DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA SOTTO-SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA’ ACCESSORIE A FAVORE DEL COMUNE DI TERNI PER UN QUINQUENNIO
PREMESSE
Con determina a contrarre n. 4290 del 09/12/2019, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie per un quinquennio.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Terni, Codice NUTS ITI22. CIG 8129674337
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx
- indirizzo mail xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx
Il Direttore dell'esecuzione è la dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
4) Patto di integrità approvato con D.G.C. nr. 336 del 24.11.2017;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti tramite lo spazio dedicato ‘Chiarimenti’, come illustrato nel disciplinare telematico di gara (all. n. 4). Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Timing di Gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.
Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e all’interno della scheda di gara della piattaforma telematica nell’apposito spazio ‘Doc. gara – Allegata’.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica Net4market all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx Nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica Net4market le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC della stazione appaltante xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l’appalto è costituito da un unico lotto poiché la gestione del servizio richiede lo sviluppo di attività integrate e complementari, non frazionabili, finalizzate a garantire la massima efficacia nella valutazione e gestione del rischio assicurativo complessivo per l'Ente.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Terni, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., e di servizi accessori, incluso il servizio di Loss Adjuster.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principa le) S (seconda ria) | Importo |
1 | Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (come disciplinato dal D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS) | 66518100-5 | P | € 168.899,50 |
2 | Servizio di Loss Adjuster | 66519500-6 | S | (€ 77.000,00 ricompreso nell’importo della prestazione principale) |
Importo stimato a base di gara | € 168.899,50 | |||
Oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta | Non previsti in quanto servizio di natura intellettuale | |||
Costi della manodopera | Non previsti in quanto servizio di natura intellettuale |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà per il Comune di Terni alcun onere finanziario, né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese in quanto, come da consolidata consuetudine di mercato, la remunerazione è a carico delle Compagnie di Assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi, nella misura della percentuale indicata (provvigione) nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario. Tale provvigione si applicherà ai premi assicurativi imponibili relativi ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l’assistenza del Broker nel periodo contrattuale di riferimento.
Il servizio di Loss Adjuster sarà parimenti oggetto di remunerazione a carico delle Compagnie di Assicurazione, tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi, ricompreso nella percentuale indicata (provvigione) nell’offerta economica del concorrente aggiudicatario.
Il valore stimato dell’appalto, unicamente ai fini e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad € 168.899,50 (euro centosessantottomilaottocentonovantanove/50). L’importo in
oggetto è stato calcolato applicando ai premi assicurativi netti relativi alle polizze vigenti dettagliate all’art. 6 del capitolato speciale le seguenti percentuali, per il periodo contrattuale previsto comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di sei mesi:
20% per le polizze diverse da quella RCA
5% per la polizza RCA
Tali valori percentuali costituiscono la base d’asta per la presentazione dell’offerta economica.
L’importo effettivo che sarà corrisposto al broker sarà determinato in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate e/o rinnovate dal Comune di Terni nel periodo contrattuale di riferimento.
Per le motivazioni sopra dette, l’appalto non necessita di copertura finanziaria diretta con i fondi di bilancio del Comune di Terni.
DURATA
La durata dell’appalto è di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza naturale. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con D.G.C. nr. 336 del 24.11.2017 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (solo per la prestazione principale) Iscrizione nella sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 209/2005, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018 (ovvero iscrizione equipollente per i concorrenti che risiedono in altri Stati).
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Possesso di una copertura assicurativa per responsabilità professionale con un massimale globale per tutti i sinistri non inferiore ad € 2.500.0000,00, per singolo sinistro non inferiore ad
€ 1.000.000,00.
La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d)
Prestazione principale
1. Aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi di brokeraggio assicurativo per almeno tre diversi enti locali indicati all'art. 2 del D.lgs. n. 267/2000 e/o Regioni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
Prestazione secondaria
2. Aver svolto, con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un servizio continuativo di Loss Adjuster per la durata di 12 mesi a favore di un ente locale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 267/2000 e/o Regione;
La comprova del requisito, è fornita con le seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
copia conforme dei contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di ordine generale di cui al punto 5 devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:
- nel caso di raggruppamento temporaneo orizzontale:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- nel caso di raggruppamento temporaneo verticale:
c. dalla mandataria
Il requisito relativo alla copertura assicurativa di responsabilità professionale di cui al punto
6.2 lett. c) deve essere soddisfatto
Nel caso di raggruppamento orizzontale da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nel caso di raggruppamento verticale dalla mandataria.
Il requisito relativo ai servizi di cui al punto 6.3 lett. d), punto 1. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo.
Si evidenzia che il servizio relativo all’ente con popolazione superiore ai 100.000 abitanti non può essere, ai fini della qualificazione, frazionato (ad es. non saranno accettati in luogo del contratto con un Comune di almeno 100.000 abitanti, 2 o più contratti con amministrazioni comunali che sommati raggiungano il predetto numero di abitanti).
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il medesimo requisito, richiesto nella prestazione principale, dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo al servizio di punta nella prestazione secondaria di cui al precedente punto
6.3 lett. d), punto 2 deve essere soddisfatto con le seguenti modalità:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito deve essere soddisfatto dalla mandataria e/o da una o
più delle mandanti, atteso che il singolo contratto di servizio non è frazionabile (ad es. non saranno accettati in luogo del contratto per 12 mesi continuativi, 2 o più contratti che cumulati raggiungano la durata prevista).
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il medesimo requisito potrà essere dimostrato tanto dalla mandataria quanto dalla mandante che assume le relative prestazioni ed eseguirà il servizio.
- nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di ordine generale di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata esecutrice della prestazione principale.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa professionale di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto:
- dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutrici in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane cui all’art. 45 comma 2, lett. b);
- da tutte le consorziate esecutrici nel caso dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. c).
I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati in base alle prestazioni assunte.
Resta ferma la non frazionabilità dei singoli servizi richiesti e documentati per la prestazione principale e per la prestazione secondaria.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 3.373,99 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:
Ragione sociale: Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale;
Indirizzo: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0,
XXX 00000;
Località: TERNI;
Coordinate IBAN: IT 06 W 02008 14411 000040 454881
Banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa
Filiale: TERNI
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata come da istruzioni contenute nel disciplinare telematico di gara (all. n. 4).
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia scansionata della procura.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (all. 2) messo a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx-x-xxxxxxxxx e sulla piattaforma all’interno della scheda di gara nell’apposito spazio ‘Doc.gara – Allegata’, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) copia scannerizzata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1.1.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità adottato dal Comune di Terni con D.G.C. nr. 336 del 24.11.2017,
allegato n. 3 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014 reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx-x-xx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx- e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
…………………; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
12. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal
Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
1.1.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
15. copia scannerizzata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
1.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scannerizzata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scannerizzata con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scannerizzata conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 1.1.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico – organizzativa (progetto di servizio) dettagliata, in lingua italiana, illustrativa delle modalità di svolgimento del servizio oggetto della presente gara, redatta tenendo conto sia delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel capitolato tecnico (art. 2), sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico-qualitativo, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 16.1.
La predetta relazione dovrà essere redatta con carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5 e dovrà essere composta da un massimo di n. 10 fogli formato A4, per 20 facciate complessive. Eventuali facciate in eccesso non saranno prese in considerazione e valutate dalla Commissione Giudicatrice. I curricula vitae richiesti come allegati alla relazione non saranno computati ai fini del rispetto del numero massimo di facciate ammesse.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato descrittivo e prestazionale, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 0.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all’offerta economica.
Il caricamento dell’offerta tecnica dovrà avvenire secondo le istruzioni contenute nel disciplinare telematico (all. n. 4).
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti elementi:
- Indicazione del valore percentuale offerto (provvigione), IVA e/o altre imposte o contributi di legge esclusi, sui premi netti delle polizze assicurative RCA, che sarà posto a carico delle Compagnie di Assicurazione;
- Indicazione del valore percentuale offerto (provvigione), IVA e/o altre imposte o contributi di legge esclusi, sui premi netti delle polizze assicurative diverse da RCA, che sarà posto a carico delle Compagnie di Assicurazione.
Si precisa che
- il valore percentuale offerto deve essere inferiore a quello indicato a base d’asta;
- il valore percentuale offerto deve essere espresso con massimo due cifre decimali (pertanto, se il concorrente indica un valore con decimali maggiori di due, il sistema prenderà in considerazione solo i primi due);
- sono inammissibili le offerte economiche che superino i valori indicati a base d’asta. Trattandosi di servizio di natura intellettuale non vanno indicati:
- la stima dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
- la stima dei costi del personale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
Per la compilazione ed il caricamento dell’offerta economica si rimanda al Disciplinare Telematico.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUN TI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
Caratteristiche | |||||||
metodologiche, tecniche | |||||||
e qualitative utilizzate | |||||||
1.a | per l’individuazione dei | 8 | |||||
rischi potenzialmente | |||||||
oggetto di copertura | |||||||
assicurativa, nonché | |||||||
definizione della | |||||||
strategia di presidio dei | |||||||
rischi stessi | |||||||
Caratteristiche | |||||||
1 | Progetto di risk management | 25 | metodologiche, tecniche e qualitative finalizzate | ||||
1.b | alla valutazione delle | 8 | |||||
coperture assicurative | |||||||
esistenti ed alla migliore | |||||||
strategia di | |||||||
razionalizzazione delle | |||||||
stesse | |||||||
Caratteristiche | |||||||
1.c | metodologiche, tecniche | 9 | |||||
e qualitative finalizzate | |||||||
alla riclassificazione dei | |||||||
sinistri | |||||||
2 | Strumenti e metodologie per l’esecuzione del servizio di brokeraggio | 35 | Ampliamento gestione x.xx sinistri/anno sotto S.I.R. Verrà valutato il numero di sinistri sotto S.I.R. | 22 (Verrà attribuito il punteggio di 0,2 per ogni |
2.a | che il concorrente è | sinistro | |||||
disposto a gestire, oltre | aggiuntivo | ||||||
la soglia minima dei 60 | offerto fino al | ||||||
sn/anno, con | centodecimo; dal | ||||||
conseguente aumento | centoundicesimo | ||||||
anche dell’ulteriore | in poi verrà | ||||||
limite dei 20 | attribuito il | ||||||
sinistri/anno per lesioni. | punteggio | ||||||
massimo) | |||||||
Reportistica periodica | |||||||
Verranno valutati i | |||||||
criteri, le modalità | |||||||
informative e descrittive | |||||||
che il concorrente si | 3 | ||||||
2.b | impegna ad utilizzare | ||||||
nella stesura dei report | |||||||
periodici per le attività | |||||||
affidategli, con | |||||||
riferimento alle | |||||||
tempistiche ed alle | |||||||
finalità indicate negli | |||||||
obblighi contrattuali. | |||||||
Piattaforma | |||||||
informatica | |||||||
La proposta dovrà | |||||||
indicare la disponibilità | |||||||
e l’impegno a costituire | |||||||
e a rendere operativa, | |||||||
entro 90 giorni dalla | 6 | ||||||
decorrenza dell’inizio | |||||||
2.c | del servizio assicurativo, | ||||||
una piattaforma | |||||||
informatica, disponibile | |||||||
via web, per la | |||||||
consultazione del | |||||||
programma assicurativo | |||||||
e della gestione dei | |||||||
sinistri da parte | |||||||
dell’Ufficio comunale | |||||||
preposto alla gestione | |||||||
dei contratti assicurativi | |||||||
e dei sinistri. | |||||||
Modalità di | |||||||
formazione del | |||||||
personale del Comune |
2.d | di Terni La formazione dovrà riguardare le problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, le novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni, ecc. | 4 | |||||
Curriculum del | |||||||
Referente del Servizio | |||||||
(il punteggio verrà | |||||||
assegnato tenendo conto, | |||||||
in via indicativa, del | |||||||
titolo di studio, della | |||||||
qualificazione | |||||||
professionale all’interno | |||||||
della società di | |||||||
brokeraggio e | |||||||
dell’esperienza maturata | |||||||
3.a | in attività di brokeraggio | 5 | |||||
con particolare riguardo | |||||||
agli enti pubblici. Tali | |||||||
3 | Progetto di | 15 | elementi dovranno | ||||
struttura | essere contenuti nel | ||||||
organizzativa | Curriculum | ||||||
eventualmente insieme | |||||||
ad altri elementi che il | |||||||
concorrente riterrà | |||||||
pertinenti ed opportuni). | |||||||
Il Curriculum deve | |||||||
essere firmato in calce | |||||||
sia dalla persona cui si | |||||||
riferisce, sia dalla Ditta | |||||||
concorrente, pena la non | |||||||
valutazione da parte | |||||||
della Commissione | |||||||
Giudicatrice del | |||||||
curriculum | |||||||
Numero e Curricula | |||||||
dei componenti lo staff | |||||||
(almeno n. 2 operatori) | |||||||
(il punteggio verrà | |||||||
assegnato tenendo conto | |||||||
del numero dei | |||||||
componenti lo staff | |||||||
nonché del titolo di | |||||||
studio, della |
qualificazione | |||||||
professionale all’interno | |||||||
della società di | |||||||
brokeraggio e | |||||||
3.b | dell’esperienza maturata in attività di brokeraggio | 5 | |||||
con particolare riguardo | |||||||
agli enti pubblici, di | |||||||
ciascun componente lo | |||||||
staff. Tali elementi | |||||||
dovranno essere | |||||||
contenuti nei curricula di | |||||||
ciascun componente lo | |||||||
staff eventualmente | |||||||
insieme ad altri elementi | |||||||
che il concorrente riterrà | |||||||
pertinenti ed opportuni). | |||||||
I Curricula devono | |||||||
essere firmati in calce | |||||||
sia dalla persona cui si | |||||||
riferiscono sia dalla | |||||||
Ditta concorrente, pena | |||||||
la non valutazione da | |||||||
parte della Commissione | |||||||
Giudicatrice dei | |||||||
curricula | |||||||
Presenza di una | |||||||
struttura interna | |||||||
interamente dedicata | |||||||
agli Enti Pubblici | |||||||
3.c | (il punteggio verrà assegnato in relazione | 5 | |||||
alla composizione e alle | |||||||
modalità di | |||||||
funzionamento della | |||||||
struttura in oggetto a | |||||||
supporto | |||||||
dell’Amministrazione. | |||||||
Verrà assegnato un | |||||||
punteggio pari a zero al | |||||||
concorrente che non | |||||||
dispone di tale struttura) | |||||||
4 | Servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato speciale | 5 | 4.a | Servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato speciale d’appalto offerti a titolo gratuito | 5 | ||
d’appalto offerti a | |||||||
titolo gratuito | |||||||
Totale | 80 | 58 | 0 | 22 |
CRITERI MOTIVAZIONALI
La valutazione di merito, alla quale corrisponde un coefficiente di qualità, verrà espressa in base:
Criterio 1
Sub-criterio 1.a: alle metodologie e alle tecniche offerte dal concorrente per l’individuazione dei rischi cui l’Amministrazione è esposta, ai fini della successiva determinazione dei rischi potenzialmente oggetto di copertura assicurativa, il tutto al fine di definire un’ottimale strategia di presidio dei rischi.
Sub-criterio 1.b: alle metodologie operative, alle tecniche ed ai criteri offerti dal concorrente al fine di compiere un’ottimale ponderazione delle coperture assicurative già in essere presso la Stazione Appaltante, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi e garantire l’economicità e l’efficacia dei programmi assicurativi.
Sub-criterio 1.c: alle metodologie, alle tecniche ed ai criteri offerti dal concorrente al fine di compiere una riclassificazione dei sinistri in autoassicurazione, verificatisi successivamente al
31.12.17 e che ad oggi risultano ancora aperti, per quantificare l’esposizione dell’Ente, catalogare i sinistri in base alla tipologia e consentire l’individuazione delle zone della città in cui è maggiore l’incidenza del rischio, onde fornire all’Ente un utile strumento per programmare la priorità degli interventi manutentivi.
Criterio 2
Sub-criterio 2.b: alla qualità dell’attività di analisi e reportistica sull’andamento della sinistrosità per ogni ramo di rischio.
Sub-criterio 2.c: alle caratteristiche ed alle modalità di aggiornamento e consultazione della piattaforma, prendendo in particolare in considerazione:
la presenza di chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza ed accesso ai soli soggetti abilitati;
la personalizzazione del sistema in base alle esigenze del Comune di Terni:
la possibilità di consultazione della posizione dell’Ente sulla situazione dei sinistri aperti/chiusi (con indicazione degli importi), senza seguito aggiornata dal broker, valutando anche la frequenza dell’aggiornamento;
la completezza dei dati inseriti nel database rispetto alle polizze in vigore ed ai sinistri;
la semplicità d’uso;
la formazione del personale comunale per l’uso dell’applicativo.
Sub-criterio 2.d: al numero delle ore di formazione, privilegiando incontri mirati sulle problematiche assicurative proprie svolte presso la sede dell’Ente; alla competenza e professionalità dei formatori utilizzati riportando i C.V. dei medesimi; eventuali ulteriori strumenti di aggiornamento del personale comunale durante tutta la fase contrattuale.
Criterio 3
Sub-criteri 3.a e 3.b: al titolo di studio, all’esperienza specifica nell’attività del servizio di brokeraggio e all’anzianità dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.109 del D. Lgs n.209/2005.
Sub-criterio 3.c: all’esperienza specifica nell’attività del servizio di brokeraggio a favore della P.A. (riportare gli EE.PP. presso i quali ha svolto/svolge il Servizio di Brokeraggio).
Criterio 4
Sub-criterio 4.a: ad eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi che l’operatore economico intende proporre, a costo zero per il Comune, rispetto a quelli elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto e comunque strettamente attinenti con l’oggetto del servizio di brokeraggio.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tenendo conto, a titolo esemplificativo, dell’efficacia dei servizi aggiuntivi offerti, della fattibilità delle soluzioni proposte, dell’utilità dei servizi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, ecc.
I servizi aggiuntivi offerti rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, a titolo completamente gratuito, diventeranno obblighi contrattuali per il Broker affidatario.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di giudizio:
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | Criteri di giudizio |
Non valutabile | 0 | Non rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; mancanza di chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inadeguato agli standard richiesti |
Scarso | 0,25 | Scarsa rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza |
delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti | ||
Sufficiente | 0,50 | Sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti |
Buono | 0,75 | Rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti |
Ottimo | 1 | Rispondenza della proposta e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti |
I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio o sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il coefficiente medio moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il relativo punteggio assegnato.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Ai fini della determinazione del punteggio economico, l’offerta si articola in due sub-riferimenti, ciascuno avente un proprio valore a base d’asta, espresso in termini percentuali (provvigione), ed un proprio sotto punteggio, come rappresentato nella tabella sottostante:
Sub riferimento di offerta | Valore percentuale a base d’asta (provvigione) | Punteggio massimo | |
1 | Polizza ramo RCA | 5% | 4 |
2 | Polizze rami diversi | 20% | 16 |
In base alla suddetta articolazione dell’offerta economica, il concorrente deve indicare il valore percentuale offerto (provvigione) per entrambi i sub riferimenti.
In relazione a ciascuno dei sub riferimenti indicati, sarà attribuita all’offerta economica un coefficiente, variabile tra zero ed uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:
Ci = Rmax/Ra
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Rmax = valore percentuale (provvigione) più conveniente
Ra = valore percentuale (provvigione) offerto dal concorrente i-esimo
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per ciascun’offerta per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/01/2020, alle ore 09:00 presso la Sala Centrale Appalti del Comune di Terni, Piazza Ridolfi, 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del Comune di Terni o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione su sito informatico del Comune di Terni o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti relativamente all’offerta tecnica.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 0.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’esame dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti afferenti la documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Saranno anche a carico dell’aggiudicatario i diritti di rogito spettanti al Comune di Terni da calcolare sul valore del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Terni, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Allegati:
1. Modello domanda di partecipazione
2. DGUE
3. Patto di integrità
4. Disciplinare telematico