Sub-appalto Clausole campione

Sub-appalto. Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto e con le modalità di cui all’articolo 118 del “ Codice dei contratti” e dell’articolo 170, comma 3, periodo 1 e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
Sub-appalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a: - indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo; - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo nell’offerta; - richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; - stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice; - depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell’autorizzazione, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; - inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC; - individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; - trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem...
Sub-appalto. 1. Ai sensi dell’articolo 16 commi 2 e 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario, è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 50% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 decreto legge n. 189 del 2016.
Sub-appalto. Il subappalto è ammesso nei limiti termini e condizioni di cui alla normativa vigente. La Ditta che intende avvalersi del subappalto deve aver prodotto all’atto dell’offerta apposita dichiarazione nella quale devono essere specificate le parti del servizio che intende subappaltare e, in ogni caso, devono essere soddisfatte le prescrizioni del D.Lgs.50/2016. Le ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art.212 del D.Lgs.152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ASM e non esonera l’aggiudicatario dagli obblighi assunti con il presente capitolato, che resta nei confronti della Committente ASM l’unico responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione del servizio. I dipendenti della ditta subappaltatrice dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia, indicante il nome della ditta e le generalità del lavoratore (come previsto all’art. 10 del presente capitolato). Anche il personale delle Ditte subappaltatrici dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente capitolato per quanto ivi previsto ed applicabile in forza di norme di legge vigenti in materia di lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.
Sub-appalto. Si ha sub appalto se si ricade nella fattispecie di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito nei limiti dell’art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore. Qualora si intenda subappaltare una delle c.d. forniture sensibili indicate all’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 occorre indicare la terna dei sub appaltatori per ogni categoria di lavorazione omogenea. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l’art. 105 del Codice. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
Sub-appalto. L’eventuale subappalto potrà essere autorizzato nei limiti previsti dal Codice degli appalti.
Sub-appalto. Per l’eventuale affidamento in sub-appalto di alcune opere di carattere specialistico dovrà essere formulata esplicita dichiarazione dall’Appaltatore in sede di offerta. Per la disciplina del sub-appalto si fa riferimento all’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016.
Sub-appalto. Non è ammesso il subappalto.
Sub-appalto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata. L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi. Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37. Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione. In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. E’fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatam...