Uso dell'acqua. 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
A. uso potabile ed igienico-sanitario:
a. domestico: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
b. commerciale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi;
c. artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b DPR 236/88) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
d. pubblico: riguarda l'erogazione di acqua a :
I. impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
II. fontanine stradali per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
e. navi e natanti: riguarda l'erogazione di acqua a navi e natanti effettuata direttamente dal Gestore.
B. uso non potabile:
a. artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A. lettera c) del presente articolo;
b. antincendio: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per l'uso antincendio.
4. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo.
5. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.
6. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario:
a. cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri e...
Uso dell'acqua. 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
2. Il Gestore si riserva di limitare la quantità fornita o vietarne l’utilizzo per scopi diversi da quello potabile in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono i profili ed il piano tariffario deliberato dall’AATO Basilicata: ⮚ domestico: riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuata all’interno di unità abitativa/e ed a comunità che, non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro; ⮚ commerciale, artigianale ed industriale: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un'attività:
a) di intermediazione e di scambio di beni e servizi nonché per le attività uso edilizio;
b) produttiva, che richiede l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, commercializzazione di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze; ⮚ agricolo: riguarda l'erogazione di acqua per attività che richiedono l'uso di acqua potabile e per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze; ⮚ allevamento: riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti ad uso allevamento di bestiame purché correlate da idonea documentazione e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze; ⮚ pubblico: sono le forniture idriche destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina. Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:
1) gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2) le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili di proprietà della pubblica amministrazione;
3) gli impianti antincendio al servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra ricadenti su suolo pubblico e, comunque, per un pubblico utilizzo;
4) fontane ed impianti al servizio di giardini, lavaggio delle ...
Uso dell'acqua. L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, n particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.
Uso dell'acqua. 1. 0.Xx Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore concede la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 144 comma 4 del DLgs. 152/2006, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
2. Possono essere attivati contratti per la fornitura idrica su nudi terreni, cui viene attribuita la tipologia tariffaria “usi diversi”, sempre nei limiti di disponibilità della risorsa idrica. E’ facoltà del Gestore risolvere il contratto unilateralmente, in casi di scarsità idrica che mettano a repentaglio la normale fornitura per usi civili essenziali, senza che l’utente possa avere nulla a che pretendere in proposito. Qualora presso il terreno venga edificata una costruzione, sarà onere dell’utente darne immediata comunicazione al Gestore, fornendo gli estremi della concessione edilizia: in caso contrario, il Gestore potrà risolvere d’ufficio il contratto ovvero procedere al cambio uso ai sensi del Capo XI- Usi impropri, del presente regolamento.
Uso dell'acqua. 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore può concedere la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
Uso dell'acqua. 1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, concede la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente. Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 144 comma 4 del DLgs. 152/2006, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
2. Ai sensi della Deliberazione ARERA N. 665/2017 ( Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Idrici – TICSI), la somministrazione può essere concessa, nei limiti della disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, per le seguenti tipologie d’uso: ⮚ uso domestico (uso residente, uso non residente, uso condominiale, box e cantine di pertinenza di un’utenza domestica): riguarda l'erogazione di acqua utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile, effettuata all’interno di unità abitativa/e ed a comunità che, non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro; o box e cantine di pertinenza di un’utenza domestica1; ⮚ uso industriale; ⮚ uso commerciale e artigianale: o uso commerciale2; o uso artigiale3; ⮚ uso agricolo e zootecnico; ⮚ uso pubblico non disalimentabile (a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza;
Uso dell'acqua. 1. Nessun utente può derivare acqua in luoghi, modi o quantità diversa da quella assegnata, né può modificare le modalità di restituzione delle colaticce e delle eventuali sovrabbondanze delle irrigazioni, che vanno a favore degli usi inferiori.
2. È vietata qualsiasi sottrazione d’acqua perpetrata sotto qualunque forma sia dai canali consorziali che dai fossi e condotti privati.
3. Nelle irrigazioni turnate è fatto obbligo agli utenti di attenersi scrupolosamente all’osservanza dell’orario compilato a cura del Consorzio, di non provocare perdite di tempo nel cambiamento di turno da un utente all’altro, di essere solleciti a prepararsi in tempo utile per iniziare l’irrigazione all’ora indicata nell’orario ed utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l’esercizio al momento stabilito.
4. Per il controllo e l’esatta osservanza dell’orario di irrigazione, tanto il personale di sorveglianza quanto gli utenti sono tenuti a fare riferimento unicamente all’ora ufficiale dell’Italia (UTC+1h per ora solare - UTC+2h per ora legale).
Uso dell'acqua. 1. La Società somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
A. uso potabile ed igienico-sanitario:
a) domestico: riguarda l’erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
Uso dell'acqua. L’utente deve utilizzare l’acqua esclusivamente per l’uso indicato nel contratto di concessione. E’ fatto divieto assoluto di: • Cedere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell’acqua fornita; • Alimentare (anche se di sua proprietà) altre unità immobiliari non espressamente indicate nel contratto di fornitura.
Uso dell'acqua. Il Cliente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo regolamento.