Missioni e trasferte. Le spese per viaggio, vitto e alloggio, e altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio devono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.
Missioni e trasferte. 1. Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 18 del presente CCNL, in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall’Organizzazione.
2. Le trasferte e le modalità del viaggio devono essere preventivamente concordate ed autorizzate; i lavoratori, per ottenerne il rimborso, sono tenuti alla presentazione delle ricevute delle spese sostenute.
3. Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio fuori sede, ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso essere riconosciuto per trasferte inferiori alle quattro ore.
Missioni e trasferte. Alle lavoratrici ed ai lavoratori comandate o comandati in servizio fuori sede in località distanti oltre 20 Km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo di percorrenza con orario di servizio il rimborso delle spese così riconosciute: vitto: fino ad un massimo di £. 40.000 per ogni pasto e £. 5.000 per colazione; alloggio: albergo di categoria massima “tre stelle” fino ad un massimo di £.140.000” mezzi di locomozione: treno 1^ classe ed eventuale supplemento rapido ed in caso di vagone letto, il singolo o T2; mezzo proprio, se autorizzato, rimborso di 1/5 del costo della benzina più eventuale pedaggio autostradale. Le trasferte e le modalità del viaggio dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate.
Missioni e trasferte. Al lavoratore in missione per servizio l’azienda è tenuta a corrispondere:
a. il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b. il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c. il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione;
d. un’indennità di diaria o trasferta per il rimborso delle spese non documentabili, diverse da quelle di cui alla lettera c), pari alla percentuale della retribuzione globale (1/26) di cui all'art.45 , così come stabilita nella sotto riportata tabella: SERVIZI IN TERRITORIO: NAZIONALE ESTERO da 06 a 12 ore 20% 30% da 13 a 24 ore 40% 50% oltre le 24 ore 60% 70% L'indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presente contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali a tale titolo, riconoscendosi per altro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, così come definito dal successivo art. 40, tali prestazioni dovranno essere remunerate come straordinario. L’indennità di trasferta o diaria di cui alla lettera d) nella misura contrattuale forfettaria, ha natura risarcitoria a tutti gli effetti. Tale indennità, anche se dovuta in modo continuativo, mantiene la propria natura risarcitoria nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF. La differenza in più rispetto a tali valori dell’IRPEF, hanno natura retributiva e sono compatibili esclusivamente ai fini del calcolo del TFR, sempre che l’indennità sia erogata in modo non occasionale.
Missioni e trasferte. Art. 77 - Attività di soggiorno
Missioni e trasferte. Art. 17 Congedo matrimoniale Art. 18 Diritto allo studio
Missioni e trasferte. Artt. 95, 96 e 97 L’impresa può inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune di residenza. Il lavoratore non può rifiutare e allo stesso compete: ● rimborso delle spese di viaggio sostenute; ● rimborso delle spese di xxxxx e alloggio a piè di lista; ● rimborso di eventuali altre spese sostenute, purché autorizzate e comprovate; una diaria non inferiore al doppio della retribuzione di fatto che verrà ridotta di 1/3 ove non vi sia pernottamento. Per missioni superiori al mese la diaria è ridotta del 10%. In alternativa alla diaria, il lavoratore che compia un minimo di 15 missioni l’anno, con almeno 10 pernotti, potrà scegliere un’indennità pari a non meno del 10% della retribuzione per 14 mensilità. Per il personale le cui mansioni comportino viaggi abituali l’indennità sarà pari al 12%. I trasferimenti di residenza danno diritto, al lavoratore capo famiglia con congiunti a carico: ● rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per i congiunti a carico previa presentazione dei giustificativi; ● rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e bagaglio previa presentazione dei giustificativi; ● rimborso perdita pigione per un massimo di 6 mesi; ● indennità pari ad 1 mensilità.
Missioni e trasferte. Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzione o contratto di lavoro. In tale caso al personale compete:
Missioni e trasferte. Riferimento art.16 CCNL 7 dicembre 2010 L’indennità di pernottamento viene stabilita nella misura fissa giornaliera ad euro 10,00 per l’operaio che pernotta nei pressi del cantiere. Ciò anche quando l’alloggia- mento o il rifugio è messo a disposizione dal datore di lavoro. indennità cena. All’operaio comandato in attività da espletare all’esterno dell’Ufficio distrettuale di appartenenza, sono rimborsate le spese eventualmente sostenute con il proprio automezzo, preventivamente autorizzato, in ragione di euro 0,430 al chilometro om- nicomprensive ed il tempo di viaggio dal punto di raccolta al cantiere è considerato normale orario di lavoro. Al lavoratore in trasferta sono rimborsate le spese di vitto, previa presentazione della ricevuta, fino all’importo stabilito per i dipendenti provinciali. Le parti convengono, fermo restando quanto stabilito dal vigente contratto inte- grativo provinciale, di rimandare eventuali ulteriori pattuizioni alla contrattazione azien- dale.
Missioni e trasferte. L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori dal territorio sammarinese secondo le seguenti modalità e spettanze:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio in treno in prima classe; in caso di viaggio in aereo, se autorizzato dall’Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica;
2) il rimborso chilometrico nelle misure di seguito indicate, aggiornate annualmente, nel caso in cui il dipendente, preventivamente autorizzato dall’Azienda, faccia uso della propria autovettura: Fino al 31/12/2007 Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,33706 al km Auto con cilindrata fino a 1600 cc. € 0,39136 al km Auto con cilindrata oltre 1600 cc. € 0,45093 al km Fino al 31/12/2008 Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,34717 al km Auto con cilindrata fino a 1600 cc. € 0,40310 al km Auto con cilindrata oltre 1600 cc. € 0,46446 al km Fino al 31/12/2009 Auto con cilindrata fino a 1000 cc. € 0,34891 al km Auto con cilindrata fino a 1600 cc. € 0,40512 al km Auto con cilindrata oltre 1600 cc. € 0,46678 al km