Xxxxxxxx e infortunio Clausole campione

Xxxxxxxx e infortunio. Artt. 53 e 54 In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore deve informare, prima dell’inizio del turno di lavoro, il datore di lavoro e trasmettere l’attestazione della malattia entro 3 gg. dall’inizio dell’assenza. L’infortunio sul lavoro va denunciato immediatamente al proprio diretto superiore affinchè possano essere prestate le prime cure ed effettuate le denunce previste dalla legge. L’eventuale prosecuzione dell’inidoneità al servizio deve essere attestata entro l’orario di lavoro del giorno previsto per il rientro. In caso di ritardo o in mancanza delle previste comunicazioni l’assenza si considera ingiustificata. Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare nelle fasce orarie di reperibilità. Nel caso in cui il lavoratore abbia necessità di assentarsi dal domicilio per ragioni connesse allo stato di malattia deve preventivamente avvertire l’azienda. L’azienda garantisce al lavoratore assente per malattia o infortunio la conservazione del posto per 215 giorni lavorativi fino a 6 anni di anzianità; 260 giorni oltre i 6 anni di anzianità. Ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, al lavoratore spettano le normali indennità di cui al licenziamento. Durante il periodo di malattia o infortunio al lavoratore spetta l’intera retribuzione per i primi 65 gg, i 2/3 per i successivi 65 e la metà per gli ulteriori 85 per i lavoratori con anzianità sino ai 6 anni; per qualli con anzianità superiore ai 6 anni la retribuzione è intera per i primi 85 gg., 2/3 per i successivi 65 e metà per gli ulteriori 110.
Xxxxxxxx e infortunio. 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico‐sanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.
Xxxxxxxx e infortunio. Artt. da 102 a 118 a 118 Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizie al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia. In mancanza di tale comunicazione le assenze sono considerate ingiustificate. Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato per 3 gg. il datore di lavoro non ha l’obbligo della conservazione del posto e il lavoratore sarà considerato dimissionario con la trattenuta del mancato preavviso. Il lavoratore deve comunicare eventuali cambi di indirizzo durante il periodo di assenza per malattia o infortunio. Salvo i casi di forza maggiore, ed esclusivamente per la comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche o accertamenti, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda, in mancanza, il lavoratore incorrerà nelle sanzioni di cui alla L. 638/83 e avrà l’obbligo del rientro immediato in azienda. Il periodo di comporto annuale per sommatori è di 180 gg.. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quanto dura l’inabilità temporanea. In caso di malattia professionale avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza interruzione dell’anzianità. Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di assunzione. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto: ● per i primi 3 gg. ad un’indennità pari al 50% della retribuzione lorda giornaliera; ● dal 4° al 180° gg. al 100● ● % della retribuzione mensile ad integrazione di quanto corrisposto dall’INPS; ● dal 181° al 220° è stabilita una retribuzione a carico dell’azienda pari al 30% della retribuzione mensile. Il lavoratore infortunato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, in mancanza l’azienda reta esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o tardiva denuncia all’ INAIL. Il datore è tenuto a corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera per i successivi 3 gg.; dal 4° al 90° il 40% della retribuzione mensile ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL, dal 91° giorno in poi il 25%. All’apprendista si applica il medesimo trattamento economico. Non saranno indennizzate l...
Xxxxxxxx e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di im- pedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione: a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di (L.80.000.000 (ottantamilioni); 41.316 euro) b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di (L.100.000.000 (centomilioni) 51.645 euro). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale ri- conosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento); c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurg...
Xxxxxxxx e infortunio. In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al periodo dell'evento.

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  • XXXXXXXX, Il patto di famiglia, Torino, 2006, pag. 283. naufragò, così come quello, a firma degli stessi promotori, pre- sentato nel 2002 – n. 1353 –. L’elaborazione, poi culminata con l’emanazione della legge n. 55/2006, prese corpo, invece, con la proposta di legge n. 3870/20038, d’iniziativa dei deputati Bue- mi e altri, i cui tratti caratteristici devono qui essere messi in risalto: in primis, come già accennato, si è “unificato” l’istituto relativamente ai due possibili oggetti; secondariamente, il patto è stato descritto come un “nuovo negozio giuridico”, così mani- festando la grande novità insita nella riforma; da ultimo, si è inciso sul divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.9, tramite una modificazione aggiuntiva nell’incipit della norma. Mediante la ricostruzione dello “spirito” degli interventi enunciati possiamo ben comprendere la ratio della legge: tutti i lavori citati si segnalano per l’analogo fine di «conciliare il dirit- to dei legittimari10 con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti» evidenziando altresì «la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all’attività d’impresa»11. Dun- que assistiamo allo scontro di due esigenze, entrambe merite- voli di tutela; si prospetta, inoltre, una collisione con i principi generali del sistema giuridico, che merita una soluzione ragio- nevole e coerente. Sono opportune, a questo fine, alcune consi- derazioni ulteriori. Secondo la maggior parte dei commentatori, il patto di famiglia è un contratto tipico12 finalizzato a garantire la successione nei beni aziendali, per loro natura non como-

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  • XXXXXXXXX, Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti: a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica; b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull’andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato. Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.