Limite di risarcimento Clausole campione

Limite di risarcimento. (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile)
Limite di risarcimento. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00 Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Limite di risarcimento. La Società garantisce il risarcimento, entro il limite indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta), di tutti i danni materiali e diretti ai beni trasportati, nonché dei danni agli stessi beni quando conseguenti ad un sinistro risarcibile ai sensi della Sezione I - Danni Accidentali, che precede. La liquidazione avverrà in base al valore commerciale che avevano i beni al momento del verificarsi del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione.
Limite di risarcimento. Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 50.000.000,00, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.2 Rischio Volo. La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente – o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
Limite di risarcimento. Il massimale indicato nella scheda di polizza/certificato rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistriverificatisi e denunciati alla Società stessa. Si precisa che il massimale è attivabile secondo scaglioni predefiniti (Euro 200.000; Euro 300.000; Euro 400.000; Euro 500.000)
Limite di risarcimento. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in scheda copertura per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.
Limite di risarcimento. Nel caso di sinistro che colpisca contempora- neamente più Assicurati l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di euro 2.000.000 intendendosi proporzionalmente ridotti gli indennizzi per ciascun assicurato qualora le somme liquida- bili a termini di polizza eccedano l’importo predetto. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato SEZIONE INFORTUNI CHI E QUANDO ASSICURIAMO
Limite di risarcimento. Limite territoriale
Limite di risarcimento. Resta convenuto che in nessun caso l’indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di € 1.000,00.
Limite di risarcimento. Fermi i massimali indicati in Polizza alle singole garanzie la Società non risarcirà somma superiore a € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni) in caso di unico Sinistro che coinvolga una o più garanzie del Capitolo 3 Responsabilità Civile. I massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima della Società e pertanto eventuali limiti di Indennizzo previsti contrattualmente non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso. Qualora la garanzia viene prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta per ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità tra loro di più Assicurati.