DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVA NUOVA COPERTURA DI FABBRICATI SITI IN XXX X. XXXXXXX, 00 – 20090 SETTIMO X.XX (MI) - C.I.G. 84018734EF
ART. 1 - PREMESSE
Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”,) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “di bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto e relativa nuova copertura di fabbricati siti in xxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx X.xx (XX)”, come meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo approvato con determina n. 248 del 31 luglio 2020.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso considerata la tipologia di lavoro oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 36, commi 9 e 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il bando di gara è pubblicato sul profilo della committente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasposti, nonché su un quotidiano nazionale e uno locale.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx (di seguito, “Portale”).
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx).
Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai sensi dell’articolo 36, co. 9, del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sul profilo del Committente ove si eseguiranno i lavori, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Unirelab S.r.l. si riserva il diritto di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione.
ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO – ACCESSO AGLI ATTI
Unirelab S.r.l. – Amministrazione – Via Xxxxxxxx Xxxxx, n. 42 – tel. 00.00000000 – pec: xxxxxxxx.xxxx@xxx.xx – sito
È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC: xxxxxxxx.xxxx@xxx.xx
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 58
(Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.
Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti.
Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all’art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo “Registrazione al Portale”. Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni di cui all’art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.
Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all’art. 5 del Manuale Operativo.
Si fa presente che:
• in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
• in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).
N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.
ARTICOLO 6 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della gara riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: “di bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto e relativa nuova copertura di fabbricati siti in xxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx X.xx (XX)”, come meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo In conformità al Capitolato Speciale d’Appalto, (di seguito, “Capitolato”), sono, altresì, comprese nell’appalto tutte le opere, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per eseguire i lavori oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento. – CPV: 45262660-5 - 45262650-2.
La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal Progetto esecutivo, Capitolato Speciale d’appalto, che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx - bandi di gara, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.
Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente numero identificativo:
C.I.G. 84018734EF
ARTICOLO 7 – LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
Luogo di esecuzione: xxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx X.XX (XX) – Comprensorio di Unirelab S.r.l.; Descrizione dei lavori: di bonifica, rimozione e smaltimento lastre di copertura in cemento amianto e relativa xxxxx xxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxx xx xxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx X.XX (XX), come meglio descritti negli elaborati del progetto esecutivo approvato con determina n. 248 del 31 luglio 2020 e del Capitolato;
Importo complessivo dei lavori: euro 506.198,51 (euro cinquecentoseimilacentonovantotto/51) al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al successivo punto): euro 483.061,78 (euro quattrocentottantatremilasessantuno/78) al netto dell'I.V.A.;
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro € 23.136,73 (euro ventitremilacentotrentasei/73 al netto dell'I.V.A.;
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 (di seguito “Regolamento”) e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati come di seguito riportati:
TABELLA n. 1
Lavorazione | Categoria D.P.R. 207/2010 e s.m.i. | Classifica | Qualificazi one obbligatori a (si/no) | Importo (euro) | Percentuale % | Categoria prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale ambiente | OG12 | II | SI | 162.529,22 | 100% | scorporabile | SI |
Edifici civili e industriali | OG1 | II | SI | 320.532,56 | 100% | prevalente | NO |
Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Si precisa, altresì, che secondo quanto disposto dall’art. 105, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto, tuttavia tale disposizione deve ritenersi disapplicata in forza della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. 26 settembre 2019, causa 63/2018.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto sarà concluso in modalità elettronica. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i e dell’art. 43
comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto sarà stipulato a corpo.
ARTICOLO 9 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.
Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 150 (centocinquanta/00) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito “Verbale di Consegna dei Lavori". Il minor tempo di esecuzione dei lavori è oggetto di offerta e, pertanto, il termine stabilito per l'ultimazione sarà conseguentemente modificato sulla base del tempo ridotto offerto dall'impresa aggiudicataria. Per ragioni di urgenza, l’impresa si impegna in sede di offerta, a dare inizio ai lavori anche in assenza di contratto ed a seguito della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.
ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto. All’aggiudicatario, su esplicita richiesta, verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto dell'appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori.
ARTICOLO 11 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti i soggetti indicati
nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete i il G.E.I.E.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.
ARTICOLO 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
· essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1,
· essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e di capacità tecnica-organizzativa, di cui al successivo articolo 12.2;
· rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 12.3.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, “D.G.U.E.”), come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il Modello D.G.U.E. fornito dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la committente può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
Ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la committente richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la S.A. ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
12.1. Requisiti di partecipazione di idoneità professionale e d’ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
· iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto;
· iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali di cui al Decreto Ministeriale del 03/06/2014 n.120 alle categorie:
- 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali e pericolosi;
- 10a - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi,
- 10b - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto,
· insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
· insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
· non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
· non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.
12.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica - organizzativa
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica adeguata, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010, nelle lavorazioni di cui alla TABELLA n. 1 dell’art. 7 del presente disciplinare di gara.
12.3. Ulteriori dichiarazioni
L’operatore economico dovrà dichiarare:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed accettato le singole clausole in esso contenute;
3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
4) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
5) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/ - bandi di gara di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento;
6) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
7) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
8) di autorizzare la committente, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
9) di autorizzare la committente a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma telematica;
10) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo un sopralluogo preliminare in contraddittorio con la stazione appaltante e il Direttore dei Lavori per le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione dell’appalto;
11) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi;
12) di impegnarsi ad accettare l’avvio e l’esecuzione di urgenza dei lavori, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara, determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
12.4. Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E.
12.4.1 Requisiti di ordine generale – Ulteriori dichiarazioni
In caso di partecipazione in forme aggregate, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale, nonché le dichiarazioni di cui all’art. 12.3, dovranno essere posseduti e rese:
· in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
· in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
· in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.
12.4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% (quaranta per cento), riferito a ogni singola categoria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) riferito a ogni singola categoria. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nella categoria scorporabile ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alla lavorazione scorporabile non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile.
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell’articolo 94 del D.P.R. n. 207/2010.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.
ARTICOLO 13 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e c) del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento deve presentare il D.G.U.E. delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A. e B, alla Parte III e alla Parte VI, oltre all’allegazione della seguente documentazione da inserire nella Busta A – Documentazione Amministrativa:
1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente attestante:
a) l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445, con allegata copia del documento d'identità, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
b) che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso questa società a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell’impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;
c) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3) originale o copia autentica del Contratto sottoscritto digitalmente da ambo le parti in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento al fine dell’avvalimento.
Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
La stazione appaltante, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs.
n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all’art. 89, comma 1, del medesimo decreto.
ARTICOLO 14 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata
da una garanzia, (cauzione provvisoria), di euro 10.123,97 pari al 2% dell’importo dell’appalto, in ottemperanza all’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente. Fermo restando il limite del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve prevedere, a pena di esclusione:
• l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazione; in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
ARTICOLO 15 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre, ai sensi dell’art. 103,
comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, dell’ente aderente o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Soprintendenza), nell’esecuzione dell’appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 2.500.000,00.
ARTICOLO 16 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Onde consentire alle ditte partecipanti di documentarsi sullo stato dei luoghi, è necessario apposito sopralluogo da
effettuarsi – pena esclusione – entro e non oltre 6 (sei) giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Il sopralluogo sarà effettuato con un incaricato dei Laboratori di Unirelab S.r.l., previa prenotazione tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx.xxxx@xxx.xx che all’atto dello stesso, rilascerà apposito attestato, come da fac-simile Allegato 8, che dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa (Busta A). Il sopralluogo deve essere effettuato da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l’esclusione dalla procedura di gara trattandosi di irregolarità essenziale non sanabile di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel disciplinare, e comunque nel rispetto delle disposizioni
contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 105, del Codice dei Contratti, sono subappaltabili le categorie indicate nell’articolo 7 che precede nei limiti e con le modalità ivi previste.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare e o concedere in cottimo.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve dichiarare che subappalterà a soggetti in capo ai quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
ARTICOLO 18 - CONTRIBUTO ALL’ANAC
L’operatore economico non è tenuto al pagamento del contributo ANAC, come da D.l. n. 34/2020 art. 1, comma 65.
ARTICOLO 19 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
La documentazione che costituisce l’offerta dovrà essere così costituita:
a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 19.1;
b) Documentazione economica-tempo, di cui al successivo paragrafo 19.2.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.
In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.
Qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
• sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
• reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, pena l’esclusione dalla procedura.
19.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
A. domanda di partecipazione in formato .pdf alla gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
B. D.G.U.E. in formato .pdf, che dovrà essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di tutte le altre parti interessate al seguente link: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxx?xxxxxxx, caricando il file.xml prodotto dalla stazione appaltante.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, il D.G.U.E., il quale dovrà essere:
• compilato in lingua italiana;
• reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
• a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico in formato pdf;
• accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorziata imprese artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il D.G.U.E., inoltre, dovrà:
• essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
• contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre, dovrà:
• indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
• essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre, dovrà:
• indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
• indicare l’impresa mandataria;
• contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
• in originale su supporto informatico e sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
• ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
E. Procure
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
• in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
• ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
F. PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia in formato .pdf del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”.
Si precisa che:
• i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
• i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.
X. Xxxxxxxx provvisoria e impegno a rilasciare cauzione definitiva.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
a) i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
b) la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
• in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario e del garante (con indicazione nella polizza del nominativo del garante e del fideiussore che corrisponde a chi appone la firma digitale);
• ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario,assicurativo o dell’intermediario finanziario e del garante (con indicazione nella polizza del nominativo del garante e del fideiussore che corrisponde a chi appone la firma digitale);
• ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
H. Contributo all’X.X.XX.
L’operatore economico non è tenuto al pagamento del contributo ANAC, come da D.l. n. 34/2020 art. 1, comma 65.
I. Attestazione di qualificazione
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016.
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta economica.
L. Attestato di sopralluogo
L’operatore economico dovrà allegare a pena di esclusione, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell’attestato comprovante l'avvenuto sopralluogo, debitamente sottoscritto, rilasciato dall’incaricato della stazione appaltante.
M. Ulteriori dichiarazioni
L’operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente punto 12.3 del presente disciplinare.
N. Elenco descrittivo di tutta la documentazione presentata all’interno della medesima busta.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di “Soccorso Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta economica.
19.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
L’”Offerta Economica e temporale”, dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dai seguenti elementi:
1. OFFERTA ECONOMICA
- la dichiarazione, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare, in bollo, firmata digitalmente:
• in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
• in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
• in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
• in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrici,
nella quale il medesimo dovrà indicare, a pena di esclusione, in cifre ed in lettere, il ribasso offerto, in riferimento al costo dei lavori posti a base d’asta, il costo della manodopera, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. Sia il ribasso espresso in cifre che in
lettere dovrà essere inequivocabile e perfettamente leggibile, a pena di esclusione. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quello indicato in lettere. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, D. Lgs. n.50/2016. L’offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Si precisa che le documentazioni non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma verranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide le offerte che complessivamente superino l’importo indicato quale base d’asta nella lettera di invito e le proposte contenenti varianti di offerta.
2.CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
L’operatore economico dovrà allegare cronoprogramma dei lavori debitamente firmato per accettazione.
Lo stesso ha la facoltà di proporre una restrizione dei tempi di esecuzione che verrà considerata nel caso in cui si presenti pari ribasso tra più operatori.
Articolo 20 - MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Al fine di partecipare alla gara, le imprese dovranno accedere al Portale Traspare (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.
Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta nelle singole fasi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload nel Timing di Gara.
FASE 1
Firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale delle offerte
Entro il termine di scadenza della gara l’impresa dovrà firmare digitalmente la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara ed apporre la marcatura temporale sugli archivi informatici (buste di gara).
Caricamento ed invio telematico della documentazione amministrativa
Dopo aver firmato digitalmente la documentazione di gara ed aver apposto la marca temporale sugli archivi (buste di gara), entro il termine di scadenza della gara, le imprese dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.
Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:
1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserirla documentazione amministrativa nell’apposita “BUSTA AMMINITRATIVA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) marcato temporalmente contente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente.
Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire nell’apposita area il serial number della marca temporale.
2) Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire nell’apposita area il serial number della marca temporale apposta sull’archivio contenente l’offerta economica. L’archivio relativo all’Offerta Economica verrà inviato successivamente nella finestra temporale che verrà comunicata tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica.
Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
3) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” potrà procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara.
La marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara (vedi il successivo timing di gara).
N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD (con documento in allegato) e non il formato .TSR
Avvertenze
L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico entro e non oltre la scadenza della gara “Termine ultimo perentorio per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica”, pena la non ammissibilità alla procedura di gara.
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
FASE 2
Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente FASE 1 - punto 3 dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico “BUSTA ECONOMICA” caricato in questa Fase. L’eventuale discordanza sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.
L’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA ECONOMICA” potrà procedere all’invio della stessa. Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. Avvertenze
L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico entro e non oltre il termine finale della finestra temporale che verrà comunicata alle imprese partecipanti al termine della valutazione della
documentazione tecnica tramite il Sistema “Fine upload per il caricamento telematico della documentazione economica”, pena l’esclusione dalla gara.
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
N.B. In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o tecnica non sarà possibile procedere all’inoltro dell’offerta economica telematica.
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.
La documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà essere:
- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel Manuale, dalla sola ditta mandataria.
SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)
La gara seguirà le seguenti fasi:
TIMING GARA | Data | Ora |
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti | 6giorni prima della scadenza | 12:00 |
Scadenza della gara: - Termine ultimo per la presentazione dell’offerta economica | 30.09.20 | 18:00 |
ARTICOLO 21 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs n. 50/2016.
In relazione a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del Codice questa stazione appaltante si AVVALE DELL’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CHE PRESENTINO UNA PERCENTUALE DI RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA INDIVIDUATA AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2.
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, la società di gara procederà al sorteggio, in sede di gara e a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, di uno dei 5 metodi previsti dall’art. 97, comma 2, lettere a), b) c) d) ed e).
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. La stazione appaltante si riserva, comunque, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’aggiudicazione, non comporta accettazione automatica dell’offerta da parte della Stazione appaltante, la quale si riserva di approvare anche solo parte delle proposte migliorative prodotte in sede di gara.
Si precisa che le medie saranno calcolate fino alla quinta cifra decimale.
Al termine di tali esclusioni, la società formulerà la proposta di aggiudicazione per il concorrente rimasto in gara che avrà offerto il miglior ribasso.
Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte valide sia inferiore a DIECI, la società non darà corso all’applicazione dell’esclusione automatica ma formulerà proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso migliore.
In tale ipotesi, questa stazione appaltante si riserva ogni valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo comma, in ordine alla congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, possa apparire anormalmente bassa.
In caso di offerte uguali, per cui il miglior ribasso sia offerto da più di un concorrente, si procederà, sempre nella stessa seduta pubblica, al sorteggio in conformità dell'art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
All’esito di tutte le operazioni, verrà quindi formulata, da parte del RUP la proposta di aggiudicazione a questa stazione appaltante.
L'aggiudicazione (definitiva) dell'appalto sarà, quindi, dichiarata da questa stazione appaltante dopo effettuata la verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 32, comma 5 del codice dei contratti), tra cui la verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., disponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016.
Si procederà con l'aggiudicazione anche nell'ipotesi che pervenga una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente da questa stazione appaltante; analogamente, questa società potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, e/o limitate ad una parte del servizio.
Verifiche nel corso della procedura
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del codice dei contratti, questa stazione appaltante può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall’operatore economico che ne autorizza la consultazione. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione appaltante chiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86 del codice e, se del caso, all’art. 87.
Gli accertamenti verranno eseguiti con i mezzi di prova di cui all’art. 86 del Codice.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La società appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico (compresa la perdita dei finanziamenti) determinanti l’inopportunità di procedere con la stessa ovvero con la procedura di gara qualora ancora non perfezionatasi. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.
Il mancato esito positivo delle verifiche in tema di requisiti generali e speciali comporterà l’immediata esclusione dalla gara del concorrente ovvero la non stipula del contratto o la sua immediata risoluzione per fatto dell’impresa, con tutte le conseguenze previste, in tali ipotesi, dalla legge (incameramento della cauzione, segnalazione all’ANAC) e, laddove sussistano gli estremi, denuncia all’Autorità giudiziaria.
ARTICOLO 22 - CHIARIMENTI
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici potranno richiedere, entro e non
oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “richiesta chiarimenti”. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese da questa stazione appaltante anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, nel rispetto del termine previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
ARTICOLO 23 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato nel punto 22.1 del Bando e nel Timing di gara di cui all’art. 20 del presente disciplinare.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/ nella sezione Bandi di gara.
ARTICOLO 24 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla
Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dal Supporto al RUP, il quale, nel giorno e nel luogo comunicati tramite avviso sulla piattaforma telematica Traspare, procederà ad apposita videoconferenza.
A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza
dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
Conclusa la fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la società, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata preventivamente, tramite pec, ai concorrenti ammessi, procederà ad effettuare il sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia tra i cinque metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice.
Successivamente, il RUP, coadiuvato dall’organico amministrativo, procederà:
1. all’apertura delle offerte economiche presentate;
2. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
3. a stilare la graduatoria sulla base dei ribassi offerti da ciascun concorrente;
4. ad avviare il procedimento di esclusione automatica delle offerte che siano pari o superino la soglia di anomalia determinata sulla base del metodo sorteggiato ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice.
Si precisa che le medie saranno calcolate fino alla quinta cifra decimale.
Al termine di tali esclusioni, il RUP formulerà proposta di aggiudicazione per il concorrente rimasto in gara che avrà offerto il miglior ribasso.
Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci, il RUP non darà corso all’applicazione dell’esclusione automatica ma formulerà proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso migliore.
In tale ipotesi, questa stazione appaltante si riserva ogni valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo comma, in ordine alla congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, possa apparire anormalmente bassa.
In caso di offerte uguali, per cui il miglior ribasso sia offerto da più di un concorrente, si procederà, sempre nella stessa seduta pubblica, al sorteggio in conformità dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
All’esito di tutte le operazioni, verrà quindi formulata, da parte del RUP, la proposta di aggiudicazione a questa società appaltante.
L'aggiudicazione (definitiva) dell'appalto sarà, quindi, dichiarata da questa società dopo effettuata la verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 32, comma 5 del codice dei contratti), tra cui la verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., disponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016.
Si procederà con l'aggiudicazione anche nell'ipotesi che pervenga una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente da questa stazione appaltante; analogamente, questa stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, e/o limitate ad una parte del servizio.
Art. 25 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
c) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
e) bonifico bancario per spese di pubblicazione atti di gara, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato con Decreto Legge 30/12/2016, n.244.
L’Amministrazione procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell’Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.
Sussistendo ragioni di urgenza, la stazione appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di addivenire alla consegna dei lavori in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria.
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione della gara all’Impresa concorrente seconda classificata.
Art. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le
modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’ammontare complessivo del corrispettivo dell’Appalto. Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall’Impresa dopo la liquidazione dell’ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l’Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo pec.
Art. 27 - CLAUSOLE RISOLUTIVE
Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell’Amministrazione di
chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d’Appalto;
e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, di pec con la quale l’Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all’esecuzione in danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 28 - ACCORDO BONARIO
Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 29 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
del presente contratto, sarà competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. del Lazio – Sez. Roma.
Ai sensi dell’articolo 204, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 120, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza degli stessi. Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso.
Art. 30 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara e alla stipulazione
del contratto, nonché le spese di pubblicazione, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato
con Decreto Legge 30/12/2016, n.244, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla stazione appaltante.
Art. 31 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale d’appalto ed
inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. I dati personali forniti verranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) secondo modalità e termini presenti nell’ INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI, consultabile liberamente all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 33 – ACCESSO AGLI ATTI
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal d.lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di
accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Data: 27/08/2020 11:22:07