VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE Clausole campione

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, semprechè non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del Codice nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n°208; b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal successivo comma 5: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la mod...
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione AppaItante si riserva I'insindacabiIe facoItà di introdurre neIIe opere, aII'atto esecutivo, queIIe varianti che riterrà opportune, neII'interesse deIIa buona riuscita e deII'economia dei Iavori, senza che I'AppaItatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di quaIsiasi natura e specie, non stabiIiti neI presente CapitoIato SpeciaIe. Dovranno, essere rispettate Ie disposizioni di cui aII'articoIo 106 deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 1. Le modifiche, nonché Ie varianti dei contratti di appaIto in corso di vaIidità devono essere autorizzate daI RUP con Ie modaIità previste daII'ordinamento deIIa stazione appaItante cui iI RUP dipende. I contratti di appaIto nei settori ordinari e nei settori speciaIi possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se Ie modifiche, a prescindere daI Ioro vaIore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziaIi in cIausoIe chiare, precise e inequivocabiIi, che possono comprendere cIausoIe di revisione dei prezzi. TaIi cIausoIe fissano Ia portata e Ia natura di eventuaIi modifiche nonché Ie condizioni aIIe quaIi esse possono essere impiegate, facendo riferimento aIIe variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di aIterare Ia natura generaIe deI contratto o deII'accordo quadro. Per i contratti reIativi ai Iavori, Ie variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere vaIutate, suIIa base dei prezzari di cui aII'articoIo 23, comma 7, deI D.Lgs. 50/16 soIo per I'eccedenza rispetto aI dieci per cento rispetto aI prezzo originario e comunque in misura pari aIIa metà. Per i contratti reIativi a servizi o forniture stipuIati dai soggetti aggregatori restano ferme Ie disposizioni di cui aII'articoIo 1, comma 511, deIIa Xxxxx 00 dicembre 2015, n. 208; b) per Iavori, servizi o forniture, suppIementari da parte deI contraente originaIe che si sono resi necessari e non erano incIusi neII'appaIto iniziaIe, ove un cambiamento deI contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto saIvo quanto previsto daI comma 7 per gIi appaIti nei settori ordinari: 1) risuIti impraticabiIe per motivi economici o tecnici quaIi iI rispetto dei requisiti di intercambiabiIità o interoperabiIità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti neII'ambito deII'appaIto iniziaIe; 2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoIi disguidi o una consistente d...
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione appaltante, tramite la Direzione dei lavori, potrà introdurre delle varianti in corso d’opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’art.161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che per ciò l’Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente. L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall’impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante. La Direzione dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Saranno inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. (art.132 comma 3 del Dlgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011). Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. Nessuna fornitura e nessun lavoro, il cui importo ecceda l'importo netto presunto del contratto, potrà essere eseguito se prima non verrà autorizzato dal RUP. Le somministrazioni e le opere in eccedenza sull'importo netto presunto dall'appalto, che venissero eseguite senza l'osservanza delle formalità predet...
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e s.s.m.ei. e nel presente Capitolato speciale.
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE. La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nella fase esecutiva , quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente C. G. A. R. e nel presente Capitolato speciale. Di contro l’appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno alla Stazione appaltante.