Sciopero del personale Clausole campione

Sciopero del personale. 1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza. 2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile. 3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg. 4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.
Sciopero del personale. 1. Qualora si verifichino scioperi del personale per i servizi oggetto del presente capitolato, ovvero lo stesso non possa operare per cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla FONDAZIONE e garantire, se oggettivamente possibile, un servizio di emergenza. 2. Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro è valutato quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui al presente capitolato
Sciopero del personale. 1. In caso di sciopero del personale dell’Impresa, quest’ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione all’ACI - Ufficio Provinciale di ................, fermo restando l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l’igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il Dirigente.
Sciopero del personale. 1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione 2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile. 3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
Sciopero del personale. 1. L’istituto di vigilanza è tenuto a comunicare per scritto al Comune ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. 2. L’istituto è obbligato al rispetto della L. 146/1990 (“Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”) dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. 3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall’istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.
Sciopero del personale. 1. In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza e di portierato/reception proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà darne preavviso all’ACI con la maggiore tempestività possibile. 2. L’ACI opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l’importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
Sciopero del personale. 1. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l’appaltatore è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente,. I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. 146 del 12 giungo 1990 e D.P.R. 333 del 3 agosto 1990 e successive modificazioni, secondo le modalità disposte dal Comune.
Sciopero del personale. 1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza. 2. In caso di inottemperanza le Aziende Sanitarie Contraenti potranno procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile. 3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg. 4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.
Sciopero del personale. 1. In caso di sciopero del personale dell’Impresa, quest’ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione ad ACI Informatica, fermo restando l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie, previo accordo con il Responsabile del contratto.
Sciopero del personale. In caso di sciopero del personale addetto al servizio di pulizia proclamato dalle XX.XX. l’Ente opererà sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle giornate di lavoro non effettuate.