Sanzioni e penali. 1. Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, dai Decreti Legislativi attuativi e dalle disposizioni normative successive, quando applicabili, le parti convengono, ai sensi dell’art. 1382 C.C. che, qualora la Società non provveda a consegnare e/o notificare almeno l’80 delle posizioni fornite dal Comune entro e non oltre il termine di 100 giorni dalla data della fornitura delle stesse posizioni, la Società dovrà versare al Comune entro la data del successivo riversamento un importo corrispondente ad Euro 2 due) per ogni posizione mancante al raggiungimento del suddetto 80 .-----------------------------------------------------
2. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l’obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel capitolato di servizio di cui all’art. 12 del presente contratto, con provvedimento dirigenziale, da un minimo di Euro 1.000 mille) fino ad un massimo di Euro 10.000 diecimila). Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di Euro 300.000,00 trecentomila).-----------------------------------------------------------------
3. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30 per rimborso di oneri di carattere generale.-------------------------------------------
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. L’ applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.----
5. In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell’art. 1382 C.C., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.-----------------------------------------------------------------------------------
6. Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a de...
Sanzioni e penali. 1. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, l’Amministrazione Appaltante pro- cederà all’applicazione di una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni ora di ritardo rispetto al tempo mas- simo previsto per l’intervento, stabilito dall'art. 12 “Servizio di pronto intervento” comma 5 – punto a) del presente capitolato e di EURO 200/00 (duecento) per ogni dieci minuti di ritardo rispetto al tempo massi- mo previsto per l’intervento, stabilito dall'art. 12 “Servizio di pronto intervento” comma 5 – punto b) del presente capitolato.
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo 11 – punto “C” “Rapporti con gli organismi notificatori” del presente Capitolato, l’Organismo verificatore emetta un verbale con divieto all’uso dell’impianto per cause imputabili all’Appaltatore, verrà applicata all’Appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favo- revole al funzionamento. Nel caso in cui nel verbale siano presenti prescrizioni già riscontrate nei prece- denti verbali, si applicherà una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni impianto.
3. Nel caso di fermo impianto l’appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato all’articolo 17 “Fermo Impian- ti”. In caso contrario verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di fermo impianto non comunicato; la stessa penalità verrà applicata anche in caso di ritardi nell’inizio dei lavori di riparazione oltre il terzo giorno dalla comunicazione di fermo, e in caso di ritardo nell’ultimazione degli stessi rispetto a quanto preventivato.
4. Nel caso di ritardi nella predisposizione dei preventivi o nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 20 “Adeguamenti normativi e/o imprevisti” verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cen- to/00) per ogni giorno di ritardo.
5. Nel caso in cui venisse riscontrata una modifica sostanziale all'impianto senza che fosse formalmente autorizzata dall'Amministrazione Appaltante, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni impianto e la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
6. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o compo- nenti di qualsiasi genere che impediscano la messa in funzione dell’impianto, come indicato nell’art. 18 “Materiali e forniture” del presente Capitolat...
Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Sanzioni e penali. Qualora, in seguito ai controlli effettuati in base ai precedenti articoli si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato saranno applicate all’Impresa aggiudicataria le sanzioni relative alle seguenti infrazioni:
a) Mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente Capitolato e dal progetto tecnico-qualitativo, per ciascun servizio;
b) mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richiesti all’Impresa aggiudicataria e offerti dalla stessa, come da art. 35 comma 1 a1), rilevato dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Consorzio;
c) mancato adeguamento alle prescrizioni delle tabelle dietetiche sottoscritte dall’ASL NO;
d) mancato rispetto del progetto individualizzato e concordato con l'assistente sociale responsabile di Posizione Organizzativa, relativamente al tempo dedicato alle attività, alla personalizzazione dell'intervento, al tempo dedicato al singolo utente, all’assistenza alla persona, alle ore di frequenza (Artt. 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 del presente Capitolato);
f) inosservanza degli standard di pulizia di cui all’Allegato A del presente Capitolato: la valutazione della mancata rispondenza agli standard sarà effettuata dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Consorzio, in base ad indicatori che verranno predisposti dal Consorzio;
g) constatata inidoneità del materiale e mancato rispetto delle norme di sicurezza nello svolgimento delle attività;
h) comunicazioni non tempestive alle famiglie, rilevate tramite segnalazioni scritte da parte delle stesse;
i) non rispetto dei tempi di consegna delle relazioni trimestrali/semestrali/annuali, come da art. 50 del presente Capitolato;
j) non consegna del foglio di attività mensile, entro i tempi prefissati negli artt. 6, 7, 7bis, 8, 9, 10 e 50 del presente Capitolato;
k) non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all’utente e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopracitati e/o verificate dal Responsabile di Posizione Organizzativa o dal Direttore Sanitario;
l) irregolare erogazione del servizio ristorazione, ovvero non rispondenza agli standard previsti nel presente capitolato;
m) mancato rispetto dei parametri relativi al servizio di ristorazione di cui agli artt. 6 e 9 del presente Capitolato, con valutazione in termini di Qualità e Quantità effettuata sulla base di indicatori predisposti dal Consorzio;
n) gestione non adeguata del...
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: - mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A.; - non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte degli attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i concessionari dovranno corrispondere al Comune una pena pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardo nella corretta e completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, da calcolarsi a partire dalla scadenza stabilita all’art. 12 sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei concessionari ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio.
Sanzioni e penali. Per inadempienze contrattuali sono da intendersi, quelle che comportano il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui alle norme contrattuali. Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno l’applicazione di penalità commisurate alla gravità dell’infrazione, determinata con atto del Responsabile del Settore d’importo tale da garantire il rispetto degli stessi ed il soddisfacimento per l’Amministrazione, secondo quanto stabilito nel capitolato d’Appalto. Il Responsabile del Settore, a cui fa capo il procedimento, provvederà a contestare le riscontrate inadempienze a mezzo di lettera raccomandata, o mezzo equivalente, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Nella stessa nota sarà comunicato l’ammontare delle penali determinate e poste a carico dell’affidatario. Quest’ultimo potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte entro i termini perentori (n. 10 gg) decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; in mancanza di valide controdeduzioni, o scaduto tale termine, ci si riserverà di applicare le previste sanzioni senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Ente. Le suddette penalità dovranno essere versate alle casse comunali, al momento del pagamento della prima rata utile successiva alla data di contestazione delle inadempienze. Per ogni ripetuta inadempienza contrattuale la penale sarà applicata in misura doppia, fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di risolvere il contratto, qualora si ravvisi una gravità tale che le inadempienze siano pregiudizievoli per il prosieguo del contratto e non sanabile con l’applicazione delle penali. Il contratto si intenderà comunque risolto di diritto automaticamente, oltre che in caso di gravi e ripetute inadempienze come sopra precisate, per gravi e reiterate violazioni di ordine igienico sanitarie e per il mancato pagamento di 3 (tre) o più rate consecutive del canone come precisato e quantificato nel presente atto e per il mancato pagamento delle penali.
Sanzioni e penali. L’Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all’Assicurato.
Sanzioni e penali. 1. Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
2. Ogni violazione può essere accertata e contestata dalle Autorità competenti e dal personale del Gestore abilitato. L’applicazione delle penali previste dal presente Regolamento non pregiudica ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa a carico del contravventore.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006.
4. Nell’eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell’ordinaria attività di gestione e controllo, violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, provvede ad informare senza indugio l’Autorità Giudiziaria.
5. Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all’Utente, sarà riparato a cura del Gestore, con addebito diretto ai responsabili del danno.
6. L’Utente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, degli addebiti per le ipotesi previste nei singoli articoli del presente Regolamento.
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all’Amministrazione Comunale anche per il risarcimento danni, in ogni caso d’inottemperanza, senza giustificato motivo, l’Amministrazione Comunale provvederà all’escussione della fidejussione nel caso di:
a. mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti;
b. non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente articolo 12 sarà applicata da parte del Comune a carico del soggetto attuatore e, successivamente, ai loro aventi causa, una sanzione pecuniaria ablativa di euro 1.000,00 (mille) ogni volta che sarà accertato il mancato rispetto di tale obbligo.
Sanzioni e penali. Art. 85 Reclami