Regime fiscale dei premi Clausole campione

Regime fiscale dei premi. In termini generali i Premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non infe- riore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
Regime fiscale dei premi. I premi di assicurazioni del presente contratto non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti di detraibilità fissati dalla legge. Per i contratti di assicurazione in cui solo parte del premio è destinata alla copertura dei rischi sopraindicati, la detrazione spetta solo per tale parte.
Regime fiscale dei premi. I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato sul presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Si segnala al Contraente che: • soltanto se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell’IRPEF, nella misura del 19% degli stessi, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge; • se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al precedente sottopunto, il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamente a tale componente. L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 Euro. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale dei premi. I premi pagati sulle assicurazioni sulla vita non sono attualmente soggetti ad alcuna imposta. Eventuali oneri fiscali che dovessero in futuro essere applicati per legge al presente contratto saranno a carico del Contraente.
Regime fiscale dei premi. I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
Regime fiscale dei premi. Il premio corrisposto non è soggetto all’imposta sulle assicurazioni ed è costituito da due componenti: - componente di rischio, che rappresenta il costo della copertura per il caso di morte dell’Assicurato. Il 19% di tale importo è detraibile dal- l’IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detra- zione non può superare EUR 1.291,14. La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l’Assicurato è il Contraente stesso oppure una persona fiscalmente a suo carico; - componente di risparmio, che rappresenta il premio versato al netto della componente di rischio. Tale componente di premio non gode di alcun beneficio fiscale.
Regime fiscale dei premi. Il premio corrisposto non è soggetto all’imposta sulle assicurazioni.
Regime fiscale dei premi. I premi corrisposti non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall’IRPEF.
Regime fiscale dei premi. I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Regime fiscale dei premi. I Premi versati per le assicurazioni sulla vita: • non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni; • non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità per- manente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. “f” del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986).