CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA MUTUI INCENDIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SET INFORMATIVO
Il presente Set informativo, contenente:
• DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
• DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
• Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
• Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Ultimo aggiornamento 1/12/2020
SET INFORMATIVO – MUTUI INCENDIO – ED.2020 SC
POLIZZA INCENDIO PRODOTTO “MUTUI - INCENDIO” 07/2020
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presta diverse tipologie di coperture incendio, a garanzia del fabbricato adibito a civile abitazione, all’ufficio, allo studio professionale o all’attività commerciale di vendita al dettaglio e piccola impresa, in coesistenza alla stipula di un mutuo con Banche od Istituto di credito.
Ogni copertura è assicurabile in base a libera scelta ed esigenza specifica.
Che cosa è assicurato?
✓ I danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da una serie di eventi, quali ad esempio, l’incendio, l’esplosione, lo scoppio, Onda sonica, fuoriuscita di fumo, ed altro.
E’ altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali, tra le quali:
• Acqua condotta
• Spese di ricerca e riparazione del guasto
• Eventi atmosferici
• Atti vandalici
• Ricorso terzi
Che cosa non è assicurato?
🗶 Fabbricati costruiti con materiali combustibili. Fabbricato non adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali
🗶 I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
🗶 I danni determinati da dolo dell’Assicurato
🗶 I danni provocati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane
🗶 Agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale
🗶 I danni derivanti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione
🗶 I danni da smarrimento, furto o rapina
Ci sono limiti di copertura?
! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
! Le garanzia possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura opera presso l’ubicazione del rischio indicata in polizza
Che obblighi ho?
! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell’indennizzo.
! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi
Quando e come devo pagare?
✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte
Quando comincia la copertura e quando finisce?
✓ L’assicurazione ha effetto dal giorno di erogazione del mutuo, coincidente con il giorno del rogito notarile, e cessa il giorno di scadenza del muto risultante dalla documentazione in possesso dell’Ente mutante, sempre che il relativo premio di polizza sia stato corrisposto.
✓ Nel caso di rinegoziazione del periodo di ammortamento, estinzione anticipata del muto, di disdetta del cliente o di trasferimento del mutuo, la copertura assicurativa cesserà e qualora sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dall’Assicurato, la Compagnia, restituisce allo stesso la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Come posso disdire la polizza?
✓ Qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Fermo quanto sopra la polizza di durata non inferiore ad un anno, giunta alla sua naturale scadenza contrattuale, cessa senza obbligo di disdetta.
POLIZZA MULTIGARANZIA PRODOTTO “MUTUI INCENDIO”
DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 12/2020 – ultima disponibile
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni relative all’Impresa di Assicurazione
Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all’Albo delle Società Capogruppo al numero 009.
Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx XX Xxxxxx.
Recapito Telefonico: 000 0000000 – Fax 000 0000000 – Sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 47.064.276, mentre il capitale Sociale dell’impresa ammonta ad € 40.000.000,04. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.870.045.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 24.476.414 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.903.783. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 214,15% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 651,65%.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.
Si precisa, che i dati sono riportati nella “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)” disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione “Chi siamo – Relazioni SFCR”. La relazione è recuperabile anche al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx_xxxx.xxx?XXX_XXx0000&XXX_XXx000&XXX_XXXxxxxxx0&XXX_XXx00
La legislazione applicabile al contratto, in base all’articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana
DIP AGGIUNTIVO 12/2020 – MUTUI INCENDIO Pag. 1 di 6
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto previsto dal DIP Danni – Incendio mutui
La garanzia di base Incendio copre i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dai seguenti eventi:
• Incendio
• Fulmine
• Esplosione e scoppio
• Caduta di aeromobili
• Ordini delle Autorità diretti ad impedire od arrestare l’incendio
• Urto di veicoli stradali non appartenenti od in uso all’Assicurato od al Contraente
• Onda sonica causata da un aeromobile che attraversa la barriera del suono
• Xxxxxxxxxxx di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato
• Sono altresì comprese in garanzia le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
Opzioni con riduzione di premio
Non sono previste opzioni con riduzioni di premio
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
• Acqua condotta – danni derivanti da fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato
• Spese di ricerca e riparazione del guasto
o Spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno d’acqua,
o Spese sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato
• Eventi atmosferici
o Danni derivanti da grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, temporali, cose abbattute e cose trasportate dal vento
o Da acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, ai serramenti, causate da vento o grandine
• Atti vandalici – danni subiti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi di terzi, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione non militare del fabbricato
• Ricorso terzi – danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio del fabbricato assicurato
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata alle somme assicurate concordate con il contraente e previste in polizza.
Che cosa non è assicurato?
Per la garanzia di base – Incendio, oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Incendio mutui
• I danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di sabotaggio
• Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
• Da spargimenti d’acqua da qualsiasi motivo occasionati, nonché le spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti
Per le opzioni con pagamento di premio aggiuntivo Acqua condotta
• Danni derivanti da usura
• Danni derivanti dalla rottura di fognature non di pertinenza del fabbricato
• Costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dalla riparazione della rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua
• I danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere Spese di ricerca e riparazione del guasto
• Nessuna particolare esclusione è prevista Eventi atmosferici
• I danni causati da cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno
• I danni causati da valanghe, slavine, gelo e neve
• I danni causati da rottura o traboccamento delle grondaie e dei pluviali, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni
• I danni causati da formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d’acqua dalle usuali sponde ancorché verificatisi a seguito di grandine, bufere, tempeste, trombe d’aria, temporali
• I danni subiti da recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne
• I danni subiti dai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici, tenso strutture, baracche costruite in legno o plastica, enti all’aperto compresi serbatoi od impianti in genere
• I danni subiti a tende e relativi sostegni, vetrate, lucernari, verande
• I danni subiti da lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine
Atti vandalici
• I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione
• I danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
• I danni determinati da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
• I danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
• I danni da imbrattamento di enti all’aperto e/o delle parti esterne del fabbricato
• I danni verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità
• I danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre
• I danni causati da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio
Ricorso terzi
• I danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
• I danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Incendio mutui, sono previsti i seguenti limiti di garanzia
Garanzia di base – Incendio
• La garanzia “spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro” viene prestata fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile con il massimo di Euro 15.000
Acqua condotta
• E’ prevista l’applicazione di una franchigia di Euro 150 per singolo sinistro.
• E’ previsto un limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Spese di ricerca e riparazione del guasto
• E’ prevista l’applicazione di una franchigia di Euro 100 per singolo sinistro.
• E’ previsto un limite di indennizzo pari al 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Eventi atmosferici
• E’ prevista l’applicazione di una franchigia di Euro 250 per singolo sinistro.
• E’ previsto un limite di indennizzo pari all’ 80% della somma assicurata per il fabbricato Atti vandalici
• E’ prevista l’applicazione di una franchigia di Euro 250 per singolo sinistro.
• E’ previsto un limite di indennizzo pari all’ 80% della somma assicurata per il fabbricato Ricorso terzi
• La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000
• L’estensione di garanzia inerente i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale di cui al punto precedente
• Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l’Assicurato sono a carico della Impresa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata
Non sono comunque considerati terzi
• Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
• Quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
• L’Impresa le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
Che obblighi ho?
Cosa fare in caso di sinistro
• Denuncia di sinistro – i sinistri devono essere denunciati per iscritto entro tre (3) giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, con l’indicazione della data, del luogo, e della causa del sinistro
• Assistenza diretta / in convenzione – relativamente alle coperture prestate dal presente prodotto non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione
• Gestione da parte di altre imprese – non prevista
• Prescrizione – i diritti derivanti da contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento
Dichiarazioni inesatte o reticenti
• Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Mutui Incendio
Obblighi dell’Impresa
• Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione
Quando e come devo pagare?
Premio
• Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Mutui Incendio
• Frazionamento – non è previsto alcun frazionamento del premio
• Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.
Rimborso
• Nel caso di rinegoziazione del periodo di ammortamento, estinzione anticipata del mutuo, di disdetta del cliente o di trasferimento del mutuo, la copertura assicurativa cessa e qualora sia stato corrisposto un premio unico, l’Impresa restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa viene calcolata per il premio imponibile in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata – non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni – Mutui Incendio
Sospensione – non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato
termine dalla stipulazione.
Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Mutui Incendio
A chi è rivolto questo prodotto?
A tutte le persone fisiche o giuridiche che stipulano un mutuo con banche o istituti di credito che hanno la necessità di
garantire il proprio fabbricato, adibito ad abitazione civile o esercizio commerciale o piccola media impresa contro l’incendio e tutte le garanzie opzionali previste dal paragrafo “che cosa è assicurato”
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal
Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? |
All’Impresa Il reclamo è “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa Assicuratrice ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale. I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), utilizzando una delle seguenti modalità: • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx • Via fax al numero x00 000 0000000 • Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS Se l’impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: • Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico • L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato • Breve descrizione del motivo di doglianza • Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa • Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo Non rientrano nella competenza dell’IVASS: • I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. • I reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione “Reclami”, è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/XXXXXXXXXXX/Xxxxxxxxxx.xxxx le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. |
Negoziazione E una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° assistita 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con sui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi Arbitrato alternativi di Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie risoluzione delle tra le Parti. controversie Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO
Gruppo Assicurativo Modena Capitale
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“POLIZZA MUTUI INCENDIO”
DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
Assicuratrice Milanese S.p.A. (IVASS – Albo delle Imprese – cod. n. 1.00077)
Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 Sede e Direzione Generale - 41018 San Xxxxxxx sul Xxxxxx – (MO) – Italia – Xxxxx Xxxxxxx, 00
Xxxxxxxx sociale € 40.000.000,04 i.v. – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13.12.1988
(G.U. 21.12.1998 n. 298) Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152 Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A.
Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell’Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – è disponibile l’AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.
L’acceso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.
INDICE
GLOSSARIO 2
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 3
INCENDIO 4
• CHE COSA POSSO ASSICURARE 4
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 5
• CHE COSA NON È ASSICURATO 6
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 7
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 8
GLOSSARIO
Definizioni – Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
II soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione
II contratto di assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Ente Mutuante
La Società che eroga il mutuo.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato
L'intera costruzione edile od una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area ma compresi anche:
- opere da fondazione od interrate
- fissi ed infissi, nonché le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà delle società fornitrici di acqua, gas, energia elettrica e della società telefonica
- impianti elettrici fissi, impianti di allarme, impianti di automazione per porte e cancelli e serramenti, citofonici e video-citofonici, impianti idrici ed igienici, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione
- antenne radio, televisive e radio-amatoriali
- cantine, box, ed altre eventuali dipendenze, costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato
- muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate
- tappezzerie, perlinature, tinteggiature, moquette , parquet e simili
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Franchigia
L’importo contrattualmente stabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza
II documento che prova l'Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La parte del danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro
II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società
L'Impresa assicuratrice.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. II – Decorrenza della garanzia e termine dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dal giorno di erogazione del mutuo, coincidente con il giorno del rogito notarile, e cessa il giorno di scadenza del mutuo risultante dalla documentazione in possesso dell’Ente mutante, sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Nel caso di rinegoziazione del periodo di ammortamento, estinzione anticipata del mutuo, di disdetta del cliente o di trasferimento del mutuo, la copertura assicurativa cesserà e qualora sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dall’Assicurato, la Società, restituisce allo stesso la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Essa viene calcolata per il premio imponibile in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società può trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.
Tali spese non costituiscono un limite alla portabilità dei mutui.
In alternativa, la Società, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. III – Pagamento del premio
Qualora sia previsto il pagamento in un’unica soluzione, il premio deve essere pagato alla consegna della polizza.
Qualora sia previsto il pagamento a scadenze annuali prefissate per tutta la durata del mutuo, la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. IV – Modifiche dell’assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. V – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa la periodo di assicurazione in corso.
Art. VI – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Ai sensi dell’Articolo 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’Articolo 21 della Legge N.° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Nel caso in cui il pagamento del premio sia stato effettuato in un'unica soluzione, la Società provvederà al rimborso della parte di premio pagata e non goduta.
Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza contrattuale, cessa senza obbligo di disdetta.
Art. VII – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli atri assicuratori.
Art. VIII – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. IX – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GARANZIE INCENDIO
COSA POSSO ASSICURARE
Art. 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione – Garanzie di base
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza, escluso il valore dell’area, dagli eventi di seguito indicati:
a) Incendio
b) Fulmine
c) Esplosione Scoppio non causati da ordigni esplosivi
d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
e) Ordine dell'Autorità od azioni di terzi o dell'Assicurato, diretti ad impedire od arrestare l'incendio;
f) Urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti, od in uso, all'Assicurato od al Contraente purché in transito su pubblica via o strada privata esterna, o corsi d'acqua
g) Onda sonica causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono
h) Xxxxxxxxxxx di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini
i) Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di €. 15.000,00; resta comunque sempre escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali contenenti sostanze definite e/o classificate come “tossici e nocivi” da regolamenti e/o disposizioni di leggi vigenti
GARANZIE FACOLTATIVE
Operanti solo se richiamate in scheda di polizza e se versato il relativo premio
1.2 – Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici e tecnici pertinenti il Fabbricato.
Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 150,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma superiore al 10% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno.
1.3 – Spese di ricerca e riparazione del guasto (solo se operativa la garanzia Acqua condotta)
La Società nel caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui all’Articolo 1.2, indennizza:
- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine al danno da acqua
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore al 3% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 3.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a €. 100,00.
1.4 – Eventi atmosferici che abbiano danneggiato le cose assicurate per effetto degli eventi sotto elencati purché detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze:
a) grandine
b) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali)
c) cose abbattute e cose trasportate dal vento
d) acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore all’80% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato.
1.5 – Atti vandalici ed altri eventi sociopolitici che abbiano danneggiato le cose assicurate:
a) in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse
b) da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
c) nel corso di occupazione non militare del Fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 250,00.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore all’80% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato.
1.6 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro risarcibile a termini di Polizza.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Art. 1.7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
per il Fabbricato (o appartamento), si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
L’ammontare del danno è pari alla spesa necessaria per costruire a nuovo ai costi correnti alla data del sinistro le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro, tenuto conto cioè del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso e di ogni altra circostanza concomitante.
Art. 1.8 – Condizioni di operatività della garanzia Incendio Caratteristiche costruttive e destinazione del fabbricato
La garanzia è operante alla condizione essenziale per l’efficacia della polizza che il fabbricato assicurato:
a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici
b) sia adibito a civili abitazioni, uffici, studi professionali, attività commerciali al dettaglio e piccole imprese. Sono altresì compresi i fabbricati vuoti e quelli in corso di costruzione o ristrutturazione, purché la destinazione finale sia una di quelle sopra citate.
Art. 1.9 – Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’art. 1.7 risulta che il valore della partita fabbricato, eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata dalla partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 1.10 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza
I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulti stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.
Art. 1.11 – Buona fede
A parziale deroga di quanto disposto agli artt. I e IV la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.12 – Colpa grave dell’Assicurato
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 1.13 – Vertenze di danno - Garanzia facoltativa “Ricorso terzi”
La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.
La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.
COSA NON È ASSICURATO
Art. 1.14 – Esclusioni generiche
Sono esclusi dall'Assicurazione, salvo diversa pattuizione, i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
2) verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo e di sabotaggio
3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
4) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
5) determinati da terremoto, eruzione vulcanica, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, ed eventi atmosferici in genere
6) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale
7) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione
8) da spargimenti d’acqua da qualsiasi motivo occasionati, nonché le spese di ricerca e riparazione dei relativi guasti
9) di smarrimento, furto o rapina.
Art. 1.15 – Esclusioni specifiche Garanzie facoltative Acqua condotta
Sono esclusi i danni derivanti da:
1) corrosione ed usura
2) rottura di fognatura non di pertinenza del fabbricato si intendono altresì esclusi
3) i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dalla riparazione della rottura che ha dato origine a spargimento d’acqua
4) i danni causati da rottura accidentale di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere.
Eventi atmosferici
Sono esclusi i danni causati da:
1) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno
2) valanghe e slavine
3) gelo e neve
4) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
5) intasamento o traboccamento delle grondaie e dei pluviali con o senza rottura degli stessi
6) mareggiate e penetrazione di acqua marina
7) inondazioni
8) formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde ancorché verificatisi a seguito di grandine, uragani, bufere, tempeste, trombe d’arie, temporali.
E i danni subiti da:
• recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, insegne, pannelli solari e consimili installazioni esterne
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici, tenso strutture, baracche costruite in legno o plastica
• enti all’aperto, compresi serbatoi od impianti in genere
• tende e relativi sostegni
• vetrate, lucernari e verande
• lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine.
Atti vandalici ed altri eventi sociopolitici Sono esclusi i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3) di appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto, rapina, concussione, saccheggio, estorsione od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
4) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
5) da imbrattamento di enti all’aperto e/o delle parti esterne del fabbricato
6) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.
E i danni causati da:
• interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre
• mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio esplosione e scoppio.
Ricorso terzi
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente
• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
• le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA
Art. 1.16 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.
Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo “COSA POSSO ASSICURARE”
Tabella riassuntiva
I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO ALTRESI’ RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | SCOPERTO / MINIMO | FRANCHIGIA |
Spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro | 10% dell’indennizzo con il massimo di euro 15.000 | ||
GARANZIE FACOLTATIVE | |||
Acqua condotta | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 25.000 | euro 150 | |
Spese di ricerca e riparazione del guasto | 3% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000 | euro 100 | |
Eventi atmosferici | 80% della somma assicurata | euro 250 | |
Atti vandalici | 80% della somma assicurata | euro 250 | |
Ricorso terzi | euro 100.000 | ||
Ricorso terzi Per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | Euro 10.000 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE
Art. 1.17– Obblighi in caso di sinistro
I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro il termine di 3 giorni. L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:
a) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo alcuno
b) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore
c) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi
d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese sostenute per adempiere a tali obblighi sono a carico della Società secondo quanto previsto dall’Articolo 1914 del Codice Civile.
Art. 1.18 – Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.19 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 1.20 – Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1.18.
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 1.7
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nei casi di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.21 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 1.14 punto 4.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI/ASSICURATI/PROSPECT XXXX XXXXX
1. Titolare del trattamento
Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
2. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:
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3. Finalità del trattamento
I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari1 - da lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:
1 L’art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).
La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato". I dati personali si dividono in due categorie principali:
• i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
⮚ nome e cognome
⮚ indirizzo di casa
⮚ indirizzo email
⮚ numero identificativo nazionale
⮚ numero di passaporto
⮚ indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
⮚ numero di targa del veicolo
⮚ numero di patente
⮚ volto, impronte digitali o calligrafia
⮚ numeri di carta di credito
⮚ identità digitale
™
⮚ data di nascita
A) Anche senza il consenso espresso (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):
i. per attività preliminari all’instaurazione del rapporto assicurativo: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l’emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell’assicurato; identificazione del “mercato di riferimento” al quale l’assicurato appartiene) o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l’organizzazione e l’archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
ii. per finalità “assicurative”: quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell’attività assicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l’accesso al servizio “home insurance” attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
iii. per l’adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..
N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l’acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) le sarà richiesto uno specifico consenso quale precondizione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l’eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare l’impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all’erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.
B) Solo previo specifico consenso (art. 7 GDPR):
⮚ luogo di nascita
⮚ informazioni genetiche
⮚ numero di telefono
⮚ account name o nickname.
• Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
⮚ dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
⮚ dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
⮚ dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
⮚ dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale;
⮚ dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
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⮚ dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.
i. per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare: quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’home insurance, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
ii. per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.
Per le finalità di trattamento descritte
• Nell’ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l’interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all’interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).
Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 “Esistenza di un processo decisionale automatizzato”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l’accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.
• Nell’ambito degli altri Xxxx Xxxxx, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l’interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all’interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).
Nel caso in cui l’interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all’utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.
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La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (ivi comprese le categorie particolari di dati) per le finalità di cui alla lettera B), comporta unicamente l’impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l’interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla lettera A).
Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (lettere A e B), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch’esse designate Responsabili del trattamento.
4. Base giuridica dei trattamenti
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
• paragrafo 3.A, la base giuridica degli stessi sono:
(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
(ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
(iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
• paragrafo 3.B, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.
5. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al par. 3.A (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:
- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
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Per le finalità di cui al par. 3.B (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:
i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortali” connesso alla polizza assicurativa;
iii. dati inerenti alle attività antifrode e all’attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:
i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortali” connesso alla polizza assicurativa;
ii. dati inerenti alle attività antifrode e all’attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
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In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Nell’ambito del Ramo RCA
La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all’esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l’attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell’adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).
Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l’inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all’attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l’uso di tali strumentazioni in ausilio all’attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
Nell’ambito degli altri Xxxx Xxxxx
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La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
x. xxxxx estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:
f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
i. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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j. nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall’interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:
- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 – Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX);
- Inviare una e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- Inviare una e-mail all’indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
11. Minori
I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l’interessato per le finalità descritte al par. 3.A della presente nell’ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx pubblicata altresì sul suo profilo home insurance e di riferirsi alla versione più aggiornata.
Il Titolare r.l.p.t.
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