Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale.
6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura di Catanzaro e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura di Catanzaro, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
2. L’Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura/Reparto/Scuola e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura/Reparto/Scuola rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l’Impresa ed i suoi dipendenti.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Qualora l’Appaltatore si avvalga dell’attività di lavoratori dipendenti sarà sottoposto, nei confronti di questi, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumerà a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Osservanza delle condizioni di lavoro. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Il concessionario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento. E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Osservanza delle condizioni di lavoro. 1. La Ditta assume, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e di assicurazioni sociali.
2. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.
3. Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall’Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione opererà una ritenuta sarà corrisposta alla Ditta, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato del lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell’Impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui al presente appalto sarà alle dipendenze esclusive dell’Impresa aggiudicatrice; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Amministrazione. L’Impresa dovrà provvedere a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento per i propri dipendenti, compresa qualsiasi prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione. L’Impresa si obbliga, altresì, a tenere indenne e dunque risarcire l’Amministrazione per ogni pregiudizio o danno di qualsiasi natura che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell’impresa.
Osservanza delle condizioni di lavoro. La Ditta aggiudicataria è sottoposta, nella fase di erogazione della fornitura, a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Osservanza delle condizioni di lavoro. La Società aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Ai fini della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro dovrà essere verificato l’eventuale documento di valutazione dei rischi di interferenza di cui all’art. 26 D.Lgs n. 81/2008.
Osservanza delle condizioni di lavoro. Nell’esecuzione del contratto, il fornitore si impegna a organizzare ed effettuare la prestazione assumendo a proprio carico tutte le relative spese. Nei confronti del proprio personale, il fornitore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. Conseguentemente, la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio. 1[1] D.Lgs.09.04.2008, n.81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”