OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE Clausole campione

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto. Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche: • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di depositi di liquidi infiammabili; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica termica; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impiantistica idraulica; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica; • Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore. Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano: • D.P.R. 05.10.2010 n°207 e s.m.i; • D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.m.i; • X.Xxx. 09.04.2008 n°81 e s.m.i.; • D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.; Oltre quanto previsto dal presente Capitolato rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi all’appalto stesso tutte le Leggi e Regolamenti vigenti od emanati in corso d’opera, in particolare : - il Regolamento e le prescrizioni Comunali relative alla zona di realizzazione dell’opera; - tutte le Norme relative agli impianti di cui trattasi emanate dai VVF, ISPESL, CEI, UNI, ENEL, ecc. In particolare dovranno essere rispettate: • X.Xxx. n.81 del 9 aprile 2008 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” e successivi aggiornamenti ed Integrazioni • il D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavori” • il D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 “Riord...
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto. Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche: ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica; ▪ Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle eventualmente emanate nel corso del contratto. Per tutto quanto non sia stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Xxxxx. Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell’elenco di seguito riportato, senza che l’elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo: − tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL ove esistenti; − nell’esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresì essere rispettate le normative in vigore sia nazionali che regionali; − applicazione norme CEI; − rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dell’ASL, I...
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME TECNICHE. E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l’espletamento del contratto oggetto del presente capitolato, rispettare quanto previsto da ogni fonte normativa (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e/o fonte di norme tecniche. Altresì l’Appaltatore è tenuto al rispetto di fonti normative e di fonti di norme tecniche che possano essere emanate durante il corso di validità del contratto in oggetto. Ad esclusivo titolo di esempio, è fatto obbligo all’Appaltatore rispettare le seguenti fonti normative e fonti di norme tecniche: . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di lavori pubblici; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di igiene; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di impianti elettrici; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di prevenzione incendi; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di rispetto dell’ambiente ed antinquinamento; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche in tema di risparmio energetico ed efficienza energetica; . Ogni fonte normativa e fonte di norme tecniche sostitutiva di fonti normative o fonti di norme tecniche citate nel presente capitolato ma non più in vigore. Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano: - D LGS 18.04.2016 n. 50 e xx.xx. ed int. (Codice dei Contratti Pubblici); - D LGS 9.04.2008 n. 81 e s.m.i.; - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i. - CEI 64-7 – Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari - CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua - CEI 34-33 – Apparecchi per l’illuminazione stradale - CEI 23-29 – Cavidotti in materiale plastico rigido - CEI 11-17 – Modalità di posa di cavi interrati - CEI 11-18 – Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni - CEI 11-8 – Impianti di produzione, trasmissione, distribuzione di energia elettrica. Impianti di Messa a Terra - CEI 81-1 Protezione contro le scariche atmosferiche - CEI 11-13/1 – Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) - CEI 17-13/3 – Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e manovra destinate ad essere insta...

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  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.