CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO Clausole campione

CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità. L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. 3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’affidatario nei confronti dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 c.13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. Fornitore in base all’autolettura eseguita e comunicata dal Cliente, in base ai consumi storici del Cliente ovvero, in mancanza di questi, in base alla potenza attribuita al PDP. L’eventuale conguaglio sarà effettuato, di norma, con il 8.1. Il Cliente non può cedere, neppure parzialmente, il Contratto a terzi, se non previo consenso scritto di XXxxxxxxx. primo ciclo utile di fatturazione successivo. 10.8. Qualora non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle Il Fornitore può cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi senza limitazione alcuna, esprimendo sin d’ora il relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare utilizzando i Cliente il proprio pieno e incondizionato consenso. In caso di cessione del Contratto da parte di XXxxxxxxx, valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo nella quest’ultima garantirà comunque l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto da parte del cessionario fatturazione l’eventuale accredito o addebito della somma viene effettuato, di norma, con il primo ciclo utile di fino alla scadenza del periodo di applicabilità delle Condizioni economiche. 8.2. Il Fornitore può cedere a terzi, in fatturazione successivo. 10.9. In nessun caso il Cliente potrà ritardare o sospendere il pagamento delle fatture di tutto o in parte, i crediti eventualmente maturati nei confronti del Cliente senza limitazione alcuna, esprimendo sin ABenergie, e ciò anche in caso di eccezioni e/o di contestazioni del Cliente ai sensi dell’articolo 1462 Cod. Civ.. Nelle d’ora il Cliente la propria piena e incondizionata autorizzazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. Alla ditta affidataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell’art. 1406 del Codice Civile a pena di nullità. La cessione del credito è consentita nelle modalità previste dall’art. 117 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 14 16. GARANZIE 15
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a xxxx di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti xxx xxxxxxxxx con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di xxx xxxx l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del contratto al cessionario, eventualmente anche xxxx’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare xxxxx xxxxxxxx dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, xxx xxxxx xxxxxxxx dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e il cui oggetto sociale prevede l’attività di acquisito di crediti d’impresa. 3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxx Xxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. 4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 15 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO. 19.1 Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 19.2 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 19.3 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dal Contraente opportuna comunicazione scritta al CNR, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione del Contraente stesso. 19.4 Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell’Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall’invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.