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Missioni e trasferte Clausole campione

Missioni e trasferte. Le spese per viaggio, vitto e alloggio, e altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.
Missioni e trasferte. 1. Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 18 del presente CCNL, in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall’Organizzazione. 2. Le trasferte e le modalità del viaggio devono essere preventivamente concordate ed autorizzate; i lavoratori, per ottenerne il rimborso, sono tenuti alla presentazione delle ricevute delle spese sostenute. 3. Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio fuori sede, ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso essere riconosciuto per trasferte inferiori alle quattro ore.
Missioni e trasferte. Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 km spetta, oltre al riconoscimento del tempo con orario di servizio il rimborso delle spese documentate così individuate: - vitto: fino ad un massimo di € 21,69 per ogni pasto e € 2,71 per colazione; - alloggio: albergo di categoria massima "tre stelle" fino ad un massimo di € 75,92; - mezzi di locomozione: treno o aereo; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso un 1/5 del costo della benzina più pedaggio autostradale. Le trasferte e le modalità di viaggio devono essere preventivamente autorizzate e concordate.
Missioni e trasferte. L’azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore prestazioni lavorative in missione temporanea al di fuori dalla propria residenza. Quando tra il lavoratore e l'impresa non sia stato concordato il rimborso a piè di lista delle spese originate dalla trasferta, al lavoratore spetteranno: a) un'indennità di trasferta, nella misura di € 46,48 al giorno, importo comprensivo di pasti e pernottamento; b) per il tempo di viaggio, che dovrà essere espressamente comunicato dal lavoratore, la corresponsione della normale retribuzione coincidente con il normale orario giornaliero, nonché l’85% dell’importo corrispondente alle ore eccedenti, con l’esclusione di ogni maggiorazione; c) in caso di malattia o infortunio, l’indennità di cui alla lettera a) è dovuta per un periodo massimo di 10 giorni, al termine del quale il lavoratore potrà richiedere il rientro in sede, con diritto al rimborso delle spese, fatta salva la facoltà dell’azienda di disporre il suo rientro in qualsiasi momento; in caso di ricovero ospedaliero, l’indennità in narrazione è dovuta sino al giorno del ricovero; d) un congruo anticipo sulle spese di viaggio, vitto e pernottamento previste, che saranno tutte rimborsate, con quelle postali, telegrafiche e di altra natura come autorizzate, alla presentazione di adeguata documentazione, il cui saldo sarà corrisposto come da consuetudini aziendali; e) quando la permanenza in trasferta abbia durata superiore a 4 mesi, una licenza minima di 3 giorni, di cui 1 retribuito, per il rientro in sede; f) in caso di gravi o luttuosi eventi familiari, il rimborso delle spese di trasporto per il rientro allo stabilimento o cantiere di origine; g) in caso di xxxxx xxxxxxxxxx continuative, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro nella sua abitazione.
Missioni e trasferte. Art. 77 - Attività di soggiorno
Missioni e trasferte. Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 Km spetta, oltre al riconoscimento del tempo con orario di servizio il rimborso delle spese documentate così individuate: - vitto: fino ad un massimo di euro 21,69 per ogni pasto e euro 2,71 per colazione; - alloggio: albergo di categoria massima “tre stelle” fino ad un massimo di euro 75,92; - mezzi di locomozione: treno o aereo; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso un 1/5 del costo della benzina più pedaggio autostradale. Le trasferte e le modalità di viaggio devono essere preventivamente autorizzate e concordate.
Missioni e trasferte. In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.
Missioni e trasferte. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Missioni e trasferte. Riferimento art.16 CCNL 7 dicembre 2010 L’indennità di pernottamento viene stabilita nella misura fissa giornaliera ad euro 10,00 per l’operaio che pernotta nei pressi del cantiere. Ciò anche quando l’alloggia- mento o il rifugio è messo a disposizione dal datore di lavoro. indennità cena. All’operaio comandato in attività da espletare all’esterno dell’Ufficio distrettuale di appartenenza, sono rimborsate le spese eventualmente sostenute con il proprio automezzo, preventivamente autorizzato, in ragione di euro 0,430 al chilometro om- nicomprensive ed il tempo di viaggio dal punto di raccolta al cantiere è considerato normale orario di lavoro. Al lavoratore in trasferta sono rimborsate le spese di vitto, previa presentazione della ricevuta, fino all’importo stabilito per i dipendenti provinciali. Le parti convengono, fermo restando quanto stabilito dal vigente contratto inte- grativo provinciale, di rimandare eventuali ulteriori pattuizioni alla contrattazione azien- dale.
Missioni e trasferte. Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro. In tale caso al personale compete: