Sanzioni e penali. Qualora, in seguito ai controlli effettuati in base ai precedenti articoli si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato saranno applicate all’Impresa aggiudicataria le sanzioni relative alle seguenti infrazioni:
a) Mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente Capitolato e dal progetto tecnico-qualitativo, per ciascun servizio;
b) mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richiesti all’Impresa aggiudicataria e offerti dalla stessa, come da art. 35 comma 1 a1), rilevato dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Consorzio;
c) mancato adeguamento alle prescrizioni delle tabelle dietetiche sottoscritte dall’ASL NO;
d) mancato rispetto del progetto individualizzato e concordato con l'assistente sociale responsabile di Posizione Organizzativa, relativamente al tempo dedicato alle attività, alla personalizzazione dell'intervento, al tempo dedicato al singolo utente, all’assistenza alla persona, alle ore di frequenza (Artt. 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 del presente Capitolato);
f) inosservanza degli standard di pulizia di cui all’Allegato A del presente Capitolato: la valutazione della mancata rispondenza agli standard sarà effettuata dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Consorzio, in base ad indicatori che verranno predisposti dal Consorzio;
g) constatata inidoneità del materiale e mancato rispetto delle norme di sicurezza nello svolgimento delle attività;
h) comunicazioni non tempestive alle famiglie, rilevate tramite segnalazioni scritte da parte delle stesse;
i) non rispetto dei tempi di consegna delle relazioni trimestrali/semestrali/annuali, come da art. 50 del presente Capitolato;
j) non consegna del foglio di attività mensile, entro i tempi prefissati negli artt. 6, 7, 7bis, 8, 9, 10 e 50 del presente Capitolato;
k) non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all’utente e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopracitati e/o verificate dal Responsabile di Posizione Organizzativa o dal Direttore Sanitario;
l) irregolare erogazione del servizio ristorazione, ovvero non rispondenza agli standard previsti nel presente capitolato;
m) mancato rispetto dei parametri relativi al servizio di ristorazione di cui agli artt. 6 e 9 del presente Capitolato, con valutazione in termini di Qualità e Quantità effettuata sulla base di indicatori predisposti dal Consorzio;
n) gestione non adeguata del...
Sanzioni e penali. 1. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato.
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di rip...
Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giornodi ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazionifornite.
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: • mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna; • non collaudabilità delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i Soggetti Attuatori dovranno inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilità, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedenti. Sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
Sanzioni e penali. L’Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all’Assicurato.
Sanzioni e penali. 1. Ciascun Utente è tenuto a rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.
2. Ogni violazione può essere accertata e contestata dalle Autorità competenti e dal personale del Gestore abilitato. L’applicazione delle penali previste dal presente Regolamento non pregiudica ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa a carico del contravventore.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006.
4. Nell’eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell’ordinaria attività di gestione e controllo, violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06, provvede ad informare senza indugio l’Autorità Giudiziaria.
5. Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all’Utente, sarà riparato a cura del Gestore, con addebito diretto ai responsabili del danno.
6. L’Utente sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, degli addebiti per le ipotesi previste nei singoli articoli del presente Regolamento.
Sanzioni e penali. 17.1 Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari, relativamente ai servizi tributari, dalla Legge 337/1998, quando applicabili, in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalle disposizioni vigenti e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo adempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici che saranno defìniti nei disciplinari di servizio di servizio di cui all'art. 15, con provvedimento dirigenziale a discrezione del Comune, da un minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila).
17.2 Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di Euro 100.000,00 (centomila).
17.3 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% del- l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
17.4 In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.
17.5 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
17.6 L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
17.7 In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
17.8 Nel caso che i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.
17.9 La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8.
Sanzioni e penali. 1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. e alla Legge Regione Toscana 81/2000 e s.m.i.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale: ➢ occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area di parcheggio mezzi e caravan ovvero occupazione degli spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00; ➢ difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione totalmente o parzialmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; ➢ modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa – sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; ➢ inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 ➢ mancato versamento dei diritti d’istruttoria e della cauzione: rigetto della domanda. ➢ mancato rispetto di tempi di permanenza: sanzione pecuniaria da €150.00 a €500.00; ➢ mancato rispetto dei tempi di montaggio/smontaggio: sanzione pecuniaria da € 150.00 a € 500.00; ➢ per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere all’Amministrazione Comunale anche per il risarcimento danni, in ogni caso d’inottemperanza, senza giustificato motivo, l’Amministrazione Comunale provvederà all’escussione della fidejussione nel caso di:
a. mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti;
b. non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente articolo 12 sarà applicata da parte del Comune a carico del soggetto attuatore e, successivamente, ai loro aventi causa, una sanzione pecuniaria ablativa di euro 1.000,00 (mille) ogni volta che sarà accertato il mancato rispetto di tale obbligo.
Sanzioni e penali. Il concessionario si impegna a rendere tutte le attività comprese nella documentazione di gara e secondo le norme comportamentali indicate. Il personale dell’Ente potrà in qualsiasi momento effettuare controlli per accertare la regolarità e la qualità dei servizi affidati. Qualsiasi rilievo di piccola entità venisse sollevato dal concedente nell'esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato all'appaltatore e sarà sanzionato con una penale fino ad un massimo di € 500,00. Per reiterate violazioni alle norme dell'avviso o per gravi inadempimenti l'Amministrazione potrà decidere, previa contestazione degli addebiti, la rescissione del contratto. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del concessionario, di decadenza della concessione o in caso di recesso anticipato da parte del concessionario, il concedente si riserva il diritto di richiedere la restituzione del contributo di concessione ancora non rendicontato nonché l'incameramento della cauzione definitiva, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure amministrative per la individuazione del nuovo concessionario.