Termini per il collaudo e la regolare esecuzione Clausole campione

Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D. Lgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione deve aver luogo entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 22 CAPO XII - Norme finali 22
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. Per quanto attiene la progettazione, l’atto di validazione del progetto è considerato l’atto finale per accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rese dall’operatore economico. Nel caso in cui oggetto delle prestazioni dell’appalto specifico non fosse la progettazio- ne, la verifica delle prestazioni sarà effettuata a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 60 giorni dalla data di presentazione degli elaborati.
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 35 CAPO 12 - NORME FINALI 35
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Dlgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Termini per il collaudo e la regolare esecuzione. 1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o, nei casi di particolare complessità dell'opera da collaudare antro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.