Diritti sindacali e di associazione Clausole campione

Diritti sindacali e di associazione. Ai sensi dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine della applicazione delle garanzie di cui al titolo terzo della medesima legge sulla rappresentatività svincolata da ogni riconoscimento, le parti procederanno alla sottoscrizione di contratti collettivi aziendali e alla costituzione di una RSA (rappresentanza sindacale aziendale) e alle prerogative sindacali di cui al titolo terzo sopra menzionato. Le parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo , in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci coimprenditori e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) soci coimprenditori o dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali. Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili. I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) gio...
Diritti sindacali e di associazione. Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti delle OO. SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge n. 300/1970 e s.m.i. Le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, garantiranno: - ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipazione alle assemblee; - alle RSA delle OO. SS. stipulanti il presente CCNL 20 ore annue per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
Diritti sindacali e di associazione. Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente C.C.N.L. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente C.C.N.L. e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del C.C.N.L., con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali. I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità. Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente C.C.N.L.. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro. Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza. La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Diritti sindacali e di associazione. Art. 5 - Le parti riconoscono che ciascun socio e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Diritti sindacali e di associazione. Le imprese con più di 15 dipendenti che applicano e/o aderiscono al presente contratto, riconosceranno alle XX.XX dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative di cui alla L.330/70. Le imprese con meno di 15 dipendenti garantiranno ai lavoratori 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee e alle RSA delle XX.XX. stipulanti 20 ore annue per partecipare a riunioni sindacali e contrattazioni aziendali. I dirigenti sindacali usufruiranno di permessi retribuiti nel limite complessivo di 4 ore per ciascun dipendente nelle aziende con più di 15 dipendenti, 2 ore per ciascun dipendente in quelle con meno di 15 dipendenti. Tutti i permessi dovranno essere richiesti con almeno 2 gg. di anticipo. Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto dal CCNL è previsto un contributo di assistenza contrattuale pari all’1,20% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolare per 12 mensilità di cui l’1,00% a carico dell’azienda e lo 0,20 % a carico dei lavoratori. Dette somme verranno riscosse tramite un Istituto previdenziale ai sensi della L. 311/73.
Diritti sindacali e di associazione. Le Parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, le quali dovranno essere richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro. Le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dell’orario di lavoro. L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali di lavoro, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra le parti. Possono, altresì, in presenza di più di 15 e fino a 100 dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con un anticipo di almeno 2 giorni dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
Diritti sindacali e di associazione. Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti delle OO. SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla legge n. 300/1970. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, si fa riferimento all’art. 35 dello statuto Legge 300/70.
Diritti sindacali e di associazione. Art. 15 - Le Parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Diritti sindacali e di associazione. Art. 5 - Le Parti riconoscendo l’impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Diritti sindacali e di associazione. Art. 5- Le parti riconoscono che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. I lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previ- denziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'azienda, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche all'in- terno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.