Contract
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA”, DISTINTA IN 87 LOTTI DURATA 4 ANNI VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO STIMATO PER LA FORNITURA € 28.768.290,00 (IVA ESCLUSA).
N. GARA: 7234192
CPV PREVALENTE: 33190000-8 DISPOSITIVI MEDICI
ALLEGATO 6 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER
NEURORADIOLOGIA”, LOTTO CIG
TRA
Azienda Ausl Della Romagna, sede legale in Xxxxxxx - Xxx Xx Xxxxxxx 0 - C.F. e P.I. 02483810392, in persona del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, D.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx C.F.
in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, di cui alla deliberazione n. 375/2018 , domiciliata per la carica presso l’Azienda USL della Romagna
E
, sede legale in , Via n. CAP , iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di CF
PI domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del . legale rappresentante Sig. ,
nato a
(PROV) il 00/00/0000, residente a
in Via
n. , C.F. , giusti poteri allo stesso conferiti da
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’Azienda Ausl Della Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento della “FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA”, nell’ambito della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi medici per neuroradiologia pubblicato con Bando GUUE in data xxxxxx;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione dei contratti applicativi (i.e. contratti);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Azienda Usl della Romagna, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i Contratti applicativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Accordo Quadro;
i) che il Fornitore ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
j) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per l’Azienda Usl della Romagna nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse con l’emissione dei relativi Contratti applicativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
a) Azienda Ausl Della Romagna: le Stazione appaltante Contraente, presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;
b) Accordo Quadro: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli di Fornitura;
d) Contratto Applicativo (i.e. contratto): il documento, con il quale l’ Azienda Ausl Della Romagna comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei beni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti applicativi è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Azienda Ausl della Romagna, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Accordo Quadro.
Articolo 4 - Oggetto
1. L’Accordo Xxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti applicativi per la fornitura di Dispositivi medici per Neuroradiologia, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con l’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente Ausl della Romagna a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutte le forniture connesse, nella misura richiesta
dall’Azienda Ausl della Romagna mediante i contratti applicativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile dell’Accordo Quadro, pari a Euro IVA esclusa.
3. I quantitativi complessivi indicati per ciascuno dei lotti in gara sono indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili legate alla particolare natura dell’attività clinica, nonché all’eventuale aggiornamento delle tecnologie.
4. Il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste tramite la stipula di Contratti Applicativi corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.
5. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dall’ Azienda Usl della Romagna, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione del contratto applicativo.
5. L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore dell’Aziensa Usl della Romagna, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, l’Azienda Ausl della Romagna potrà, altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Articolo 5 - Utilizzo dell’Accordo Quadro e Contrati Applicativi
1. L’Azienda Usl della Romagna utilizza l’Accordo Quadro mediante la stipula di contratti applicativi (di seguito (CA) con gli OO:EE risultati idonei.
2) Con l’emissione del contratto applicativo l’Azienda Usl della Romagna dà origine ad un contratto per l’affidamento delle prestazioni oggetto dell’AQ. La stipula del CA avviene esclusivamente al bisogno e alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente contratto ed alla documentazione di gara. I CA conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione committente e l’OE indicano la prestazione richiesta e ogni altro dettaglio/specificazione ritenuti rilevanti. Il CA può essere unico, ma relativo a più lotti.
3) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (budget). Il CA deve essere stipulato nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx’XX, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’AQ (Considerando 62 della Direttiva 2014/24/UE).
4 Al CA conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura emessi (ed emissibili) dagli utilizzatori sino a concorrenza del valore economico nominale del CA che, di norma,
disciplinano soltanto gli items richiesti (oggetti, e/o riferimenti, e/o sub-riferimenti) e le effettive quantità prescritte dall’utilizzatore.
5) In sede di affidamento dei CA basati sul presente AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo contratto applicativo, l’Amministrazione committente può chiedere all’OE precisazioni e/o integrazioni all’offerta, nel rispetto delle condizioni fissate nella documentazione di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’amministrazione committente può:
- dettagliare le condizioni di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad esempio tempi, modi, luogo/ambito territoriale di esecuzione/utilizzazione, valori economici di utilizzo rispetto a ciascun ambito territoriale;
- precisare le penali contrattuali nei caso di ritardo o inadempimento contrattuale, entro i limiti fissati nel presente documento;
- prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- prevedere l’esecuzione di verifiche in corso di fornitura;
- prevedere prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali nonché alla eventuale trasparenza dei prezzi;
- applicare ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica.
6) Con la stipula del CA, l’OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Detti CA sono efficaci e vincolanti per l’OE dalla trasmissione da parte dell’amministrazione committente di lettera contratto, equivalente ad attuazione dell’AQ stipulato. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC, o eventualmente via fax. Il CA è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell’amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità.
7) Nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx’XX, la Stazione Appaltante può chiedere all’OE rendicontazione dettagliata dei CA di cui si è risultati affidatari da parte dell’amministrazione committente. Salvo casi di varianti quantitative in corso di esecuzione contrattuale fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, nell’All. C Scheda Offerta Economica sono specificati i quantitativi complessivi annui e quadriennali PRESUNTI dell’Azienda Sanitaria della Romagna che NON SONO IMPEGNATIVI, per cui l’Azienda Usl potrà richiedere nel rispetto delle proprie esigenze quantitativi maggiori o minori in relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando la ditta alle stesse condizioni originariamente previste nel contratto. I quantitativi riportati per ciascuno dei lotti nell’All. A Scheda Offerta Economica, stimati in base ai consumi storici ed alle previsioni degli utilizzatori, sono indicativi e non
impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili legate alla particolare natura dell’attività clinica, nonché all’eventuale aggiornamento delle tecnologie. Pertanto i quantitativi indicati per ciascun lotto non sono vincolanti e concorrono esclusivamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta per ciascun lotto mediante CA per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno e corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria quindi, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo ex art. 106 c.12 D.Lgs. 50/2016, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.
8) L’Azienda Sanitaria della Romagna si riserva altresì la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere od interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologie stabiliti dalle Aziende. L’Azienda Sanitaria della Romagna si riserva la facoltà di acquisire sul libero mercato i prodotti oggetto della fornitura in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali per far fronte ad esigenze particolari
– debitamente motivate dai Responsabili dei Servizi interessati - per un importo comunque non superiore al 20% della fornitura complessiva.
Inoltre, durante la vigenza del contratto di fornitura l’Azienda USL potrà acquistare dai fornitori aggiudicatari, per necessità di completamento debitamente motivate dal punto di vista clinico e/o tecnologico, dispositivi diversi da quelli indicati nel Capitolato Tecnico Allegato A e presenti nel listino allegato all'offerta economica (con indicazione anche della percentuale di sconto offerta), entro i limiti stabiliti dall'art. 106 c.2 del Codice.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell’Accordo Quadro, i singoli contratti applicativi con l’Azienda Ausl della Romagna si perfezionano la trasmissione da parte dell’amministrazione committente di lettera contratto, equivalente ad attuazione dell’AQ stipulato. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC, o eventualmente via fax. Il CA è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell’amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità;
2. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione oggetto del contratto applicativo, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Azienda Usl della Romagna entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine di Fornitura. In tale caso l’Azienda Usl della Romagna ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nel presente Accordo Quadro.
Articolo 7 - Durata
1) La fornitura di cui all’oggetto avrà durata quadriennale (48 mesi) decorrente dalla data di stipula dell'Accordo Quadro da parte del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32 c.13 del Codice, fermo restando il rispetto del termine
dilatorio previsto dall’art. 32 c.9 del Codice. L'affidamento delle prestazioni oggetto dell'A.Q. agli O.E. classificatisi in posizione utile in graduatoria, avviene esclusivamente al bisogno mediante contratti applicativi. Successivamente alla scadenza dell'A.Q. non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di richieste di servizi conseguenti a contratti applicativi emessi durante la vigenza dell'A.Q., l'appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere successiva a due anni dalla data di scadenza dell'A.Q..Resta inteso che per durata dell'A.Q. si intende il periodo entro il quale l'Azienda Usl della Romagna può stipulare contratti applicativi con gli
O.E. facenti parte dell'A.Q..
2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 c.1 del Codice, per l'A.Q. non è ammessa la possibilità di rinnovo o proroga, salvo in casi eccezionali debitamente motivati. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'A.Q. o di ogni singolo contratto applicativo, l'aggiudicatario dovrà prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso l'O.E. è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni previste, ovvero più favorevoli.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti Applicativi, restando espressamente inteso che l’Azienda Usl della Romagna potrà risolvere unicamente il contratto applicativo da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda Usl della Romagna, , per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Aziende Usl delal Romagna da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Azienda Usl della Romagna debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l’Azienda Usl della Romagna. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesima Azienda continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ Azienda Usl della Romagna e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Azienda Usl della Romagna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Azienda Usl della Romagna, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Applicativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Azienda Usl della Romagna per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo Quadro, a:
a) eseguire tutte le forniture oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di gara;
b) garantire la continuità delle forniture presi in carico coordinandosi per l’esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori ai quali è subentrato;
c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Ausl della Romagna nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d) ad effettuare la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di gara; predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Ausl della Romagna di monitorare la conformità della prestazione, alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Accordo Quadro.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 , a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Azienda Usl della Romagna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura nelle modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. La consegna di prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda USL negli ordini di fornitura
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l’Azienda Usl della Romagna.
4. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ordinante, e ove questa lo consenta, concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
5. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Usl della Romagna, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il dispositivo medico nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima.
6. Qualora il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Azienda Ordinante si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti dagli altri aggiudicatari del lotto (nel caso abbiano la disponibilità) ed, in via residuale, di acquisirli sul libero mercato addebitando, in entrambi i casi, l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, come previsto nello schema di Accordo Quadro.
7. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Aziende Usl della Romagna emette ordini esclusivamente in forma elettronica.
8. Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Articolo 12 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda Usl della Romagna in ragione dei contratti applicativi sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi
1. Il prezzo offerto in gara - sulla cui base si è conseguita l’aggiudicazione definitiva - resta invariato per tutta la durata del contratto. I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, ecc.) per merce allocata nei magazzini ubicati nei diversi luoghi di consegna. Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed e oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato delle Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Applicativi. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, Contratti applicativi e/o l’Accordo Quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dall’Azienda Usl dellaRomagna.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e dei Contratti applicativi
2. Il conto corrente di cui al comma 4 dell’art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Azienda Usl della Romagna le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative ai Contratti Applicativi inerenti al presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e i Contratti applicativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Azienda Usl della Romagna e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all’ Azienda Usl della Romagna.
7. L’ Azienda Usl della Romagna verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Usl della Romagna, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della dell’Azienda Usl della Romagna richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 16 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 – Penali
1 Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, (5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti), potrà essere applicata dall’Azienda sanitaria contraente una penale pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2 Ferma restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l’Azienda Sanitaria si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i dispositivi sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda sanitaria, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3 Un ritardo di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda USL della Romagna di risolvere il contratto. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni dei prodotti oggetto del contratto, in tal caso l’Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di modificare il contratto.
4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui sopra vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda Sanitaria; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla contestazione.
5 Qualora le inadempienze della ditta rispetto alle prescrizioni contrattuali determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, l’Azienda USL della Romagna potrà inoltre richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 18 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Azienda Usl della Romagna di importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Usl della Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Usl della Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda Usl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro.
Articolo 19 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Usl della Romagna, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti applicativi fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Azienda Usl della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.
Articolo 20 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente Accordo Quadro, l’ Azienda Usl della Romagna potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Azienda Usl della Romagna, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il Contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Azienda USL della Romagna può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla
vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Contratti applicativi nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto Applicativo , ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Azienda Ausl della Romagna, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Azienda Usl della Romagna, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
f) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il
Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle l’Ausl della Romagna.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi, l’Azienda Usl della Romagna ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei contratti applicativi risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Azienda Usl della Romagna al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l’Accordo Quadro e/o contratti applicativi. In tal caso l’Azienda Usl della Romagna, può risolvere l’Accordo Quadro e/o i contratti applicativi.
8. Nel caso di risoluzione dei contratti applicativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dei contratti applicativi.
9. L’Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell’Accordo Quadro medesimo.
Articolo 21 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende Usl della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti applicativi e/o dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via posta elettronica certificata.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. L’Azienda Usl della Romagna, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte,da Contratto Applicativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
5. L’Azienda Usl della Romagna può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Contratto applciativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda Usl della Romagna.
7. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dell’Accordo Quadro ovvero dei singoli Contratti applicativi, l’Azienda Usl della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall’Accordo Quadro o dall’Contratto Applicativo;
Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa in capo all’aggiudicatario
1) Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi in virtù dei beni oggetto del contratto di fornitura ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2) Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e ne allega copia al contratto di appalto; tale polizza ha validità per l’intera durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore riguardo allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda Usl, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché
ai terzi, nell’esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata
Resta inteso, che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda Usl e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Usl della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Azienda Usl della Romagna. Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto..
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Aziende Usl della Romagna, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda Usl della Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria contraente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Azienda Usl della Romagna sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ Azienda Usl della Romagna potrà risolvere l’Accordo Quadro e i contratti applicativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
13. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli contratti applicativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
14. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Usl della Romagna debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
15. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ Azienda Usl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ Azienda Usl della Romagna una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ Azienda Usl della Romagna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Usl della Romagna.
3. L’Azienda Usl della Romagna si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Azienda Usl della Romagna la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’Azienda Usl della Romagna, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione
di diritto dei Contratti applicativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il
Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Azienda Usl della Romagna.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico numero di fax indirizzo e-mail.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare all’Azienda Usl della Romagna il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Azienda stessa per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
Articolo 27 - Aggiornamento tecnologico
Qualora, durante il periodo contrattuale, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti analoghi, sostitutivi anche a seguito di modifiche normative, che presentino migliori caratteristiche di rendimento, la Ditta aggiudicataria, previo parere tecnico favorevole dell’Azienda Usl della Romagna, si impegna a fornire tali nuovi prodotti, alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative secondo le modalità di cui all’art.26 del Disciplinare di Gara.
Articolo 28 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda Usl della Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le l’Azienda Usl della Romagna, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contratti applicativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’informativa è contenuta all’art 34 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. L’Azienda Usl della Romagna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti applicativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso l’ Azienda Ausl della Romagna, stipulando l’Accordo Quadro ed emettendo i contratti applicativi, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’ Azienda Ausl della Romagna, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Azienda Usl della Romagna risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il
Fornitore dovrà consentire all’ Azienda Usl della Romangna, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
e) trasmettere all’Azienda Usl della Romagna, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Azienda stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Azienda tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
g) consentire all’Azienda Usl della Romagna, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo Quadro viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo Quadro ed ai Contratti applicativi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione,
Articolo 32 – Verifiche sull’esecuzione dell’Accordo Quadro/Contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Azienda Usl della Romagna, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti applicativi , nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
3. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l’Azienda Usl della Romagna procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
4. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda Usl della Romagna.
Articolo 33 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.
Articolo 34 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Azienda Usl della Roamgna* IL FORNITORE*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
Allegato 1 all’Accordo Quadro per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER NEURORADIOLOGIA
- lotti X –X-X
TRA
Azienda Usl della Romagna, C.F. 02483810392 con sede legale a Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx 0, in persona del Direttore e legale rappresentante, D.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
E
Ragione Sociale , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese di , C.F. P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via _ , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante
nato/a a il , e residente a in Via , giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, “Fornitore”);
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo dell’Accordo Quadro), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 34 (Clausola finale).
IL FORNITORE
Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.