Limite di risarcimento. (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
Limite di risarcimento. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00 Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Limite di risarcimento. La Società garantisce il risarcimento, entro il limite indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta), di tutti i danni materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un sinistro risarcibile ai sensi della Sezione I - Danni Accidentali, che precede. La liquidazione avverrà in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del verificarsi del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
Limite di risarcimento. Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 50.000.000,00, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.2 Rischio Volo. La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente – o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
Limite di risarcimento. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Limite di risarcimento. II Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5 e 8 per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri. Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso. Tutti i Xxxxx originati dallo stesso Xxxx Xxxxxxx o da tutti gli Atti Xxxxxxx fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso Xxxx Xxxxxxx o sugli stessi Xxxx Xxxxxxx fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta.
Limite di risarcimento. Il massimale indicato nella scheda di polizza/certificato rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistriverificatisi e denunciati alla Società stessa. Si precisa che il massimale è attivabile secondo scaglioni predefiniti (Euro 200.000; Euro 300.000; Euro 400.000; Euro 500.000)
Limite di risarcimento. Limite territoriale
Limite di risarcimento. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 5.000 per anno assicurativo, con l’applicazione di uno scoperto di € 350,00 per ogni danno.
Limite di risarcimento. Fermi i massimali indicati in Polizza alle singole garanzie la Società non risarcirà somma superiore a € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni) in caso di unico Sinistro che coinvolga una o più garanzie del Capitolo 3 Responsabilità Civile. I massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima della Società e pertanto eventuali limiti di Indennizzo previsti contrattualmente non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso. Qualora la garanzia viene prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta per ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità tra loro di più Assicurati.