Sub-appalto. Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo complessiv o del contratto e con le modalità di cui all’articolo 118 del “Codice dei contratti” e dell’ articolo 170, comma 3, periodo 1 e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
Sub-appalto. Per i lavori da affidare in subappalto si applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7 dell’art. 105 del Codice. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore alle seguenti condizioni:
Sub-appalto. Ai sensi dell’articolo 16 commi 2 e 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario, è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 50% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 decreto legge n. 189 del 2016.
Sub-appalto. Il subappalto è ammesso nei limiti termini e condizioni di cui alla normativa vigente. La Ditta che intende avvalersi del subappalto deve aver prodotto all’atto dell’offerta apposita dichiarazione nella quale devono essere specificate le parti del servizio che intende subappaltare e, in ogni caso, devono essere soddisfatte le prescrizioni del D.Lgs.50/2016. Le ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art.212 del D.Lgs.152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall’ASM e non esonera l’aggiudicatario dagli obblighi assunti con il presente capitolato, che resta nei confronti della Committente ASM l’unico responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione del servizio. I dipendenti della ditta subappaltatrice dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia, indicante il nome della ditta e le generalità del lavoratore (come previsto all’art. 10 del presente capitolato). Anche il personale delle Ditte subappaltatrici dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente capitolato per quanto ivi previsto ed applicabile in forza di norme di legge vigenti in materia di lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori.
Sub-appalto. E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Sub-appalto. 1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 3 sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui al Codice dei contratti, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione (i lavori relativi alla rete idranti devono essere necessariamente realizzati da impresa qualificata per l’esecuzione di impianti di cui al DM 37/2008 lettera g)).
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; - l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temp...
Sub-appalto. Si ha sub appalto se si ricade nella fattispecie di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito nei limiti dell’art. 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore. Qualora si intenda subappaltare una delle c.d. forniture sensibili indicate all’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 occorre indicare la terna dei sub appaltatori per ogni categoria di lavorazione omogenea. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l’art. 105 del Codice. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx dottore in Ingegneria Civile xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Sub-appalto. Non è ammesso il subappalto.
Sub-appalto. L’eventuale subappalto potrà essere autorizzato nei limiti previsti dal Codice degli appalti.
Sub-appalto. Per l’eventuale affidamento in sub-appalto di alcune opere di carattere specialistico dovrà essere formulata esplicita dichiarazione dall’Appaltatore in sede di offerta. Per la disciplina del sub-appalto si fa riferimento all’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016.