Partecipazioni qualificate Clausole campione

Partecipazioni qualificate. Salvo l’applicazione della normativa convenzionale se più favorevole, le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018: - se realizzate entro il 31 dicembre 2018, concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo la percentuale di imponibilità del 58,14%, attraverso liquidazione da attuarsi obbligatoriamente con presentazione della dichiarazione annuale; - se realizzate, successivamente all’1 gennaio 2019, saranno assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di Partecipazioni non Qualificate con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% con possibilità di liquidarla attraverso il regime della dichiarazione, o in alternativa del risparmio amministrato o gestito. Come detto, è fatta salva l’applicazione delle disposizioni convenzionali recate dai trattati contro le doppie imposizioni conclusi fra l’Italia ed il Paese di residenza del soggetto cedente le Azioni, secondo cui le suddette plusvalenze potrebbero risultare imponibili esclusivamente nel Paese di residenza di quest’ultimo soggetto.
Partecipazioni qualificate. Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia i soggetti che – da soli o di concerto (1) – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un istituto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo: a) a una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto; b) alla possibilità di esercitare un’influenza notevole (2); c) al controllo, indipendentemente dall’entità della partecipazione. Ai fini del computo delle predette soglie: − i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni dell’istituto appartenenti a quella categoria; − non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell’ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all’art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall’acquisizione; (1) Si intende effettuato di concerto l’acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c). (2) Le ipotesi di influenza notevole vanno individuate caso per caso in relazione all’assetto proprietario e di governo dell’istituto nel quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l’obbligo di preventiva autorizzazione. − non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle ...
Partecipazioni qualificate. I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell’istituto sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d’Italia e al soggetto partecipato l’ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi: a) perfezionamento delle operazioni di cui all’autorizzazione prevista dalla Sezione I ovvero eventuale decisione di non concludere l’operazione; b) riduzione dell’ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi. Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell’istituto.
Partecipazioni qualificate. Nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, per “partecipazioni qualificate” si inten- dono partecipazioni, relative ad azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli, che rappre- sentino una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% del capitale o al 5% del patrimonio sociale. Le predette percentuali sono determinate tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso dei 12 mesi che precedono la cessione di una partecipazione, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Partecipazioni qualificate. Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Obbligazioni Convertibili che consentono di acquisire una partecipazione qualificata, conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le partecipazioni non qualificate.
Partecipazioni qualificate. 1. Definizioni e calcolo delle partecipazioni qualificate V.1.4 1.1 Acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF................ IV.1.4 1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell’individuazione di una partecipazione qualificata .................................................................................................. IV.1.4 2. Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF ................................................................................................................ IV.1.6 2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate ................................................................................................. IV.1.6 2.2 Acquisti di concerto .................................................................................. IV.1.7 2.3 Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva 2.4 Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto….…..…………………..IV.1.7

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  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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  • Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.

  • Luogo di esecuzione A partire dall’avvio dei servizi di architettura ed ingegneria, l’Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, siano esse richieste dall’Aggiudicatario stesso oppure indette dal Responsabile Unico del Procedimento, si terranno presso una sede della specifica Amministrazione Contraente, di volta in volta individuata da quest’ultima.