ACCORDO QUADRO SUL QUALE BASARE
ACCORDO QUADRO SUL QUALE BASARE
L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ENERGETICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO IMPIANTI E IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA SITI IN REGIONE TOSCANA
DURATA 3 ANNI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE GENERALE
PREMESSA
La Società Consortile Energia Toscana (CET scrl), al fine di garantire un’adeguata realizzazione degli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli impianti e negli edifici pubblici siti in regione Toscana, intende stipulare con più operatori economici n. 8 accordi quadro per la successiva aggiudicazione di appalti specifici relativi alla realizzazione di tutti i servizi che si rendessero necessari nel periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo Accordo Quadro.
Il presente capitolato detta la disciplina relativa a tutti gli accordi quadro, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto convenzionale e quella relativa al rilancio del confronto concorrenziale, nell’affidamento di uno o più servizi.
I servizi potranno essere svolti su tutto il territorio della regione Toscana, senza che l’Appaltatore possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere.
Con la conclusione dei singoli accordi quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano a partecipare all’affidamento dei singoli appalti specifici con i quali assumeranno i servizi energetici richiesti dalle singole Stazioni Appaltanti, entro il limite massimo previsto per ciascun lotto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione degli accordi quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare servizi nell’importo definito dagli Accordi stessi.
PARTE “A” – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO E DELL’AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Art 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro.
La presente gara di Accordo Quadro, indetta dal CET in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 152 del 03/03/2014 e quale centrale di committenza incaricata, costituisce, pertanto, il presupposto per l’aggiudicazione di Appalti Specifici aventi ad oggetto servizi energetici, ai sensi dell’art 15 D.Lgs 115/2008, comprensivi della manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria per le seguenti categorie di interventi:
1. La sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di sistemi di regolazione per l'illuminazione pubblica;
2. La costruzione di impianti di cogenerazione o rigenerazione;
3. La sostituzione dei corpi illuminanti e l'installazione di sistemi di regolazione per l'illuminazione interna degli edifici;
4. L'installazione di sistemi elettronici di regolazione e la sostituzione dei motori elettrici;
5. L'efficientamento dei sistemi climatizzanti;
6. La telegestione di sistemi energetici;
7. L'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione dell'energia;
8. L'utilizzo di sistemi passivi nell'edilizia pubblica.
Il complesso degli interventi che verranno attivati rappresenteranno, di fatto, il parco progetti regionale in tema di efficientamento energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili per i prossimi anni. Gli interventi realizzati contribuiranno al raggiungimento dell’obbiettivo imposto al 2020 per la Regione Toscana di riduzione del consumo di energia elettrica e di calore e di produzione da rinnovabili pari almeno al 16,5% di tutti i consumi energetici.
Il programma vuole intervenire sugli edifici dell'Ente Regione, degli Enti locali, delle strutture sanitarie regionali e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni con sedi nell’ambito regionale, comprese le strutture periferiche dello Stato, per la realizzazione di un grande progetto di intervento infrastrutturale con dimensioni di risparmio di energia elettrica e gas che vuole superare i 35.000 tep previsti dal Decreto 28 dicembre 2012 e del protocollo di Intesa 18/11/2013 fra Regione Toscana e il Gestore Servizi Energetici (GSE spa).
Art 2 – Durata dell’Accordo Quadro e dei servizi energetici derivanti dallo stesso
Gli Accordi Quadro avranno la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo accordo. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro le singole Stazioni Appaltanti potranno, via via che ne facciano richiesta, rilanciare il confronto competitivo tra gli operatori economici (invio di Richiesta di offerta) con i quali è stato chiuso l’accordo per aggiudicare appalti specifici di servizi della durata di:
• Lotto 1 “illuminazione pubblica”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 2 “cogenerazione o trigenerazione”: 15 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 3 ”illuminazione interna”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 4” sistemi elettronici di regolazione e motori ad alta efficienza”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 5 “sistemi climatizzanti”: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 6 ”telegestione di sistemi energetici“: 10 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 7 ”fonti rinnovabili per la produzione dell’energia”: 20 anni a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
• Lotto 8 ”i sistemi passivi nell’edilizia pubblica”: 20 a decorrere dalla realizzazione degli interventi.
Dalla data di scadenza di ogni singolo Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori servizi ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. La Centrale di Committenza si riserva la facoltà di prorogare gli Accordi per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara. Ogni operatore economico si impegna, pertanto, ad accettare l’affidamento dei singoli appalti specifici, agli stessi patti e condizioni in essere, fino alla stipula del nuovo contratto.
L’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello di 3 anni.
Art 3 - Ammontare dell’accordo quadro
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dei 8 (otto) accordi, che presumibilmente verranno aggiudicati in virtù degli Accordi Quadro medesimi, sono complessivamente valutati in:
• LOTTO 1: € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00 euro);
• LOTTO 2: € 20.000.000,00 (ventimilioni/00 euro);
• LOTTO 3: € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00 euro);
• LOTTO 4: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro);
• LOTTO 5: € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00 euro);
• LOTTO 6: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro);
• LOTTO 7: € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00 euro);
• LOTTO 8: € 10.000.000,00 (diecimilioni/00 euro);
Il valore complessivo dei 8 (otto) Accordi Quadro non impegna la Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) o le singole Stazioni Appaltanti a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre gli appaltatori saranno vincolati ad eseguire tutti i contratti affidati alle condizioni affidate, per l’importo stabilito per la durata contrattuale.
Art 4 – Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione dei servizi energetici avverrà in due fasi:
1. prima fase: aggiudicazione degli accordi quadro con tutti gli operato economici che hanno raggiunto il punteggio di almeno 30/100 nell’offerta tecnica, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
2. seconda fase: aggiudicazione del singolo appalto specifico.
L’aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro è stabilita a favore di più operatori economici concorrenti, secondo i parametri indicati nel Disciplinare di Gara e secondo quanto disposto dall’art. 59 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il singolo operatore economico, per la partecipazione all’accordo, potrà presentare offerta per uno o più lotti.
Art 5 – Appalto Specifico
L’affidamento di ciascun appalto specifico potrà avvenire unicamente a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici parti di ogni singolo Accordo Quadro. A tale scopo l’Ente pubblico o il CET su delega della Stazione appaltante, per aggiudicare un appalto specifico basato sull’Accordo Quadro, consulterà per iscritto gli operatori economici parti di quell’Accordo, invitando gli stessi a presentare offerta mediante invio di una richiesta di offerta e del capitolato prestazionale, redatta nel rispetto delle disposizioni previste nel presente atto e conforme alle procedure previste nei capitolati speciali specifici per i singoli lotti oggetto dell’accordo stesso. Pertanto successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro e per tutta la durata degli stessi le singole Stazioni Appaltanti o il CET stesso, potranno aggiudicare uno o più appalti specifici basati sul singolo Accordo Quadro a seguito del rilancio del confronto competitivo fra gli operatori economici parti dell’accordo stesso.
Gli appalti specifici aggiudicati nell’ambito del singolo Accordo Quadro si tradurranno nello svolgimento di servizi energetici volti alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica o all’utilizzo di fonti rinnovabili comprensiva dei servizi affini e dell’eventuale manutenzione ordinaria, pronto intervento e/o lavori d manutenzione straordinaria da eseguire sugli impianti e sugli immobili degli Enti pubblici della Toscana.
Ciascun appalto specifico sarà basato sulle condizioni stabilite dall’Accordo Quadro, nonché sulla base di altre disposizioni specifiche indicate in ogni specifico affidamento.
L’Ente pubblico aderente all’accordo procederà alla definizione dell’oggetto del singolo Appalto Specifico nella richiesta di offerta, ove verrà indicato altresì i servizi da affidare, il tempo, il luogo di esecuzione precisandone specifiche condizioni.
Art 6 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto specifico
Ogni singolo appalto specifico sarà aggiudicato dalla singola Stazione Appaltante, dopo la chiusura degli accordi quadro, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall’art. 83 del d.lgs. 163/06, valutati secondo i criteri e subcriteri definiti nei capitolati speciale specifici per ciascun lotto.
In sede di appalto specifico la singola Stazione Appaltante o il CET richiederà agli operatori economici parti dell’accordo Quadro e in possesso di requisiti idonei per la realizzazione degli interventi richiesti (SOA), di:
• Effettuare il sopralluogo presso i siti indicati dall’Ente (Stazione Appaltante).
• Presentare entro le tempistiche disciplinate nel confronto competitivo:
1. proposta tecnica per lo svolgimento del servizio energetico (PUNTI 45/100);
2. risparmio annuale richiesto e quello lasciato all’ente derivante la realizzazione degli interventi di incremento di efficienza energetica e di eventuali costi dei servizi a corredo (PUNTI 50/100);
3. piano economico finanziario (PUNTI 5/100).
L’offerta non dovrà prevedere condizioni peggiorative per gli enti pubblici rispetto a quelle presentate dall’operatore economico nella I fase di sottoscrizione dell’accordo.
Saranno pertanto esclusi dall’aggiudicazione del singolo appalto specifico gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro che offriranno percentuali di risparmio (Parametro α) e importi maggiori ai corrispondenti offerti per l’aggiudicazione del singolo Accordo Quadro.
Gli operatori economici per essere ammessi allo stadio di apertura dell’Offerta Economica dovranno aver raggiunto il punteggio minimo di PUNTI 27/45 nell’Offerta Tecnica.
L’offerta economica dovrà prevedere, a pena di esclusione, un valore di (1 − α )⋅ Δ maggiore di zero.
Si precisa che il rifiuto di partecipazione al confronto concorrenziale da parte di un aggiudicatario di un Accordo Quadro, per l’affidamento del singolo appalto specifico, per 2 (due) volte anche non consecutive, non giustificato, nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro medesimo, sarà causa di risoluzione automatica dello stesso.
Art 7 – Procedura di aggiudicazione del singolo appalto specifico.
Nella Richiesta di offerta sarà indicato un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi e inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dall’invio della richiesta stessa, nonché le ulteriori regole specifiche del confronto competitivo.
Alla Richiesta di offerta sarà allegato il Capitolato Prestazionale specifico dell’intervento predisposto dalla stazione appaltante o dal CET contenente gli aspetti tecnici specialistici richiesti, il modello per la presentazione dell’offerta economica nonché lo schema di contratto del singolo appalto.
La Richiesta di offerta sarà inoltrata via PEC.
Nei confronti del soggetto che risulterà primo nella classifica di merito dell’Appalto specifico, si procederà alle comunicazioni relative all’aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del contratto.
Art 8 – Finanziamento dell’Appalto Specifico
Il finanziamento degli interventi di efficienza energetica, la successiva gestione e manutenzione è a totale carico dell’Appaltatore con Finanziamento Tramite Terzi per tutta la durata del servizio energetico.
Nel caso di impianti di produzione a biomassa la fornitura del vettore energetico dovrà essere a completo carico dell’Appaltatore secondo i criteri e i parametri qualitativi previsti dalla normativa e dall’ente pubblico in sede di rilancio competitivo.
L’aggiudicatario dovrà assumersi il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli inerenti le prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto preliminare, definitivo e esecutivo completi di ogni dettaglio. L’aggiudicatario dovrà assicurare il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli impianti necessari alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione degli stessi per tutta la durata del contratto.
La controprestazione, a titolo di compenso, a favore dell’aggiudicatario del servizio consisterà nella riscossione di un corrispettivo annuale di Servizio Energetico a compensazione dell’investimento effettuato calcolato sulla base dei risparmi conseguiti dall’Ente con la realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica o di utilizzo delle fonti rinnovabili.
Il calcolo del corrispettivo annuale avverrà secondo i modelli e le formule indicate nel Capitolato Speciale di Appalto specifico per il lotto di riferimento facenti parte dell’accordo quadro.
Per i soli Lotti 1 – “Illuminazione Pubblica” e 5 – “sistemi climatizzanti” l’appaltatore avrà diritto al riconoscimento di una quota aggiuntiva per la manutenzione e l’adeguamento normativo degli impianti elettrici e termici non oggetto di interventi di incremento dell’efficienza energetica, qual ora la stazione appaltante ne faccia richiesta, o per la nomina a Terzo Responsabile al fine di avere un unico soggetto sul territorio che gestisca gli impianti medesimi.
Gli eventuali incentivi (Titoli di Efficienza Energetica, Conto Termico, Tariffa Onnicomprensiva, ecc) saranno corrisposti e riconosciuti interamente all’Appaltatore.
Qualora fosse presente un bando di finanziamento a fondo perduto per tali opere e compatibilmente con i tempi della durata dell’accordo quadro stesso nonché degli altri incentivi previsti dall’appaltatore nella redazione del proprio piano economico finanziario, l’affidatario del servizio è obbligato a presentare regolare istanza per la sua acquisizione. Il CET o la singola stazione appaltante presterà assistenza all’impresa nella redazione delle domande di accesso al contributo. In caso di ottenimento del citato finanziamento l’ente avrà diritto all’applicazione di una riduzione percentuale del Parametro α. Gli Enti potranno decidere anche di finanziare in parte la realizzazione degli interventi ottenendo una riduzione della percentuale di risparmio da riconoscere all’Appaltatore.
La riduzione della percentuale di risparmio riconosciuto all’appaltatore sarà pari al 90% della percentuale di finanziamento in Conto Capitale ottenuto dall’Appaltatore, o finanziato dall’Ente, a copertura dell’investimento realizzato.
Quindi definiti:
α: La percentuale di risparmio che dovrà essere riconosciuta all’appaltatore a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica o di utilizzo di fonti rinnovabili in assenza di finanziamento a fondo perduto.
αf: La percentuale di risparmio che verrà riconosciuta all’appaltatore a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica o di utilizzo di fonti rinnovabili in presenza di finanziamento a fondo perduto.
I: L’investimento. Per investimento viene inteso il solo costo dell’opera realizzata come da rendicontazione finale dei lavori realizzati sugli impianti dell’ente pubblico.
F: il Finanziamento, sia come contributo a fondo perduto Comunitario, Nazionale, regionale o locale sia da parte dell’ente.
𝐹 α𝑓 = α ∗ 95% ∗ 𝐼
Art 9 – Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il concorrente deve indicare in sede di Accordo Quadro e in sede di offerta del singolo Appalto Specifico se intende o non intende avvalersi del subappalto e nel caso in cui intende avvalersene, le parti dei lavori che intende subappaltare.
Sono subappaltabili prestazioni della categoria entro il limite massimo del 30% del valore di ogni specifico affidamento (valore del servizio energetico nel complessivo degli anni della durata contrattuale).
Non verrà corrisposto direttamente ai subappaltatori l’importo della prestazione.
I contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2006 e s.m.i.
E’ vietato il subappalto e/o il sub affidamento da parte degli aggiudicatari agli altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura, pena la risoluzione contrattuale.
Art 10 – Cessione del contratto e cessione del credito
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale degli Accordi Quadro.
L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo accordo.
La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’accordo stesso e degli appalti specifici affidati, l’incameramento della cauzione richiesta per l’Accordo Quadro e il relativo appalto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dalla Centrale di Committenza e dalle singole Stazioni Appaltanti.
PARTE “B” – NORME VALIDE PER TUTTI I LOTTI DELL’ACCORDO QUADRO
Art 11 – Servizio Energetico
Le attività incluse nel canone di Servizio Energetico, come meglio descritte nei capitolati specifici per i singoli lotti, saranno:
1. Le attività di diagnosi energetica secondo la normativa UNI CEI/TR 11428:2011.
2. La progettazione delle opere di cui l'Appaltatore è risultato vincitore, secondo i livelli indicati specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal
D.P.R. 207/2010.
3. Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all’espletamento di pratiche amministrative presso gli enti preposti;
4. L’assunzione, se previsto dalla normativa, di responsabilità per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione l’aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli
impianti oggetto dell’Appalto, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati dall’Appaltatore, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in appalto.
5. L’assunzione di responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto dell’appalto.
6. Le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per realizzare i servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell’officina dell’Appaltatore.
7. La fornitura di materiali, noli e prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi, piattaforme mobili, autogrù, eccetera.
8. Il trasporto in sito di attrezzature e materiali.
9. La segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti.
10. L’aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti, entro trenta giorni dalla esecuzione di ogni modifica impiantistica, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, aggiornando gli archivi cartacei ed informatici della stessa.
11. La fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa all’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
12. L’esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo e la predisposizione di preventivi.
13. La reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento, oltre che secondo quanto indicato dall’Appaltatore nell’offerta tecnica presentata in gara.
14. La progettazione e l’esecuzione delle opere di riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti oggetto dell’appalto, come da offerta tecnica presentata in gara e delle prestazioni extra concordate a seguito della predisposizione della diagnosi energetica.
15. Raccolta e trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle attività conduttive e manutentive.
16. La nomina e il compenso del responsabile dei lavori;
17. La nomina e il compenso del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti dalla normativa D.lgs 81 del 9 aprile 2008;
18. La nomina e il compenso del Direttore dei lavori;
19. La realizzazione degli interventi di miglioramento di efficienza energetica attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi;
20. Le attività di gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi, ordinari, straordinari e di adeguamento normativo.
21. Tutte le prove, i controlli e l’aggiornamento delle mappature o censimenti che l’Ente (Responsabile del Procedimento) ordina di eseguire, in ottemperanza delle attività disciplinate nel presente capitolato, ed il rispetto di ogni norma o procedura in vigore nell’Ente stesso attinente con le attività da espletare e gli oneri da ottemperare.
22. L’assistenza al personale dell’Ente per sopralluoghi sugli impianti oggetto del presente capitolato.
23. La gestione, secondo la legislazione vigente, di ogni onere per quanto riguarda i rifiuti prodotti (compreso il loro smaltimento) durante le attività inerenti il presente capitolato.
Art. 12 – Cauzione Definitiva
Al momento della stipula dell’Appalto specifico l’appaltatore dovrà presentare cauzione, il cui importo e modalità sono definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
I soggetti che possono prestare garanzia devono possedere i requisiti di cui all’art. 127 del DPR 207/10.
La cauzione verrà svincolata progressivamente in ragione ed a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto. In particolare per la ditta aggiudicataria del singolo appalto lo svincolo avverrà dopo aver accertato che la stessa abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, dopo aver definito ogni eventuale eccezione o controversia per cui l’Amministrazione nulla ha più da pretendere.
Art. 13 – Modalità di pagamento
Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiarerà espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale specifico per il lotto d’interesse e dalla documentazione a corredo della gara, nessuno escluso.
Con i corrispettivi sopra previsti e dettagliati nei capitolati specifici per i singoli lotti si intendono pertanto compensati tutti i costi relativi: all’ammortamento del costo di acquisto degli impianti e degli interventi di efficienza energetica realizzati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, ai lavori di riqualificazione tecnologica ed energetica offerti a seguito della redazione della diagnosi energetica, all’adeguamento degli impianti che si rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto (compreso eventuale adeguamento della cabina elettrica MT/BT, costi di connessione o di adeguamento alla rete di distribuzione, se necessario per la realizzazione degli interventi richiesti nel servizio), alle pratiche amministrative per certificazioni, domande, denunce ecc.
Le fatture e i pagamenti avranno cadenza trimestrale, salvo diversi accordi con l’ente stesso. Alla fine di ciascun mese solare un tecnico incaricato dall’Appaltatore dovrà eseguire le letture dei consumi termici e elettrici in contraddittorio con il Responsabile dell’Appalto per la stazione appaltante o di un tecnico da quest’ultimo incaricato.
Ciascuna fattura dovrà quindi essere accompagnata da un prospetto di rendiconto per il periodo a cui la fattura si riferisce, dove siano esposti i metodi di calcolo dell’importo fatturato secondo le formule indicate nel Capitolato Speciale di Appalto parte specifica del Lotto.
L’Ente provvederà al saldo degli importi fatturati entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della fatturazione e comunque dopo l’accertamento di buona esecuzione da parte dell’uffici preposti. L’accertamento dovrà avvenire entro un termine non superiore a giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della fattura.
Tutti i pagamenti saranno subordinati al positivo riscontro della richiesta presso lo sportello unico previdenziale telematico, a cura dell’Ente, di attestazione di regolarità contributiva dell’appaltatore (D.U.R.C. ).
Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà contenere il riferimento al CIG Derivato (Codice Identificativo Gara Derivato assegnato dal CIG Master della gara di Accordo Quadro), al contratto in corso, al luogo di esecuzione a cui si riferisce, nonché al periodo di riferimento del servizio
prestato, e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall’Amministrazione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato e specificate nella documentazione relativa al lotto di riferimento.
Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
In caso di Associazione temporanea di Imprese, allo scopo di ottenere la massima razionalizzazione e omogeneità delle procedure di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale in genere, la Stazione Appaltante intratterrà tutti i conseguenti rapporti esclusivamente con la Ditta Capogruppo, facendo quindi carico alla medesima della definizione e regolazione di tutti gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo con le proprie mandanti, compresa la fatturazione.
Ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 136, del 13.08.2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore dovrà provvedere all’apertura di un conto corrente dedicato. Su tale conto verranno effettuati, esclusivamente tramite bonifico bancario, i pagamenti disposti dall’Ente, per le fatture emesse dall’Appaltatore, riportando il codice CIG.
Art. 14 – Consegna degli impianti o porzioni di essi
E’ fatto obbligo all’Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o porzioni di essi, o quant’altro oggetto del presente capitolato, del capitolato specifico per il singolo lotto e del capitolato prestazionale di rilancio competitivo, nel loro stato di fatto.
Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell’Appaltatore ed in contraddittorio con la Stazione Appaltante, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all’Appaltatore.
Dovranno, tra l’altro, far parte del predetto verbale:
• le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi gli eventuali locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti;
• la verifica del funzionamento delle apparecchiature.
Art. 15 – Variazioni di energia elettrica e termica utilizzata dai siti o dagli impianti oggetto degli interventi
Le stazioni appaltanti che aderiranno all’accordo quadro si riservano espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre o aumentare la quantità di energia elettrica e termica consumata, in base al fabbisogno delle strutture e degli impianti, che potrebbe quindi essere inferiore o anche superiore ai livelli di consumo stimati in fase di rilancio competitivo. Ad esempio il carico elettrico o termico potrà variare a seguito di: opere di ristrutturazione, alle variazioni di processi e servizi, a variazioni impiantistiche o a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica che saranno offerti dall’aggiudicatario della gara a seguito dell’effettuazione della diagnosi energetica, dai quali l’Ente si attende un apprezzabile risparmio nei consumi energetici. Altre variazioni potranno ovviamente derivare dalle condizioni climatiche. All’Appaltatore, a remunerazione dell’investimento sostenuto, sarà comunque riconosciuto il max valore tra α*Δannuo (sommatoria
dei 12 Δmese calcolati con le formule di aggiornamento indicati nei Capitolati Speciali di Appalto
specifici per ogni lotto) e il 10% del Δ annuo risultante dalla formula di aggiudicazione della gara a seguito dell’aggiudicazione del singolo rilancio competitivo.
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti rispetto a quanto previsto dal contratto se non precedentemente approvato dalla singola stazione appaltante. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’ente appaltante e che questa gli abbia richiesto, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni comprese nell’Appalto, o previste dall’Appaltatore in fase di offerta.
Il diritto di recesso è regolamentato dall’art.134 del d.lgs.163/06.
Art. 16. Estensione dei servizi energetici
A seguito della redazione della Diagnosi Energetica l’Appaltatore potrà proporre agli enti pubblici la realizzazione di ulteriori servizi energetici presentando all’amministrazione un progetto preliminare degli interventi, i risparmi energetici conseguibili e il piano economico finanziario degli stessi. La proposta fatta agli enti dovrà contenere le formule di calcolo dei canoni, definite d'intesa con gli enti stessi.
Qualora gli enti pubblici accettino gli interventi addizionali proposti, l'appaltatore dovrà farsi carico di tutti i livelli di progettazione, ai sensi della normativa vigente, e della loro realizzazione. I nuovi interventi saranno inseriti nel contratto e saranno regolati dal presente capitolato di accordo quadro, dalla documentazione di rilancio competitivo, dal contratto e dal contratto di rendimento energetico aggiuntivo. I servizi aggiuntivi sono regolati dall’art 57 del d.lgs. 163/2006.
Art. 17 – Diritto di accesso dell’Ente agli impianti
Gli impianti dovranno essere accessibili, in ogni sua parte, in qualunque momento al personale tecnico-amministrativo dell’Ente per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso.
Art. 18 - Modifiche negli impianti
E’ assolutamente vietato all’Appaltatore introdurre modifiche negli impianti oggetto e negli edifici delle singole stazioni appaltanti, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio di impianti in essere o parti di essi, senza esplicita autorizzazione scritta degli enti pubblici proprietari.
Art. 19 – Situazioni di Pericolo
In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi, l’Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le iniziative e a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie ad evitare il verificarsi o l’aggravarsi di danni a persone e cose.
L’Appaltatore dovrà concordare con il Referente della Stazione Appaltante modalità operative connesse con l’eccezionalità dell’evento.
Art. 20 – Requisiti di capacità tecniche e professionali per la progettazione delle opere
La progettazione delle opere dovrà essere affidata a soggetti previsti all’art. 90 del d.lgs 163/2006 in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. N. 34/200 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per prestazioni di progettazione e costruzione con
riferimento alla categoria prevalente indicati nella fase di rilancio competitivo dalla stazione appaltante. Alternativamente dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver espletato negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura, relativi ai lavori appartenenti alla classe prevista dalla L. n. 143/1949 per un importo globale non inferiore a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
b) aver espletato negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e architettura, relativi ai lavori, appartenenti alla classe prevista dalla L. n. 143/1949 per un importo totale non inferiore ad un valore pari 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni degli ultimi cinque (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) almeno pari a 2 volte le unità stimate dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 21 - Collaudo
Le opere realizzate per il miglioramento dell’efficienza energetica sono soggette a collaudo sia finale che in corso d’opera. I collaudi saranno effettuati da uno o più collaudatori nominati dall’Ente successivamente all’approvazione del progetto esecutivo. Il collaudo avverrà conformemente alle indicazioni contenute nel DLgs 163/06 e alle disposizioni del DPR 207/2010. L’aggiudicatario del servizio dovrà eseguire tutte le opere e i lavori richiesti dall’organo di collaudo, nell’ambito dei progetti approvati dalla Stazione Appaltante, e dovrà mettere a disposizione dello stesso, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti, provvedendo poi alla risistemazione delle parti di lavoro che sono state verificate.
Le spettanze dovute ai collaudatori saranno a carico dell’aggiudicatario del servizio.
Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio non ottemperi ai presenti obblighi, la spesa verrà dedotta dal credito residuo del canone del servizio energetico.
Art. 22 – Proprietà delle opere realizzate
Le opere realizzate o i prodotti installati saranno di proprietà dell’Ente pubblico, che alla conclusione del servizio energetico ne assumerà la piena gestione senza ulteriori oneri aggiuntivi.
Art. 23 – Riconsegna degli impianti
Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto ciò che occorre al loro corretto funzionamento, nonché i locali interessati, dovranno essere riconsegnati nello stato d’arte, di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna, fatta eccezione per il normale deterioramento per l’uso, e dovrà essere compilato in contraddittorio dall’Appaltatore, e dal personale tecnico-amministrativo dell’Ente, un verbale di riconsegna degli impianti nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto oggetto del presente capitolato.
Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli impianti, anche sulla base di:
• esame a vista;
• esame dei libretti di intervento;
• esame della documentazione di quanto effettuato in relazione a quanto previsto nel progetto gestionale e manutentivo;
• effettuazione delle prove di funzionamento, e di quelle altre prove che si riterrà opportuno effettuare;
• visite e sopralluoghi di impianti.
In caso di malfunzionamenti o anomalie accertate, o parametri non in linea con quanto previsto dalle vigenti normative o dal presente capitolato, sarà cura e onere dell’Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale secondo i corretti parametri.
E’ diritto dell’Ente rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all’atto di riconsegna degli impianti difformità con quanto previsto dal presente capitolato o dalla vigente normativa.
Art. 24 - Registro degli interventi
L’Appaltatore dovrà curare la tenuta di un registro di manutenzione degli impianti gestiti, nel quale dovranno essere cronologicamente indicati tutti i guasti verificatisi e tutti gli interventi che saranno effettuati su qualsiasi elemento degli impianti, detto registro verrà conservato dall’Appaltatore e trasmesso in copia aggiornata all’Ente, in caso di richiesta, e dovrà riportare le seguenti annotazioni:
• la data, il luogo e l’ora dei controlli effettuati;
• l’intervento eseguito;
• in caso di xxxxxx, l’ora della segnalazione e l’ora di ripristino del servizio;
• l’indicazione di tutte le parti verificate di ciascuna apparecchiatura o struttura, mettendo in
evidenza quelle riscontrate difettose o in avanzato stato di usura e per le quali occorre prevedere la sostituzione totale o parziale.
Art. 25 – Note di Servizio
Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant’altro relativo a quanto disposto nel presente capitolato, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti all’Appaltatore.
Art. 26 – Servizio di reperibilità e di pronto intervento
Per tutto l'arco dell’anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali, che festivi o prefestivi, sarà garantito dall'Appaltatore un servizio di reperibilità, con rintracciabilità degli operatori per via telefonica, in grado di far fronte alle anomalie ed ai guasti o malfunzionamenti che gli impianti o quant’altro in oggetto nel presente capitolato possano presentare, anche in caso di calamità.
Al seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale tecnico dell’Ente o comunque da personale da essa autorizzato, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato, entro i seguenti tempi massimi:
• 1 ora per interventi di guasto grave;
• 12 ore per gli altri interventi richiesti;
Il personale reperibile dovrà entro tali tempi arrivare sul luogo segnalato provvisto della dotazione di attrezzi da lavoro tale da permettere i primi interventi di messa in sicurezza e/o ripristino della corretta funzionalità degli impianti.
Il servizio di reperibilità e di pronto intervento, come ogni altra attività o prestazione eseguita dall’Appaltatore, si intende remunerato dal compenso previsto per il Sevizio Energetico.
Art. 27 – Assistenza Tecnico - Amministrativa
L'Appaltatore sarà tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto della gara e a fornirla all’Ente pubblico, su richiesta di quest’ultimo, in qualsiasi momento.
Per quanto riguarda l’espletamento di pratiche di omologazione impiantistica si evidenzia che gli oneri conseguenti alle eventuali modifiche apportate si intendono compresi tra gli oneri per le prestazioni relative agli adeguamenti normativi.
Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale, dove necessario. L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per le pratiche di nuovo impianto o ristrutturazione e per fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite, prove di funzionamento, ecc.
Art. 28 - Oneri e obblighi dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e spese:
• per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla presente gara;
• riconoscere alla Società Consortile Energia Toscana il 2% del valore delle opere progettate dall’Appaltatore, per l’attività di centrale di committenza, alla stipula del contratto con le singole Stazioni Appaltanti aderenti all’Accordo Quadro. Detti oneri rientreranno tra gli
oneri dell’appaltatore.
• rimborsare alla Società Consortile Energia Toscana le spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell’Accordo Quadro, come
previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (rif. Art. 34 comma 35).
• per la progettazione definitiva e esecutiva;
• per la mano d’opera;
• per la fornitura degli apparati progettati;
• per l’organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, con gli attrezzi,
macchinari e mezzi d’opera necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all’entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.
• per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto dei servizi energetici, fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso,
qualsiasi risarcimento da parte dell’ente pubblico per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l’Appaltatore responsabile in merito. L’Appaltatore è inoltre responsabile di danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia, negligenza o fatalità fosse danneggiato da parte di mezzi o personale
di ogni qualifica dello stesso, riservandosi l’ente pubblico, in caso contrario, di addebitare all’Appaltatore i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
• Le spese tecniche che si possano rendere necessarie per l’espletamento di quanto previsto
nel presente capitolato speciale di gara quali, a titolo di esempio, quelle relative alla nomina di:
− Progettista;
− Direttore Lavori;
− Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
− Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
− Collaudatore;
− nonché le spese tecniche per la produzione di documenti quali, a titolo di esempio:
o Piano Operativo di Sicurezza;
o Piano di Sicurezza e Coordinamento;
o per tutte le analisi, esperienze e prove di laboratorio che si rendessero necessarie;
o per il rispetto delle norme di sicurezza;
o per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti nell'espletamento della gara oggetto del presente capitolato speciale, comprese le eventuali attività di bonifica, sono compresi lo smaltimento dei materiali, apparecchiature o parti di esse soggetti a sostituzione, conformemente alle leggi in vigore, derivanti dall’espletamento della gara;
Art. 29 - Sicurezza
L’Appaltatore è tenuto, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture, all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.
L’Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.
Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.R.T. 38/2007 a:
o utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del servizio;
o fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
o controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
o predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
o mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nell’allegato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).
Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa.
Art. 30 – Protezione dell’Ambiente
L’Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente.
Dovrà tra l’altro, in particolare:
− limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
− evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;
− raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato,
provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
− provvedere all’asporto e conferimento all’esterno in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;
− provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti conformemente alle leggi in vigore.
Art. 31 – Modalità e prescrizioni generali sulla gestione degli interventi realizzati
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di garantire in ogni momento il funzionamento degli interventi realizzati nel servizio energetico, le condizioni ottimali di svolgimento del servizio richieste dall’Ente compatibilmente con l’attuale situazione impiantistica in essere presso i siti indicati e con quanto disposto dai vigenti riferimenti normativi, con particolare riferimento alle norme UNI; in tale contesto l’Ente potrà dare ordine all’Appaltatore, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, di procedere alla messa in funzione o spegnimento degli impianti o quant’altro oggetto del presente capitolato in seguito ad una mutata esigenza dello stesso.
Coerentemente con il capitolato, si ricorda che eventuali contestazioni o sanzioni da parte dell'organo di vigilanza relativa a mancata manutenzione o carenze di sicurezza durante le attività in questo come in altri settori, saranno completamente a carico dell'Appaltatore.
Gli operatori economici definiti con l’Accordo Quadro, all’atto del sopralluogo obbligatorio per lo svolgimento del rilancio competitivo, dovranno esaminare con particolare cura ed attenzione gli impianti e le zone oggetto dell’appalto specifico, in relazione alle attività e agli oneri necessari per il rispetto degli standard minimi indicati e di quelli previsti dalla normativa vigente.
Art. 32 – Responsabilità dell’Appaltatore – Garanzia assicurativa per copertura della responsabilità
L’Appaltatore s’impegna a eseguire correttamente le prestazioni previste dal presente capitolato. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose, derivanti da fatalità o arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone o a cose che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.
L’appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto dell’Ente alla risoluzione del contratto.
L’impresa è obbligata, inoltre, a stipulare:
− polizza di responsabilità civile e professionale per la progettazione;
− polizza per danni e responsabilità civile in fase di realizzazione delle opere i cui importi saranno indicati nello Schema del Contratto di appalto;
− polizza contro gravi rischi di rovina dell'opera, gravi difetti di costruzione e responsabilità civile verso terzi i cui importi saranno indicati nello Schema del Contratto di appalto, con validità per tutta la durata del rapporto contrattuale;
Resta inteso che l’Ente avrà diritto di rivalersi verso l’appaltatore per il riconoscimento dell’eventuale maggior danno rispetto alle polizze.
Art. 33 – Personale dell’Appaltatore
Per lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e xx.xx., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e
dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;
L’Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.
L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI.
L’Appaltatore dovrà consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo.
La ditta avrà l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l’Ente da ogni responsabilità in merito.
La ditta ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dall’Ente per il proprio personale, rese note attraverso il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.
L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad corretto espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.
L’Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:
− abbia sempre con sé un documento di identità personale;
− indossi il cartellino di riconoscimento;
− segnali subito agli organi competenti dell’Ente ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio;
− svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con l’Ente;
− esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in capitolato speciale;
Art. 34 – Controlli da parte del Committente
Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, l’Ente eserciterà una funzione di sorveglianza sulle attività espletate dall’Appaltatore.
In particolare l’Ente verificherà che le prestazioni fornite dall’Appaltatore risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.
Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate ad un Rappresentante dell’Appaltatore, in sua assenza la notifica verrà inviata presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.
Art. 35 - Penali
In caso di inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, la singola Stazione Appaltante, fatta salva comunque:
− la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente;
− il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione; ha diritto di procedere all’applicazione delle seguenti penali:
• la consegna della diagnosi energetica, del progetto definitivo ed esecutivo avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nella consegna
dei progetti/diagnosi rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario, verrà applicata una penale di 300 €/giorno e fino al ritardo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
• il termine di inizio e ultimazione dei lavori avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nell’inizio o ultimazione dei lavori rispetto
al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario verrà comminata una penale di 500 €/giorno e fino al massimo di giorni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi;
• per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione
all’Ente di eventuali inconvenienti: una penale pari a 150,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento;
• per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste dell’Ente, ai
sensi di quanto riportato nel presente capitolato: una penale pari a 150,00 Euro per singolo accertamento;
• per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
• per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dell’Ente: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
• per il mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico dell’Ente e previste nel presente capitolato o in altri documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 150,00 Euro/ giorno o frazione
per le strutture degli edifici pubblici in genere;
• per la mancata o incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianto: per ogni accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro;
Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e normative vigenti, l’Ente potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione.
In caso di ogni altra inosservanza da parte dell’Appaltatore delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nel presente capitolato, l’Ente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
a. comunicare ufficialmente per scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all’Appaltatore l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della Raccomandata con R. R.;
b. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5 % della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno;
c. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, neppure dopo
30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b., decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel punto b.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l’Appaltatore dall’essere sottoposto ai procedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, nonché ad altre azioni previste nel presente capitolato.
Qualora l'ammontare delle penali applicate (con esclusione delle eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione dei lavori con Ditta terza) superi il 10% dell'importo di contratto del singolo appalto specifico, la Stazione appaltante risolverà l’Accordo Quadro con l’Appaltatore come previsto dalla vigente normativa sui LL.PP.
Le penali saranno applicate nel pieno rispetto dei tetti stabiliti dagli art. 298 e 145 comma 3 del DPR 207/10, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, per “ammontare netto contrattuale”
si intenderà l’importo derivante dalla sommatoria delle entrate dell’Appaltatore, durante tutta la durata del servizio, riportate nel piano economico finanziario aggiudicato.
Art. 36 – Risoluzione del Contratto
Oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile e dai precedenti articoli, la risoluzione dell’Accordo Quadro e degli eventuali specifici appalti, potrà avvenire nei seguenti casi:
• frode e grave negligenza nell’esecuzione del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione egli infortuni, la sicurezza sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• mancata ottemperanza da parte dell’appaltatore alle disposizioni di cui alla Legge 136/2006 e s.m.i;
• qualora nell’esecuzione dei singoli appalti specifici l’operatore economico cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% dell’importo di affidamento;
• mancata costituzione cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, in sede di aggiudicazione del singolo appalto specifico;
• violazione del divieto di subappalto e/o sub affidamento ad altri operatori economici partecipanti alla presente procedura;
• cessione totale o parziale dell’Accordo Quadro;
• rifiuto per due volte anche non consecutive di partecipazione all’affidamento del singolo appalto specifico;
• mancata tempestiva comunicazione delle modifiche e/o integrazioni intervenute e relative al possesso dei requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara, di cui all’Accordo Quadro;
L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove lo stesso non provveda, la Centrale di Committenza avrà la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e gli eventuali specifici appalti, procedendo all’incameramento della cauzione e all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla Centrale di Committenza. Resta salva per l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri diritti.
In caso di risoluzione l’Ente potrà affidare il servizio ad altra ditta, addebitando gli eventuali maggiori costi oltre ai danni subiti all’appaltatore, avvalendosi anche del deposito cauzionale da questi versato.
Art. 37 – Divieto di sospendere o ritardare i servizi
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato speciale di gara con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell’Appaltatore, a fronte di una simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.
Art. 38 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 39 – Foro Competente
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede della singola Stazione Appaltante.
Art. 40 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al d.lgs. 163/2006, alla L.R. 38/2007 e alla normativa generale di settore.
Art. 41 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme tecniche
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto.
Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche:
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica;
• Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore.
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle eventualmente emanate nel corso del contratto.
Per tutto quanto non sia stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Xxxxx.
Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell’elenco di seguito riportato, senza che l’elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo:
• tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché
nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti;
• nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresì essere rispettate le normative in vigore sia nazionali che regionali;
• applicazione norme CEI;
• rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dell’ASL, INAIL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• rispetto delle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando provinciale dei VV.FF; oltre ad ogni normativa di riferimento successivamente emanata ed ogni successiva modifica od aggiornamento delle norme sopra riportate.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell’Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazione rese nell’ambito del subappalto.
La presenza nei luoghi di lavoro del personale di sicurezza e sorveglianza del Committente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle opere ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
Dovranno essere inoltre rispettate le richieste e le prescrizioni stabilite da:
• AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
• GSE, Gestore dei Servizi Energetici;
• ENEL Distribuzione SpA;
• VVF, Vigili del Fuoco;
• UNI, Ente Nazionale di Unificazione;
• CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano;
• ASL, Azienda Sanitaria Locale;
• INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
• Regolamento di Igiene e Sanità della Regione Toscana.
Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente capitolato speciale e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”.
La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale vale anche come accettazione completa del Disciplinare di Gara e di tutta la documentazione connessa alla gara.
Il sottoscritto , nella sua qualità di
dell’impresa-società con sede in via dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le condizioni del presente capitolato speciale d’appalto.
Data Il Contraente
(firma del legale rappresentante)