OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO Clausole campione

OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO. 1. L’appalto ha ad oggetto la gestione, secondo forme, princìpi e modalità successivamente indicati, dei seguenti servizi: 1) servizio sociale professionale; 2) coordinamento delle attività di assistenza sanitaria specialistico-geriatrica, di quelle infermieristiche e riabilitative (svolte in favore degli Anziani residenti), nonché del personale preposto ai reparti protetti; 3) infermieristici, per il residence ed i reparti non coperti dalle Suore Infermiere Figlie della Carità, nonché per le sostituzioni delle stesse nelle festività ed in caso di malattia; 4) fisioterapia; 5) coordinamento servizi tecnici; 6) animazione ed attività ricreative; 7) supporto amministrativo al servizio economato, ed al centro elaborazione dati; 8) supporto al servizio tecnico nelle attività di piccola manutenzione ordinaria, di manutenzione idraulica e nella cura del verde interno; 9) barbiere; 10) parrucchiere/pedicurista; 2. L’appalto avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di stipula del contratto. Al termine del suddetto periodo l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso. 3. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con decorrenza dalla fine di ogni semestre contrattuale, restando esclusa la possibilità per l’appaltatore di pretendere danni o indennizzi di sorta. Il recesso, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A/R con almeno due mesi di preavviso, potrà essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative e/o economiche dell’Opera Pia, per sopravvenute modifiche normative e per valutazione negativa 4. La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica di aggiudicazione definitiva e, se richiesto dalla stazione appaltante, avrà l’obbligo di continuare lo stesso alle condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 90 giorni dalla data della scadenza.
OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO. La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 04 – Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti elevatori degli edifici di proprietà o in disponibilità , intende stipulare, con un solo operatore economico , un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di tutti i lavori di manutenzione degli impianti elevatori che si renderanno necessari per la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo. L’appalto ha per oggetto la manutenzione - come meglio specificata negli articoli seguenti - degli impianti elevatori (ascensori, servoscala) al servizio degli stabili regionali dislocati su tutto il territorio regionale di competenza della Regione Campania. Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m. I del DPR 214/2010. Sono inoltre oggetto del presente contratto di manutenzione ulteriori impianti assimilabili ai precedenti e classificati come servoscala secondo quanto indicato nella Circolare 14 aprile 1997, emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La localizzazione degli impianti elevatori (ascensori e servoscale), le caratteristiche e il loro numero sono dettagliati nell’elenco allegato al presente capitolato. Altresì, sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero essere installati durante il periodo contrattuale; per tali impianti l’attività di manutenzione avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente. L’elenco sopra citato potrà subire variazione anche in diminuzione a seguito della dismissione di impianti esistenti o di stabili nei quali sono ubicati gli impianti. La manutenzione oggetto del presente capitolato avrà una durata di anni tre dalla data del verbale di consegna.
OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO. L’appalto ha per oggetto tutto quanto necessario all’effettuazione della fornitura del gasolio per autotrazione e per il gasolio per riscaldamento dei vari comprensori in conduzione ad ASET S.p.A. (vedi allegato1), secondo le leggi, i regolamenti vigenti, nonché le prescrizioni degli elaborati tecnici (vedi allegato2). Resta inteso che le quantità presunte indicate nell’allegato1 hanno valore meramente indicativo e, pertanto, potranno subire variazioni in ordine del 20% in più o in meno a seconda dei fabbisogni aziendali. L’Impresa aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura nelle quantità parziali di volta in volta occorrenti ad ASET spa secondo le contingenti necessità senza per questo accampare alcuna pretesa in ordine alle quantità fornite. Il gasolio dovrà essere conforme alle caratteristiche ed alle prescrizioni tutte dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.
OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO. 1. L’appalto ha ad oggetto la gestione, secondo forme, princìpi e modalità successivamente indicati, dei servizi dell’Ausiliario ed addetto alle pulizie consistenti nel supporto al personale dipendente a tempo indeterminato nelle attività di cura ed igiene della persona, nelle attività alberghiere, di lavanderia e di cucina, nella pulizia e nel riordino dei locali e quant’altro necessario e/o correlato. 2. L’appalto avrà la durata di mesi 24 ( ventiquattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto. Al termine del suddetto periodo l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso. 3. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con decorrenza dalla fine di ciascuno anno contrattuale, restando esclusa la possibilità per l’appaltatore di pretendere danni o indennizzi di sorta. Il recesso, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A/R con almeno due mesi di preavviso, potrà essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative e/o economiche dell’Opera Pia, per sopravvenute modifiche normative e per valutazione negativa complessiva dei risultati dei servizi oggetto dell’appalto, ad insindacabile giudizio dell’ente appaltante. 4. La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica di aggiudicazione definitiva e, se richiesto dalla stazione appaltante, avrà l’obbligo di continuare lo stesso alle condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 90 giorni dalla data della scadenza.
OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO. 1. Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza degli immobili sedi di uffici e di altri immobili vari, tutti di competenza del Comune di Fano. 2. La durata dell’appalto è di 48 mesi, a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020. Il termine decorre, comunque, dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto. 3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto, il contratto potrà essere prorogato agli stessi patti, prezzi e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

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  • OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO Oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola dell’infanzia del Comune di Arborea mediante utilizzo del centro cottura presente nella scuola, a favore degli alunni frequentanti e interessati rispettivamente per n. 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) ad impresa specializzata nella ristorazione collettiva. Il servizio avrà la durata di tre anni scolastici: 2021/22 – 2022/23- 2023/24 e sarà reso indicativamente, su comunicazione del Comune d’intesa con la Scuola, con decorrenza dal 04/10/2021 e termine il 31 maggio 2024, in concomitanza con i giorni di apertura della scuola dell’infanzia. Il numero dei pasti da erogare, in via presunta, per il periodo suddetto è quantificato in n. 39.015 pasti per i tre anni (scuola dell’infanzia alunni, insegnanti e personale ATA). I servizi connessi alla refezione sono i seguenti: a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti (pranzo) presso un centro cottura messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (in alternativa esclusivamente in caso di guasti presso il centro cottura o per cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preparazione di pasti alternativi già approvati dalla ASL); b) scodellamento e razionamento dei pasti; c) fornitura degli altri servizi di supporto alla ristorazione quali preparazione e riordino, pulizia e sanificazione sale cucine e refettori ecc. da effettuarsi con personale della ditta affidataria; d) le apparecchiature, non ricomprese nell’elenco di cui all’art.6 del presente capitolato, presenti nel centro cottura rimangono di proprietà della Ditta e dovrà essere ritirata obbligatoriamente alla scadenza del contratto con consegna delle chiavi di accesso alla struttura. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la strumentazione sono a carico della Ditta. A conclusione del servizio è onere della Ditta provvedere alla pulizia e sanificazione del Centro Cottura; e) fornitura dei piatti in ceramica, bicchieri infrangibili, caraffe in vetro e posate in acciaio, tovagliette e tovaglioli in carta e delle attrezzature necessarie per mantenere il cibo a temperatura; f) fornitura di tutti gli strumenti necessari alla preparazione dei pasti (utensili da cucina necessari per la preparazione dei cibi (ad esempio per: Pelare, schiacciare, affettare, grattugiare) pentole, padelle, contenitori per alimenti, adatti al frigorifero, al congelatore e al microonde, barattoli per la dispensa, prodotti per la cottura, forno, coltelli, taglieri, teglie da forno, ciotole e utensili per la misurazione utili all’erogazione del Servizio eventualmente anche non ricompresi nel presente elenco; g) pulizia e sanificazione delle cucine, dei refettori e locali annessi; h) gestione dei rifiuti; i) manutenzione ordinaria degli elettrodomestici e di tutte le attrezzature presenti nel centro di cottura comunale.

  • DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7 4.1 Durata 7 4.2 Opzioni e rinnovi 7

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.

  • Oggetto e durata 1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità. 2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio. 3. Le Regioni e le province Autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A). 4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa. 5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione: a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. 6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS. 7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e la Regione.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • DURATA DELL’ACCORDO QUADRO La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • DURATA DEL SERVIZIO Il “Servizio di Cassa” avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data del verbale di avvio della prestazione. L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per altri due anni. Alla scadenza del contratto, l’Aggiudicatario, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori detenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di: documenti, registri, stampati, sistemi informativi e quanto altro affidatogli, in custodia od in uso. In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi - in via subordinata - all’atto del conferimento dell’incarico al Cassiere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti: a. le anzidette esposizioni debitorie; b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente; c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate Le parti convengono che di comune accordo ed in qualsiasi momento possono apportare alle modalità di espletamento del servizio ogni perfezionamento ritenuto opportuno in base all’esperienza o in relazione alla disponibilità di nuovi mezzi tecnici.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • DURATA DELLA LOCAZIONE 3.1 La durata della locazione è pattuita in anni sei dal………. al……., decorso il quale periodo il contratto si rinnoverà, fatte salve le eccezioni di Xxxxx, per un periodo di ulteriori sei anni (art. 28 legge 27.7.78, n. 392). 3.2 Il CONDUTTORE, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al LOCATORE con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata. 3.3 In mancanza di disdetta per lettera raccomandata, inviata da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato a norma di Xxxxx. 3.4 L’immobile oggetto del presente contratto, e ciò a prescindere dalla decorrenza dell’obbligo di pagamento del relativo canone a carico del CONDUTTORE (concordato in ogni caso dal …. ) viene consegnato al CONDUTTORE alla data del presente atto. Da tale data, pertanto, il CONDUTTORE si rende responsabile in via diretta ed esclusiva della detenzione, custodia e conservazione dell’immobile, nonché di ogni altro e qualsiasi pregiudizio possa derivarle o derivare a terzi attraverso l’uso o la detenzione dell’immobile. Il CONDUTTORE si impegna perciò da tale data a manlevare e garantire espressamente, in qualsiasi sede, il LOCATORE da ogni conseguenza pregiudizievole possa derivargli in merito assumendosene ogni carico anche economico e tenendone del tutto esente il LOCATORE.