Missioni e trasferte Clausole campione

Missioni e trasferte. Le spese per viaggio, vitto e alloggio, e altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.
Missioni e trasferte. Ai dipendenti comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 30 Km. dalla propria sede di lavoro spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di servizio, il rimborso delle spese così riconosciute: - vitto: fino ad un massimo di € 15,50 per ogni pasto e € 2,06 per colazione; - alloggio: albergo di categoria massima “tre stelle” fino ad un massimo di € 72,30 ”; - mezzi di locomozione: treno – 1^ classe ed eventuale supplemento rapido ed in caso di vagone letto il singolo o T2; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso di 1/5 del costo della benzina più eventuale pedaggio autostradale. Le trasferte e le modalità del viaggio dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate.
Missioni e trasferte. 1. Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 18 del presente CCNL, in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall’Organizzazione.
Missioni e trasferte. Al lavoratore in missione per servizio l’azienda è tenuta a corrispondere:
Missioni e trasferte. Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede, al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 del presente c.c.n.l., in località distanti oltre 20 km spetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall'Organizzazione. Le trasferte e le modalità del viaggio devono essere preventivamente concordate ed autorizzate; i lavoratori, per ottenerne il rimborso, sono tenuti alla presentazione delle ricevute delle spese sostenute. Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio fuori sede, ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso essere riconosciuto per trasferte inferiori alle quattro ore.
Missioni e trasferte. Art. 77 - Attività di soggiorno
Missioni e trasferte. Ai dipendenti comandati in servizio fuori sede, in località distanti oltre 20 km spetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall’organizzazione del lavoro. Le trasferte e le modalità del viaggio devono essere preventivamente concordate ed autorizzate; i dipendenti, per ot- tenerne il rimborso, sono tenuti alla presentazione delle ricevute delle spese sostenute. Il trattamento economico spettante ai dipendenti in servizio fuori sede, ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso essere riconosciuto per trasferte inferiori alle quattro ore.
Missioni e trasferte. 1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, 01 dirigente in trasferta per un periodo superiore alle 8 ore, che non preveda il pernottamento, spetta un importo aggiuntivo per rimborso spesenon documentabili, pari a f 80,00. Nel coso in cui lo trasferta, per una durato superiore alle 8 ore, renda necessario il pernottamento, al dirigente spetto per l'intera giornato un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pori od f 120,00.
Missioni e trasferte. Artt. 95, 96 e 97 L’impresa può inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune di residenza. Il lavoratore non può rifiutare e allo stesso compete: ● rimborso delle spese di viaggio sostenute; ● rimborso delle spese di xxxxx e alloggio a piè di lista; ● rimborso di eventuali altre spese sostenute, purché autorizzate e comprovate; una diaria non inferiore al doppio della retribuzione di fatto che verrà ridotta di 1/3 ove non vi sia pernottamento. Per missioni superiori al mese la diaria è ridotta del 10%. In alternativa alla diaria, il lavoratore che compia un minimo di 15 missioni l’anno, con almeno 10 pernotti, potrà scegliere un’indennità pari a non meno del 10% della retribuzione per 14 mensilità. Per il personale le cui mansioni comportino viaggi abituali l’indennità sarà pari al 12%. I trasferimenti di residenza danno diritto, al lavoratore capo famiglia con congiunti a carico: ● rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per i congiunti a carico previa presentazione dei giustificativi; ● rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e bagaglio previa presentazione dei giustificativi; ● rimborso perdita pigione per un massimo di 6 mesi; ● indennità pari ad 1 mensilità.
Missioni e trasferte. Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, dovranno impiegare il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora. Per giustificate necessità di carattere transitorio, il lavoratore potrà essere inviato in servizio temporaneo in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato in servizio temporaneo fino a 5 Km. dalla Casermetta o sede o comando dell’Istituto, sempreché il lavoratore non debba essere favorito dall’avvicinamento alla propria dimora, l’istituto provvederà a dotare la GPG di un idoneo mezzo di trasporto per il raggiungimento del temporaneo posto di lavoro. Nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio in una località diversa da quella abituale oltre i 5 Km. e per lo spostamento debbano usare un mezzo di locomozione di loro proprietà, previo autorizzazione da parte dell’Istituto, essi avranno diritto ad un rimborso spese pari alle misure indicate nelle tabelle pubblicate dall’ACI e riferita ad una percorrenza media annua di 25.000 Km., fino ad una cilindrata massima di 1300 CC per il maggior percorso effettuato. Il valore del rimborso verrà aggiornato trimestralmente in base all’ultima tabella pubblicata; si ribadisce che il rimborso spese non è dovuto nel caso in cui gli Istituti mettano a disposizione dei lavoratori mezzi aziendali. Si conviene di dar luogo all’interpretazione autentica data dalla Commissione Paritetica Nazionale (del 30/10/98) sulla decorrenza dell’orario di lavoro: “ per località di lavoro si intende il luogo risultante dalla lettera di assunzione, o quello successivamente assegnato. Qualora al vigile venga richiesto di passare presso la sede o comando o caserma dell’Istituto, l’orario di lavoro decorre dalla partenza da tale luogo”.