CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COLPITE DAL SISMA NELLA REGIONE XXXXXX XXXXXXX
Il Commissario delegato straordinario per la ricostruzione Xxxxx Xxxxxx
OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA, sede legale in
XXXXXX, xxx XXXXXXXXX, 00, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di MILANO al n. 05510281008, P. IVA 05510281008,
domiciliata ai fini del presente atto in XXXXXX, xxx XXXXXXXXX 00, in persona del PRESIDENTE legale rappresentante XXXXXXXXXX XXXXXXX, NATO A BOLOGNA IL 29/07/1955, giusti poteri allo stesso conferiti dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che il Commissario delegato straordinario per la ricostruzione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore mediante procedura ai sensi degli articoli 19 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni per affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo nelle Pubbliche
Amministrazioni, di cui all’Ordinanza del Commissario delegato straordinario per la ricostruzione n. 33, colpite dal sisma nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla lettera/Invito- Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che nei confronti del Fornitore sono state avviate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il
possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per il Commissario delegato straordinario per la ricostruzione nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
j) con separato atto tra le Amministrazioni di cui all’Ordinanza del Commissario delegato straordinario per la ricostruzione n. 33 del 31 agosto 2012, saranno regolati i relativi flussi finanziari.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto, per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire il servizio oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato
Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 7.398.339,14 + IVA di cui € 2.175.982,14 per l’anno 2012 e € 5.222.357,00 per l’anno 2013.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. E’ possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, di aumentare o diminuire le prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente quelle colpite dal sisma e devono essere registrate al Sistema sul portale di INTERCENT-ER.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti
non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito di INTERCENT-ER; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
per UNIONE RENO GALLIERA e UNIONE TERRE D’ACQUA
XXXXXXX XXXXXX, Xxx XXX XXXXX x. 00/X 00000 XXXXX (XX),
telefono n. 000-0000000 ovvero mediante fax al numero dedicato 051 – 6830072 ovvero mediante posta elettronica dedicata xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
per UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, UNIONE DEL SORBARA e UNIONE TERRE D’ARGINE
XXXXXX XX XXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX x. 00 00000
XXXXXX, telefono n. 000-000000 ovvero mediante fax al numero dedicato 059 - 234421 ovvero mediante posta elettronica dedicata xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
per UNIONE BASSA REGGIANA
XXXXXXX XXXXXXXX, Xxx Xxxxxxx xx000 00000 XXXXXXXX,
telefono n.0000-000000 ovvero
ovvero mediante fax al numero dedicato 0523-499624 ovvero mediante posta elettronica dedicata xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
per UNIONE TERRE DI PIANURA E COMMISSARIO DELEGATO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE
XXXXXXX XXXXX, Xxx Xxxxxx, 00 00000 XXX XXXXXXX XX
XXXXXX (XX), telefono n. 000-0000000 ovvero mediante fax al numero dedicato 051 – 6271024 ovvero mediante posta elettronica dedicata xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. Al fine di emettere gli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni devono preliminarmente trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura e, il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga a selezionare,
reclutare il personale richiesto dalle Amministrazioni in conformità e nei tempi indicati dallo stesso nell’Offerta Tecnica
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi di legge, la presente Convenzione ha una durata fino al 31 dicembre 2013 a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
3. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Il Fornitore garantisce la fornitura del servizio oggetto della presente convenzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, del Commissario delegato straordinario per la ricostruzione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Ordinanza del Commissario delegato straordinario per la ricostruzione n. 33, colpite dal sisma nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni Contraenti il personale istruito e formato conformemente alle richieste dell’Amministrazione contraente.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione anche alle singole Amministrazioni, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
1) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione;
2) fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.
3) eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dalle Amministrazioni contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
4) fornire alle Amministrazioni contraenti il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare ;
5) controllare che il personale si uniformi al codice di comportamento adottato dall’Amministrazione cui questo è inserito;
6) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirlo;
7) il fornitore è tenuto relativamente ai lavoratori a uniformarsi alla disciplina prevista dal vigente CCNL e ad eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
8) osservare, integralmente, il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente ed eventuali contratti integrativi, per i dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
9) il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell’Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione contraente.
11) Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
12) Il Fornitore è obbligato nei confronti dei lavoratori alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta ai dipendenti delle aziende di somministrazione.
13) Il fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall’Amministrazione contraente.
14) A uniformarsi a tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
15) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
16) Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente come descritto nel Capitolato Tecnico.
17) Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
18) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi applicabili verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente convenzione, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti lavoratori da inserire nelle categorie professionali C e D.
2. L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell’orario di servizio dei dipendenti dell’Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte dell’Amministrazione contraente.
3. L’Amministrazione contraente tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado si
esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell’Amministrazione contraente.
4. Il Fornitore entro i termini da lui indicati in Offerta Tecnica, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto.
5. L’Amministrazione, verificata l’idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l’ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il Fornitore.
6. Le Amministrazioni contraenti si riservano l’interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo, in tal caso il Fornitore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
Articolo 12 - Corrispettivi
1. Per il servizio oggetto della presente Convenzione l’Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l’importo risultante dall’applicazione del moltiplicatore offerto alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente CCNL del Comparto Regioni- Autonomie Locali, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al Fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l’Amministrazione contraente.
3. L’Amministrazione contraente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.
4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria.
5. In caso di rinnovo del Contratto del comparto Regioni-Autonomie locali relativo alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento del costo del lavoro relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell’Amministrazione contraente
7. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dall’Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare al Fornitore l’importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso l’eventuale trattenuta in busta paga.
8. L’Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi
9. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. L’Amministrazione contraente, fatte salve le condizioni di cui agli eventuali separati atti previsti dal punto j) della premessa alla presente Convenzione, provvederà al pagamento del servizio e i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Amministrazioni, in conformità a quanto disposto dall’art. 51 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che il Fornitore emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. e deve essere completata dei seguenti dati: nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria, e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di
inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. .Scaduti i termini di pagamento senza che L’Amministrazione contraente abbia emesso il mandato, spettano al Fornitore, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all’art. 56 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
- dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
- da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
8. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n.
000000024913, intestato al Fornitore, presso Banca Popolare di
Milano – agenzia 33 - 879 Filiale Imprese Milano, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc IT 27 B 05584 01633 000000024913.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, dalle Amministrazioni Contraenti.
11. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta, il meccanismo della fatturazione elettronica.
12. Si rammenta che nel caso di aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, fermo restando il rispetto delle quote e dei sevizi dichiarati in sede di partecipazione e/o risultanti dall’atto costitutivo e fatto salvo quando previsto dalla legge, considerata la peculiarità e la possibile suddivisione anche geografica dell’attività tra le imprese costituenti il raggruppamento medesimo, ciascuna
13. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell’Amministrazione contraente, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono Banca Popolare di Milano – agenzia 33 - 879 Filiale Imprese Milano - Codice IBAN IT 27 B 05584 01633 000000024913, generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:
Xxxxxx Xxxxx, nato il 16 settembre 1953 a Bologna C.F. CNTDVD53P16A944N
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato il 18 agosto 1953 a Ventimiglia C.F. CNTMSM53M18L741Y.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
7. Verrà verificato che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 15 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che
è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 - Penali
1. In caso di qualsiasi tipologia di inadempimento o adempimento non conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico o nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, sarà applicata una penale giornaliera massima pari allo 0,3per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente comma, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione contraente. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Amministrazione contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
Articolo 17 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali), in quanto in possesso di certificazione del sistema di qualità (art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo
proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e la Regione la Convenzione.
Articolo 18 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, potrà essere dichiarato risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 19 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. Il Commissario, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazioni contraente e/o dallo stesso Commissario delegato per la Ricostrizione, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e
di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, i soggetti di cui sopra hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Secondo il disposto dell’art. 11, commi 2 e 3, del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, “decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto”. Si richiama a tal fine la nota della Prefettura di Milano del 2.10.2012 che, a riscontro della richiesta di informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, richiama il citato disposto normativo.
Articolo 20 - Recesso
1. Il Commissario delegato straordinario per la ricostruzione, nei casi di giusta causa, può recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, che viene conservata agli atti della Struttura Speciale, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 22 - Subappalto
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Qualora il Fornitore non abbia dichiarato in sede di partecipazione alla gara l’intenzione di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
Articolo 25 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. XXXXXX XXXXXX il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero di telefono 000.000000
il numero di fax 000.000000
indirizzo di e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 27 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica della soluzione oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere con il Fornitore, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento
giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 29 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Commissario Straordinario, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. Oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, si eseguiranno i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa
delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il sottoscrittore risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato
quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblico- amministrativa.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 32 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della
Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazioni e Pagamenti), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo
21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Sciopero del personale), Articolo 25 (Responsabile del Servizio), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati,
consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).
Il Fornitore
Rep.n. 0016
Certifico io sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxx, nominato Ufficiale Rogante con decreto n. 4 del 30/07/2012, che i signori:
Xxxxx Xxxxxx, nato a Massa Lombarda, il giorno 17 del mese di Maggio dell’anno 1955 e residente a Bologna, in viale Xxxx Xxxx numero civico 64, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Bologna il giorno 29 del mese di Luglio dell’anno 1955 e residente a Zola Predosa, in Via Xxxxxx Xxxxxx, numero civico 31, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Bologna, li 23/10/2012