REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
D’AMBITO
Ufficio d’Ambito di Bergamo
Delibera di C.d.A. n. 21 del 21/04/2021 aggiornato con Delibera di C.d.A. n. 24 del 7/09/2022
Sommario
Sezione A - Regolamento del S.I.I. del Gestore d’Ambito 4
Art. 1 - Ente Gestore del servizio idrico integrato e Ambito di Applicazione 4
Art. 2 - Norme per il Servizio Idrico Integrato 4
5
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 4 - Sistema di distribuzione dell’acqua 5
Art. 5 - Modalità della fornitura 5
Art. 6 - Durata del contratto e disdetta 5
Capo II - FORNITURA PER L’UTENZA 6
Art. 8 - Aventi diritto all’erogazione del servizio 6
Art. 9 - Forniture su strade servite dalla rete 6
Art. 10 - Forniture su strade non servite dalla rete 6
Art. 11 - Norme per le forniture 7
Art. 12 - Richiesta di fornitura 8
Art. 14 - Contratti stipulati con precedenti gestori 8
Art. 15 - Norme per l’esecuzione della fornitura 9
Art. 16 - Costruzione delle reti di distribuzione esterne 9
Art. 17 - Scavi e ripristini 9
Art. 18 - Posizione e posa dei contatori 10
Art. 19 - Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori 10
Art. 20 - Custodia dei contatori 10
Art. 21 - Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori 11
Art. 22 - Messa a norma degli allacciamenti preesistenti 12
Art. 23 - Nuovi Piani Attuativi 12
Art. 24 - Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori 13
Art. 25 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture 13
Art. 26 - Interventi di Uniacque per fatto o nell’interesse del cliente 13
Art. 27 - Impegni di fornitura 13
Art. 28 - Continuità del servizio di erogazione 14
Art. 29 - Responsabilità del cliente 14
Art. 30 - Limitazione, interruzione e sospensione della fornitura 15
Art. 31 - Risoluzioni di diritto del contratto 16
Art. 32 - Prelievi abusivi e manomissione impianti 16
Art. 33 - Deposito cauzionale 16
Art. 34 - Erogazioni temporanee 17
Art. 36 - Impianti privati di estinzione incendi-antincendio 18
Art. 38 - Fontane pubbliche 19
CAPO III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE 19
Art. 39 - Sistema tariffario 19
Art. 40 - Misure e fatturazione dell’acqua 19
Art. 41 - Modalità dei pagamenti 20
Art. 42 - Lettura dei contatori 20
Art. 43 - Ricalcolo dei consumi 20
Art. 44 - Verifica dei contatori a richiesta del cliente 21
Art. 46 - Morosità: penalità e sanzioni 22
CAPO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI 24
Art. 47 - Caratteristiche degli impianti interni 24
Art. 48 - Collegamenti di impianti ed apparecchi 24
Art. 49 - Sistemi di disconnessione idraulica 25
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE 26
Art. 53 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati 26
Art. 55 - Applicabilità del diritto comune 26
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
26
CAPO VI - DISPOSIZIONI SULL’ALLACCIO 26
Art. 57 - Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate 28
Art. 58 - Allacciamento alla rete fognaria degli scarichi industriali 29
Art. 59 - Dismissione tratti di fognatura comunale e ricollegamento allacci esistenti 30
Art. 60 - Scarichi domestici già esistenti da allacciare in pubblica fognatura 30
Art. 61 - Allacciabilità ai collettori fognari 31
Art. 62 - Titolarità dello scarico 32
Art. 63 - Esecuzione delle opere di allacciamento fognario 32
Art. 64 - Manutenzione degli allacciamenti fognari 32
Art. 65 - Zone di espansione, piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio e piani integrati di intervento 33
Art. 66 - Proprietà delle opere 33
Art. 68 - Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne 34
Art. 70 - Sversamenti accidentali 35
Art. 71 - Scarichi temporanei 36
Art. 72 - Richiesta per servizio di fognatura e costi di allacciamento 36
Art. 73 - Modalità tecniche per l’allaccio alla fognatura 36
Art. 75 - Permesso di allacciamento 37
CAPO VII - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE 37
Art. 76 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue domestiche ed assimilate 37
Art. 77 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue industriali 38
Art. 78 - Tariffa di fognatura e depurazione acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 38
CAPO VIII - DISPOSIZIONI VARIE 39
Art. 79 - Infrazioni e penalità per attivazione scarichi 39
CONTROVERSIE E TRATTAMENTO DEI DATI
39
Art. 81 - Trattamento dei dati personali 40
Sezione B - SCARICHI IN RETE FOGNARIA 41
41
Art. 82 - Ammissibilità degli scarichi 41
Art. 83 - Scarichi contenenti sostanze pericolose 42
Art. 84 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche 42
45
Art. 85 - Programmi di controllo degli scarichi 45
Art. 86 - Criteri generali per l’effettuazione del controllo 46
46
Art. 88 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico e comunicazione/richiesta di assimilazione 48
Art. 89 - Durata dell’autorizzazione allo scarico 48
Art. 90 - Tipologie di richiesta concernenti l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
Art. 91 - Procedura per l’istruttoria relativa all’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in capo all’Ufficio d’Ambito (compresi DLgs 387/2003 e Dlgs 20/2007) 50
Art. 92 - Procedura per l’istruttoria relativa alla richiesta/comunicazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche in capo all’Ufficio d’Ambito 50
Art. 93 - Procedura per l’istruttoria relativa all’autorizzazione allo scarico non in capo all’Ufficio d’Ambito . 50 Art. 94 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore 51
Art. 95 - Oneri di istruttoria 52
Sezione C - CRITERI REGOLATORI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI 53
Art. 96 - Formula di calcolo per i corrispettivi dei clienti industriali che scaricano in pubblica fognatura 53
Art. 97 - Installazione del misuratore di portata 54
Art. 98 - Misurazione del volume scaricato 54
Art. 99 - Criteri per misura e qualità 55
Art. 100 - Volume autorizzato 56
Art. 101 - Criteri per penalizzazioni 56
Sezione D - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 57
Art. 102 - Disposizioni finali e transitorie 57
Art. 103 - Allegati al Regolamento d’Ambito 57
ALLEGATO A - Tariffe, contributi di allacciamento, elenco prezzi, penalità del servizio idrico integrato 57
ALLEGATO B - Oneri di istruttoria 57
ALLEGATO C - Modulistica presentazione istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
competenza dell’Ufficio d’Ambito 57
Sezione A - Regolamento del S.I.I. del Gestore d’Ambito
Art. 1 - Ente Gestore del servizio idrico integrato e Ambito di Applicazione
1. La Società UNIACQUE S.p.A. (di seguito denominata “Uniacque”) gestisce il servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo (di seguito “Ato”) in conseguenza dell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo.
2. Ai sensi dell’art.1 Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR dell’ARERA il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e include anche i seguenti servizi:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più clienti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali come da disciplinare tecnico allegato alla convenzione di servizio con l’Ufficio d’Ambito di Bergamo.
3. La presa in carico di qualunque altro segmento/attività non idrica ma che utilizza anche infrastrutture del Servizio Idrico Integrato è disciplinato con specifico schema contrattuale di affidamento approvato dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo.
4. La completa osservanza delle disposizioni del regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate.
Art. 2 - Norme per il Servizio Idrico Integrato
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d’erogazione del Servizio Idrico Integrato ed i rapporti fra Uniacque e il Cliente.
2. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, consultabili sul sito internet di Uniacque e scaricabili in formato elettronico, disciplinano i rapporti con tutti i clienti e si devono intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate anche tramite pubblicazione sul sito internet di Uniacque come viene effettuato per le voci relative alla tariffa e alle modalità di fatturazione.
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni previste dalle delibere ARERA 655/2015/R/idr e 917/2017/R/idr e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4 - Sistema di distribuzione dell’acqua
1. Uniacque eroga acqua potabile con il sistema di misurazione dei consumi conforme agli standard
dell’Unione Europea.
Art. 5 - Modalità della fornitura
1. L’erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili.
2. Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, dalla Carta dei Servizi in vigore e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo Cliente all’atto della conclusione del contratto. Per le utenze situate ad una quota superiore alla linea dei carichi idraulici disponibile, la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento necessari è a cura e spese del Cliente.
Art. 6 - Durata del contratto e disdetta
1. Il contratto di fornitura è, di norma, da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da rilasciare in forma scritta. La disdetta da parte di Uniacque verrà effettuata con preavviso di almeno 30 giorni.
1. Nel caso di vendita di unità immobiliare, di cessazione del regolare possesso o di cessazione della regolare detenzione, dove sia già disponibile un contatore chi subentra nella proprietà o nel regolare possesso o nella regolare detenzione deve stipulare un nuovo contratto, versando l’importo stabilito nell’Allegato A al presente Regolamento. In tale caso è necessario che il subentrante e il cliente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione con cui concordare la lettura del contatore.
2. Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e il Cliente uscente non abbia disdettato il contratto di fornitura secondo l’art. 6, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti di Uniacque.
3. In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili verso Uniacque di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto. Gli eredi sono tenuti a disdire il contratto oppure, se si desidera mantenere attiva l’utenza, sono tenuti a stipulare un nuovo contratto: in quest’ultimo
caso è dovuto il pagamento della sola imposta di bollo per il nuovo contratto e non saranno addebitate le spese contrattuali di cui Allegato A.
Capo II - FORNITURA PER L’UTENZA
Art. 8 - Aventi diritto all’erogazione del servizio
1. Il contratto di fornitura dell’acqua potabile è stipulato con la persona, fisica o giuridica, che fornisca idonea documentazione relativa al titolo attestante, in suo capo, la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare.
2. Si intendono regolari possessori o detentori i soggetti che godano del diritto di usufrutto, uso, abitazione (o assegnazione della casa coniugale in forza del provvedimento giudiziale emesso nell’ambito di giudizio di separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio), assegnazione di alloggio popolare, successione in corso di registrazione, locazione (in forza di contratto registrato, fatta eccezione per i contratti transitori di durata inferiore ai trenta giorni, per i quali la registrazione non è prevista), comodato (in forza di contratto registrato o, comunque, in via di registrazione) e abitazione per decesso del convivente di fatto.
3. La suddetta documentazione dovrà essere fornita in originale o copia autentica, o, comunque, mediante il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.
4. A tutti i contraenti verrà applicato un deposito cauzionale, così come meglio previsto nel presente Regolamento, in conformità ai criteri regolatori dell’ARERA, in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo annuo.
Art. 9 - Forniture su strade servite dalla rete
1. Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile Uniacque, entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento da parte del richiedente di un contributo a fondo perduto la cui tipologia e entità sono determinati nell’Allegato A, oltre al pagamento delle spese contrattuali.
2. Nel caso di cambi di destinazione d'uso o di una fornitura di maggiore entità di quella già in uso o di interventi di trasformazione urbanistica, Uniacque, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, eseguirà le opere di adeguamento della rete di distribuzione a fronte del versamento da parte del richiedente di un contributo a fondo perduto la cui tipologia e entità sono determinati nell’Allegato A, oltre al pagamento delle spese contrattuali.
Art. 10 - Forniture su strade non servite dalla rete
1. Per le strade e piazze non provviste della rete di distribuzione, Uniacque può accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, dietro versamento di un contributo a fondo perduto la cui tipologia e entità sono determinati nell’Allegato A, oltre al pagamento delle spese contrattuali.
Art. 11 - Norme per le forniture
1. La fornitura viene effettuata agli aventi diritto mediante la posa di contatore per il consumo dell'acqua a servizio di ogni singola unità immobiliare nonché di un contatore differenziato per le attività produttive e del settore terziario e per uso antincendio.
2. Si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:
a) i condomini di nuova edificazione devono essere dotati di singoli punti di fornitura (contatore) per ogni unità immobiliare del condominio stesso; un unico allacciamento e unico punto di misura sarà valutato solo nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile la posa di singoli punti di fornitura, a seguito di adeguata istruttoria tecnica e subordinatamente alla posa di contatori individuali interni, per ogni unità immobiliare;
b) nel caso di condomini esistenti e già regolarmente costituiti, Uniacque può concedere, in via subordinata e residuale rispetto ai contatori individuali, che gli stabili stessi siano serviti da un solo allacciamento e un solo contatore, a condizione che siano posati contatori divisionali interni per unità immobiliare, preferibilmente collocati nelle parti comuni, per il riparto del consumo. Il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall’amministratore di condominio;
c) al fine di perseguire ed incentivare la posa di misuratori di lettura individuali, per ogni unità immobiliare, anche per i condomini esistenti, viene definito nell’allegato A una specifica tipologia a costo agevolato al fine di incentivare la posa del misuratore stesso;
d) è ammesso un unico contratto di fornitura nel caso in cui vi sia una contitolarità dell’utenza da parte di più utilizzatori, cioè nel caso più Clienti usufruiscano di una stessa fornitura, il contratto di fornitura sarà intestato ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
e) è ammesso un unico contratto di fornitura nel caso di stabili con due o più proprietari, per i quali non sia prescritta la costituzione dell’amministrazione in condominio, sempreché i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne gli obblighi contrattuali ed indichino il destinatario per il recapito delle bollette;
f) quando la fornitura dell’acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio, e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere fornito, perché si possa procedere all’allacciamento del nuovo impianto, il consenso dell’amministratore del condominio o, nel caso in cui l’edificio non sia costituito in condominio, quello dei restanti proprietari;
g) l’alimentazione delle piscine deve essere preventivamente comunicata ad Uniacque ed
effettuata con modalità tali da non creare disservizi sulla rete;
h) Per una corretta contabilizzazione delle acque reflue industriali, gli stabilimenti che hanno uno scarico industriale e alimentazione da acquedotto, devono avere un punto di fornitura dedicato al processo, separato dal punto di fornitura per gli usi civili e assimilati. Per gli stabilimenti nuovi Uniacque chiede la separazione dei contatori fiscali. Per gli stabilimenti esistenti Uniacque, per consumi annui inferiori a 5.000 mc/anno, può derogare a tale previsione ove la separazione degli impianti risultasse, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, eccessivamente onerosa ed in tal caso si procederà con contatori divisionali interni, a cura dell’utente, che ne assume l’obbligo della manutenzione e del corretto funzionamento.
Art. 12 - Richiesta di fornitura
1. La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto da Uniacque e deve essere firmata dall’avente diritto o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto.
2. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l’accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l’allacciamento.
3. La concessione della fornitura d’acqua per uso antincendio è subordinata alla presentazione da parte del cliente dei documenti e delle certificazioni previste dalle norme di legge e rilasciati dai soggetti abilitati.
1. La fornitura dell’acqua è subordinata alla stipula di apposito contratto, con l’osservanza delle
norme del presente Regolamento e delle disposizioni di ARERA.
2. I contratti di fornitura sono stipulati da Uniacque e sottoscritti dal Cliente per ogni singola unità immobiliare, salvo diversa pattuizione tra le parti.
3. Il contratto viene stipulato in un solo esemplare che rimarrà presso Uniacque: al Cliente ne viene rilasciata una copia.
4. Qualora il Cliente ne faccia espressa richiesta il contratto verrà redatto in duplice originale: in tal caso il Cliente è tenuto al pagamento della relativa imposta di bollo.
5. Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dei lavori necessari alla fornitura dell’acqua e delle spese contrattuali.
6. È pure a carico del Cliente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell’acqua o sugli apparecchi, o comunque in relazione alla fornitura d’acqua.
7. Il titolare del contratto è responsabile dell’esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione a Uniacque.
8. Al momento della stipula del contratto sarà rilasciata al Cliente copia del presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato.
9. Uniacque attiverà sistemi per la stipula digitale del contratto utilizzando strumenti telematici accessibili tramite internet senza costi aggiuntivi per il Cliente. Fino all’attivazione del servizio i contratti su supporto cartaceo potranno essere trasmessi, per la sottoscrizione e conseguente restituzione della copia di competenza del cliente, tramite il servizio postale o sistema equivalente, possibilmente digitale.
Art. 14 - Contratti stipulati con precedenti gestori
1. I contratti stipulati dai clienti con i precedenti gestori sono trasferiti a Uniacque senza oneri a carico del Cliente. Per tali casi il titolare del contratto con il pagamento della prima fattura emessa da
Uniacque riguardante i consumi idrici, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 1559 e seguenti del CC, accetta le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Uniacque garantisce al Cliente la costante informazione sulle condizioni economiche e sulle modalità di prestazione dei servizi secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi
Art. 15 - Norme per l’esecuzione della fornitura
1. Spetta esclusivamente a Uniacque determinare, sulla base di idonei accertamenti tecnici ed in relazione al consumo previsto, il diametro dell’allacciamento e del contatore e scegliere il luogo tecnicamente più idoneo per la costruzione dell’allacciamento e per il posizionamento del contatore.
Art. 16 - Costruzione delle reti di distribuzione esterne
1. Qualunque lavoro di costruzione delle reti di distribuzione esterne, come definite dall’art. 3, fino al punto di consegna è eseguito esclusivamente da Uniacque o dal personale dalla stessa incaricato. Quanto sopra è pertanto vietato ai clienti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte di Uniacque, ogni altra azione a norma di legge.
2. L’allacciamento verrà eseguito in conformità alle specifiche tecniche emanate da Uniacque.
1. Uniacque per la costruzione degli allacciamenti provvederà, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, all’esecuzione delle opere murarie, degli scavi e dei ripristini dalla tubazione di distribuzione fino al punto di consegna, che si colloca al limite tra la proprietà pubblica o privata ad uso pubblico e la prima proprietà privata.
2. Tali lavori possono essere realizzati direttamente dal Cliente, qualora lo richieda, nel rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni tecniche di Uniacque, solo in caso di consenso di quest’ultimo. In tal caso il Cliente deve acquisire tutte le autorizzazioni necessarie e quale committente dell’opera, sarà l’unico responsabile nell’esecuzione dei lavori e del coordinamento con gli altri sotto servizi e dovrà osservare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni. Indipendentemente dalle modalità del lavoro attuate o prescritte, saranno pertanto in capo al Cliente tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di rispetto del codice della strada, la perfetta esecuzione e manutenzione dei ripristini stradali nonché il risarcimento per ogni e qualunque danno a persone o cose che dovesse verificarsi in conseguenza di dette opere.
3. In ogni caso l’allacciamento, come definito dal presente Regolamento, è eseguito da Uniacque, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, previo il pagamento dei costi indicati nel preventivo.
Art. 18 - Posizione e posa dei contatori
1. Per le nuove richieste di fornitura e per gli edifici ristrutturati, il contatore deve essere posizionato al limite tra la proprietà pubblica o privata ad uso pubblico con convenzione e la prima proprietà privata, nel posto più idoneo stabilito da Uniacque e di facile accesso al proprio personale.
2. Per la posa del contatore su richiesta del Cliente, lo stesso dovrà corrispondere a Uniacque un
contributo determinato nell’Allegato A.
Art. 19 - Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori
1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni di Uniacque ed esclusivamente dal proprio personale o dal personale da esso incaricato.
2. Per lo spostamento del contatore su richiesta del Cliente, lo stesso dovrà corrispondere a Uniacque un contributo determinato nell’Allegato A.
3. Uniacque può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori e ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese del Cliente qualora il contatore stesso, per modifiche dei luoghi in seguito a decisioni del Cliente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione. In tal caso il Cliente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti da Uniacque.
4. La normalizzazione della rete ovvero lo spostamento del contatore al confine tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, avverrà secondo i seguenti criteri:
a) le attività su suolo pubblico sia idrauliche che edili saranno a carico e cura (attività e costi) di Uniacque S.p.A.;
b) le attività di natura idraulica, su suolo privato, saranno a carico e cura (attività e costi) di Uniacque S.p.A.;
c) le attività di natura edile (lavori di scavo, ripristino e creazione nuovo vano di alloggiamento dei contatori, sia nicchia che pozzetto), su suolo privato, saranno a carico e cura (attività e costi) del Cliente.
5. Uniacque si riserva, a proprio esclusivo giudizio e previo avviso al Cliente, di variare il calibro del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali.
Art. 20 - Custodia dei contatori
1. Il Cliente è consegnatario del contatore e di eventuali altri apparecchi presso di lui installati dei quali dovrà avere massima cura rimanendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause allo stesso imputabili.
2. Nel caso di guasti il Cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione a Uniacque affinché
questo possa provvedere.
3. In caso di rottura del contatore per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non essere stato adeguatamente protetto, secondo le idonee istruzioni fornite da Uniacque, il Cliente dovrà corrispondere a Uniacque un contributo come determinato nell’Allegato A.
4. Il Cliente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
5. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell’erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro il Cliente.
6. Uniacque si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà del privato al fine di garantire una corretta erogazione del servizio, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.
7. Uniacque è tenuta a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, così come è tenuta a rispettare i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori ai sensi del Decreto Ministeriale n. 155/2013.
8. Qualora la verifica del misuratore sia richiesta dal cliente, in caso di conformità metrologica dello stesso, il costo sarà a carico del Cliente, recuperato nelle forme di legge.
Art. 21 - Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori
1. Qualunque lavoro di riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio della rete di distribuzione fino al punto di misura (contatore) compreso, è eseguito a cura di Uniacque con oneri da ripartire nei modi seguenti:
a) qualora il punto di consegna sia conforme alle previsioni regolatorie (al confine tra le proprietà pubblica/privata come disciplinato dal presente regolamento) si prevede quanto segue:
i. le attività sul tratto a monte del punto di misura sono realizzate con onere completo a carico di Uniacque (sia opera idraulica che opere edili).
ii. le attività sul tratto a valle del punto di misura sono realizzate con onere completo a carico del Cliente (sia opera idraulica che opere edili).
b) qualora il punto di consegna non sia conforme alle previsioni regolatorie, si prevede, per le attività manutentive, quanto segue:
i. nel caso in cui il punto di misura sia esistente e posato all’interno della proprietà privata, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture del servizio idrico integrato poste a monte del punto di misura, questo compreso, sono a cura ed onere di Uniacque per la sola parte idraulica, mentre a cura ed onere economico a carico del Cliente, per la parte edile (scavi e ripristini);
ii. nel caso in cui il punto di misura sia esistente e posato su suolo pubblico, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture del servizio idrico integrato poste su suolo pubblico, dal punto di misura, questo compreso, fino al limite della prima proprietà privata, sono a completa cura di Uniacque S.p.A. con onere economico a carico di Uniacque S.p.A.
2. Il manufatto di alloggiamento del misuratore è di proprietà del Cliente, l’apparecchiatura di misura è di proprietà di Uniacque e gli oneri correlati ad Interventi effettuati su richiesta del Cliente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili, sono al Cliente stesso inputati.
3. Qualora il punto di fornitura non sia conforme alle previsioni regolatorie, si prevede ai fini delle responsabilità connesse o correlate, quanto segue:
a) il tratto di rete a valle del contatore su proprietà pubblica ricade sotto la responsabilità di Uniacque sino al confine di qualsiasi altra proprietà privata;
b) il tratto di rete a monte del contatore posizionato in proprietà privata, ricade sotto la responsabilità del Cliente sino al confine di qualsiasi altra proprietà privata.
4. Nel caso di rete del servizio idrico integrato, non di allaccio alla rete, posata in proprietà privata, ogni onere di manutenzione e ripristino ed eventuali danni causati da perdite sono a carico di Uniacque S.p.A.. Sono esclusi invece attività di ripristini di opere realizzate non conformemente al rispetto della servitù sottoscritta o di fatto a tutela della tubazione.
5. Nel caso in cui il Cliente non effettui le opere edili di sua competenza Uniacque S.p.A. provvede alla realizzazione del punto di consegna che verrà posto al limite di proprietà. Gli oneri economici per la realizzazione del vano di alloggiamento del punto di misura e ricollegamento all’impianto privato sono posti a carico del Cliente a cui passa la responsabilità dell’impianto che rimane a valle del nuovo punto di consegna. Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, a insindacabile giudizio di Uniacque S.p.A., la stessa si riserva di interrompere la fornitura, nel rispetto della disciplina regolatoria.
Art. 22 - Messa a norma degli allacciamenti preesistenti
1. Per quanto riguarda i misuratori di consumo, qualora sussistano situazioni, ereditate da precedenti gestori, non a norma con il presente Regolamento o con le disposizioni regolatorie, o comunque più in generale situazioni non conformi con le previsioni regolatorie tempo per tempo vigenti, Uniacque procederà, a proprio insindacabile giudizio tecnico, alla messa a norma degli impianti inviando una notifica al titolare del contratto.
2. I costi correlati all’attività di normalizzazione del precedente comma sono a carico di Uniacque.
Art. 23 - Nuovi Piani Attuativi
1. La costruzione delle reti di distribuzione nei nuovi piani attuativi è eseguita a cura di Uniacque, o dal personale da esso incaricato, previa accettazione e pagamento del preventivo di spesa che Uniacque provvederà a redigere.
2. Il committente del piano attuativo o chi per esso deve presentare a Uniacque, precedentemente alla stipula della convenzione con il Comune, apposito progetto a firma di un professionista abilitato con indicazione delle nuove condotte e corredato dai documenti tecnici richiesti da Uniacque. Il progetto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni di Uniacque. Spetta a Uniacque approvare il progetto, richiederne la modifica o emanare opportune prescrizioni sulla base di idonei accertamenti tecnici. L’approvazione del progetto è vincolante per l’esecuzione delle opere idrauliche.
3. Il preventivo di spesa sarà determinato secondo le voci indicate nell’Allegato A del presente
Regolamento, oltre alle spese di istruttoria previste nell’Allegato stesso.
4. Per le voci non previste nell’allegato A il preventivo di spesa sarà definito applicando alle quantità di lavori e materiali necessari la valorizzazione riportata nel vigente listino prezzi edito dalla CCIAA di Bergamo, ai bollettini ufficiali dei prezzi vigenti al momento o ad altri listini di riferimento.
5. È facoltà del committente richiedere a Uniacque, contemporaneamente alla posa della rete di distribuzione, anche l’esecuzione degli allacciamenti ai lotti costituenti il piano attuativo. In tal caso Uniacque provvederà all’esecuzione degli allacciamenti, previo versamento dell’importo di cui all’allegato A, e alla posa dei contatori per i vari lotti. Tali contatori saranno intestati a Uniacque e resteranno piombati: potranno essere attivati solo dietro presentazione di apposito permesso di costruire relativo al lotto in questione e richiesta di subentro.
6. Saranno compresi nel progetto e nel preventivo anche le attività di potenziamento degli impianti e
delle reti che si renderanno necessarie per consentire l’effettuazione della fornitura idrica richiesta
dal Committente del piano attuativo anche se da realizzare in zone esterne al piano attuativo.
7. Uniacque avrà comunque il diritto di accedere alla rete di distribuzione posata in qualsiasi momento per la gestione, l’estensione e la manutenzione della rete anche se le opere di urbanizzazione non sono ancora state cedute al comune.
Art. 24 - Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori
1. Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l’adduzione dell’acqua dalla presa al punto di consegna, compresi il misuratore e eventuali altri apparecchi installati presso il Cliente, rimangono di proprietà del Comune, salvo che non siano realizzate da Uniacque, e affidati in concessione amministrativa alla stessa Uniacque, anche se costruite con il contributo economico del Cliente, restando a quest’ultimo il diritto d’uso per l’erogazione richiesta.
2. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell’impianto interno poste a valle del punto di
consegna sino agli apparecchi di utilizzazione.
Art. 25 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture
1. Uniacque ha diritto di rifiutare nuove richieste di fornitura solamente per motivazioni tecniche quali la non adeguata potenzialità degli impianti e delle reti o la limitata disponibilità di risorsa idrica.
2. Nel caso in cui, in taluni periodi, la disponibilità idrica fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i bisogni o in caso di gravi motivi connessi ad emergenze tecniche Uniacque potrà sospendere o revocare in tutto o in parte le forniture per usi non domestici non disalimentabili.
3. Uniacque, nei limiti della prevedibilità tecnica della sospensione o della revoca della fornitura, deve dare congruo preavviso al Cliente, conformemente a quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
Art. 26 - Interventi di Uniacque per fatto o nell’interesse del cliente
1. Il Cliente è tenuto a rimborsare qualsiasi intervento di Uniacque effettuato su richiesta o per responsabilità del Cliente stesso.
2. Le spese sostenute da Uniacque per sopralluoghi, sostituzioni, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi, rese necessarie per fatto o nell’interesse del Cliente presso il quale sono installati, anche in caso di danni per gelo, sono a carico di quest’ultimo.
3. Le spese saranno rimborsate secondo l’importo fissato nell’Allegato A al presente Regolamento.
Art. 27 - Impegni di fornitura
1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna, qualora non diversamente specificato sul contratto di utenza, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (“Disposizioni in materia di risorse idriche”).
2. La pressione ai punti di consegna può subire diminuzioni o sospensioni a causa di lavori di manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione o per cause di forza maggiore.
3. Tali impegni si intendono vincolanti per Uniacque nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili e per le utenze situate ad una quota inferiore alla linea dei carichi idraulici disponibili.
4. Per gli usi dell’acqua non domestici, qualora non diversamente specificato sul contratto d’utenza, si
intendono come impegni di fornitura una dotazione minima individuata come da tabella seguente:
Diametro contatore | Dotazione minima annua |
DN 15 (1/2”) | 200 mc/anno |
DN 20 (3/4”) | 800 mc/anno |
DN 25 (1”) | 1.600 mc/anno |
DN 32 (1 ¼”) | 2.400 mc/anno |
Oltre DN 32 (1 ¼”) | 4.000 mc/anno |
per tali usi l’attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un’ora di attingimento medio, riferito alla dotazione minima annua.
Art. 28 - Continuità del servizio di erogazione
1. Fermo restando che Uniacque è impegnata ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell’acqua in conformità agli standard indicati nell’apposita Carta dei Servizi, nessuna responsabilità potrà alla stessa essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo necessario. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi.
2. Nel limite del possibile, Uniacque si impegna a preavvertire i Clienti interessati di eventuali interruzioni e a rimuoverne le cause, secondo la disciplina regolatoria vigente.
Art. 29 - Responsabilità del cliente
1. I Clienti dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che
per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio.
2. Il Cliente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la conduttura di presa, il contatore e gli accessori di proprietà di Uniacque, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile.
3. Il Cliente è responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso per negligenza, incuria o abuso.
4. Il Cliente deve provvedere a proteggere adeguatamente dal gelo la conduttura di presa, il contatore ed i relativi apparecchi e di ciò viene preventivamente informato da Uniacque S.p.A. mediante consegna, alla stipula del contratto, di note esplicative.
5. Sono a carico del Cliente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l’acqua dispersa e per eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acqua, i cui corrispettivi sono esposti nell’Allegato A.
6. Ogni Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni, in particolare è direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell’acqua a valle del punto di consegna.
7. Il Cliente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili
nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite d’acqua.
8. Non saranno ammessi abbuoni o sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui responsabilità è del Cliente a norma di Regolamento e secondo le direttive di ARERA.
Art. 30 - Limitazione, interruzione e sospensione della fornitura
1. Uniacque ha diritto di limitare, interrompere e sospendere la somministrazione dell’acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità del Cliente, anche se riferita a singole voci della fattura, secondo le discipline regolatorie vigenti.
2. Nello specifico, per le utenze domestiche residenti che non sono titolari di bonus acqua, la fornitura può essere sospesa solo quando il debito supera l'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia a tariffa agevolata, e solo in seguito all'intervento di limitazione della fornitura, se tecnicamente possibile. In questo caso, la fornitura può essere sospesa:
a) trascorsi 25 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è inferiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata e/o se il cliente non è risultato destinatario di una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi;
b) trascorsi 20 giorni dall'intervento di limitazione, se il debito è superiore al triplo dell'importo dovuto nell'anno precedente per i consumi in fascia agevolata, oppure se il cliente è già stato costituito in mora nell'arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità. Questo termine trova applicazione anche nei casi in cui il cliente moroso risulti servito da gestori per i quali l'Autorità abbia accolto l'istanza presentata per il riconoscimento in tariffa di un maggior onere di morosità rispetto al costo standard previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente.
3. Se l'intervento di limitazione della fornitura non è tecnicamente possibile, Uniacque può sospendere la fornitura solo dopo aver inviato al cliente una comunicazione scritta che illustra i motivi tecnici che rendono impossibile la limitazione.
4. In caso di utenza condominiale, Uniacque non può procedere alla limitazione, alla sospensione o alla disattivazione della fornitura se, per il debito a cui si riferisce la messa in mora, è stato eseguito un pagamento parziale, a condizione che il pagamento copra almeno la metà del debito complessivo e che sia effettuato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora. Se entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale il condominio non provvede a saldare l'intero importo dovuto, Uniacque può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura.
5. La fornitura non può essere sospesa né disattivata alle utenze domestiche residenti titolari di bonus acqua e alle utenze "non disalimentabili", che sono:
• le utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus acqua;
• le utenze ad "uso pubblico non disalimentabile" quali, ad esempio, scuole, ospedali, strutture militari o di vigilanza, carceri, bocche antincendio.
6. Per tutte le utenze, la fornitura non può comunque essere sospesa o disattivata nei giorni di venerdì e sabato, nei giorni festivi e nei giorni che precedono i festivi.
7. Uniacque può procedere alla sospensione del servizio, anche senza preavviso, nelle sotto indicate situazioni:
a) per cause di pericolo oggettivo;
b) per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire continuità al servizio;
c) per appropriazione fraudolenta di acqua, compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta;
d) ogni altra causa di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.
Art. 31 - Risoluzioni di diritto del contratto
1. Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità del Cliente, da parte di Uniacque si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell’erogazione dell’acqua a seguito dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 46, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.
Art. 32 - Prelievi abusivi e manomissione impianti
1. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati da Uniacque o ammessi dal presente Regolamento.
2. Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge e legittima Uniacque a sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.
3. Uniacque sanzionerà i prelievi abusivi e la manomissione degli impianti, considerando tale qualsiasi intervento non autorizzato sugli stessi, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, oltre all’addebito delle spese sostenute per l’eliminazione dell’abuso.
4. Non sarà considerato abusivo il prelievo di acqua a favore di immobili di proprietà di un Ente pubblico territoriale non misurata con contatore sino all’avvenuta messa a norma dell’impianto secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
1. Ai sensi dei disposti delle delibere dell’ARERA n. 86/2013 e art. 34 della n. 643/2103 è istituito a carico del Cliente il deposito cauzionale a garanzia dei corrispettivi dovuti per i servizi resi al Cliente medesimo. Il deposito cauzionale è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo, con ciò intendendosi sia i corrispettivi per le quote variabili che per quelle fisse.
2. Per i clienti finali, con contratti di somministrazione in essere alla data del 28.02.2013, Uniacque può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai clienti finali stessi prima di tale data, a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia; qualora tali conguagli debbano essere versati dal Cliente finale a Uniacque essi sono effettuati rateizzandoli in due bollette.
3. Per i clienti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta e con consumi annui fino a 500 mc, Uniacque non può richiedere il versamento del deposito cauzionale.
Art. 34 - Erogazioni temporanee
1. Uniacque ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all’aperto, giostre, circhi, ecc. a carattere occasionale e per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale “altri usi”.
2. La durata dell’erogazione temporanea non può essere superiore a 30 giorni solari.
3. Alla scadenza del contratto Uniacque provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.
4. Le erogazioni temporanee sono concesse previo pagamento di tutte le spese per l’esecuzione dei
lavori secondo le procedure normalmente in uso.
5. È in generale dovuto il pagamento di tutte le altre spese previste dal presente Regolamento, quali ad esempio l’attivazione della fornitura, la posa del contatore, la rimozione del contatore e le spese contrattuali.
6. Il Cliente, all’atto della richiesta, è tenuto a versare anticipatamente gli importi relativi alla quota fissa, pari ad un mese, e ai consumi idrici presunti, da conguagliarsi al termine dell’utilizzo, fissati come segue:
• 3 mc/giorno per sagre, feste paesane e similari;
• 6 mc/giorno per attività quali luna park, giostre, spettacoli all’aperto e similari;
• 10 mc/giorno per attività quali circhi, fiere e similari.
1. Il Cliente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare
non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo Regolamento.
2. In caso di variazione della tipologia contrattuale, il Cliente avrà diritto ad eventuali riduzioni dalla data di stipula del nuovo contratto.
3. Le tipologie di uso sono quelle approvate dall’Ufficio d’Ambito in attuazione della delibera di ARERA
n. 665/2017.
4. Ai fini della determinazione della fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche, si fa riferimento ai componenti del nucleo famigliare o del nucleo di residenza come da risultanze anagrafiche, in subordine si utilizza il criterio pro- capite di tipo standard definito dall’ARERA.
5. Per ragioni di interesse pubblico generale, l’acqua che alimenta le fontane pubbliche è fornita a titolo gratuito, sia per le quote fisse che per il consumo; Uniacque ne rileva il consumo ai fini del bilancio idrico nel rispetto del TIMSII.
6. Uniacque può fornire acqua ad uso innevamento o ad uso diverso da quello potabile, qualora le condizioni tecniche ed economiche lo consentano e subordinatamente alla disponibilità per uso idropotabile.
7. I volumi di acqua prelevati da pozzi o sorgenti privati, qualora conferiti in pubblica fognatura, saranno soggetti a tariffazione vigente per quanto attiene la quota di fognatura e di depurazione in relazione ai volumi rilevati o dichiarati ed alle quote fisse.
8. In tutti quei contesti in cui sia presente un nucleo isolato, come definito dall’art. 1 comma 5 del disciplinare tecnico, (acquedotti rurali) la relativa gestione non compete ad Uniacque e non viene svolta dalla stessa. Uniacque rende comunque disponibile un punto di fornitura più prossimo alla rete di acquedotto.
Art. 36 - Impianti privati di estinzione incendi-antincendio
1. Gli impianti antincendio ad uso privato devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico del Cliente in base alle prescrizioni normative ed alle valutazioni degli Enti preposti; la fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, Uniacque non assume alcun impegno né responsabilità circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura.
2. Il Cliente dovrà, se necessario, farsi carico della realizzazione di eventuali vasche di accumulo per fronteggiare ogni emergenza.
3. Sono a carico del Cliente tutte le spese di costruzione e manutenzione dell’impianto antincendio a
valle del punto di consegna, nonché le spese per le visite periodiche degli Enti preposti.
4. Idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati solo sopra condotte adeguatamente dimensionate e solo previo benestare di Uniacque.
5. L’impianto antincendio deve essere separato dall’impianto utilizzato per altri usi: il Cliente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all’estinzione.
6. Tutti gli impianti antincendio devono essere dotati di contatore. Nelle more della messa a norma degli allacciamenti preesistenti, in assenza del contatore la rottura del sigillo posto sulla saracinesca senza giustificato motivo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato A, comprese le spese per il ripristino del sigillo posto sulla saracinesca.
7. Per usufruire dell’uso gratuito previsto per lo spegnimento incendio, il cliente deve comunicare a Uniacque, tramite raccomandata o via fax, via pec entro 2 giorni lavorativi l’eventuale utilizzo dell’impianto in caso di incendio.
8. Ogni altro utilizzo dell’acqua dall’impianto antincendio è abusivo e comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato A.
1. Gli idranti antincendio dei comuni installati sulle strade pubbliche e collegati alla rete pubblica di acquedotto sono mantenuti a cura e spese di Uniacque.
2. Restano a carico dell’amministrazione Comunale le spese per l’installazione degli stessi ed eventuali interventi di modifica richiesti espressamente dalla stessa Amministrazione Comunale, qualora tecnicamente realizzabili.
3. Uniacque in ogni caso, non garantisce né portata né pressione al punto di fornitura dell’idrante
antincendio.
4. È assolutamente vietato utilizzare l’acqua prelevandola dagli idranti antincendio per usi diversi dall’estinzione incendi: l’utilizzo degli idranti stradali è consentito solamente agli Enti preposti nello svolgimento delle operazioni per spegnimento degli incendi.
5. L’utilizzo non autorizzato degli idranti stradali comporta l’applicazione delle sanzioni previste nell’Allegato A.
1. Tutte le fontane pubbliche devono essere dotate di contatore intestato all’Ente proprietario.
2. Le fontane alimentate dai troppo pieni dei bacini o da reti separate non facendo parte della rete di acquedotto, non sono assoggettate al presente Regolamento e non sono gestite da Uniacque.
3. La gestione e la manutenzione delle fontane pubbliche a valle del punto di consegna è a carico
dell’Ente proprietario.
4. L’installazione di nuove fontane o il ripristino di una dismessa è subordinata al parere favorevole di Uniacque.
5. Uniacque ha la facoltà di limitare o di sospendere, a suo insindacabile giudizio, la portata delle fontane pubbliche.
6. È a carico dell’Ente proprietario la realizzazione e la manutenzione dello scarico fino all’innesto nel
collettore stradale.
7. È vietato:
• prelevare acqua delle fontane pubbliche per utilizzo diverso dai fini idropotabili o igienici;
• applicare alle bocche delle fontane tubi in gomma o di altro materiale allo scopo di
convogliarne l’acqua.
8. Ai fini del rispetto della risorsa e del contenimento dei consumi è necessario:
• dotare le fontane pubbliche di tipo monumentale e/o ornamentale, a cura e spese dell’Ente
proprietario, di un impianto di ricircolo da posizionarsi a valle del contatore;
• dotare le fontane e/o fontanelle pubbliche, a cura e spese dell’Ente proprietario, di apparecchiature di intercettazione e regolazione del flusso.
9. Eventuali deroghe sono concesse, su richiesta motivata del Sindaco, per comprovate ragioni di interesse pubblico, sociale, storico o sanitario.
CAPO III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
1. Il sistema tariffario è pubblicato sul sito internet di Uniacque e dell’Ufficio d’Ambito.
2. Nel sistema tariffario sono previsti:
• una quota fissa annuale in funzione dell’uso e della sotto tipologia di uso;
• una quota variabile in funzione dell’uso e del consumo annuale;
• componenti perequative.
Art. 40 - Misure e fatturazione dell’acqua
1. L’acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato nonché delle altre
voci previste dal sistema tariffario vigente tempo per tempo.
2. La fatturazione è effettuata secondo gli standard previsti dalla delibera di ARERA 655/2015 e ss.mm.ii..
3. La fatturazione, successiva a lettura periodica o a consumo stimato, è svolta secondo le modalità previste dalle norme e dalla Carta dei Servizi e nei limiti dell’accessibilità del contatore: essa comprende i consumi, gli anticipi sui consumi, le quote fisse e tutte le altre voci contemplate dalle norme, dai provvedimenti tariffari in vigore e dal presente Regolamento. Le fatture sono recapitate presso il luogo di fornitura o ad altro indirizzo espressamente indicato dal Cliente.
4. L’imputazione dei consumi avviene in ogni caso tramite il criterio del pro-die, che consiste nel considerare qualunque consumo registrato in un arco di tempo come se fosse prodotto in maniera costante giorno dopo giorno.
5. Secondo tale criterio, i consumi, le fasce di consumo e le quote fisse sono suddivisi per i giorni che intercorrono tra la lettura iniziale del contatore e la lettura finale: i valori medi così calcolati sono poi moltiplicati per i giorni di competenza.
6. Uniacque può disporre l’esenzione della quota di fognatura e depurazione sul contatore ad uso industriale/artigianale-commerciale, per i clienti di acquedotto senza scarico in rete che ne facciano motivata richiesta, anche se in zona servita da pubblica fognatura, qualora il volume prelevato sia
interamente utilizzato nell’attività.
Art. 41 - Modalità dei pagamenti
1. Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato integralmente entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura. Per pagamenti effettuati a mezzo Banca, non sono accettate valute retrodatate.
2. Uniacque addebita penalità ed interessi di mora, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore in caso di ritardo dei pagamenti dovuti.
Art. 42 - Lettura dei contatori
1. La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente dal personale di Uniacque o da suoi incaricati in base ai consumi e, comunque, secondo le tempistiche e le disposizioni regolate dalla Deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR e eventuali ss.mm.ii..
2. Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale di Uniacque lascia l’apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire a Uniacque i dati di consumo rilevati dal Cliente (autolettura). Ove ciò non avvenga, Uniacque può provvedere ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi precedenti.
3. L’autolettura validata è equiparata alla lettura raccolta dal gestore e, di conseguenza, consente la
valorizzazione al fine dell’assolvimento degli obblighi relativi ai tentativi di raccolta.
4. È facoltà di Uniacque, anche se ciò non costituisce un obbligo, richiamare l’attenzione del Cliente su
aumenti di consumo ritenuti anomali.
Art. 43 - Ricalcolo dei consumi
1. Nel caso si constati una inesatta indicazione del consumo da parte del contatore (ad esempio contatore fermo, illeggibile, ecc.) oppure in casi di accertato irregolare funzionamento dello stesso, Uniacque procede nel determinare tale consumo secondo i criteri previsti dalla delibera Area n. 218/2016 ed eventuali ss.mm.ii..
2. Nell’impossibilità accertata di applicare le previsioni regolatorie il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore, secondo il criterio del pro-die. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.
3. La ricostruzione dei consumi sarà effettuata a partire dal momento in cui si è prodotta l’irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell’ultima lettura fatturata. Il ricalcolo dei
consumi non potrà comunque superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
4. Il Cliente potrà comunque portare a conoscenza di Uniacque elementi che giustifichino, con riferimento al periodo oggetto di ricalcolo, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici.
Art. 44 - Verifica dei contatori a richiesta del cliente
1. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore del quale è intestatario qualora ritenga erronee la misurazione dei consumi.
2. La richiesta deve essere presentata in forma scritta a Uniacque che provvederà alla verifica tramite proprie attrezzature o per mezzo di laboratori metrici.
3. Nei casi in cui, in seguito alle normali attività di manutenzione, Uniacque abbia provveduto alla sostituzione del contatore, il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore stesso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta sostituzione. Trascorso tale termine non potranno essere avanzate contestazioni riguardo la correttezza della misurazione.
4. Uniacque si accollerà i costi di verifica e procederà a ricalcolare i consumi come indicato nel vigente Regolamento se il controllo conferma l'irregolarità delle misure.
5. Il Cliente sosterrà i costi della verifica e dell’eventuale sostituzione del contatore secondo gli
importi dell’Allegato A, se il controllo conferma la regolarità delle misure.
6. Il funzionamento del contatore verrà ritenuto regolare qualora le sue caratteristiche metrologiche risultino conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 “Attuazione della Direttiva n. 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” per i contatori dell’acqua (MI-001) e ss.mm.ii..
1. Per perdite occulte si intendono le perdite idriche occorse a valle del misuratore di lettura, sugli impianti di responsabilità del Cliente, non visibili ad occhio nudo e che hanno generato un consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, per come definito da ARERA.
2. Tali perdite occulte danno diritto all’applicazione di un’agevolazione tariffaria, come di seguito illustrata. L’agevolazione consiste in una riduzione del valore dei corrispettivi per i consumi eccedenti il consumo medio giornaliero dell’utenza, considerando come utenza la singola unità immobiliare, dove per consumo medio giornaliero si intende il valore determinato ai sensi dell’art.
19.3 della delibera n. 218/2016/R/idr da ARERA, per come integrata dalla delibera n. 609/2021/R/IDR e ss.mm.ii..
3. Sono applicati i seguenti livelli di tutela alle utenze soggette a perdita occulta:
a) tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, non superiore a 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
b) applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
c) tutele di prezzo, da applicare con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei mesi successivi previsti:
• a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente, esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
• in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%;
d) applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’articolo 42 dell’Allegato A alla
deliberazione 655/2015 (RQSII).
4. Restano esclusi dalle agevolazioni previste dalle presenti disposizioni e, pertanto, fatturati secondo le fasce tariffarie previste anche se conseguenti a perdite nell’impianto interno di competenza del Cliente i consumi di acqua:
• rilevabili ad occhio nudo e dunque evidenti;
• provocati dal difettoso o irregolare funzionamento di apparecchi e impianti sanitari o di riscaldamento interni;
• conseguenti a dolo del Cliente o di terzi;
• derivanti da colpa grave del Cliente, cioè quando l’imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili e, di conseguenza, risulti evidente l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura.
5. Nei casi in cui il Cliente ritenga di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla presente norma, dovrà produrre idonea documentazione, entro 3 mesi dalla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, attestante l’avvenuto guasto dell’impianto (documentazione costituita almeno da documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore che precisi la localizzazione della perdita e la data in cui è avvenuta la riparazione, fattura relativa alla riparazione).
6. Uniacque potrà effettuare tutti i controlli che riterrà necessari alla verifica della situazione.
7. Il Cliente dovrà consentire ad Uniacque ed ai suoi incaricati, pena il diniego del riconoscimento delle agevolazioni concesse, di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o, in alternativa, delle tracce e dei residui del sinistro.
8. Qualora l’entità della perdita, la situazione dell’utenza o l’uso contrattualmente definito lo rendano opportuno, Uniacque potrà richiedere al Cliente, che ne resta obbligato a pena di diniego del riconoscimento delle agevolazioni, di mantenere aperto lo scavo per l’accertamento del punto di rottura e della regolare esecuzione dell’intervento di riparazione.
9. Uniacque, valutata positivamente l’istanza di richiesta di riconoscimento della perdita occulta, procederà a stornare la fattura di consumo, nella quale sono stati esposti i corrispettivi per i consumi derivanti da perdita occulta, riemettendola secondo le regole del presente articolo, o adotterà altra procedura equivalente.
10. Dal calcolo del consumo medio saranno esclusi i consumi relativi ai periodi in cui si siano verificate delle perdite dimostrate o documentabili.
11. Per perdite occulte o comunque non causate da un utilizzo abusivo, all’impianto antincendio, previo accertamento dell’inesistenza di consumi abusivi nei cinque anni precedenti, Uniacque addebiterà al Cliente tutto il consumo al 50% della tariffa base dell’uso non domestico.
Art. 46 - Morosità: penalità e sanzioni
1. Se il cliente non paga la fattura di consumo entro il termine di scadenza indicato, Uniacque ha diritto di recuperare il proprio credito. In questi casi:
• Uniacque invia al cliente un sollecito bonario di pagamento. Il sollecito deve contenere i riferimenti alla fattura non pagata, indicare i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare il sollecito e il termine oltre il quale, se la fattura risulterà ancora non pagata, Uniacque avvierà la procedura di costituzione in mora;
• se la fattura non viene pagata entro il termine indicato nel sollecito, Uniacque invia al cliente una comunicazione di costituzione in mora, con raccomandata o posta elettronica certificata.
2. La costituzione in mora deve contenere i riferimenti alla fattura non pagata e al sollecito bonario, deve indicare la possibilità di chiedere la rateizzazione dell'importo da pagare e il piano di rateizzazione proposto, i canali disponibili per comunicare l'avvenuto pagamento o contestare la costituzione in mora e il termine oltre il quale, se la bolletta risulterà ancora non pagata, Uniacque potrà limitare, sospendere o disattivare la fornitura.
3. Con la costituzione in mora Uniacque deve offrire un piano di rateizzazione, non inferiore ai dodici mesi.
4. Per aderire alla rateizzazione il cliente deve pagare la prima rata almeno cinque giorni prima della data indicata nella costituzione in mora come termine ultimo di pagamento.
5. Il piano di rateizzazione che deve avere una durata minima di dodici mesi, avviene con rate non cumulabili tra loro, di frequenza pari a quella della fatturazione, salvo diversi accordi tra le parti.
6. La volontà del cliente di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o per un periodo inferiore a dodici mesi deve essere manifestata per iscritto o comunque in modalità documentabile.
7. Se il cliente non paga una rata, il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora e, se previsto dal piano di rateizzazione, il cliente deve saldare l'intero debito residuo entro 20 giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se non lo fa, Uniacque può procedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura senza ulteriore preavviso.
8. Se entro il termine indicato nella costituzione in mora la fattura non è stata pagata e il cliente non ha aderito al piano di rateizzazione proposto, Uniacque utilizza il deposito cauzionale come pagamento. Se il debito è superiore al deposito cauzionale, Uniacque può attivare le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura applicabili alla tipologia di utenza.
9. La limitazione della fornitura è un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura, e avviene mediante l'installazione, da parte del Uniacque, di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L'intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l'erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.
10. Per le utenze domestiche residenti diverse da quelle titolari del bonus acqua, Uniacque può procedere alla sospensione della fornitura idrica solo dopo aver accertato l'impossibilità tecnica della limitazione. In questi casi Uniacque, prima di procedere alla sospensione, deve inviare al cliente una comunicazione in cui sono indicate le motivazioni per le quali risulta tecnicamente impossibile procedere alla limitazione. Una volta inviata questa comunicazione, Uniacque può procedere con la sospensione della fornitura.
11. La fornitura non può essere sospesa né disattivata alle utenze "non disalimentabili", che sono:
• le utenze ad uso domestico residente che beneficiano del bonus acqua;
• le utenze ad "uso pubblico non disalimentabile" quali, ad esempio, scuole, ospedali, strutture militari o di vigilanza, carceri, bocche antincendio.
12. Per tutti i clienti, la fornitura non può essere limitata, disattivata o sospesa per morosità se l'importo non pagato riguarda servizi diversi dal servizio idrico.
13. La fornitura può essere ripristinata dietro versamento di quanto dovuto e delle relative spese.
14. Uniacque può richiedere ai clienti in aggiunta agli importi relativi alle bollette scadute:
• i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
• gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%);
• i costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
• i costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura.
14. Il Cliente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni derivanti dalla limitazione/sospensione della fornitura.
15. Per il ripristino dell’erogazione, il cliente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, anche le
ulteriori spese per la rimessa in servizio dell’impianto.
16. Qualora un cliente risulti moroso, Uniacque si riserva di non accordare allo stesso l’apertura di una nuova utenza anche in altre località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria.
CAPO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. 47 - Caratteristiche degli impianti interni
1. La costruzione e manutenzione dell’impianto dopo il contatore, sono eseguiti a cura e spese del Cliente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica.
2. Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate da Uniacque e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.
3. L’utilizzo dell’impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all’esercizio degli
impianti gestiti da Uniacque.
4. Uniacque si riserva di formulare indicazioni a salvaguardia del servizio e della propria impiantistica, contatore compreso; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, Uniacque si riserva di recedere dal contratto, oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.
5. Uniacque non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Art. 48 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
1. Il Cliente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta, a predisporre qualsiasi suo impianto in modo che esso risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con l’acqua fornita da Uniacque, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.
2. Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete di Uniacque, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico - sanitarie.
3. L’impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato
come messa a terra.
4. È vietato in ogni caso l’inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Art. 49 - Sistemi di disconnessione idraulica
1. È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell’acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua di provenienza diversa dall’acquedotto (pozzi privati, accumulo di meteoriche, ricircoli, ecc.).
2. Su tutte le nuove utenze che si dovessero allacciare alla rete idrica viene installata a cura di Uniacque, con contributo a carico del Cliente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, una valvola di non ritorno.
3. Le utenze che utilizzano acque contenenti sostanze tossiche, radioattive o elementi microbiologici che comportino pericoli per la salute umana, devono dotarsi di un dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche, che separi fisicamente l’impianto interno dalla rete esterna.
4. È a carico del Cliente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi installati sull’impianto interno ed atti ad evitare riflussi. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l’efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
1. Uniacque può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni di proprietà del Cliente, il quale è tenuto ad eseguirle entro ragionevoli limiti di tempo.
2. In caso di inadempienza, Uniacque ha facoltà di sospendere l’erogazione finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
1. Uniacque ha sempre diritto di far ispezionare da suoi dipendenti od incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dandone preavviso al Cliente, salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell’impianto erogante o gravi morosità.
2. Ai dipendenti o incaricati di Uniacque, muniti di tessera di riconoscimento, non può essere negata la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e misuratori nei contatori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, Uniacque si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione dell’acqua, fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio.
4. Resta altresì salvo il diritto di Uniacque di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE
1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell’Art. 32, e non esclusa l’azione di risoluzione del contratto, a termini dell’Art. 31, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione del Cliente o di chiunque, diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto a Uniacque di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che il Cliente abbia soddisfatto Uniacque di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall’applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base per gli usi domestici. Uniacque in tali casi si riserva il diritto di applicare le penalità di cui all’allegato A.
Art. 53 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati
1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incaricati di Uniacque che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale.
2. I dipendenti o incaricati di Uniacque sono muniti di tessera di riconoscimento che devono preventivamente esibire nell’espletamento delle loro funzioni.
1. Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del Cliente.
Art. 55 - Applicabilità del diritto comune
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
CAPO VI - DISPOSIZIONI SULL’ALLACCIO
1. Ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 74 e del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2019 e delle delibere ARERA si intende per:
• acque reflue domestiche: acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;
• acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque reflue indicate nell’art. 101 comma 7 lett. a), b), c), d) e comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006;
b) le acque reflue indicate al punto 1 all. B del R.R. n. 6/2019 ai sensi dell’art. 4 comma 1
lett. a) del R.R. n. 6/2019;
c) le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, risulti inferiore ai valori limite indicati nella tabella 2 all. B del R.R. n. 6/2019 ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) del R.R. n. 6/2019;
d) le acque reflue indicate nell’Art. 84 -7 del Regolamento d’Ambito, ai sensi dell’art. 4
comma 2 del R.R. n. 6/2019;
• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, e dalle acque meteoriche di dilavamento;
• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
• acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (RR n. 4/2006);
• acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (RR n. 4/2006);
• agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
• insediamenti, installazioni o edifici isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;
• caditoie: elemento del sistema di drenaggio urbano che serve ad intercettare le acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle strade, dei parcheggi e similari ed a convogliarle nella rete adibita al trasporto ed allo smaltimento delle stesse in idoneo ricettore;
• fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare sia le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali, le acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia), anche in tempo di asciutta;
• fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima (fognatura acque bianche) adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e la seconda (fognatura acqua nere) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane (domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia);
• rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
• altre fognature: oltre alle reti fognarie di tipo unitario e separato, esistono altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento delle strade e relative pertinenze, che sono progettate, realizzate e gestite dal proprietario/gestore dell’infrastrutture viaria;
• vasche volano: vasca necessaria a ridurre le portate meteoriche, al fine di rilasciare una portata compatibile con la capacità del corpo ricettore (fognatura sia mista che separata);
• drenaggio urbano sostenibile (art.2 comma 1 RR n. 7/2017 e ss.mm.ii.): sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque
meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 12/2005.
1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2019 art. 5, gli scarichi di acque reflue domestiche, e assimilate alle acque reflue domestiche, originati all’interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Si intende per zona servita l’agglomerato di cui all’art. 74 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come individuato dall’Ufficio d’Ambito ai sensi dell’art. 48 c. della L.R. n. 26/03 e s.m.i.
2. L’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, mediante scarico a gravità o in pressione, con oneri a carico del titolare dello scarico, è previsto per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti posti all’interno dell’agglomerato, a condizione che l’effettiva lunghezza dell’allacciamento da realizzare, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura esistente, misurata lungo il piano del terreno/stradale, sia:
• uguale/minore di 50 ml dal confine di proprietà all’asse della tubazione pubblica, la distanza può aumentare fino a 300 ml in funzione del numero di A.E. da servire, in ragione di 50 ml in più ogni 10 A.E..
• dislivello massimo di metri 10 tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque reflue della proprietà privata.
3. Quanto sopra riportato ha validità a condizione che le aree da servire siano raggiungibili attraverso vie pubbliche o servitù attivabili da parte dei privati. Fatti salvi i casi in cui l’obbligo di estensione ricada a seguito di nuova costruzione o trasformazione urbanistica, Uniacque provvede, nell’ambito delle previsioni di budget annuale e della programmazione d’ambito, all’estensione della rete di fognatura eccedente i limiti indicati su strade comunali al fine di ottimizzare dal punto di vista tecnico e massimizzare la possibilità di allaccio per le varie utenze appartenenti all’agglomerato. L’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate a quest’ultime potrà essere derogato qualora l’Ufficio d’Ambito, sulla scorta delle informazioni fornite da Uniacque, accerti l’impossibilità tecnica della realizzazione dell’allacciamento o l’eccessiva onerosità dello stesso in relazione ai benefici ambientali conseguibili. In tali circostanze, le utenze interessate dovranno dotarsi di sistemi individuali o altri sistemi adeguati previsti dal paragrafo 4 dell’Allegato A al R.R. n. 6/2019, nonché dall’art. 8 dell’Allegato C del medesimo regolamento, per il convogliamento/trattamento dei propri reflui fognari.
4. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/06, dai Regolamenti regionali n. 6/2019, n. 4/2006 e loro modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.
titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi già
realizzati per l’effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie.
6. Il precedente comma 5 si applica anche nel caso in cui l’estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso da Uniacque e comunque presa in carico a seguito di collaudo positivo da parte di quest’ultimo.
7. In caso di mancata osservanza dell’obbligo di allaccio di cui al comma 2 e comma 5, del presente Articolo, Uniacque, previa verifica, avvisa l’Ufficio d’Ambito, il quale informa il Comune che prescrive l’allaccio con provvedimento adottato ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).
8. Il presupposto per l’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione è costituito dalla presenza,
rispettivamente, di una rete di fognatura e di un depuratore attivi.
Art. 58 - Allacciamento alla rete fognaria degli scarichi industriali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell’esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati. Al fine di scegliere la miglior soluzione di recapito dei reflui, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell’autorizzazione, gli Enti competenti, Uniacque e il titolare dello scarico valutano se il convogliamento in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da un determinato sito produttivo, anche tenendo conto dell’eventuale presenza di sistemi di depurazione presso il medesimo sito, possa comportare la riduzione dell’apporto di carico inquinante nelle acque superficiali.
2. È vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torre evaporative limitatamente alle operazioni di spurgo periodico per manutenzione o nel momento in cui l’acqua circolante è esausta, ai sensi dell’Art. 5 comma 8 del RR 6/2019.
3. In caso di impossibilità allo scarico in altro recapito, diverso dalla fognatura, degli scarichi di cui al comma 2 sarà necessario garantire la corretta funzionalità del sistema di fognatura e depurazione. L’Ufficio d’Ambito, su parere del Gestore, che prescrive le condizioni di ammissibilità dello scarico, si riserva di valutare caso per caso la possibilità di deroga ai sensi dell’Art. 5 comma 8 del RR 6/2019 definendo le prescrizioni necessarie a garantire quanto sopra.
4. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili e urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso previa verifica della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
5. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o per operazioni di disinquinamento della falda (bonifiche), qualora ammesso in pubblica fognatura per impossibilità tecnica di recapiti alternativi, si configura come scarico di acque reflue industriali. Il Gestore prescrive le condizioni di ammissibilità di tale scarico, posto che deve essere dimostrato il disinquinamento e non è ammesso il trasferimento degli inquinanti dalla falda ad altro recapito.
Art. 59 - Dismissione tratti di fognatura comunale e ricollegamento allacci esistenti
1. In occasione di lavori sulla rete fognaria – ai fini della messa a norma della stessa e per la risoluzione di problematiche ambientali quali la dismissione di terminali fognari non depurati, la separazione tra rete fognaria e reticolo idrico ecc. - che comportino la dismissione di tratti di rete fognaria pubblica all’interno dell’agglomerato, gli allacciamenti esistenti sui tratti da dismettere, se risultano regolarmente autorizzati, devono essere ricollegati a carico di Uniacque alla rete fognaria che viene mantenuta in esercizio.
2. Al fine di valutare se un allacciamento deve essere ricollegato alla rete fognaria comunale a carico di Uniacque, la stessa effettua alcune verifiche preliminari necessarie per la definizione dello stato di fatto: identificazione della proprietà (pubblica o privata), appartenenza degli edifici all’Agglomerato, addebito ai clienti del servizio di fognatura, esistenza di autorizzazione all’allaccio alla fognatura comunale nella posizione rilevata sul posto. Se la conclusione delle verifiche ha esito positivo, si procede al ricollegamento dell’allaccio con le modalità indicate al successivo punto 3.; in caso di esito negativo, Uniacque valuta i casi specifici per stabilire la competenza degli interventi da eseguire, con il coinvolgimento – se necessario – dell’Ufficio d’Ambito.
3. Il ricollegamento dell’allaccio avviene con la procedura di seguito descritta:
• Se il ricollegamento dell’allaccio richiede l’esecuzione di opere solo su suolo pubblico, queste vengono eseguite a cura di Uniacque senza oneri a carico del cliente.
• Se il ricollegamento dell’allaccio richiede l’esecuzione di opere all’interno della proprietà privata (posa di tubazioni, realizzazione di impianti e sistemi di pompaggio), queste devono essere eseguite a cura del cliente, con rimborso degli oneri da parte di Uniacque. Qualora per il ricollegamento dell’allaccio sia necessaria la sola posa di tubazioni con funzionamento a gravità, i lavori possono essere eseguiti anche a cura di Uniacque, previa sottoscrizione da parte della proprietà di apposita autorizzazione.
• Per poter accedere al rimborso il cliente dovrà: presentare ad Uniacque i preventivi di professionisti e imprese adeguatamente giustificati in relazione alla tipologia dell’opera; attendere, prima di dare avvio ai lavori, l’approvazione da parte di Uniacque di tutti i preventivi presentati; al termine dei lavori, trasmettere ad Uniacque la documentazione attestante i lavori eseguiti (fatture quietanzate delle imprese e dei professionisti, schema delle opere realizzate).
4. Rimangono a carico dei clienti gli oneri di gestione e manutenzione di tutte le opere realizzate in proprietà privata (impianti, tubazioni ed eventuali sistemi di pompaggio), che si configurano come reti private interne, come definite dal Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione.
Art. 60 - Scarichi domestici già esistenti da allacciare in pubblica fognatura
1. Il presente articolo si applica nel caso in cui sia segnalato uno scarico di acque reflue domestiche:
• Che recapita direttamente in ambiente;
• Collegata a rete impropria (ad es. scarico di acque nere collegato a rete di acque bianche; scarico di acque nere collegato ad un tratto di sfioro, scarico di acque bianche collegato a rete di acque nere, ecc).
2. La segnalazione può derivare da:
• richieste di esenzione da parte del cliente dal corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione presentata agli sportelli di Uniacque;
• richiesta di voltura del contratto di acquedotto (limitatamente ai casi in cui sia dichiarata dal cliente una variazione della situazione di allaccio rispetto a quanto già registrato da Uniacque);
• segnalazione di uno scarico di cui al comma 1. da parte di Uniacque stesso o da privati, Enti locali e Autorità di Controllo.
3. Qualora l’edificio segnalato fosse esterno all’agglomerato, Uniacque quantifica approssimativamente il numero di unità abitative (maggiore o minore di 50 A.E.) ed eventuali altri edifici limitrofi nella medesima situazione e verifica se nel raggio di 300 m è presente la fognatura comunale. Se la fognatura non è presente Uniacque lo comunica all’Ufficio d’Ambito che a sua volta lo segnala alla Provincia di Bergamo per regolarizzare lo scarico di tali utenti tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati previsti dall’Allegato C del R.R. n. 6/2019, per il convogliamento/trattamento dei propri reflui fognari. Qualora l’edificio segnalato fosse fuori dall’agglomerato, ma con la rete di fognatura presente nel raggio di 300 m l’Ufficio d’Ambito inserirà tale area come possibile intervento di estensione di rete e di conseguenza dell’agglomerato.
4. Qualora l’edificio segnalato fosse all’interno dell’agglomerato, Uniacque verifica se la zona è servita da pubblica fognatura:
• Se la zona non è servita e la distanza dalla pubblica fognatura esistente è superiore a 50 m
l’Ufficio d’Ambito inserirà tale area come intervento di estensione di rete nell’agglomerato.
• Se la zona è servita e la distanza dalla pubblica fognatura è inferiore a 50 m, Uniacque effettua una verifica di allacciabilità:
a) Se l’edificio non è allacciabile l’Ufficio d’Ambito lo comunica alla Provincia di Bergamo per regolarizzare lo scarico di tali utenti tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati previsti dall’Allegato C del R.R. n. 6/2019, per il convogliamento/trattamento dei propri reflui fognari;
b) Se l’edificio è allacciabile l’Ufficio d’Ambito trasmette al cliente e al Comune
territorialmente competente l’invito all’allaccio per gli adempimenti di competenza.
c) Uniacque trasmette l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di allaccio da
parte del Cliente attraverso un report annuale.
Art. 61 - Allacciabilità ai collettori fognari
1. Si considerano collettori con funzione di raccolta e trasporto quelli per i quali è possibile, ad esclusione dei tratti in pressione, procedere all’allaccio della singola utenza. Tale possibilità è concessa alle seguenti condizioni:
• l’allaccio è consentito in assenza, alle distanze previste dal regolamento, di rete fognaria
comunale dedicata alla raccolta delle acque reflue;
• l’allaccio deve essere solo ed esclusivamente di acque nere;
• l’allaccio deve essere eseguito in cameretta e sempre rispettando tutto quanto previsto dall’art. 73 del presente regolamento (quota di allaccio, precauzioni per evitare rigurgiti ecc.);
• l’allaccio deve essere eseguito esclusivamente da Uniacque o da società da essa delegate;
• il prezzo dell’allaccio viene individuato da Uniacque mediante apposito preventivo al cliente, adottando o i prezzi forfettari del vigente listino oppure utilizzando i prezzi a misura;
• in presenza di piccoli nuclei abitati (più utenti singoli) deve comunque essere preferita, se possibile, la realizzazione di una condotta fognaria di servizio, al fine di ridurre il numero di allacci.
2. Si considerano collettori con funzione esclusiva di trasporto quelli per i quali non è consentita la possibilità di allaccio della singola utenza. Per tali collettori rimane tuttavia la possibilità di deroga non applicabile sui tratti in pressione.
3. La deroga di cui sopra deve rispettare le prescrizioni imposte da Uniacque e deve essere valutata caso per caso.
Art. 62 - Titolarità dello scarico
1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo all’intestatario del contratto di fornitura di acqua potabile.
2. Nel caso di persone giuridiche e/o utenze multiple, viene riconosciuta in capo alla persona del legale rappresentante o amministratore condominiale/delegato.
3. Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo al titolare della derivazione (autorizzata con comunicazione o concessione).
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, la titolarità dello scarico viene
riconosciuta in capo al legale rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico industriale.
5. Nel caso di persone giuridiche e attività multiple, di acque reflue industriali e/o di acque di prima pioggia che confluiscono i reflui in una unica condotta, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo al legale rappresentante titolare della unica condotta che recapita lo scarico finale. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il titolare della unica condotta, si dovrà individuare una unica personale giuridica, previo accordo tra tutti i soggetti interessati, che si assume la titolarità dello scarico finale, proveniente dalla unica condotta.
Art. 63 - Esecuzione delle opere di allacciamento fognario
1. Le modalità, i criteri tecnici dell’allacciamento fognario e le caratteristiche delle fognature interne sono stabilite da Uniacque ed il rispetto degli stessi sono presupposto per la presa in carico dell’allaccio.
2. Le opere di allacciamento, nel tratto tra il collettore esistente della pubblica fognatura e la prima proprietà privata, sono eseguite direttamente da Uniacque, o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del titolare dello scarico.
3. Gli oneri sostenuti da Uniacque per l’istruttoria della pratica, sopralluoghi, progettazione e
realizzazione delle opere di allacciamento sono posti a carico del richiedente.
4. Uniacque può, a suo insindacabile giudizio, affidare al richiedente la realizzazione delle opere di allaccio, che potranno essere prese in carico solo previo collaudo positivo.
Art. 64 - Manutenzione degli allacciamenti fognari
1. Qualunque lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sull’allacciamento
fognario su suolo pubblico è eseguito esclusivamente a cura di Uniacque.
2. Il Cliente è responsabile del regolare esercizio dell’allacciamento per quanto riguarda il deflusso delle acque e, quindi, è responsabile dei danni, diretti ed indiretti, a cose o persone, che dovessero derivare da un uso improprio dello scarico da parte del cliente stesso.
3. Gli oneri relativi agli interventi eseguiti da Uniacque, ma imputabili a responsabilità del cliente,
sono a carico di quest’ultimo.
1. In caso di nuovi interventi in zone di espansione, deve essere preventivamente trasmesso a Uniacque il progetto della nuova rete fognaria, firmato da tecnico abilitato e redatto utilizzando come riferimento le norme tecniche o Linee Guida di Uniacque. Verificate la conformità del progetto e la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, Uniacque comunica al richiedente l’approvazione, con le eventuali prescrizioni, e l’iter procedurale da seguire fino al collaudo delle opere realizzate dai soggetti attuatori.
2. Saranno comprese nel progetto anche le eventuali opere di potenziamento di impianti e reti esistenti che si rendessero necessarie per consentire il collettamento e la depurazione delle acque reflue derivanti dai nuovi insediamenti.
3. Uniacque potrà realizzare, con rimborso a carico degli Attuatori, le opere di potenziamento.
4. Opere difformi dai progetti o atti approvati da Uniacque o non collaudate non potranno essere prese in carico.
Art. 66 - Proprietà delle opere
1. Uniacque ha il diritto esclusivo di mantenere, sopra e sotto il suolo pubblico o in aree asservite all’uso pubblico, tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione dei servizi, esistenti alla data di affidamento dei servizi o realizzate successivamente.
2. Sono di proprietà di Uniacque. tutte le nuove opere finanziate dalla stessa per la durata della concessione.
3. Sono di diritto e di proprietà di Uniacque i nuovi allacciamenti fognari, anche se realizzati con contributo da parte del titolare dello scarico.
4. Le opere realizzate nelle zone di espansione e divenute di proprietà del Comune, vengono affidate in gestione ad Uniacque con specifici atti.
1. Nel rispetto del R.R. n. 6/2019, “in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 per le specifiche casistiche ivi disciplinate, devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura”. Il controllo e la gestione delle acque meteoriche è effettuato, ove possibile, mediante sistemi che garantiscono l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso.
2. Devono essere adottate tutte le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque non suscettibili di contaminazione ed il loro smaltimento deve avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità:
a) riuso dei volumi stoccati;
b) infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
c) scarico in corpi idrici naturali o artificiali, con limiti di portata secondo l’art. 8 del R.R. n.
7/2017 e s.m.i.;
d) scarico in fognatura (acque bianche o miste) a portata controllata.
3. Ai sensi del R.R. n. 7/2017 art. 8 comma 2, il gestore può imporre limiti più restrittivi, qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore, a tutela della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue.
4. Nelle reti di fognatura separata (fognatura acque bianche) sono ammesse le acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade, parcheggi e similari, piazzali di sosta e movimentazione automezzi anche privati, con Qmax scaricata entro il limite:
• 10 l/sec per ha di superficie scolante impermeabile per i comuni ricadenti in area A di cui al
comma 3 dell’articolo 7 del RR 7/2017;
• 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile per i comuni ricadenti in area B di cui al
comma 3 dell’articolo 7 del RR 7/2017;
• 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile per i comuni ricadenti in area C di cui al
comma 3 dell’articolo 7 del RR 7/2017;
5. Nel caso l’utente dimostri l’impossibilità tecnica allo smaltimento in corpo idrico superficiale o su suolo/strati superficiali del sottosuolo, in deroga a quanto disciplinato sopra, può essere ammesso lo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nelle reti fognarie miste, con Qmax scaricata entro il limite di 10 l/sec per ha di superficie scolante impermeabile, con limite assoluto di 10 l/s per superfici di estensione superiore a 1 ha, o entro limiti più restrittivi imposti dal gestore, qualora sia limitata la capacità idraulica della fognatura.
6. Qualora, nel contesto di qualsiasi istanza presentata dall’azienda, anche senza modifiche dell’insediamento esistente e anche in caso di successiva archiviazione dell’istanza, Uniacque rilevi la non conformità del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali, con smaltimento di tutte le acque meteoriche in rete fognaria, sarà richiesta la presentazione di un progetto di adeguamento che preveda l’allontanamento dalla rete fognaria delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione o, in subordine, la laminazione delle portate addotte in rete fognaria.
7. La progettazione e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche stradali
competono al gestore del sedime stradale.
Art. 68 - Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.
1. Per le superfici scolanti di insediamenti soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al R.R n. 4/2006, tali acque devono essere recapitate, previa autorizzazione dell’Autorità competente, in ordine preferenziale:
a) nella rete fognaria, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere o miste entro il limite di 4 l/sec per ha di superficie scolante impermeabile, con limite assoluto di 4 l/s per superfici di estensione superiore a 1 ha, salvo limiti più restrittivi imposti dal Gestore a tutela della funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue;
b) in corpo d’acqua superficiale.
2. Alle acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante deve essere destinata una apposita rete interna di raccolta e convogliamento, munita di relativi dispositivi di separazione della prima pioggia ed eventuale trattamento. Tutte le opere di captazione, accumulo, trattamento delle acque di prima pioggia devono rispettare le indicazioni emanate da Uniacque e devono essere posizionate all’interno delle aree private e gestite a cura e spese del titolare dello scarico.
3. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche alle acque di seconda pioggia così come definite dalla D.G.R. 21 giugno 2006 n°8/2772.
1. È fatto assoluto divieto di immettere in fognatura sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, corrosive o in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero sostanze che possano configurarsi come rifiuti solidi (stracci, pannolini, materiali edili) o liquidi soggetti a diversa disciplina di smaltimento.
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è vietato lo scarico di:
• prodotti chimici e reagenti;
• rifiuti alimentari, anche se triturati mediante dissipatori domestici o industriali;
• deiezioni animali provenienti dagli allevamenti zootecnici, a meno di adeguato trattamento e specifica autorizzazione;
• oli e grassi provenienti da ristoranti, mense ed attività similari;
• oli esauriti e residui di combustibili liquidi;
• bottini e rifiuti da pulizia delle fosse biologiche;
• acque di aggottamento provenienti da prosciugamento di scavi e/o abbassamento artificiale della falda e, in genere, acque di infiltrazione, acque sorgive e scoli da ruscellamento;
• acque di lavorazione delle rocce naturali e di lavaggio e lavorazione degli inerti;
• acque di falda utilizzate per scopi geotermici e pompe di calore;
• reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone
e gli animali esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
• reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno e/o reflui che possano sviluppare sostanze volatili tali da costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione;
• acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento, fatto salvo quanto previsto dall’art.
58 commi 4 e 5;
• scarico degli inquinanti rimossi per disinquinamento acque di falda;
• acque di raffreddamento indiretto (con esclusione delle acque provenienti da torri evaporative, limitatamente alle operazioni di spurgo periodico per manutenzione).
3. È vietato l’utilizzo dell’allacciamento fognario per uso diverso da quello approvato ed autorizzato da Uniacque.
4. La quantità e la qualità degli scarichi devono essere in ogni caso tali da non danneggiare o alterare il regolare funzionamento di reti ed impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e degli addetti alla manutenzione delle reti.
Art. 70 - Sversamenti accidentali
1. Qualora si verifichino eventi accidentali che possano comportare lo sversamento in fognatura di scarichi non conformi alle disposizioni del presente regolamento o comunque delle sostanze vietate, il titolare dello scarico, o chiunque provochi lo sversamento, deve immediatamente adottare le misure necessarie per contenere l’inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni, a reti ed impianti, a terzi ed all’ambiente dandone immediata comunicazione scritta a Uniacque.
2. Il responsabile dello sversamento in fognatura è tenuto a risarcire Uniacque per i maggiori costi gestionali sostenuti.
3. In ogni caso, comportamenti che siano causa di inquinamento, obbligano colui che li ha posti in essere a sostenere tutti i costi ambientali correlati.
4. La comunicazione ad Uniacque, ancorché tempestiva, non libera il responsabile dello sversamento dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti, anche ai sensi della normativa vigente, né dal risarcimento delle maggiori spese sostenute da Uniacque stessa.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.
2. Tali insediamenti devono dotarsi di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo ovvero avere carattere provvisorio.
3. Per quanto riguarda gli scarichi derivanti da case mobili e autocarovan, con possesso di regolare permesso di occupazione di suolo pubblico, l’eventuale collegamento alla fognatura dovrà essere preventivamente richiesto al Gestore attraverso la specifica modulistica.
Art. 72 - Richiesta per servizio di fognatura e costi di allacciamento
1. La richiesta per servizio di fognatura deve essere presentata per:
a) nuovo allacciamento fognario;
b) modifica della rete interna per insediamenti già allacciati;
c) variazione della qualità e/o aumento della quantità delle acque scaricate.
2. La richiesta deve essere presentata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche o linee Guida emanate da Uniacque secondo i modelli predisposti dalla stessa, corredata degli elaborati tecnici e dei documenti previsti e firmata dal titolare dello scarico o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche, la richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante o da suo delegato incaricato per iscritto.
3. I costi che verranno addebitati per l’istruttoria, la costruzione dell’impianto di allacciamento e i
ripristini sono riportati in dettaglio nell’allegato A.
Art. 73 - Modalità tecniche per l’allaccio alla fognatura
1. L’allacciamento fognario deve essere dotato di pozzetto da realizzare al limite interno della proprietà privata, ispezionabile, sifonato ed accessibile per l’esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione dell’allacciamento.
2. L'innesto dell'allacciamento sulla fognatura comunale avviene in cameretta secondo le specifiche diposizioni di Uniacque e deve sempre avvenire ad una quota maggiore all’estradosso superiore della pubblica fognatura.
3. Nell'impossibilità di far defluire a gravità le acque di scarico, il cliente ha l'onere di adoperarsi per il sollevamento delle stesse alla pubblica fognatura attraverso pompe, la cui condotta di mandata deve essere realizzata in maniera da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente. La tubazione premente dovrà recapitare i reflui in una apposita cameretta di calma, all’interno della proprietà del cliente (o comunque all’interno di altre proprietà private eventualmente attraversate dalla tubazione premente), dalla quale parte l’allacciamento alla fognatura a gravità.
4. Qualora gli apparecchi di scarico siano posti ad una quota inferiore rispetto a quella del piano stradale/campagna, il cliente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria; il cliente
è comunque responsabile per i danni che, nonostante le precauzioni prese, potessero derivare al suo stabile o a terzi.
1. Tutti gli insediamenti nuovi devono essere dotati di linee di raccolta distinte e separate per acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche, acque reflue industriali ed acque meteoriche (con reti distinte per pluviali e piazzali ove prevista la separazione di prima e seconda pioggia della superficie scolante).
2. Ogni linea di raccolta delle acque reflue deve essere dotata di un pozzetto di controllo e prelievo campione prima della confluenza con le altre linee.
3. Ulteriori punti di controllo e prelievo campione per le linee interne di acque reflue industriali possono essere prescritti allo scopo di evitare che i valori limite di emissione siano conseguiti mediante diluizione.
4. Di norma è previsto un unico allacciamento alla rete fognaria, nel quale confluiscono le linee interne, con un pozzetto di controllo finale.
5. Nell'eventualità in cui la rete fognaria sia di tipo separato (fognatura acque nere e fognatura acque bianche), gli allacciamenti proseguono separati fino ai rispettivi recapiti.
6. Le reti interne devono sempre essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.
7. Per nuove realizzazioni e/o modifiche, il cliente, tramite proprio tecnico incaricato, sottoscrive sotto la propria personale responsabilità la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate agli elaborati tecnici ed ai documenti presentati in sede di richiesta di cui all’Art. 72.
8. Uniacque si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica.
Art. 75 - Permesso di allacciamento
1. Uniacque esamina la regolarità della richiesta di cui all’Art. 72 -, valuta gli elaborati tecnici ed i documenti allegati, verifica la conformità delle opere previste alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, anche in materia di invarianza idraulica e idrologica e richiede il versamento dei corrispettivi previsti per gli oneri istruttori e l’esecuzione di lavori.
2. Effettuato il versamento dei predetti corrispettivi, Uniacque procede all’esecuzione dei lavori, fatti
salvi i diritti di terzi. Ad opere ultimate, Uniacque stessa rilascia il permesso di allacciamento.
3. Qualora Uniacque abbia autorizzato il richiedente ad eseguire in proprio le opere di allacciamento fognario, il permesso di allacciamento sarà rilasciato dopo verifica della rispondenza di tali opere al progetto approvato.
CAPO VII - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
Art. 76 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue domestiche ed assimilate
1. Sono tenuti al pagamento dei corrispettivi tariffarie per i servizi di fognatura e depurazione tutti i clienti che ne usufruiscono.
2. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate con contratto di fornitura dal pubblico acquedotto l’addebito delle quote tariffarie di fognatura e depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell’acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.
3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate con approvvigionamento idrico da fonti diverse dal pubblico acquedotto entro il 31 gennaio di ogni anno sono tenuti a comunicare ad Uniacque, mediante autocertificazione, il volume approvvigionato nell’anno precedente, fatte salve le disposizioni di cui al Reg. Reg. n. 2/2006.
4. In questi casi, esclusi i prelievi di cui all’art. 4 del Reg. Reg. n. 2/2006, il cliente è tenuto, a propria cura e spese, ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati.
5. I corrispettivi tariffari di fognatura e depurazione sono fatturati sulla base del volume denunciato e misurato tramite apposito contatore.
6. Per i prelievi da fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto per uso domestico, ove non sussista l’obbligo di installazione di misuratori di portata (art. 4, comma 6, del Reg. Reg. n. 2/2006), le tariffe sono determinate forfettariamente assumendo un prelievo pari a mc. 60/anno per componente del nucleo domestico.
7. Fatturazione e riscossione avvengono con le medesime modalità previste per i clienti
dell’acquedotto, relativamente ai servizi di fognatura e depurazione.
Art. 77 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue industriali
1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno della denuncia degli elementi quantitativi e qualitativi necessari al calcolo dei corrispettivi tariffari per l’anno precedente, utilizzando il modello predisposto da Uniacque e pubblicato sul sito internet www.uniacque.bg.it
2. Uno scarico autorizzato, ancorché non attivo, comporta l’applicazione delle voci tariffarie quota fissa e quota capacità. Anche qualora lo scarico risulti al momento ancora inattivo, è necessario che il titolare trasmetta la denuncia dichiarando V scarico anno corrente = 0 mc.
3. In caso di cessazione dello scarico, fintanto che è vigente l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e non ne viene chiesta la revoca, permane in ogni caso, anche con scarico inattivo, l’obbligo di presentazione della denuncia annuale della quantità e qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura.
4. La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato, laddove misurato da strumento. In assenza di un apposito strumento di misurazione, il volume di scarico sarà assunto pari al 100% del volume complessivamente prelevato (dall’acquedotto o da altre fonti di approvvigionamento).
5. I titolari degli stabilimenti che prelevino acqua da fonte autonoma devono indicare il volume approvvigionato in conformità a quanto oggetto di denuncia alla Provincia ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2.
Art. 78 - Tariffa di fognatura e depurazione acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
1. I titolari di scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Reg. Reg. n. 4/2006 sono soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione e sono tenuti alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno della denuncia degli elementi necessari al calcolo della tariffa per l’anno precedente, utilizzando il modello predisposto da Uniacque e pubblicato sul sito internet www.uniacque.bg.it.
2. Uno scarico autorizzato, ancorché non attivo, comporta l’applicazione delle voci tariffarie quota fissa e quota capacità. Anche qualora lo scarico risulti al momento ancora inattivo, è necessario che il titolare trasmetta la denuncia dichiarando Vscarico anno corrente = 0 mc.
3. In caso di cessazione dello scarico, fintanto che è vigente l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e non ne viene chiesta la revoca, permane in ogni caso, anche con scarico inattivo, l’obbligo di presentazione della denuncia annuale della quantità e qualità delle acque di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura.
4. Qualora lo scarico non sia dotato di misuratore di portata, il volume scaricato sarà calcolato sulla base della superficie impermeabile scolante “S”, recapitante in fognatura riportata nell’atto autorizzativo, nell’endoprocedimento o nel parere dell’Ufficio d’Ambito e sulla piovosità media degli ultimi cinque anni (P), registrata da ARPA in Provincia di Bergamo.
5. Nel caso di separazione della prima pioggia, il volume di scarico (mc) sarà assunto pari al 30% del prodotto della piovosità media (P) per la superficie impermeabile scolante (S).
6. Nel caso in cui prima e seconda pioggia non siano separate, V (mc) = 100% P*S
CAPO VIII - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 79 - Infrazioni e penalità per attivazione scarichi
1. L’attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta la soggezione del cliente alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nell’ambito della propria attività di controllo, Uniacque comunica l’esito delle proprie rilevazioni alle Autorità competenti, affinché queste possano esercitare la loro potestà sanzionatoria.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in capo alle Autorità preposte per illeciti di rilevanza amministrativa o penale riguardanti la disciplina degli scarichi, Uniacque, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, procede all’applicazione delle penalità di cui all’Allegato A, oltre alla richiesta di rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti e di risarcimento dei danni provocati a Uniacque medesimo e/o a terzi per effetto degli atti compiuti dal cliente.
4. La violazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento relativamente alle modalità di scarico e/o il mancato pagamento delle fatture riferite ai servizi erogati da Uniacque costituiscono inadempimento contrattuale legittimante la decadenza del titolo abilitativo all’uso dei servizi medesimi e l’improcedibilità delle istruttorie in corso.
CONTROVERSIE E TRATTAMENTO DEI DATI
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere verranno deferite al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di Conciliazione approvato da Uniacque con le associazioni di categoria locali dei consumatori, reperibile sul sito web aziendale, oppure tramite lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (http://www.sportelloperilconsumatore.it/)(800166654) al quale ci si può rivolgere per ricevere informazioni riguardanti i servizi elettrico, gas e idrico, e per essere
aiutati a risolvere problemi che non abbiano trovato soluzione tramite un reclamo scritto inviato ad Uniacque.
2. Se tale tentativo si rilevasse infruttuoso è competente il Foro di Bergamo.
Art. 81 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali richiesti sono utilizzati per la gestione del rapporto contrattuale del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono di tipo comune e sono trattati in forma elettronica e cartacea. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati e a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Uniacque può affidare contrattualmente servizi di vario genere quali, a titolo puramente esemplificativo, bollettazione, recupero crediti, servizio clienti con numero verde. I dati personali acquisiti non sono diffusi e saranno conservati per tutto il periodo di vigenza del contratto e nonché per periodi diversi qualora previsto dalle normative cogenti. Potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di controllo. Titolare del trattamento è Uniacque con sede legale in via delle Canovine, 21–24126 Bergamo, P.I. e C.F. 03299640163; Tel. 035 3070111; E-mail: info@uniacque.bg.it PEC: info@pec.uniacque.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile agli indirizzi di cui sopra oppure via mail all’indirizzo dpo@uniacque.bg.it.
Sezione B - SCARICHI IN RETE FOGNARIA
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art. 82 - Ammissibilità degli scarichi
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. 152/06, sono sempre ammessi in pubblica fognatura, nell’osservanza del presente regolamento;
2. Per gli scarichi di cui al comma 1 non è in genere prevista l’adozione di alcun sistema di pretrattamento; nel caso di fognatura in pressione e comunque ogniqualvolta debba essere salvaguardata l’efficienza della rete che riceve lo scarico, il Gestore può prescrivere l’installazione o il mantenimento di vasche che trattengano il materiale più grossolano. Sullo scarico delle cucine di mense, ristoranti, alberghi e simili deve essere installato un degrassatore.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura a condizione che presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità di reti ed impianti del Gestore.
4. Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/06, fermo restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite approvati dall’Ufficio d’Ambito e adottati dal Gestore, in modo tale che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06.
5. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/06, le acque di prima pioggia e di lavaggio (di seguito acque di prima pioggia), provenienti dalle superfici scolanti di cui all’art. 3 comma 1 del regolamento stesso e recapitate nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione approvati dall’Ufficio d’Ambito e adottati dal Gestore. Alle medesime disposizioni sono assoggettate le acque di seconda pioggia di cui all’art. 3, comma 3 del R.R. n. 4/06, nel caso ne sia accertato l’inquinamento in conformità alle procedure previste dalla deliberazione della DGR 21 giugno 2006 n. 2772.
7. Eventuali valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 per il recapito in fognatura potranno essere fissati nel caso di esigenze di tutela della funzionalità del sistema di depurazione non altrimenti superabili mediante altri interventi più efficaci sotto il profilo tecnico ed economico e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelli previsti dal medesimo decreto legislativo per il recapito in corpo idrico superficiale o su suolo o strati superficiali del sottosuolo.
Art. 83 - Scarichi contenenti sostanze pericolose
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1 del d.lgs. 152/06, le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l’autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’Ufficio d’Ambito in sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’art. 121 del decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, l’Ufficio d’Ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’art. 124, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 152/06, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’Ufficio d’Ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
5. L’Ufficio d’Ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
6. Fermo restando la previsione di cui all’Art. 82 -6, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del d.lgs. 152/06. L'Ufficio d’Ambito in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.
Art. 84 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
1. Ai sensi dell’art. 101, comma 7 e 7bis del d.lgs. 152/06, per la disciplina degli scarichi e delle
autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a), b),
c) e d);
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 sono assimilate alle domestiche le acque reflue:
• provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
• provenienti da pompe di calore (si veda art. 5 comma 8 del RR n. 6/2019. (Da considerarsi reflue domestiche);
• costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti. (Da considerarsi reflue domestiche);
• costituite da condense degli impianti di condizionamento. (Da considerarsi reflue domestiche);
• provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
• provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
• provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella1 dell’allegato B del R.R. n. 6/2019.
3. ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 sono assimilate le acque il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo e campionabili separatamente da altri flussi di refluo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B del R.R. n. 6/2019 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
4. Ai sensi dell’art. 124, comma 4 e dell’art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/06 gli scarichi di acque reflue assimilate che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal Gestore.
7. L’Ufficio d’Ambito, ai sensi del comma 5 del presente articolo, considera le seguenti attività e/o tipologie di reflui assimilabili al domestico:
ATTIVITA’ / TIPOLOGIA DI REFLUO | TIPOLOGIA I ISTANZA DA PRESENTARE |
Lavanderie a secco e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati) | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Scambio ionico per l’addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne) | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Acque di controlavaggio dei filtri di piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, anche non preventivamente trattate, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Acque di spurgo di manutenzione dei circuiti chiusi di raffreddamento dopo scambio termico operato tramite torri evaporative e tramite altri sistemi di raffreddamento, con esclusione delle pompe di calore. Lo scarico deve essere costituito da acque che non abbiano avuto nessun contatto con il mezzo soggetto allo scambio termico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc. | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Acque reflue derivanti da canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Vendita al dettaglio di generi alimentari con annesso laboratorio di produzione propria con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche. Serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo giornaliero sulla media annua non superiore a 20 mc, sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo di pozzi. | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Acque di condensa derivante dalla produzione di vapore ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Acque di condensa derivanti dalle caldaie ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Attività di produzione pasti finalizzata alla fornitura di utenza residenziale e/o a terzi (mense centralizzate e/o catering) con un volume non superiore a 20 mc/giorno | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
Reflui derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di macchinari prodotti nello stabilimento, se le prove sono effettuate senza additivi e non vi è possibilità di rilascio dai macchinari stessi di sostanze inquinanti utilizzate nel ciclo produttivo | COMUNICAZIONE DI ASSIMILABILITA’ |
8. L’Ufficio d’Ambito, ai sensi del comma 6 del presente articolo, individua le seguenti ulteriori condizioni:
ATTIVITA’ / TIPOLOGIA DI REFLUO | CONDIZIONI AGGIUNTIVE |
Piccole (massimo 5 addetti) aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari | RICHIESTA DI ASSIMILABILITA’ |
Reflui provenienti da insediamenti produttivi già individuati come reflui industriali escluse le casistiche di cui ai precedenti comma 2 e | RICHIESTA DI |
comma 7 dell’art. 84 | ASSIMILABILITA’ |
9. Sono da considerarsi acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali:
• Ristoranti e pizzerie;
• Bar/pub;
• Pizzerie d’asporto;
• Aree camper service;
• Bottini di aerei e navi;
• Condense gruppi frigoriferi e unità di climatizzazione supermercati e/o negozi alimentari senza laboratori di produzione;
• macchine automatiche svuota-bottiglie acqua/bibite, eccetto eventuale lavaggio delle bottiglie stesse (scarico industriale), installate in ristoranti o, ad esempio, al check in all’aeroporto
10. In relazione alla tabella 1 dell’allegato B del R.R. n.6/2019 si specificano le seguenti definizioni:
• LABORATORIO ARTIGINALE: l’impresa deve essere annotata con la qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio (dato estraibile da visura camerale)
• PICCOLA AZIENDA: azienda con al massimo 5 addetti.
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
Art. 85 - Programmi di controllo degli scarichi
1. In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/06, l’Ufficio d’Ambito definisce, un programma annuale di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento. L’Ufficio d’Ambito è responsabile dell’attuazione del programma.
2. Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del R.R. n. 6/2019 i controlli sugli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono effettuati secondo le modalità riportate nell’allegato F del medesimo regolamento;
3. Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del R.R. n. 6/2019 i controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità a quanto riportato nell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e nell’allegato G del medesimo regolamento;
4. Il Gestore, in attuazione delle disposizioni dell’art. 128, comma 2 del d.lgs. 152/06 e tenuto conto del programma di cui al precedente comma 1, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nel contratto di servizio/convenzione di gestione.
5. Il Gestore è autorizzato a effettuare dei controlli sugli scarichi finalizzati alla verifica per calcolare la tariffa, per evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria ed all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane nonché per proporre all’Autorità competente le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori di emissione che gli scarichi nella rete fognaria devono rispettare.
6. Per svolgere un adeguato servizio di controllo, il gestore del servizio idrico integrato può effettuare, in qualunque momento, le ispezioni e i prelievi ritenuti necessari alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, dei valori di emissione allo scarico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. L’utente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste
e di consentire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico per poter effettuare controlli e campionamenti.
7. I pozzetti di ispezione e prelievo campione delle acque reflue industriali e/o di prima pioggia devono avere dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l’accumulo di un quantitativo di acque sufficiente a eseguire il prelievo dei campioni. La conformazione dei pozzetti deve essere tale da garantire la possibilità di campionamento del refluo da parte degli operatori dall’esterno, così da evitare l’accesso a spazi confinati. I pozzetti devono sempre essere liberi e accessibili per consentire il controllo e l’eventuale prelievo dei campioni.
8. Il Gestore ha la facoltà di imporre l’installazione di adeguati strumenti per il controllo, la misura e la registrazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, rispondenti alle proprie disposizioni tecniche e ai requisiti stabiliti da ARERA. Le spese per l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali strumenti sono a carico del cliente, che è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
Art. 86 - Criteri generali per l’effettuazione del controllo
1. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e di quelli di acque reflue assimilate alle domestiche sulla base della procedura di comunicazione di assimilabilità, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall’Ufficio d’Ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l’assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico è fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. L’Ufficio d’Ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo, con l’adozione di specifico atto, essa individua le persone incaricate di tali attività.
4. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso.
REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Ai fini dell’attivazione di uno scarico di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento coincide con l’autorizzazione allo scarico.
2. Ai fini dell’attivazione di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, deve essere ottenuto il permesso di allacciamento dal Gestore; per la regolarizzazione dello scarico deve essere presentata comunicazione o richiesta di assimilazione all’Ufficio d’Ambito.
3. Ai fini dell’attivazione e della regolarizzazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, deve essere presentato il permesso di allacciamento al Gestore e deve essere ottenuta l’autorizzazione allo scarico dall’Autorità competente, che acquisisce, il parere del Gestore stesso. Nel caso di scarichi già attivi, ai fini della regolarizzazione, deve essere presentata nei tempi previsti dalla normativa vigente, la domanda di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
4. Per l’istruttoria delle autorizzazioni con rilascio di deroghe ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.L.vo 152/2006, il Gestore dovrà valutare la compatibilità delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico di acque reflue industriali, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Per motivi connessi alla manutenzione delle reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato, il Gestore può richiedere la temporanea interruzione degli scarichi di acque reflue industriali.
5. L’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e di meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria è rilasciata al titolare/legale rappresentante dell’attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 152/06. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/06.
6. L’autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia è rilasciata al titolare/legale rappresentante delle attività di cui all’art. 3, comma 1 del r.r. 4/06. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue industriali nella rete fognaria, la domanda di autorizzazione è riferita alla situazione complessiva degli scarichi ed è unica.
7. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del d.lgs. 152/006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l’ambiente.
8. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove questo ultimo ne risulti soggetto.
1. La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima pioggia ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le autorizzazioni uniche ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 (FER) e ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 20/2007, L’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, le Autorizzazione uniche nell’ambito dei procedimenti di bonifica di siti contaminati art. 242 del D.Lgs. 152/06 e la comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche devono essere presentate dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico:
• Persona fisica se privato;
• Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, etc., nella persona del legale rappresentante.
2. Le domande di autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 sono compilate direttamente sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito www.atobergamo.it, in formato elettronico con i relativi allegati e trasmesse via posta elettronica certificata all’Ufficio d’Ambito – Via Moretti n. 34 24121 Comune di Bergamo, info@pec.atobergamo.it ;
3. La modulistica è contenuta nell’Allegato D del presente regolamento;
4. La domanda di autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, derivante dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.
5. La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia deve essere presentata allo sportello SUAP del Comune in cui ricade lo scarico dell’insediamento produttivo.
6. La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata alla Provincia di Bergamo.
7. In caso di istanza di assimilazione di uno scarico già ricompreso in un provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il titolare è tenuto a richiedere preventivamente alla Provincia di Bergamo il nulla osta per la presentazione della comunicazione/richiesta di assimilazione all’Ufficio d’Ambito.
Art. 89 - Durata dell’autorizzazione allo scarico
1. L’autorizzazione allo scarico di reflui industriali e di meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il cui procedimento è in capo all’Ufficio d’Ambito è valida per 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all’art. 108 del d.lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. L’assimilabilità alle acque reflue domestiche ha validità illimitata qualora non vengano modificati la quantità, la qualità o il ciclo produttivo da cui ha origine il refluo.
3. Le restanti autorizzazioni allo scarico reflui industriali e di meteoriche di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne acquisiscono la validità del provvedimento unico, rilasciato dalle Autorità competenti, all’interno del quale sono inserite.
Art. 90 - Tipologie di richiesta concernenti l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
1. Le tipologie di richiesta concernenti l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.
2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
• nuovi insediamenti/attività produttive;
• insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
• incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, per le quali non siano intervenute variazioni o siano intervenuti gli aggiornamenti di cui al comma 4.
4. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relativi a:
• modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all’identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell’autorizzazione);
• insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
• riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
5. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.
6. Le nuove autorizzazioni sono rilasciate previo parere del Gestore.
7. Le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere del Gestore.
8. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni non rilasciate dall’Ufficio d’Ambito, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell’autorizzazione vigente.
1. L’avvio dell’istruttoria è comunicato al titolare/legale rappresentante dell’attività da cui origina lo
scarico dal responsabile del procedimento.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria:
• l’Ufficio d’Ambito, nomina il responsabile del procedimento comunicandolo al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione, verifica la completezza della documentazione, anche tramite il Gestore, richiede le eventuali integrazioni, anche su richiesta del Gestore, con comunicazione della sospensione del procedimento e richiede il parere del Gestore.
• entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore invia il parere all’Ufficio d’Ambito. Nel caso di rinnovo dell’autorizzazione, il termine per l’invio del parere da parte degli indicati soggetti è fissato dall’Ufficio d’ambito in modo che il rilascio del rinnovo sia contestuale alla scadenza dell’autorizzazione vigente;
• l’Ufficio d’Ambito, effettuato l’esame della documentazione, rilascia l’autorizzazione allo scarico e invia l’atto al richiedente e al Gestore.
3. Costituisce motivo di improcedibilità dell’istanza la mancata presentazione al Gestore di istanza di
nuovo permesso di allacciamento o di aggiornamento dello stesso nei casi previsti dall’art. 72.
4. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio d’Ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di autorizzazione.
5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
6. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell’autorizzazione, inviato al richiedente e in copia al Gestore.
Art. 92 - Procedura per l’istruttoria relativa alla richiesta/comunicazione di
assimilabilità alle acque reflue domestiche in capo all’Ufficio d’Ambito
1. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche ha la seguente istruttoria:
• l’Ufficio d’Ambito, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento;
• l’Ufficio d’Ambito, effettuato l’esame della documentazione, rilascia la presa d’atto/dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche, e invia l’atto al richiedente e al Gestore.
• qualora lo scarico da assimilare al domestico provenga da insediamento già autorizzato come industriale, l’Ufficio d’Ambito richiede eventuali osservazioni al Gestore.
Art. 93 - Procedura per l’istruttoria relativa all’autorizzazione allo scarico non in capo
all’Ufficio d’Ambito
1. Le domande di autorizzazione unica ambientale (AUA) ha il seguente iter:
• L’Ufficio d’Ambito e il Gestore ricevono, dall’Autorità competente alla trasmissione, l’avvio di
procedimento con la domanda di autorizzazione;
• Il Gestore verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni
all’Ufficio d’Ambito;
• L’Ufficio d’Ambito richiede, nel caso di richiesta di integrazioni, la sospensione del procedimento all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;
• Acquisito il parere del Gestore e esaminata la documentazione, l’Ufficio d’Ambito trasmette all’Autorità competente un parere endoprocedimentale per l’autorizzazione allo scarico.
2. Le domande di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del dlgs 152/2006 ha il seguente iter:
• L’Ufficio d’Ambito e il Gestore ricevono, dall’Autorità competente alla trasmissione, l’avvio di
procedimento con la domanda di autorizzazione;
• L’Ufficio d’Ambito attiva il Gestore per la verifica della completezza della documentazione e
per l’espressione del parere;
• Il Gestore verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni
direttamente al soggetto istante dandone copia all’Ufficio d’Ambito;
• Acquisito il parere del Gestore e esaminata la documentazione, l’Ufficio d’Ambito trasmette
all’Autorità competente un parere endoprocedimentale per l’autorizzazione allo scarico.
3. Le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale hanno il seguente iter:
• L’Ufficio d’Ambito e il Gestore ricevono, dall’Autorità competente, l’avvio di procedimento per l’istanza in esame;
• L’Ufficio d’Ambito attiva il Gestore per la verifica della completezza della documentazione e
per l’espressione del parere;
• Il Gestore verifica la completezza della documentazione e richiede le eventuali integrazioni
all’Ufficio d’Ambito;
• Acquisito il parere del Gestore e esaminata la documentazione, l’Ufficio d’Ambito trasmette all’Autorità competente un parere di competenza per l’autorizzazione allo scarico.
Art. 94 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore
1. Il parere che il Gestore deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne contiene almeno le seguenti informazioni:
• volume massimo giornaliero e volume massimo annuo scaricabili nella rete fognaria;
• portata massima accettata nella rete fognaria (per casi specifici);
• indicazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dalla rete
fognaria, ove presente, o dell’assenza dell’impianto;
• valutazione della compatibilità della portata dello scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
• valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l’impianto stesso;
• valutazione del posizionamento e dell’adeguatezza del pozzetto di campionamento dello
scarico.
• valutazione sull’eventuale installazione del misuratore di portata e del campionatore automatico;
• indicazione di eventuali lavori di adeguamento al sistema di scarico autorizzato di cui all’Art.
75 e relative scadenze;
• indicazione di tutta la documentazione necessaria al monitoraggio dello scarico autorizzato e relative scadenze ivi compreso il piano di self monitoring;
• indicazione alla ditta di comunicare annualmente ai soggetti competenti l’inattività dello
scarico e la conseguente assenza di analisi se prescritte.;
• Ogni prescrizione che prevede l’esecuzione di lavori o la trasmissione di documenti dovrà essere corredata dalle relative tempistiche.
Art. 95 - Oneri di istruttoria
1. La somma dovuta al momento della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate in pubblica fognatura, e della comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche, è quella riportata nell’Allegato C adottato dall’Ufficio d’Ambito sulla base delle modalità tecniche operative individuate dalla Regione Lombardia. Detti importi possono essere oggetto di revisione da parte dell’Ufficio d’Ambito e sono comunque aggiornati ogni tre anni sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
2. Alla presentazione della domanda di autorizzazione devono essere allegati alla documentazione le ricevute dei versamenti effettuati.
3. Il rilascio delle autorizzazioni, è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. L’Ufficio d’Ambito o gli altri Enti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l’effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.
4. La rinuncia all’autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l’istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.
Sezione C - CRITERI REGOLATORI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI
1. Il corrispettivo dovuto dai clienti industriali con scarico in pubblica fognatura, compresi gli scarichi di prima pioggia, è calcolato dal Gestore con la nuova formula tariffaria contenuta nel Titolo 4 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017 (TICSI) facendo riferimento alle tariffe unitarie e alle quote fisse individuate dall’Ufficio d’Ambito ed approvate con specifica Delibera di Consiglio Provinciale, aggiornate con il moltiplicatore tariffario di anno in anno vigente.
2. In conformità alle disposizioni del TICSI, a parità di condizioni qualitative e quantitative del refluo scaricato, il Gestore non può applicare al singolo cliente industriale un corrispettivo che superi:
• il 10 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per il primo anno di applicazione della nuova formula;
• il 20 % rispetto a quello ottenuto con il metodo tariffario precedente, per il secondo anno di applicazione della nuova formula.
3. A partire dall’annualità 2020 il metodo tariffario previgente viene mantenuto attivo per i soli clienti industriali per cui non si sia verificata, nell’anno precedente, una convergenza verso la nuova formula tariffaria e la spesa data da tale formula superi l’incremento massimo previsto nell’anno di riferimento.
4. Per i clienti di cui al precedente comma, l’incremento massimo di spesa per il 2020, considerato come scostamento tra il metodo previgente e la nuova formula tariffaria è posto pari al 30 % se l’annualità di prima applicazione della nuova formula tariffaria è il 2018 e pari al 20 % se l’annualità di prima applicazione della nuova formula tariffaria è il 2019.
5. Per gli anni successivi il Gestore considera un incremento massimo del 10 % in più ogni anno, fino a regime.
7. Nel caso in cui il volume prelevato assunto pari allo scaricato, di cui al comma precedente, sia superiore al volume massimo autorizzato per due anni consecutivi, il Gestore chiederà all’Azienda di aggiornare il volume autorizzato allo scarico (che si configura in istanza di modifica sostanziale di Atto Autorizzativo) o in alternativa il Gestore prescriverà di installare il misuratore di portata sullo scarico.
8. La quota variabile e la quota capacità cessano di essere applicate nel caso in cui il cliente industriale dimostri la chiusura dello scarico e ne comunichi al Gestore la dismissione con opportuna documentazione. La quota fissa per la gestione contrattuale continua a essere applicata fino a formale atto di revoca dell’autorizzazione allo scarico. Qualora l’azienda non presenti istanza di revoca dell’autorizzazione, ma il Gestore abbia informazioni certe in merito alla cessazione dell’attività e/o dello scarico, si propone all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione dopo 6 mesi dalla cessazione.
9. In caso di riclassificazione dello scarico da industriale ad assimilato al domestico, il regime tariffario, anche in attesa di variazione o revoca dell’autorizzazione allo scarico vigente, varia
automaticamente dalla data della presa d’atto di assimilazione rilasciata dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo, con cessazione della tariffa industriale e addebito delle quote di fognatura e depurazione civili.
Art. 97 - Installazione del misuratore di portata
1. Il Gestore richiede sempre l’installazione di idoneo misuratore sul punto di scarico dei reflui autorizzati allo scarico in pubblica fognatura quando l’acqua utilizzata per i processi produttivi sia prelevata da punti di approvvigionamento autonomo con volume annuo approvvigionato superiore a 3.000 mc.
2. Il Gestore ha la facoltà di richiedere l’installazione di idoneo misuratore sul punto di scarico nei casi di assenza di approvvigionamento autonomo o nei casi di volume annuo approvvigionato autonomamente inferiore a 3.000 mc quando l’effetto dei processi produttivi diminuisca o aumenti la quantità di refluo scaricata o quando ritenuto opportuno per motivi ambientali e dopo specifica analisi ed approfondimento.
3. L’installazione del misuratore allo scarico può avvenire anche su richiesta del cliente industriale.
4. Nei casi in cui, per impedimenti fisici, non sia possibile l’installazione del misuratore allo scarico il cliente industriale ne deve dare adeguata motivazione al Gestore.
Art. 98 - Misurazione del volume scaricato
1. Il volume scaricato ai fini del calcolo del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun cliente industriale è determinato come valore annuo in conformità all’articolo 27.1 del TICSI.
2. Per i clienti che non hanno un misuratore sul punto di scarico, il volume scaricato è assunto pari al volume prelevato da acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento autonomo ed è determinato come:
• volume di acqua prelevato da acquedotto sulla base delle letture e/o autoletture del contatore per la fornitura idrica se il cliente preleva esclusivamente da acquedotto;
• volume di acqua prelevato da fonti private sulla base delle letture e/o autoletture del contatore installato sul punto di approvvigionamento autonomo se il cliente preleva da fonti private.
Quando allo scarico contribuisce un apporto di acque meteoriche, al volume di acqua prelevato si somma il contributo delle acque meteoriche calcolato sulla base della superficie impermeabile scolante “S”, recapitante in fognatura riportata nell’atto autorizzativo, nell’endoprocedimento o nel parere dell’Ufficio d’Ambito, e sulla piovosità media degli ultimi cinque anni (P), registrata da ARPA in Provincia di Bergamo.
3. Per i clienti che hanno un misuratore sul punto di scarico il volume scaricato è determinato sulla base delle letture e/o autoletture del misuratore comparato con i dati di prelievo.
4. I clienti che abbiano installato uno o più misuratori sui punti di attingimento privati e/o sullo scarico devono eseguire almeno tre letture all’anno, regolarmente distanziate e darne comunicazione al Gestore compilando la specifica modulistica.
5. Nel caso degli scarichi di prima pioggia, dove non presente il misuratore di portata, il volume viene stimato in base alla piovosità come da Regolamento del Servizio.
6. È data facoltà al Gestore, in caso di bilanci idrici di difficile definizione, prescrivere contatori parziali sulle linee di processo.
Art. 99 - Criteri per misura e qualità
1. In conformità all’articolo 28.3 del TICSI il Gestore è tenuto a eseguire un programma di controlli che prevede un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali, individuato sulla base dei volumi scaricati, al fine di rilevare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella nuova formula tariffaria, opportunamente integrato in base alle esigenze gestionali.
2. Il Gestore trasmette all’Ufficio d’Ambito il programma dei controlli dell’annualità in corso entro il 31 gennaio dello stesso anno.
3. Il programma dei controlli effettuato dal Gestore viene integrato dai dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dal cliente industriale al quale il Gestore richiede di eseguire:
Volume scaricato | Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose | Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose |
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno | 0 | 1 |
16-100 mc/gg o 3.001-25.000 mc/anno | 1 | 2 |
101-400 mc/gg o 25.001-100.000 mc/anno | 2 | 3 |
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno | 3 | 4 |
4. I Rapporti di Prova vengono trasmessi al Gestore in allegato alla denuncia annuale da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento o possono essere prodotti in altre occasioni, anche per ottemperare a specifiche prescrizioni autorizzative e/o per dare riscontro a specifiche richieste del Gestore.
5. Le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici che rientrano nel calcolo della nuova formula tariffaria, sono determinate:
• come media aritmetica dei valori ottenuti dalle determinazioni analitiche effettuate dal Gestore e/o dal cliente industriale in regime di autocontrollo, se presenti 3 determinazioni nell’anno di competenza;
• pari al 70 % del limite autorizzato nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2
rilevazioni con media dei valori fino al 70% dell’autorizzato;
• pari al 100% del limite autorizzato nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con media dei
valori superiore al 70% dell’autorizzato e inferiore al 100% dell’autorizzato;
• media delle rilevazioni nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con media dei valori
superiore al 100% dell’autorizzato;
• in caso di limiti in deroga per i parametri specifici di tariffa, esclusi COD e SST, si applica
quanto previsto ai precedenti punti senza mai scendere sotto il 70% dell’autorizzato.
6. Gli inquinanti principali sono quelli previsti dall’articolo 17.1 del TICSI, gli inquinanti specifici son quelli individuati dall’Ufficio d’Ambito al punto “Tariffa di depurazione unitaria”, dell’allegato A approvato con specifica Delibera di Consiglio Provinciale.
1. Il volume autorizzato è quello presente nell’atto autorizzativo, nell’endoprocedimento o nel parere dell’Ufficio d’Ambito, ad eccezione dei procedimenti AIA per i quali il volume autorizzato è sempre quello presente nell’atto autorizzativo.
2. Il volume annuo autorizzato, se non espressamente indicato nell’atto autorizzativo, viene calcolato dal volume massimo giornaliero per 365 giorni o dal volume massimo giornaliero per i giorni di attività dello scarico se inseriti nell’atto autorizzativo.
3. Se non espressamente indicato il volume autorizzato, il Gestore fa riferimento al volume massimo
trattabile dall’impianto aziendale, come autorizzato in AIA, per acque reflue industriali.
4. Per le acque di prima pioggia il volume autorizzato coincide con il volume calcolato come all’Art. 98
- comma 5 e non è considerato ai fini della penalizzazione.
5. Dove non presente alcun volume autorizzato, il Gestore utilizza temporaneamente un criterio di stima sulla base del volume scaricato, che viene posto pari al 70 % del volume autorizzato.
6. È cura del Gestore esprimere i propri pareri di competenza all’interno degli atti autorizzativi
prescrivendo il volume autorizzato.
7. È cura degli enti preposti integrare l’atto autorizzativo con il valore del volume autorizzato.
Art. 101 - Criteri per penalizzazioni
1. Il Gestore applica le penalizzazioni in base all’art. 22 del TICSI e utilizzando i parametri individuati dall’Ufficio d’Ambito e indicati al punto “Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione” dell’allegato A alla delibera di consiglio provinciale relativa all’approvazione del TICSI.
2. La penalizzazione si applica ai parametri inquinanti principali e specifici contemplati dalla formula ARERA.
3. La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del Gestore comunicare al cliente l’esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.
4. Il Gestore a seguito di una prima non conformità rilevata, programma un ricontrollo entro 30 giorni dall’ultimazione dell’analisi, o comunque secondo il calendario del Gestore, con annotazione nel verbale di campionamento delle motivazioni del sopralluogo (ricontrollo della non conformità rilevata nel controllo precedente, non ancora comunicata all’azienda).
5. Due superamenti consecutivi su parametri diversi, purché compresi tra gli inquinanti principali o specifici, configurano una reiterazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, ma non danno luogo all’applicazione in tariffa della penalizzazione. In questo caso il Gestore procede a una terza determinazione: l’esito del terzo controllo viene considerato ai fini della applicazione della penalizzazione quando sia confermato il superamento di uno o più parametri riscontrati sia nel primo controllo analitico che nel secondo.
6. Il Gestore prosegue per un numero massimo di tre controlli ai fini dell’applicazione della penalizzazione su ciascun parametro. La determinazione analitica successiva apre un nuovo ciclo di verifiche.
7. Il Gestore, dopo un numero massimo di due tentativi per la seconda determinazione con impossibilità di campionare applica la penalizzazione, considerando il superamento rilevato nel primo controllo, rappresentativo dello scarico.
8. L’elemento di penalizzazione viene applicato nell’anno in cui si verifica la conclusione del ciclo di
controlli e pertanto cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva.
9. Qualora il Gestore rilevasse fuori limite su parametri non contemplati dalla formula non applica penalizzazione ma ne dà comunque comunicazione all’Ufficio d’Ambito che ne tiene conto per il proprio Piano Controlli.
10. Il coefficiente moltiplicativo µ si calcola sul valore non conforme più elevato trovato nel primo e/o nel secondo controllo o nei controlli successivi se i campioni sono compositi 24 h, si calcola invece sul valore medio dei valori non conformi trovati nel primo e/o nel secondo controllo o nei controlli successivi, anche su analisi condotte in regime di autocontrollo dall’utente industriale, se i campioni sono prelevati con altre modalità (istantanei o compositi fino a tre ore).
11. La penalizzazione sul volume viene considerata annualmente confrontando il volume scaricato annuo ed il volume autorizzato di cui all’articolo precedente. La penalizzazione non si applica nei casi di cui all’Art. 96 -6.
Sezione D - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 102 - Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente Regolamento d’Ambito, approvato dal CdA dell’Ufficio d’Ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo al termine di legge previsto per la pubblicazione degli atti degli Enti Locali.
2. Da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti.
3. Ulteriori ed eventuali modifiche al Regolamento d’Ambito o a singoli allegati al medesimo sono approvate ed entrano in vigore nei modi e nei tempi di cui comma 1.
4. Il Gestore ha l’obbligo di applicare il Regolamento d’Ambito e di darne adeguata pubblicità.
Art. 103 - Allegati al Regolamento d’Ambito
1. Il regolamento è completato con gli allegati seguenti: