Recesso dell'Amministrazione Clausole campione

Recesso dell'Amministrazione. 1. Nel caso di recesso dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all' interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso. 2. In caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’amministrazione prima di adottare l’atto di recesso, contesta per iscritto l’addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l’amministrazione lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e conservazione dell’anzianità di servizio. 4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure di cui all’art. 20 del D. lgs. n. 29 del 1993, costituisce giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 30. Costituisce condizione risolutiva del recesso l’annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993. 5. Il dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste dall'art. 7, commi 3, 4 e 5, della legge n. 300 del 1970.
Recesso dell'Amministrazione. 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. 2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Recesso dell'Amministrazione. 1. L’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi e per gli effetti di cui al- l’art. 2119 del codice civile, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. L’Amministrazione può recedere, inoltre, per il mancato superamento del periodo di prova di cui all’art. 22 e nei casi previsti dagli artt. 32, 33 e 57. 2. Prima di formalizzare il recesso, l’Amministrazione contesta per iscritto l’addebito convocando l’interes- sato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua di- fesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce man- dato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l’Amministrazione, in concomitanza con la conte- stazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio. 3. Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1 il dirigente può attivare le procedure che verranno regolate ai sensi dell’art. 58 comma 4. 4. La responsabilità particolarmente grave, accertata secondo i sistemi di valutazione di cui all’art. 39 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venire meno il recesso. 5. Resta fermo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 10/00. 6. Non può costituire causa di recesso l’esigenza organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di mobilità. 7. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l’applicazione e gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurispruden- ziali che possano intervenire in materia.
Recesso dell'Amministrazione. L’Amministrazione, per un mutamento di carattere organizzativo, ha piena e discrezionale facoltà di recedere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell’art. 1671 del X.X., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxxx) giorni da comunicare con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso la ditta appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali. Questa ha diritto al pagamento di tutte le forniture prestate, purché correttamente e a regola d’arte, secondo i corrispettivi contrattuali con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.
Recesso dell'Amministrazione. 1. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni comunicato tramite PEC, qualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, venissero meno tutte o parte le esigenze del presente appalto o per motivazioni di pubblico interesse. 2. In caso di recesso dell'Amministrazione comunale, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
Recesso dell'Amministrazione. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 157 del Regolamento.
Recesso dell'Amministrazione. 1. L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di servizi di cui al presente capitolato nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, oppure dalla Centrale Unica di Committenza regionale (Soggetto aggregatore regionale Fvg istituito ai sensi dell’art. 9, co. 1 del DL n. 66/2021 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, conv. e mod. dalla L. n. 89/2014) ai sensi della medesima normativa, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. 2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. 3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’Appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi del contratto stipulato da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore della Regione FVG.
Recesso dell'Amministrazione. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà consentita dall’art. 1671 cod. civ., di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec. In tale ipotesi all’impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il suo diritto al pagamento delle prestazioni già rese. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione con comporti alcun danno per l’Amministrazione comunale. In caso di recesso dell’Amministrazione comunale la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente effettuate, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 “Recesso unilaterale del contratto” del codice civile.

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  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Recesso e risoluzione 4.1 Il Cliente che abbia aderito all’offerta di cui all’art. 2.2 fatta eccezione per il sub 2.2 m) che effettua, prima del termine di durata minima del contratto, una disattivazione o un cambio del piano, un recesso dal Contratto di Abbonamento o dal Contratto Prepagato, oppure una disattivazione della SIM Abbonamento per qualunque motivo, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o, a scelta, rateizzate con la stessa cadenza e lo 4.2 Ad integrazione di quanto contenuto nel Contratto di Abbonamento o nel Contratto ADSL o (i) a seguito del mancato pagamento di una o più rate del terminale o di uno o più corrispettivi mensili previsti dal piano scelto entro il termine essenziale di scadenza del pagamento, (ii) qualora il Cliente non sia più comunque direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il presente Contratto. Nei casi di cui al presente paragrafo sub i) e ii) che precedono Vodafone potrá richiedere al Cliente la restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati in modo equo e proporzionale alla durata residua dell’eventuale promozione, oltre al pagamento delle eventuali rate residue del terminale in un’unica soluzione o rateizzate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento precedentemente scelto, tutto ció fatto salvo il maggior danno subito da Vodafone. Vodafone si riserva la facoltà, in alternativa a quanto indicato nel periodo che precede, di risolvere il presente Contratto unilateralmente e di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., prima che sia trascorso un numero di mesi pari a quanto indicato nella sezione offerta del modulo di adesione alla voce “rate mensili” del presente modulo, decorsi 10 (dieci) giorni dal preavviso comunicato al Cliente a mezzo di lettera raccomandata. Ove Vodafone si avvalga di tale facoltà, gli effetti della risoluzione retroagiranno alla data di conclusione del presente Contratto e Vodafone pertanto tornerà in proprietà del terminale, con diritto della stessa di trattenere o richiedere il pagamento delle rate dovute dal Cliente fino al momento della risoluzione del Contratto da parte di Vodafone, a titolo di corrispettivo per l’uso del terminale. Il recesso dal presente Contratto potrà essere esercitato con le medesime modalità indicate rispettivamente nel Contratto d’Abbonamento, nel Contratto ADSL, nel Contratto Prepagato o nel Contratto Telefono Fisso.

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.