, non è applicabile ai rifiuti. 13.1.5 L'Appaltatore si impegna a gestire i contenitori vuoti forniti, in conformità alla Legge applicabile. Inoltre, l'Appaltatore sarà obbligato al ritiro degli imballaggi utilizzati per il trasporto alle condizioni e nei termini stabiliti dal Contratto e dalla Legge, oppure, se tali dati non sono indicati, l'Appaltatore dovrà rimuovere gli imballaggi delle precedenti consegne al momento di quelle successive e/o quando ENEL lo richieda. L’Appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio delle attività, una stima delle quantità previste di rifiuti prodotti, nonché come si svolgerà l’intera gestione degli stessi. 13.1.6 Nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ("AEE"), il Fornitore è tenuto a rispettare la Legge locale, anche in relazione alla gestione del fine vita, e dovrà (se applicabile): o dimostrare di aver aderito a un sistema collettivo di riciclo a fine vita riconosciuto e valido per il Paese in cui saranno installate le AEE; o dimostrare di essere iscritto nel Registro Nazionale dei Produttori di AEE;
Materiali e/o attrezzature. 9.5.1.1 Salvo diversamente specificato nel Contratto i materiali, adeguatamente imballati in conformità al Contratto, saranno considerati a tutti gli effetti e per tutti gli scopi di proprietà di ENEL al momento del ritiro presso la località e alle condizioni concordate e/o presso i magazzini, gli uffici e/o gli impianti di ENEL. Resta inteso che, salvo diversamente disposto, lo scarico avverrà sotto la responsabilità e a spese dell'Appaltatore. 9.5.1.1 Nonostante quanto sopra, l'Appaltatore autorizza ENEL a prendere possesso dei materiali e delle attrezzature, del tutto o in parte, non appena diventino parte delle opere o siano collocati in un'installazione di proprietà di ENEL e a utilizzarli in opere o installazioni di ENEL, a meno che tale autorizzazione non sia soggetta a limitazioni da parte di ENEL per giustificati motivi. Una volta rilasciata tale autorizzazione, ENEL potrà usare i materiali e le attrezzature nei propri processi di sviluppo e utilizzare i risultati di questi processi. In ogni caso l'Appaltatore, fino al momento del trasferimento del rischio a ENEL, dovrà disporre di un'assicurazione che preveda una copertura adeguata dei materiali e delle attrezzature, anche se sono già in possesso di e usati da ENEL.
Materiali e/o attrezzature. 9.5.1.1. Qualora non diversamente previsto nel Contratto, i materiali, opportunamente imballati secondo quanto previsto nel Contratto stesso, si intenderanno, ad ogni effetto di legge, di proprietà di ENEL all'atto del loro ricevimento da parte di ENEL nel luogo ed alle condizioni convenute e/o presso magazzini, sedi e/o impianti ENEL. Resta inteso che, ove non diversamente previsto, nei casi di cui sopra, anche l’attività di scarico sarà a cura e spese dell’ Appaltatore. Fatto salvo ciò, l’Appaltatore autorizza ENEL a prendere possesso dei materiali e delle attrezzature, in tutto o in parte, dal momento in cui questi entrano in un’opera o in una installazione di proprietà di ENEL e a farne l’uso opportuno, inclusi la realizzazione negli/con gli stessi di opere, montaggi o altri lavori e l’inclusione dei medesimi nell’opera o nell’installazione di ENEL, salvo che tale autorizzazione ad ENEL venga limitata per giustificati motivi. Qualora vi sia tale autorizzazione, ENEL potrà includere i materiali e le attrezzature ai propri processi di sviluppo e potrà fare propri i risultati di detto processo. In ogni caso, l’Appaltatore, fino al momento del trasferimento del rischio ad ENEL, dovrà avere un’assicurazione con copertura adeguata per i materiali e le attrezzature, anche nel caso in cui siano già in possesso ed in uso da parte di ENEL.
Materiali e/o attrezzature. ENEL acquisisce la piena proprietà dei materiali, imballati in conformità a quanto disposto nel Contratto, scaricati sotto la responsabilità e a spese dell'Appaltatore, al momento del ritiro degli stessi presso la sede e alle condizioni concordate ed in conformità a quanto previsto all’art. 9.4.1. delle CG.
Materiali e/o attrezzature. 5.2.1. Ove previsto nel Contratto, prima di effettuare la consegna, l’Appaltatore, con il dovuto anticipo, invierà a ENEL un’apposita comunicazione. 5.2.2. La consegna dei materiali e delle attrezzature verrà effettuata nel luogo stabilito nel Contratto. 5.2.3. Il trasporto fino alla destinazione e lo scarico sono a carico dell’Appaltatore. Se il tipo di materiale lo richiede, l’Appaltatore dovrà ottenere dalle Autorità competenti i permessi di transito, le licenze, le autorizzazioni e gli accompagnamenti di polizia necessari per il trasporto e si accollerà tutti i costi relativi La firma delle ricevute, dei documenti di trasporto o dei giustificativi dell’invio non pregiudicano l’accettazione della quantità o della qualità specificate per i materiali ricevuti. 5.2.4. ENEL, considerata in tutti i casi adempiuta la data di consegna, si riserva il diritto di ritardare qualunque invio o spedizione di materiali o attrezzature. In tal caso, L’Appaltatore si farà carico di tutte le spese di immagazzinamento e di assicurazione per il periodo definito nel Contratto. Se il ritardo nell’invio dovesse prolungarsi per più tempo, le Parti di mutuo accordo stabiliranno le compensazioni per le ulteriori spese di immagazzinamento. 5.2.5. Una volta ricevuto da ENEL il materiale o l’attrezzatura, verrà redatto un Documento di Ricevimento Provvisorio

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  • Materiali Non è ammessa alcuna modifica alle modalità di realizzazione dei “materiali compositi” a meno delle possibili variazioni concesse dal CSA-NT che dovranno essere esplicitamente indicati. Qualora non venissero adottati i prezzi previsti da ANAS, il costo dei materiali può essere determinato sulla base dell’ultimo, rispetto alla scadenza dell’offerta, Listino Prezzi Ufficiale della Regione interessata dai lavori, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Tali prezzi sono da considerarsi come fonte ufficiale dei prezzi medi di mercato e, pertanto, qualora adottati, già attendibili senza necessità di ulteriori giustificazioni. Di converso, nel caso in cui il concorrente sia in grado di offrire prezzi più competitivi per i suddetti materiali, dovrà fornire esplicite dimostrazioni (ad esempio offerte commerciali) delle particolari condizioni di cui gode e che gli consentono di approvvigionarsi del materiale, ad un prezzo più basso di quello corrente di mercato. Le offerte commerciali redatte dal fornitore di materiali “compositi” dovranno essere strutturate e dettagliate considerando tutti i singoli costi che compongono la lavorazione finita e, su richiesta di ANAS, dovranno essere presentate con lo stesso schema previsto dalle analisi prezzo fornite da ANAS. Tutti gli atti prodotti (offerte commerciali, contratti di fornitura ecc.), firmati digitalmente come sopra indicato, devono essere privi di correzioni e devono riportare, tra l’altro, esplicita indicazione della tipologia e della quantità della fornitura assunta, oltre ad essere impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell’appalto. Per i materiali provenienti da cava, dovrà essere fornita la documentazione, firmata digitalmente, attestante l’autorizzazione amministrativa da parte degli Uffici competenti, nella quale dovrà essere riportata la durata della concessione, la tipologia e la quantità di materiale estraibile. In caso di coltivazione di cave in proprio da parte del concorrente, dovrà essere prodotta l’analisi completa del prezzo unitario del materiale fornito (costo di escavazione, carico, stoccaggio, trasporto dal sito al cantiere, scarico, prove e sondaggi, nonché di tutti i costi propedeutici e correlati anche amministrativi). Qualora il concorrente si dovesse trovare in possesso di scorte d’inerti e/o di materiali disponibili in magazzino, non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata, con una copia degli atti contabili che attestino l’effettiva esistenza di tali scorte, utili per il presente appalto, sia per quantità, che per qualità. L’analisi dettagliata del costo unitario relativo a tale materiale dovrà contenere anche eventuali costi legati al trasporto e/o alle autorizzazioni amministrative necessarie.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10