CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
GARANZIA PATRIMONIO
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GPT.2018.001-2020.001 – EDIZIONE 01.10.2020
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Garanzia Patrimonio
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
·
Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni derivanti da: Incendio al fabbricato e al Contenuto dello stesso, Xxxxx, scippo e rapina. Completa la copertura assicurativa la garanzia relativa alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro (RCO).
Accanto alle predette garanzie è possibile abbinare delle coperture facoltative, quali, ad esempio, possiamo citare quelle afferenti alle Perdite pecuniarie, agli Infortuni, all’Assistenza e alla Tutela legale. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
🗸 RC verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in relazione all’attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.
• Dipendenti soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL;
• Dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL;
• Prestatori di lavoro temporaneo, soggetti alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
La garanzia RCT può essere attivata in relazione a 40 fattispecie di attività, dettagliatamente indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Detta attivazione è oggetto di specifica negoziazione con il Contraente e deve risultare dalla Scheda di polizza (Condizioni particolari).
Garanzie facoltative che potranno essere incluse previo accordo con il Contraente
Perdite pecuniarie.
Infortuni.
Assistenza.
Tutela legale.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Incendio:
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta da aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì:
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppi di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.
Insieme alla garanzia Incendio è possibile acquistare separatamente le seguenti “Garanzie complementari”:
• Urto dei veicoli stradali; • Ricerca guasti;
• Rischio locativo; • Onda sonica;
• Ricorso terzi; • Fenomeno elettrico;
• Interruzione d’esercizio; • Assicurazione del costo ricostruzione;
• Demolizione e sgombero; • Buona fede;
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i rischi afferenti a persone giuridiche aventi la propria
sede legale al di fuori del territorio italiano e/o a persone fisiche aventi la propria residenza al di fuori del territorio italiano.
• Eventi atmosferici; • Colpa grave;
• Sovraccarico neve; • Anticipo indennizzi;
• Eventi socio-politici; • Rinuncia alla rivalsa;
• Acqua condotta; • Vincolo.
• Esplosioni e scoppi esterni; • Rottura lastre e insegne;
🗸 Furto:
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! Per la garanzia “Incendio” sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti
legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni , inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli
eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento
è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi a circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili: (equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera se ottenuta in modo fraudolento);
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta,
poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Insieme alla garanzia Furto è possibile acquistare separatamente le seguenti “Garanzie complementari”:
• Mezzi di chiusura dei locali; • Scoperto a carico dell’Assicurato;
• Dimore saltuarie; • Franchigia assoluta;
• Guasti cagionati dai ladri; • Veicoli ricoverati nei locali in uso;
• Rapina, iniziata all’esterno dei locali; • Estensione portavalori;
• Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx; • Atti vandalici;
• Xxxxx Xxxxxxx Relativo; • Scippo rapina esterno dell’abitazione;
• Estensione negozi, laboratori, • Introduzione locali forzando magazzini; aperture;
• Estensione per uffici; • Impianto di allarme.
• Veicoli in autorimesse;
L’assicurazione non comprende:
k) le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
l) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi
carta rappresentante un valore;
m) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
n) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre
litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
o) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
! Per la garanzia “Furto” sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolte, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i
xxxxx commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati
dall’autore del sinistro;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45esimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro l’esclusione decorre, invece, dalle ore 24 dell’ottavo giorno.
e) Indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso ed altri
eventuali pregiudizi.
! Per la garanzia “Responsabilità Civile” sono esclusi i danni meglio trascritti nel DIP
Aggiuntivo.
! Franchigie e scoperti diversi sono specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 Per le garanzie Incendio, Furto e Assistenza, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
🗸 Per la garanzia Rc verso Terzi, l’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dei Paesi Europei;
🗸 Per la garanzia RC verso Prestatori di Lavoro, l’assicurazione vale per il Mondo Intero;
🗸 Per la garanzia Infortuni, l’assicurazione vale per il Mondo Intero ma gli accertamenti del grado di invalidità permanente
e la liquidazione del danno saranno fatti in Italia e in valuta denominata euro;
🗸 Per la garanzia Tutela Legale, l’assicurazione vale nei paesi dell’Unione Europea per vertenze di natura extracontrattuale
e penale, e vale nei paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per vertenze di
natura contrattuale.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e/o l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente e/o l’Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto di assicurazione può avere la durata temporanea o annuale o poliennale risultante dalla Scheda di polizza e, se stipulata con tacito rinnovo, alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante raccomandata A/R spedita da una parte alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima (o il diverso termine specificamente concordato con il Contraente e risultante dalle Condizioni di Assicurazione) della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o il diverso termine specificamente concordato con il Contraente e risultante dalle Condizioni di Assicurazione) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE GARANZIA PATRIMONIO
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Nobis Garanzia Patrimonio
Versione n. 1 dell’Ottobre 2020 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2019
Bilancio approvato il 30/04/2020
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alle Garanzie Incendio, Furto, RC verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Nobis Garanzia Patrimonio. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Si specifica che le garanzie facoltative saranno oggetto di specifica valutazione con il Contraente e verranno normate con apposite appendici sottoscritte singolarmente dal Contraente e consegnate al momento della stipula. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
FURTO Impianto d’allarme | In caso di presenza di impianto d’allarme, sconto 20% del premio relativo alla singola garanzia “Furto”. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
INCENDIO | |
Urto veicoli stradali | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti cuasati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti ne in uso all’Assicurato. |
Rischio Locativo | Ai termini di quanto previsto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., l’Impresa risponde dei danni diretti da incendio o altro evento garantito, anche se causato con colpa grave dell’Assicurato, ai locali tunuti in locazione. |
Ricorso Terzi | L’Impresa risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, anche per colpa grave, per danni a cose di terzi; sono compresi i danni da interruzione o sospensione attività dell’utilizzo del/i beni. |
Interruzione d’esercizio | Vengono compresi i danni da interruzione d’esercizio conseguenti a danni indennizzabili secondo le garanzie di polizza. |
Demolizione e sgombero | A seguito di sinistro indennizzabile, l’Impresa indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina, i residui del sinistro. |
Eventi Atmosferici | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufera, tempesta, vento o cose da esso trasportate, tromba d’aria, grandine; quando gli stessi siano caratterizzati da particolare violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno. |
Sovraccarico neve | Se richiamata la garanzia “Eventi Atmosferici”, ad integrazione della stessa, l’Impresa risponde anche dei danni da crollo parziale e/o totale da sovraccarico neve. |
Eventi socio-politici | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti terroristici o di sabotaggio organizzato. Nonché danni causati da persone che prendano atto alle medesime azioni mediante utilizzo di ordigni esplosivi, |
Esplosioni e scoppi esterni | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi indipendenti dall’attività dichiarata in polizza, purché non provocati da ordigni esplosivi. |
Acqua condotta | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d’acqua a seguito rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati. |
Ricerca guasti | Se richiamata la garanzia “Acqua condotta”, ad integrazione della stessa, l’Impresa risponde anche delle spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi, collocati nei muri e/o pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata. Comprese le spese di demolizione e ripristino delle parti murarie del fabbricato. |
Fenomeno elettrico | L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico, da qualsiasi motivo occasionati, alle macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti. |
Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo | L’impresa risarcisce il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area su cui sorge) e/o per i macchinari ed impianti il costo di rimpiazzo a nuovo o uguali per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. |
Buona fede | Le dichiarazioni inesatte fornite dal Contraente in merito alle circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio verranno considerate tutte in buona fede. |
Colpa grave | A parziale deroga dell’art. 1900 C.C. sono indennizzabili i danni causati con colpa grave dall’Assicurato. |
Anticipo indennizzi | L’Assicurato avrà diritto di ottenere un acconto del 50% sul totale del presunto indennizzo, liquidabile sulle stime preliminari fatte dai Periti. |
Rinuncia alla rivalsa | L’Impresa rinuncia al diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1916 C.C. verso i responsabili. |
Rottura laste ed insegne | Si assicurano lastre ed insegne, integre e senza difetti, contro le rotture, nei casi previsti dalle Condizioni. |
FURTO | |
Dimora saltuaria | Indipendentemente dal periodo di disabitazione, le garanzie di polizza valgono per la dimora saltuaria indicata. |
Guasti cagionati dai ladri | In occasione di furto o rapina tentati o consumati, l’Impresa indennizza anche i guasti causati dai ladri alle parti del fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione dei locali che contengono le cose assicurate. |
Garanzia accessoria rapina | L’impresa assicura i danni derivanti da rapina, cominciata all’esterno dei locali assicurati ed ultimata all’interno degli stessi. |
Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori | L’Impresa per dette attività, estende le garanzie furto, se avvenute con determinate caratteristiche specificate nella debita garanzia aggiuntiva. |
Garanzie accessorie per uffici | L’Impresa per dette attività, estende le garanzie furto, se avvenute con determinate caratteristiche specificate nella debita garanzia aggiuntiva. |
Veicoli in autorimesse | L’Impresa per dette attività, estende le garanzie furto, se avvenute con determinate caratteristiche specificate nella debita garanzia aggiuntiva. |
Garanzia accessoria “portavalori” | Con i limiti previsti dalla garanzia aggiuntiva, l’Impresa risponde anche del furto di denaro, carte valori e titoli di credito in genere per portavalori. |
Atti vandalici | Le garanzie si estendono ai danni materiali e diretti alle cose assicurate, cagionati da atti vandalici da parte degli autori del furto commesso o tentato. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni per le garanzie “Incendio” e “Furto” sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni proprie della garanzia “Responsabilità Civile” (RCT + RCO). | |
RCT | La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni: A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione; 2) derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; B - conseguenti a: 1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; C - da proprietà o uso di: 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore ; 3) aeromobili; 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; 2) alle cose che l’assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni; 5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; E - 1) a condutture ed impianti sotterranei; 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; F - 1) da furto; 2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis 1786 del C.C.; 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute; G - 1) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro; H - cagionati da: 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori; 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori; I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata; L - derivanti da: 1) detenzione o impiego di esplosivi; 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. |
RCO | La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per: 1) le malattie professionali; 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4) per danni da amianto; 5) per danni derivanti da campi elettromagnetici. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza il Contraente e/o l’Assicurato devono avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894153 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000). |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il Contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 5% se non diversamente pattuito. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. |
Rimborso | Non sono previsti rimborsi di premio per il prodotto Nobis Garanzia Patrimonio. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contatto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è determinato in base al periodo di assicurazione scelto dal Contraente ed è dovuto per intero, anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Trascorsi ulteriori 15 giorni da tale termine, l’Impresa ha diritto di dichiarare, con lettera Raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. L’assicurazione sospesa riprende vigore, qualora l’Impresa non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’intermediario al quale è assegnata la polizza o all’impresa. |
Sospensione | Non sono previste sospensioni per il prodotto Nobis Garanzia Patrimonio. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al Contraente/Assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 30 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
ll presente contratto è rivolto al potenziale Contraente/Assicurato che desidere una protezione verso gli accadimenti dannosi più frequenti, contemplati nel novero delle garanzie base e facoltative offerte con il presente contratto e pattuite prima della stipula del contratto stesso. Detto soggetto deve avere la Sede legale/la Residenza in Italia.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all’Intermediario è: (Ramo 8) Incendio 21,86%, (Ramo 9) Furto 21,38%, (Ramo 13) RC generale 22,21%, (Ramo 1) Infortuni 36,60%, (Ramo 17) Tutela legale 26,61%,
(Ramo 18) Assistenza 46,69% e (Ramo 16) Perdite pecuniarie 40,47%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio 3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 3
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione 3
Art. 4 – Aggravamento del rischio 3
Art. 5 – Diminuzione del rischio 3
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro 3
Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 3
Art. 8 – Oneri fiscali 3
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge 3
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 4
Capitolo 1 - Incendio 4
INC – Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione 4
INC – Art. 2 - Esclusioni 4
INC – Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 4
INC – Art. 4 - Ispezione delle cose assicurate 4
INC – Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro 4
INC – Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno 5
INC – Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno 5
INC – Art. 8 - Mandato dei Periti 5
INC – Art. 9 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 5
INC – Art. 10 - Assicurazione parziale 6
INC – Art. 11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 6
INC – Art. 12 - Limite massimo dell'indennizzo 6
Capitolo 2 - Furto 10
FRT – Art. 1 - Rischio assicurato 10
FRT – Art. 2 - Esclusioni 10
FRT – Art. 3 - Trasloco delle cose assicurate 10
FRT – Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 10
FRT – Art. 5 - Modifiche della garanzia 10
FRT – Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno 11
FRT – Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno 11
FRT – Art. 8 - Mandato dei Periti 11
FRT – Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno 11
FRT – Art. 10 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 11
FRT – Art. 11 - Titoli di credito 11
FRT – Art. 12 - Assicurazione parziale 11
FRT – Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori 11
FRT – Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo 12
FRT – Art. 15 - Recupero delle cose rubate 12
Capitolo 3 – Responsabilità Civile 15
RCG - Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 15
RCG - Art. 2 - Persone non considerate terzi 15
RCG - Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T. 15
RCG - Art. 4 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T. 16
RCG - Art. 5 - Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 16
RCG - Art. 6 - Xxxxx esclusi dalla garanzia R.C.O. 16
RCG - Art. 7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O. 16
RCG - Art. 8 - Pluralità di assicurati 16
RCG - Art. 9 - Regolazione del premio 17
RCG - Art. 10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza 17
RCG - Art. 11- Altre assicurazioni 17
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 23
INCENDIO – Art. 1 – Cosa fare in caso di sinistro e pagamento dell'indennizzo 23
FURTO – Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro 23
RESPONSABILITÀ CIVILE- Art. 3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 23
APPENDICE NORMATIVA 25
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 27
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, con l’iniziale in maiuscolo, essi assumono il significato di seguito indicato.
Apparecchiature elettroniche: Si considerano tali:
- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- Elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- Personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte;
Arredamento domestico: complesso mobiliare per l’arredamento di locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di inerente all’abitazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contenuto: il complesso delle Merci, macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento, macchine per ufficio anche elettroniche, registri e documenti, armadi di sicurezza e casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, compresi quadri, arazzi ed oggetti d’arte in genere (esclusi preziosi) di valore unitario non superiore a 2.500,00 Euro nonché denaro, carte valori e titoli di credito in genere sino a concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 Euro. Si intendono esclusi veicoli a motore ed imbarcazioni;
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Dimora abituale: l’abitazione nella quale l’Assicurato ed i suoi familiari risiedono in modo continuativo;
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Estorsione: sottrazione delle cose assicurate, costringendo chi le detiene a consegnare le stesse mediante minaccia o violenza a persone;
Fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici, sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzature, arredamento. Tale costruzione deve essere realizzata con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili quali laterizi, cemento armato, calcestruzzo, salvo diversa specificazione dattiloscritta; Franchigia: l’importo che in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato tiene comunque a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo;
Furto: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri; Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; Incombustibili: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioni esotermiche.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;
Lastre ed Insegne: lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali assicurati, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, insegne luminose e non, anche in materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al Fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo;
Locali: la costruzione edile o porzione della stessa purchè intercomunicante, destinata all’attività indicata in polizza nonché sita nell’ubicazione ivi riportata, realizzata con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con mezzi di chiusura conformi a quanto precisato all’Art 7 delle “Norme che regolano l’assicurazione FURTO”. Si intende compreso anche il Contenuto delle dipendenze separate purchè nell’ambito dell’area recintata del Fabbricato; Macchinario - Attrezzature: Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mobili, arredamento e macchine d’ufficio, registri, stampati, cancelleria, impianti e mezzi di sollevamento e di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; serbatoi e sili incombustibili, apparecchiature mobili e/o fisse di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione Fabbricato e quant’altro contenuto in genere dei depositi e dipendenze non rientrante nelle altre Definizioni;
Merci: Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiale di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi infiammabili, merce speciale ed esplodenti;
Merci speciali: si considerano convenzionalmente merci speciali:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Portavalori: la Persona che effettua il trasporto di Valori di proprietà dell’Assicurato, al di fuori dei Locali indicati in polizza. Tale Persona deve essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore a 70 anni;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Preziosi: gioielli, oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle, raccolte e collezioni ; orologi e monili di valore singolo superiore ad Euro 1.000 (mille);
Rapina: sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene, mediante violenza o minaccia alla persona;
Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei Locali medesimi;
Xxxxxx: furto commesso strappando le cose assicurate di mano o di dosso alla persona che le detiene;
Scoperto: percentuale della somma liquidata a termini di polizza che il Contraente o l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
Valori: denaro, carte di credito e debito, assegni ed effetti cambiari, titoli di credito in genere, valori bollati, carte valori ed ogni carta rappresentante un valore;
Vetro antisfondamento: i vetri e i cristalli stratificati antisfondamento costituiti da almeno due lastre con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Mod. GPT.2018.001-2020.001 – Ultimo aggiornamento 01/10/2020
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Cod. Civ.
Art. 3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Cod. Civ.
Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6- RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia da altre polizze comprendenti analoghe garanzie e stipulate col medesimo Contraente o Assicurato.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Assicurato.
Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 3 capitoli principali (Incendio – Furto – Responsabilità Civile) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - INCENDIO
INC - Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta da aeromobili, loro parti o cose trasportate.
La Società indennizza altresì:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppi di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.
INC - Art. 2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni , inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi a circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
L’assicurazione non comprende:
k) le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
l) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
m) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
n) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
o) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
INC - Art. 3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
INC - Art. 4 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
INC - Art. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai senti dell’Art. 1913 C.C.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione delle essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del sanno senza avere, per questo, il diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 X.X.
XXX - Xxx. 0 - XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
INC - Art. 7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente, o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando di verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
INC - Art. 8 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla INC - Art 5 – Obblighi in caso di sinistro;
3) verificare l’esistenza, le qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla INC - Art 9;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della INC - art. 7 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
INC - Art. 9 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
INC - Art. 10 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di uno o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
INC - Art. 11 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
INC - Art. 12 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
GARANZIE COMPLEMENTARI
Da intendersi operanti solo se espressamente richiamate in polizza.
INC / I) Urto dei veicoli stradali
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da urto dei veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio.
INC / II) Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui alle condizioni generali di assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
INC / III) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge / giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
INC / IV) Interruzione d’esercizio
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione si assicurano i danni d’interruzione d’esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente polizza nei limiti delle somme assicurate a questo titolo e per le percentuali indicate. In caso di sinistro, l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione d’esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all’importo del risarcimento incendio la percentuale relativamente assicurata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita.
INC / V) Demolizione e sgombero
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro, (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni).
La Società in nessun caso sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro, somma maggiore al 10% delle somme assicurate alle partite tutte fermo restando che il presente limite di risarcimento è da intendersi compreso entro il limite massimo delle Somme Assicurate in polizza.
La presente “Garanzia aggiuntiva” è prestata nella forma “A Primo rischio assoluto” e quindi in deroga a quanto previsto dall’art. 10 – Assicurazione parziale - .
INC / VI) Eventi atmosferici
La Società a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
c) subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, grues, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere , a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 1.000 (mille);
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 70% dell’importo garantito alle partite cui la presente estensione si riferisce.
INC / VII - Sovraccarico neve
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzie agli “Eventi atmosferici” ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
La Società non risponde dei danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto (vedasi D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 -G.U. n. 56 del 26/2/82 - Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche nonché le vigenti eventuali disposizioni locali);
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Agli effetti della presente garanzia integrativa:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 1.000,00 Euro;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore del 50% dell’importo garantito alle partite cui la presente estensione si riferisce.
INC / VIII) Eventi socio-politici
La Società a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta da aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.000 (mille), restando tali scoperto e minimo a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farli assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, somma maggiore al 70% dell’importo garantito alle partite cui la presente estensione si riferisce.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.
INC / IX) Esplosioni e scoppi esterni.
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
INC / X) Acqua condotta.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di Euro 250 (duecentocinquanta).
INC / XI) Ricerca guasti.
Relativamente alla partita fabbricati la Società in caso di danno, arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato garantito, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato allo scopo di ricercare ed eliminare la suddetta rottura.
Restano esclusi i danni da usura, vetustà e/o carenza di manutenzione, gelo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di Euro 250 (duecentocinquanta). Resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per singolo sinistro importo superiore a 3 millesimi della somma assicurata per singolo fabbricato ed a Euro 5.000 (cinquemila) per annualità assicurativa.
INC / XII) Onda sonica.
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
INC / XIII) Fenomeno elettrico.
La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non risponde per danni:
a. agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
x. xxxxxx a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dai quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 250 (duecentocinquanta);
- il limite massimo di risarcimento, per singolo sinistro, viene fissato in Euro 5.000 (Cinquemila), restando intesa che detta garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 10 – Assicurazione parziale.
INC / XIV) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente;
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2. agli effetti della INC - Art. 10 Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti
a) superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo” è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
5. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
INC / XV) Buona fede.
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le “dichiarazioni dell’Assicurato o del Contraente”, delle condizioni particolari a stampa ed il testo dattiloscritto.
Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, all’effetto delle condizioni generali di assicurazione, la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave.
Negli altri casi, la Società avrà comunque il diritto di recepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall’inizio del contratto o, se successive, alla data in cui la circostanza si è verificata.
INC / XVI) Colpa grave.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 1900 del Codice Civile sono indennizzabili i danni, relativamente ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, anche se causati da colpa grave dell’Assicurato e/o suoi familiari e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge.
INC / XVII) Anticipo indennizzi.
L’Assicurato avrà diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’ammontare dell’indennizzo presumibilmente liquidabile in base alle stime preliminari effettuate dai Periti, a condizione che:
- non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno;
- l’indennizzo presumibile non sia inferiore a 50.000,00 Euro;
- non vi siano impedimenti contrattuali, quali, ad esempio, vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare.
L’obbligo della Società sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta e 60 giorni complessivamente dalla data del sinistro.
INC / XVIII) Rinuncia alla rivalsa.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 Codice Civile verso:
• le Persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
• le Società controllate, consociate e/o collegate;
• i Clienti ed i Fornitori;
purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
INC / XIX Rottura di lastre ed insegne.
Si assicurano tutte le “Lastre ed Insegne” integre e senza difetti, contro rotture
• dovute a cause accidentali od a fatto di terzi,
• avvenute in occasione di furti, consumati o tentati - rapine
• avvenute in occasione di incendio e/o altri eventi garantiti nella sezione Incendio. Sono escluse dalla garanzia le rotture:
a) derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle Lastre ed Insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre ed Insegne, degli infissi o dei mobili su cui sono collocate;
b) ai bordi delle Lastre scorrevoli;
c) dei lucernari;
d) causate da vizio di costruzione o da difetti di installazione.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.
La Società in nessun caso sarà tenuta a pagare, per singola Lastra importo superiore a 750,00 Euro e per singola Insegna 250,00 Euro.
La presente “Garanzia aggiuntiva” è prestata nella forma “A Primo rischio assoluto” e quindi in deroga a quanto previsto dall’art. 10 – Assicurazione parziale - .
INC / XX) Vincolo.
Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto, vale quanto sotto riportato.
La presente polizza è vincolata, limitatamente al Fabbricato (o porzione di Fabbricato) assicurato e per le garanzie previste nella Sezione INCENDIO, a tutti gli effetti a favore dell’Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.
Pertanto la Società si obbliga:
a) a riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso e dell’efficacia della polizza;
b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso ed il consenso scritto dell’Istituto;
d) a pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) a notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a conservare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) a non apportare alla sezione A) Incendio della polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
CAPITOLO 2 - FURTO
FRT - Art. 1 - RISCHIO ASSICURATO
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili: (equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera se ottenuta in modo fraudolento);
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
FRT - Art. 2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolte, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45esimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro l’esclusione decorre, invece, dalle ore 24 dell’ottavo giorno.
e) Indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.
FRT - Art. 3 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salve le disposizioni dell’Art 4 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
FRT - Art. 4 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
FRT - Art. 5 - MODIFICHE DELLA GARANZIA
Ogni modifica alla presente garanzia deve essere provata per iscritto.
FRT - Art. 6 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
FRT - Art. 7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente, o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando di verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
FRT - Art. 8 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla FRT - Art. 5;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della FRT - Art. 7 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
FRT - Art. 9 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
FRT - Art. 10 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso , di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
FRT - Art. 11 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato somma da esso portata.
Per quanto riguarda il particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
FRT - Art. 12 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardante altre partite.
FRT - Art. 13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore
comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto
a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare
del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
FRT - Art 14 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamenti dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti alla FRT - Art. 2 lettera b).
FRT - Art 15 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena de ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
GARANZIE COMPLEMENTARI
Da intendersi operanti solo se espressamente richiamate in polizza.
FRT / I – Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxx 00/X).
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. O di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di scorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
LIMITATAMENTE AI RISCHI ABITAZIONI. È tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / II - Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxxxxxx 00/X).
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferiate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quanto, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
LIMITATAMENTE AI RISCHI DELLA ABITAZIONE. È tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / III – Dimore saltuarie.
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali, se vengono garantiti, la garanzia è limitata al solo periodi di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto disposto dalla Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
FRT/IV – Guasti cagionati dai ladri (operante solo se è espressamente indicata la relativa partita).
L’assicurazione alla cui partita è riferita la presente clausola, vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C. né eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.
FRT / V - Garanzia accessoria Rapina, anche se iniziata all’esterno dei locali.
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose assicurate mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e sia costrette a recarsi nei locali stessi.
FRT / VI – Xxxxx Xxxxxxx Relativo.
Per quanto riguarda l’assicurazione alle cui partite la presente clausola si riferisce, si conviene che agli effetti del disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di assicurazione parziale, sarà considerato il valore complessivo per le cose descritte e non la somma assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo.
FRT / VII – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L’assicurazione alle cui partite è riferita la presente clausola è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, e cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C.
FRT / VIII – Garanzie accessorie per negozi, magazzini e laboratori artigianali (esclusa la voce Preziosi).
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell’esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:
a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura di vetro retrostante. Per i negozi e/o magazzini o laboratori di pellicce, la garanzia è prestata dalle ore 8 alle ore 24 e non oltre;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio.
Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di Euro 500 (cinquecento), senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.
FRT / IX - Garanzie accessorie per uffici.
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell’ufficio assicurato nonché, fra le ore 8 e le 24 e non oltre, ai furti commessi:
a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purchè fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’ufficio.
FRT / X - Veicoli in autorimesse.
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali dell’esercizio assicurato nonché ai furti commessi:
a) durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
b) in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle persone addette al servizio.
Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.
Sono compresi nella garanzia anche i guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi dell’esercizio fino alla decorrenza di Euro 500 (cinquecento), senza applicare sia la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. sia gli eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza.
Sono esclusi dall’assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.
In caso di sinistro conseguente a furto commesso durante le ore di apertura dell’autorimessa con presenza delle persone addette al servizio, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 15% da calcolarsi sulla somma assicurata alla partita cui la presente xxxxxxxx si riferisce, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / XI – Scoperto a carico dell’Assicurato.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la percentuale o la frazione indicata in polizza dell’importo liquidato a termini di polizza, restando la rimanente parte a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
di Assicurazione,
sotto deduzione dell’importo indicato in polizza che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
In caso di Sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini delle Condizioni Generali
FRT / XII – Franchigia assoluta.
Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / XIII – Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato.
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%la franchigia verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / XIV – Garanzia accessoria “portavalori” - nella forma a primo rischio assoluto.
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento), l’assicurazione è prestata anche contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Qualora per la garanzia di base sia prevista una franchigia assoluta, si precisa che tale franchigia non si applica per la garanzia accessoria “portavalori”.
FRT / XV – Atti vandalici
L’assicurazione, alla cui partita è riferita la presente clausola, vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
FRT / XVI – Xxxxxx e rapina commessi all’esterno dell’abitazione contenente le cose assicurate (limitatamente alle Abitazioni).
L’assicurazione, alla cui partita è riferita la presente xxxxxxxx, è prestata contro la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) ed allo scippo (furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone) commessi sulla persona dell’assicurato e dei componenti del nucleo familiare dell’Assicurato stesso, con lui residenti.
La garanzia viene prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C., ed è valida entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia non vale:
- per le persone di età inferiore ai 14 anni, a meno che al verificarsi dell’evento dannoso queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, di età superiore a 14 anni;
- per i Preziosi ed i Valori che attengono ad attività professionali, esercitate per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia di Euro 250 (duecentocinquanta), che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto previsto dalla Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / XVII – Introduzione nei locali forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette come da clausola 24/A oppure 24/B in presenza di altre aperture con ugualmente protette.
Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato alla Garanzie Complementari 24/A oppure 24/B, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
FRT / XVIII - Impianto di allarme.
In base alla specifica dichiarazione dell’Assicurato che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto, la Società accorda lo sconto del 20% già calcolato nel premio esposto in polizza.
Relativamente a tale impianto d’allarme l’Assicurato si obbliga:
a) a mantenere efficiente l’impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all’anno dalla Ditta installatrice o altra Ditta abilitata nel settore;
b) a fare apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all’impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice (salvo quando trattasi di lavori di lieve entità per l’esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima) oppure da altra Ditta abilitata nel settore;
c) avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l’impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo.
In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE
RCG - Art. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in relazione all’attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.
RCG - Art. 2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
RCG - Art. 3 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:
A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell’Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell’esercizio dell’attività oggetto dell’assicurazione;
2) derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
B - conseguenti a:
1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
C - da proprietà o uso di:
1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore ;
3) aeromobili;
4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
2) alle cose che l’assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni;
5) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
E - 1) a condutture ed impianti sotterranei;
2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
F - 1) da furto;
2) a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis 1786 del C.C.;
3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute;
G - 1) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro; H - cagionati da:
1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata; L - derivanti da:
1) detenzione o impiego di esplosivi;
2) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
RCG - Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.T.
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.
RCG - Art. 5 - OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
1) Dipendenti soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purchè in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati preposti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. Questa estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al
D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124;
2) Dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, preposti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124.
3) Prestatori di lavoro temporaneo, soggetti alla Legge 24 giugno 1997 n° 196
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo, di cui si avvale ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n° 196, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
La valutazione del danno sarà fatta nel seguente modo:
• Nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui al precedente punto 1);
• Nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui al precedente punto 2).
La garanzia opera a condizioni che i prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 sia da parte dell’Assicurato sia da parte dell’Impresa fornitrice. La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, esperite direttamente dall’INAIL o dall’Impresa fornitrice.
Tutte le garanzie previste dal presente articolo, valgono anche per le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INPS e/o dall’INAIL esperite ai sensi delle disposizioni di Xxxxx.
RCG - Art. 6 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.
La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per:
1) le malattie professionali;
2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4) per danni da amianto;
5) per danni derivanti da campi elettromagnetici.
RCG - Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O.
La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
RCG - Art. 8 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in polizza sia per l’R.C.T. sia per l’R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
RCG - Art. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15esimo giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell’art. 1901 comma 2 del Codice Civile. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
RCG - Art. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.
RCG - Art. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
GARANZIE COMPLEMENTARI
Da intendersi operanti solo se espressamente richiamate in polizza.
RCG /I) Proprietà e conduzione di fabbricati
A) Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati (nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione) nei quali si svolge l’attività assicurata, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro.
B) A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la copertura assicurativa opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati elencati in polizza con il rispettivo valore ed ubicazione (compresa la proprietà di antenne radiotelevisive ed aree di pertinenza), diversi da quelli nei quali si svolge l’attività assicurata.
Si conviene che, se al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area,
superi di oltre il 20% il valore sopra dichiarato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore
dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Sia per la garanzia di cui al punto A) che per la garanzia di cui al punto B):
L’assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.
RCG /II) Animali
L’assicurazione comprende i rischi inerenti al trasferimento di animali. Sono esclusi i danni:
- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro.
RCG/ III) Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree
L’assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.
RCG / IV) Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell’Assicurato.
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.
Limitatamente agli acquedotti, sono altresì compresi i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata. L’assicurazione non comprende i danni:
- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;
- agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi forniti dall’Assicurato.
RCG / V) Gas di petrolio liquefatti (GPL)
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, qualora tali danni siano direttamente riconducibili all’impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione ed il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Tale garanzia è operante solo quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione,, la copertura assicurativa vale per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.
Qualora l’assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell’esercizio di tali loro attività; sono comprese in garanzia le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempreché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.
L’assicurazione è efficace a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione ecc.).
RCG / VI) Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico - Autorimesse - Autosili - Parcheggi
L’assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell’attività descritta in polizza.
A) A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione,, la copertura assicurativa comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.
B) A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la copertura assicurativa comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Le garanzie A) e B) vengono prestate con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 (mille) per ogni sinistro. Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.
RCG / VII) Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini
(Qualora nella descrizione del rischio sia prevista l’estensione al rischio dello smercio deve essere riportata in atti la seguente clausola) A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione,, la copertura assicurativa comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell’esercizio assicurato, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
L’assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce. È escluso il rischio derivante dall’eventuale esistenza di distributori di carburante.
RCG / VIII) Insegne e cartelli pubblicitari
L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.
RCG / IX) Amministrazioni Comunali e Provinciali
L’assicurazione comprende l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune o alla Provincia nell’ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza. Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente assicurato.
L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile del Comune o della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi, nonché dalla proprietà di quelli aventi altra destinazione.
(La relativa garanzia è disciplinata dalla Garanzia complementare RCG/I di cui sopra - Proprietà e conduzione dei fabbricati che deve essere riportata in atti).
Sono compresi anche i danni provocati dalla rete fognaria, esclusivamente in quanto dovuti a rottura accidentale delle condutture.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Sindaco, al Presidente della Provincia, agli Assessori comunali o provinciali, ai consiglieri comunali o provinciali, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto del Comune o della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell’espletamento del proprio mandato; da tale garanzia restano esclusi i danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente assicurato. Il massimale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
L’assicurazione non è operante per le attività e le competenze delle A.S.L./A.O. o degli enti o società incaricati della gestione di pubblici servizi.
RCG / X) Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi
L’assicurazione comprende i rischi derivanti dall’esistenza dei servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi.
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione,, la copertura assicurativa comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Qualora non sia diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l’assicurazione non comprende i rischi derivanti dall’esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.
RCG / XI) Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili
Quando l’assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la garanzia vale solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.
Per gli impianti installati in fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.
RCG / XII) Istituti di trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
RCG / XIII) Bar - Pasticcerie e Gelaterie - Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione,, la copertura assicurativa comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Fermo quanto precede, per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
RCG / XIV) Servizi pubblici di locomozione e trasporto
L’assicurazione è efficace a condizione che l’impianto:
− sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all’uopo istituita;
− sia stato conseguentemente autorizzato all’esercizio;
− siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.
È compresa la Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar.
L’assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose verificatisi in relazione all’attività prestata a favore dell’Assicurato, e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.
Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l’assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi danaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Tale estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per persona danneggiata.
Esclusivamente per le sciovie, l’assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l’esercizio dello sport della neve.
RCG / XV) Istituti di vigilanza
L’assicurazione comprende l’impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.
RCG / XVI) Farmacie
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione,, la copertura assicurativa comprende la responsabilità per i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
RCG / XVII) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori
L’assicurazione comprende:
A) la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all’Istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti.
B) la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella qualità di committente.
L’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.
RCG / XVIII) Associazioni, società e scuole sportive
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar.
L’assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi arene, ippodromi, velodromi, sferisteri.
L’assicurazione non vale nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. L’efficacia dell’assicurazione è subordinata:
- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell’Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.
RCG / XIX) Stabilimenti balneari
L’assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. L’assicurazione comprende i rischi relativi al servizio bar.
L’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.
RCG / XX) Cinematografi, teatri
L’assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la copertura assicurativa comprende, semprechè esista, servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 (mille) per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 Codice Civile, ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate.
L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.
Sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar.
RCG / XXI) Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo
L’assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.
Sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar.
RCG / XXII) Riserve di caccia - Riserve di pesca
L’assicurazione non comprende i danni provocati durante lo svolgimento dell’attività venatoria. Sono esclusi dall’assicurazione i danni alle coltivazioni, nonché i rischi relativi all’esistenza di dighe.
RCG / XXIII) Velocipedi da noleggio
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.
RCG / XXIV) Trattamenti chimici
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivanti dall’uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall’impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.
Qualora l’Assicurato utilizzasse per l’esercizio dell’attività assicurata aeromobili, si conferma che l’assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all’esercente dell’aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.
Limitatamente ai lavori presso terzi sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazione di colture.
RCG / XXV) Lavori agricoli per conto di terzi, con impiego di macchine agricole
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la copertura assicurativa è estesa ai danni a fabbricati dovuti a cedimento o franamento del terreno; questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20 % per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 (mille) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 10.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per i danni conseguenti all’impiego di fitofarmaci consentiti dalla legge, l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 10.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
RCG / XXVI) Danni da incendio per lavori presso terzi
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la copertura assicurativa è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute in occasione di lavori presso terzi.
RCG / XXVII) Detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi
(Qualora l’attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l’impiego autorizzati di esplosivi, deve essere riportata in atti la seguente clausola).
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la copertura assicurativa comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere che si verifichino nel raggio di cento metri dal fornello di mina.
RCG / XXVIII) Danni cagionati da opere ed installazioni in genere ad esecuzione frazionata
Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo la ultimazione dei lavori che la riguardano; ciò premesso la garanzia vale per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose che si fossero verificatisi anche dopo la ultimazione dei lavori della singola parte di opera ma comunque non oltre 30 giorni da che la singola porzione stessa sia stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico.
RCG / XXIX) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
L’assicurazione, per i danni alle cose di terzi, è prestata con uno scoperto del 20 % per ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.000,00 (mille) per ogni danneggiato.
RCG / XXX) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
L’assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.
Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato l’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun periodo assicurativo annuo.
RCG / XXXI) Cessione di lavori in subappalto (limitatamente alle imprese edili)
1) Responsabilità dell’Assicurato per fatto di subappaltatori - Tassazione sulle retribuzioni
Premesso che l’Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto - l’assicurazione vale per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato stesso.
2) Responsabilità dell’Assicurato e di subappaltatori - Tassazione sul valore
Premesso che l’Assicurato subappalta parte dei lavori, l’assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato stesso.
RCG / XXXII) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione delle malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, semprechè dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice penale.
RCG / XXXIII) Danni a mezzi sotto carico o scarico
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro.
Relativamente ad unità naviganti a motore e ad imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
RCG / XXXIV) Danni a veicoli in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, trovantisi in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo sia esso o meno in consegna o custodia dell’Assicurato.
RCG / XXXV) Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza, nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di Euro 1.000,00 (mille) per sinistro e di Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun periodo assicurativo annuo.
RCG / XXXVI) Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati con uno scoperto del 20 % per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 e fino a concorrenza, nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a cose, di un massimo risarcimento di Euro 10.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per i danni ad altre cose diverse dai fabbricati con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro.
RCG / XXXVII) Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga delle Esclusioni previste nelle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 (mille) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
RCG / XXXVIII) Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dell’Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
La garanzia vale per:
a) i danni cagionati a terzi, escluso l’Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti dei massimali R.C.T.;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente cagionati agli altri prestatori di lavoro, nei limiti del massimale RCO.
RCG / XXXIX) R.C. del committente, per danni provocati da prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli a motore L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro.
RCG / XL) Limiti di indennizzo
Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - per più sinistri avvenuti nell’intero periodo di assicurazione.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
INCENDIO - Art. 1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità e il verbale dei VV.FF intervenuti.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla INC - Art 2 comma c).
FURTO - Art. 2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato od il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
RESPONSABILITÀ CIVILE- Art. 3 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
a) In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
b) Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza (comprensive dei dati anagrafici e delle dichiarazioni degli eventuali testimoni), nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
c) Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa della Società che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800-894153
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero x00.000.0000.000 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome;
• Numero di polizza;
• Motivo della chiamata;
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
Il sinistro potrà essere denunciato anche tramite internet (sul sito xxx.xxxxx.xx. sezione “Denuncia on-line”) seguendo le relative istruzioni.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito della Società xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, la Società invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center della Società al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta alla Società in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia alla Società gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi:
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio:
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro:
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
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Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2020
Set Informativo Garanzia Patrimonio - Mod. GPT.2018.001-2020.001 – edizione 01.10.2020