Limite di risarcimento Clausole campione

Limite di risarcimento. (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
Limite di risarcimento. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.000.000,00. Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Limite di risarcimento. La Società garantisce il risarcimento, entro il limite indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta), di tutti i danni materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un sinistro risarcibile ai sensi della Sezione I - Danni Accidentali, che precede. La liquidazione avverrà in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del verificarsi del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
Limite di risarcimento. Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 50.000.000,00, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.2 Rischio Volo. La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente – o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
Limite di risarcimento. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000 per anno assicurativo, con l’applicazione di uno scoperto di € 350,00 per ogni danno.
Limite di risarcimento. Il massimale indicato nella scheda di polizza/certificato rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistriverificatisi e denunciati alla Società stessa. Si precisa che il massimale è attivabile secondo scaglioni predefiniti (Euro 200.000; Euro 300.000; Euro 400.000; Euro 500.000)
Limite di risarcimento. Resta convenuto che in nessun caso l’indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di € 1.000,00.
Limite di risarcimento. Nel caso di sinistro che colpisca contempora- neamente più Assicurati l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di euro 2.000.000 intendendosi proporzionalmente ridotti gli indennizzi per ciascun assicurato qualora le somme liquida- bili a termini di polizza eccedano l’importo predetto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato SEZIONE INFORTUNI CHI E QUANDO ASSICURIAMO
Limite di risarcimento. Art. 6 Estensione Territoriale Art.7 Validità della Copertura Art.8 Durata della polizza
Limite di risarcimento. Il Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l’importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5,8,9 per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri. Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso. Nel caso in cui il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso della Compagnia per tale periodo. Tutti i ▇▇▇▇▇ originati dallo stesso ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ o da tutti gli Atti ▇▇▇▇▇▇▇ fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ o sugli stessi ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta. Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all’Art. 9), ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l’eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente. Nel caso in cui la Compagnia o qualsiasi società controllata o partecipata, in forma diretta o indiretta, dalla Compagnia :………………. effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a Sinistri coperti dalla presente Polizza, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali Sinistri, verranno ridotti in proporzione all’importo di tale pagamento. I limiti stabiliti all’Articolo 1) per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni Danno ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.