CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO Clausole campione

CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità. L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 comma 13 del Codice degli Appalti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. Fornitore in base all’autolettura eseguita e comunicata dal Cliente, in base ai consumi storici del Cliente ovvero, in mancanza di questi, in base alla potenza attribuita al PDP. L’eventuale conguaglio sarà effettuato, di norma, con il
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. È fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’affidatario nei confronti dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. Cessione del Contratto
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. Alla ditta affidataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1406 del Codice Civile a pena di nullità. La cessione del credito è consentita nelle modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 44.1 È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il Contratto a terzi. Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d’azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all’art. 175 del Codice. È facoltà del Concessionario cedere i propri crediti derivanti dalla presente Convenzione.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.