RICHIESTA DI FORNITURA Clausole campione

RICHIESTA DI FORNITURA. Per ottenere la fornitura del Servizio Idrico Integrato o di qualsiasi altra prestazione accessoria, l’interessato deve presentare richiesta presso uno degli Sportelli del Gestore o mediante gli altri canali messi a disposizione degli Utenti, il cui elenco aggiornato è riportato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Il Gestore si riserva di accettare o respingere motivatamente le suddette richieste.
RICHIESTA DI FORNITURA. Per ottenere la fornitura l'interessato deve farne richiesta xxxx Xxxxxxxx Multiutility S.p.A. in liquidazione che si riserva di valutarla. La mancata accettazione, xxx xxxxx avvenire solo in presenza di ragioni obiettive, dovrà essere motivata e comunicata formalmente al richiedente. Previa autorizzazione di tutti i proprietari in comunione dell'impianto privato di rete, la richiesta di fornitura potrà essere avanzata dal oggetto espressamente indicato xx xxxxx, fatti xxxxx gli obblighi gravanti sui proprietari in comunione di cui agli artt. 11 e 12, il contratto dovrà intendersi intestato in qualità di legale rappresentante dei summenzionati comproprietari. La facoltà di cui al comma che precede non potrà essere esercitata qualora il soggetto indicato xxxxx rappresentante legale: a) non risulti proprietario di alcun immobile servito dall'impianto privato di rete in comunione di cui si chiede l'allacciamento xxxx xxxxxxxx idrica xxxxxxxx; b) ovvero non risulti, in assenza del titolo di proprietà di cui sub a) che precede, regolarmente abilitato all'esercizio dell'attività di amministratore di condominio. L'eccedenza del consumo idrico corrispondente alla differenza tra la quantità indicata dal misuratore generale, sito a monte del punto di consegna dell'acqua e di immissione xxxx'impianto privato di rete in comunione, e xx xxxxx delle quantità indicate dai misuratori individuali xxxx imputata, pro quota ed in parti uguali, a tutti gli intestatari di un misuratore individuale, che in tal senso se ne fanno xxxxxx. Tutti gli utenti si obbligano a far installare i misuratori individuali, a proprie spese, all'esterno della proprietà, onde consentire il libero accesso al personale xxxxx Xxxxxxxx Multiutility S.p.A. in liquidazione Resta inteso che nel caso in cui il misuratore sia interno alla proprietà, l'utente si impegna a consentire il libero accesso da parte del personale xxxxx Xxxxxxxx Multiutility S.p.A. in liquidazione per le operazioni di lettura. Nel caso in cui tale accesso fosse impedito, la Volturno Multiutility S.p.A. in liquidazione resta fin d'ora autorizzata ad emettere fatturazione per il massimo consumo previsto per la singola utenza. In particolare l'utente è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili xxxx Xxxxxxxx Multiutility S.p.A. in liquidazione, non possa accedere al misuratore. Sempre nel caso in cui il misuratore è ubicato all'inte...
RICHIESTA DI FORNITURA. È legittimato a richiedere la fornitura del servizio acquedotto il proprietario dell’unità immobiliare o la persona fisica/giuridica che ne detiene la titolarità. Qualora il richiedente sia inquilino, affittuario, assegnatario, usuario o comodatario dell'unità immobiliare da servire sarà tenuto ad attestare la sua posizione, anche a mezzo di autodichiarazione, all’atto della richiesta di fornitura. Nella richiesta di fornitura, redatta su apposito modulo, disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore, l'Utente sarà tenuto ad indicare i propri dati anagrafici e fiscali, l’indirizzo ed i dati catastali dell’immobile oggetto di fornitura, l’indirizzo di recapito della bolletta, la destinazione d’uso della fornitura che intende attivare, il numero di matricola del misuratore e la sua lettura (nel caso si tratti di fornitura disattivata senza rimozione del misuratore). Nel caso in cui l’immobile da servire fosse privo di allacciamento alla rete pubblica di acquedotto, la richiesta di fornitura sarà accolta dal Gestore successivamente alla verifica dell'esistenza di una conduttura idrica nel sito interessato e delle necessarie condizioni di portata e di pressione della rete. Accertata la possibilità di realizzare l’allacciamento, alla richiesta di fornitura farà seguito il sopralluogo del personale tecnico del Gestore al fine di stabilire le modalità tecniche di esecuzione dell'allacciamento. Nel caso di richiesta di fornitura per uso diverso da quello domestico e pubblico, il Gestore ha la facoltà di rifiutare la richiesta stessa ove ritenga che la fornitura possa creare qualsiasi pregiudizio alle forniture domestiche ed alle forniture non disalimentabili.
RICHIESTA DI FORNITURA. La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Gestore e deve essere firmata dall’avente diritto o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l’accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l’allacciamento. La concessione della fornitura d’acqua per uso antincendio è subordinata alla presentazione da parte dell'Utente dei documenti e delle certificazioni previste dalle norme di legge e rilasciati dai soggetti abilitati.
RICHIESTA DI FORNITURA. La Richiesta di Fornitura è il documento con cui l’Amministrazione attiva il Fornitore in riferimento alla fruizione dei servizi previsti nel Contratto. La Richiesta deve essere formalizzata secondo il fac-simile allegato (Appendice 1 al presente Capitolato). La Richiesta di Fornitura vincola l’Amministrazione stessa a: ▪ Richiedere l’individuazione del team di persone da utilizzare per l’Evento; ▪ Indicare la data dell’incontro preparatorio per l’Evento; ▪ Fornire informazioni utili per la stesura del Piano Dettagliato delle Attività sottostante all’Evento e relativo servizio; ▪ Valutare il Piano Dettagliato delle Attività e formalizzarne eventualmente le deduzioni. Durante gli incontri preparatori il Fornitore deve procedere a: ▪ recepire le esigenze effettive dell’Amministrazione; ▪ ricondurre tutte le esigenze rilevate a specifiche attività di dettaglio previste nella richiesta di Fornitura oltre alle esigenze espresse in questo Capitolato Tecnico. Il Fornitore, ricevuta la Richiesta di Fornitura, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente (entro 2 giorni solari), a mezzo email, all’Amministrazione la conferma della propria presenza all’incontro preparatorio indicando i nominativi ed i ruoli dei partecipanti e altri dettagli utili. Il mancato immediato riscontro rispetto dei termini sopra indicati, relativamente alla conferma dell’incontro preparatorio, ovvero il mancato incontro, determinano l’applicazione da parte dell’Amministrazione delle penali previste nel paragrafo 10. Durante gli incontri preparatori congiunti il Fornitore deve rilevare tutte le esigenze dell’Amministrazione e individuare la più opportuna configurazione dell’insieme di servizi e delle relative modalità operative di erogazione degli stessi al fine di controllare e soddisfare la domanda. Durante gli incontri preparatori il Fornitore deve far emergere le possibili criticità e proporre soluzioni indirizzate all’efficace espletamento e/o al miglioramento dei livelli di servizio richiesti senza tuttavia determinare incrementi dei costi. A seguito di ogni incontro preparatorio il Fornitore deve redigere un verbale, da condividere con l’Amministrazione che lo deve sottoscrivere per accettazione (nella persona indicata dalla stessa), nel quale riporterà le principali evidenze emerse che poi confluiranno nel Piano Dettagliato delle Attività, che comprende tutte le schede anagrafiche delle risorse proposte per il singolo Evento e relativo servizio. Il piano dettagliato delle attività deve...
RICHIESTA DI FORNITURA. Le spese da effettuarsi sono conseguenti alla richiesta di acquisto che è processata in relazione alle giacenze e alla categoria merceologica a cui afferiscono i beni/ servizi da acquisire. Al fine di individuare le migliori condizioni di fornitura e nel rispetto delle sotto indicate modalità di esecuzione, il RUP deve: - effettuare documentate ricerche di mercato; - verificare i prezzi di CONSIP e della Centrale Regionale Acquisti; - consultare l’osservatorio prezzi, ove presente.
RICHIESTA DI FORNITURA. 3.1. Il Cliente dovrà presentare richiesta di attivazione del servizio di fornitura calore presso l’Ufficio commerciale del Fornitore. 3.2. Qualora non esista l’allacciamento alla Rete di distribuzione, il Cliente può chiederne l’esecuzione, specificando l’utilizzo del calore e fornendo i dati necessari per il dimensionamento della/e Sottostazione/i d’utenza e della derivazione. 3.3. I costi di tali opere, la cui esecuzione è subordinata all’ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni di legge alla esecuzione lavori e delle eventuali servitù occorrenti, saranno addebitati al Cliente medesimo sulla base di apposito preventivo. 3.4. AGS SpA si riserva la facoltà di non effettuare l’allacciamento alla Rete di distribuzione richiesto qualora ritenga non soddisfatte le condizioni tecniche ed economiche ritenute da AGS SpA necessarie.
RICHIESTA DI FORNITURA. 1. La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto da Uniacque e deve essere firmata dall’avente diritto o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto. 2. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l’accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l’allacciamento. 3. La concessione della fornitura d’acqua per uso antincendio è subordinata alla presentazione da parte del cliente dei documenti e delle certificazioni previste dalle norme di legge e rilasciati dai soggetti abilitati.

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  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nel importo aggiudicato, a: • fornire l’accesso ai dati clinici a tutti i professionisti coinvolti, indicati dalle Amministrazioni contraenti, ad esempio i radiologi, chirurghi, nel rispetto dell’ambito di competenza, secondo il principio di minimizzazione previsto dalla normativa sulla privacy e dal GDPR; • adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, inclusa l’adozione di protocolli di crittografia; • adottare adeguate misure di protezione dei dati con tecniche ed organizzazione sia nella fase di progettazione che di esecuzione del trattamento stesso (privacy by design); • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto; Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati sanitari come previsto dalla Normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e suo allegato B, Autorizzazione n. 8/2012 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 e Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009); • garantire, in seguito all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, la piena integrazione e/o interoperabilità con lo stesso mediante sistemi di identificazione del paziente (es. spid), consentendo l’accesso in qualsiasi momento ai dati archiviati, in ottemperanza alle normative e alle norme tecniche nazionali e regionali e con oneri a carico dell’Aggiudicatari; • favorire, in prossimità della scadenza del contratto e comunque pur continuando a garantire le prestazioni connesse ai singoli Appalti Specifici, l’inserimento dell’eventuale nuovo aggiudicatario di una procedura di affidamento per il medesimo servizio/fornitura. L’inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all’esecuzione del contratto per il subentrante, nel pieno rispetto degli standard previsti nel presente capitolato. Con specifico riferimento alle misure necessarie al trasferimento del servizio di conservazione sostitutiva legale, esso dovrà avvenire nel rispetto dello standard SinCRO (norma UNI 11386:2010 - Supporto all’Interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli Oggetti digitali). Inoltre, l’Aggiudicatario e l’Amministrazione contraente dovranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo le modalità del passaggio di consegne al nuovo soggetto. Tali attività sono comunque da intendersi ricomprese nell’importo aggiudicato; • effettuare la migrazione dei referti e delle immagini in formato DICOM pre-esistenti presso le singole Amministrazioni contraenti, qualora richiesto, secondo le condizioni che saranno specificate nei singoli Appalti Specifici. Per quanto concerne la parte hardware della presente fornitura, la consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • DURATA DELLA FORNITURA L’Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 5 (cinque) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Oggetto della fornitura Per ciascun documentario dovranno essere prodotte, a partire da una accurata ricerca preliminare sul materiale bibliografico e filmico esistente, le schede descrittive tecnico- scientifiche di alto profilo tecnico e iconografico, aventi ad oggetto ambiti territoriali, musei, siti e monumenti più significativi ed emblematici per la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. Il materiale da consegnare, oltre ai documentari, sarà costituito da tutte le riprese effettuate (anche le riprese scartate che non hanno trovato posto nel video principale ma che hanno un qualche motivo di interesse). Le riprese dovranno essere classificate ed ordinate per luogo, argomento, durata e data di realizzazione. I documentari saranno consegnati su supporto digitale in formato di alta qualità per la fruizione in locale su video wall e in formato compresso compatibile con i formati gestiti dal portale tematico SardegnaCultura. Per ciascun documentario dovranno essere forniti all’Amministrazione Appaltante alcuni spezzoni di girato particolarmente significativi che fungeranno da promo pubblicitari dell’intervento. Dovranno essere prodotte colonne sonore originali o utilizzati brani musicali, previa acquisizione dei diritti, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda, che siano di accompagnamento ai documentari. L’Appaltatore dovrà creare un team di produzione di documentata esperienza nella realizzazione di filmati a carattere divulgativo, in particolare con riferimento a soggetti storico- artistici, archeologici, demo etno antropologici, con utilizzo di tecniche di realtà virtuale, di virtual studio ed effetti speciali. Il regista dovrà essere individuato fra figure di comprovata esperienza e fama. Si specifica che le attività relative alla ricerca, acquisizione ed elaborazione dei materiali necessari alla creazione dei documentari dovranno essere effettuate da personale scientifico altamente qualificato individuato dall’Appaltatore (archeologo, storico dell’arte, antropologo, direttore artistico, fotografo, regista, sceneggiatore, etc). Tutte le figure professionali dovranno essere quelle indicate in sede di offerta. I documentari dovranno essere restituiti all’Amministrazione Appaltante su supporto digitale in alta qualità e formato compresso. I diritti di proprietà e uso (per qualunque tipo di uso e media) dovranno essere interamente ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna, con cessione di tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale, d’utilizzo e di riproduzione (su qualunque media), fermi restando i diritti di proprietà intellettuale dell’opera come da leggi vigenti. Le fasi esecutive della produzione del documentario sono di seguito elencate: − ricerca preliminare del materiale bibliografico e filmico sul quale basare il prodotto finale; − predisposizione di schede descrittive tecnico-scientifiche sui monumenti dell’ambito territoriale; − descrizione delle attività svolte e degli aspetti tecnici che caratterizzano il prodotto finale; − sceneggiatura definitiva; − testi e traduzioni (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese) utilizzati nei video; − speakerati (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese); − colonne sonore originali o riproduzione di brani musicali, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda quale accompagnamento per i documentari fornite su supporto digitale. Ciascuna delle fasi esecutive dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione Appaltante.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.