Eccezione di inadempimento Clausole campione

Eccezione di inadempimento. (1) Se le parti devono adempiere contemporaneamente le loro obbligazioni, ciascuna di esse può sospendere l’adempimento della sua obbligazione finché la controparte non offra di adempiere la propria. (2) Se le parti non devono adempiere contemporaneamente le loro obbligazioni, la parte che deve adempiere per ultima può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione finché la parte che deve adempiere per prima non abbia adempiuto la propria obbligazione.
Eccezione di inadempimento. 1. Il venditore tenuto ad adempiere contemporaneamente o successivamente all'adempimento del compratore può rifiutarsi di adempiere fino a quando il compratore non abbia adempiuto o offerto di adempiere. 2. Il venditore che è tenuto ad adempiere l'obbligazione corrispettiva prima che il compratore adempia e che possa ragionevolmente presumere che il compratore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale presunzione. Tuttavia, il venditore non può rifiutarsi d'adempiere quando il compratore offra adeguate garanzie di adempimento. 3. Ai sensi del presente articolo, l'adempimento può essere rifiutato in tutto o in parte nella misura giustificata dall'inadempimento. Qualora le obbligazioni del compratore debbano essere eseguite parti separate o siano comunque divisibili, il venditore può rifiutarsi di adempiere in riferimento alle sole parti non adempiute, salvo che l'inadempimento del compratore sia tale da giustificare il rifiuto integrale dell'adempimento.
Eccezione di inadempimento. In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi dell’articolo 1, comma secondo, del presente capitolato, sin tanto che permane l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
Eccezione di inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Eccezione di inadempimento. 9.1. Il mancato pagamento della somma mensile di cui al predetto articolo 2.2. per ulteriori giorni 15 rispetto al termine ultimo di pagamento come previsto dal precedente articolo 2.2., legittimerà MICSO S.R.L. a sospendere immediatamente i servizi oggetto del presente contratto, senza che l’esercizio di tale diritto possa essere a MICSO S.R.L. contestato quale inadempimento e/o violazione contrattuale, fatto salvo il diritto di MICSO S.R.L. al recupero del proprio credito ed al risarcimento del danno.
Eccezione di inadempimento. 1. In tutti i casi in cui l’appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle ob- bligazioni su di esso gravanti ai sensi della parte I del presente capitolato, sin tanto che perma- ne l’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento all’appaltatore dei servizi resi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
Eccezione di inadempimento. 19.1. In caso di ritardo superiore a sessanta giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all’effettivo pagamento, le Appaltatrici, fermo restando il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22 e di ottenere il pagamento di quanto dovuto, avranno diritto di sospendere ex art. 1460 c.c. l’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, quale che sia l’importo dello scaduto.
Eccezione di inadempimento. 24.1. In caso di mancato pagamento del corrispettivo alla scadenza da parte del conduttore, nel caso in cui siano previsti pagamenti di canoni in corso di esecuzione del contratto, il noleggiatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la prestazione attraverso l’invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzio - nalità dei macchinari oggetto del contratto. Il Cliente, espressamente concede, in via preventiva, autorizzazione a detto in- caricato di accedere ai macchinari di proprietà del locatore, durante l’orario di apertura del cantiere. 24.2. Il cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza della possibilità che sul macchinario/attrezzatura/acces - sorio/bene oggetto del noleggio possa essere installato un dispositivo per il controllo da distanza del bene stesso e che ricor - rendo l’ipotesi di cui all’art. 23.1. il noleggiatore ha la facoltà di procedere con la massima cautela (solo quando vi sia la cer - tezza che il macchinario è fermo e in sicurezza) un’inabilitazione parziale delle funzionalità del macchinario noleggiato. Prima di procedere con detta inabilitazione parziale del macchinario il noleggiatore invierà messa in mora, a mezzo PEC, al cliente evidenziando che protraendosi l’inadempimento del cliente oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pec, si procederà con l’eccezione di inadempimento.
Eccezione di inadempimento. 7.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 c.c., in caso di pagamento ritardato e/o parziale e/o comunque difforme dal dovuto da parte dell’Acquirente di alcuno fra i suoi debiti presenti e futuri nei confronti del Fornitore, comunque attinenti ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti stesse, il Fornitore avrà diritto a sospendere immediatamente qualunque fornitura dei Prodotti e risolvere ogni singola Vendita sottoscritta, ed esigere l’immediato pagamento di tutte le somme dovute, scadute e a scadere.
Eccezione di inadempimento. Il Richiedente riconosce espressamente a Firenze Fiera, esonerandola in tal senso da ogni responsabilità, il diritto di non prestare i Servizi Fieristici e Congressuali oggetto del contratto – ivi compresa la facoltà di non ammettere all’ingresso i partecipanti alla manifestazione – qualora il Richiedente non abbia esattamente e tempestivamente adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi previsti nel contratto.