Basi giuridiche Clausole campione

Basi giuridiche. 1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti. 2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia. 3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni del settore e delle tariffe in vigore. 4 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.
Basi giuridiche. 1 Vanno rispettate le disposizioni della Legge sulla durata del lavoro (LDL), della sua ordinanza (OLDL) nonché le altre disposizioni di legge. 2 Se le basi legali della LDL e della OLDL dovessero essere modificate, le parti contraenti dovranno trattare, come stabilito all'art. 11, le ripercussioni di tali modifiche sul CCL.
Basi giuridiche. 4.1 Le presenti CG, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo speciale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l’Azienda e i suoi Clienti. 4.2 Il consumo di energia elettrica implica l’accettazione delle presenti CG, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore. 4.3 Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare delle presenti CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell’Azienda. 4.4 In caso di divergenze tra l’esemplare cartaceo delle CG in possesso del Cliente e quello pubblicato sul sito dell’Azienda, fa stato la versione aggiornata pubblicata in internet dall’Azienda. 4.5 In casi particolari e per fondati motivi, l’Azienda può stabilire condizioni speciali in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore. 4.6 Per tutto quanto riguarda gli allacciamenti alla rete di distribuzione si rinvia alle specifiche e separate CG allacciamenti. 4.7 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia nonché le prescrizioni e disposizioni relative al settore elettrico.
Basi giuridiche. Si presuppone il rispetto delle disposizioni della legge sulle derrate alimentari e delle leggi sugli esercizi pubblici nonché di tutte le altre disposizioni concernenti gli esercizi di ristorazione.
Basi giuridiche. I contributi di cui al presente bando costituiscono aiuti di stato concessi in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014. Ai sensi di tale Regolamento, il presente bando costituisce esso stesso una misura di aiuto. Operando in regime di esenzione, la misura di cui al presente bando è esentata dall’obbligo di notifica ma è comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione. I contributi per la realizzazione dei progetti sono concessi sulla base: - dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 24 luglio 2012, tra il MIUR e la Regione Piemonte, diretto a promuovere azioni congiunte intese a coordinare investimenti ed iniziative di interesse nazionale sul territorio regionale per la valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca fondamentale e industriale, allo sviluppo sperimentale, nella versione approvata durante la seduta del 9 settembre 2015 dal Comitato tecnico dell’accordo (istituito ai sensi dell’art. 7 del testo dell’Accordo di Programma stesso con DM 807 del 23/11/2012 e successivo DM 487 del 14/07/2015); - del Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR), istituito con il D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 che è stato abrogato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Il fondo FAR alimenta le disponibilità del fondo FIRST (Fondo per Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), il cui utilizzo è regolato dal DM 115 del 19 febbraio 2013; - del Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. in data 7 marzo 2014, con visto della Corte dei Conti in data 16 aprile 2014 che, al fine di dare attuazione alle specifiche iniziative contenute nell’Accordo di Programma attuativo del Protocollo d'Intesa, ha previsto la copertura per la quota di propria competenza per un importo di 40 ML di euro; - della Delibera di Giunta Regionale n. 17 – 2222 del 12/10/2015 relativa all’Accordo di programma tra il M.I.U.R e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 24 luglio 2012, art. 3 "Settori di intervento e azioni", Azione 3 - Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente: indirizzi dell'iniziativa Piattaforma tecnologica regionale Fabbrica Intelligente; - della Legge regionale n. 34/2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” sulla base della quale Regione Piemonte ha introdotto e disciplinato interventi, metodi e strumenti di programmazione e attuazione della po...
Basi giuridiche. L'accordo si basa sull'art. 11 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni, nonché sugli art. 9- 11 dell'ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni. A livello federale trovano applicazione l'art. 22 cpv. 1 lett. b della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche nonché gli art. 19 e 20 dell'ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche. Trova inoltre applicazione l'accordo di prestazioni stipulato tra l'Ufficio fede- rale della cultura (UFC) e il DECA per il periodo 2021–2024.
Basi giuridiche. Artt. 21-25 OM, artt. 22a-22c e Allegato 7 OOMed nonché OEm-Swissmedic (e in particolare l’Allegato 1).‌ In Svizzera sono note le seguenti tipologie di domande in funzione dei possibili effetti in termini di qualità, sicurezza ed efficacia: ▪ Modifiche minori da notificare successivamente di tipo IA/IAIN ▪ Modifiche minori da notificare preventivamente di tipo IB ▪ Modifiche maggiori di tipo II ▪ Estensioni dell’omologazione L’assegnazione delle modifiche alla relativa categoria è indicata nell’Allegato 7 OOMed (Lista delle modifiche secondo gli articoli 21-24 OM). Se una modifica non compare nella lista, può essere inoltrata come «Altra modifica», che di norma viene catalogata come modifica minore di tipo IB. Se si tratta di una modifica più estesa, sia Swissmedic sia il titolare dell’omologazione possono elevarla a modifica di tipo II. Le modifiche del tipo «Altra modifica» sono reperibili nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione HMV4, alle singole modifiche (ad es. B.I.a.1.z) e rispettivamente alla fine del capitolo A. Modifiche regolamentatrici (A.z Altra modifica regolamentatrice), del capitolo B. Modifiche della qualità (B.z Altra modifica della qualità) o del capitolo C. Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza (C.I.z Altra modifica concernente la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza). Nel processo di categorizzazione di «Altra modifica», Swissmedic tiene conto anche della lista pubblicata «CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008». Un’«Altra modifica» può perciò essere presentata come di tipo IA o IAIN solo a condizione che sia classificata allo stesso modo nella lista pubblicata dal CMDh. La domanda presentata deve fare riferimento alla lista «CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008», al corrispondente EU Variation Nummer e alla «Date issued». Le modifiche e le estensioni dell’omologazione possono portare all’assegnazione di nuovi numeri di omologazione, numeri di dosaggio o codici delle confezioni (si veda capitolo 9).
Basi giuridiche. 1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo speciale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l’Azienda e i suoi Clienti. 2 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali e comunali applicabili in materia nonché le prescrizioni emanate dalla AES/VSE.
Basi giuridiche. Le basi giuridiche delle operazioni di trattamento sono: - per quanto concerne i dati comuni: l’art. 6 comma 1, lett. b, Reg. UE n. 2016/679 (esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni per cui è stata presentata la manifestazione di interesse, l’art. 6 comma 1, lett. e, Reg. UE n. 2016/679, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, in particolare, per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente; - con riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati: art. 10 Reg. UE n. 2016/679, e art. 2 octies, commi 1 e 3, lett. i, X.Xxx. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in relazione all’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono contrarre con la pubblica amministrazione.
Basi giuridiche. Base giuridica della Misura 3 è l’Art. 16 del Reg. 1305/2013. Definizioni rilevanti: “agricoltore in attività” : art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013.