Farmacie Clausole campione

Farmacie. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requi- siti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Farmacie. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. Questa garanzia è prestata con il limite per: - “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di € 3.000,00; - “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto. non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà cal- colato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, previa comunica- In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - zione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. In caso di sinistro indennizzabile in base al presente settore, l’assicurazione vale per macchina- DinamicaPlus per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del veri- ficarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà La presente estensione di garanzia resterà valida rio, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano ri- mosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristi- che costruttive analoghe a quelle assicurate. dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Farmacie. Istituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia Permanente Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun periodo (anno o mese) 2 anni
Farmacie. 52.31.0 Farmacie 52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 52.33.1 Erboristerie
Farmacie. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodot- ti stessi. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Farmacie. Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico ai competenti servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica. Le farmacie riconosciute ai sensi del d.lgs. 123/99 (abrogato insieme alla direttiva 95/69/CE), per l’immissione in commercio di additivi e prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I, che hanno presentato notifica ai sensi del reg. CE 183/05, sono tuttora in possesso di numeri di riconoscimento. Tali riconoscimenti devono essere mantenuti in essere soltanto qualora le farmacie in questione commercializzino prodotti destinati ad animali da reddito. Per le altre farmacie, che vendono soltanto prodotti per animali d’affezione, il DSP competente per territorio procederà alla revoca dei suddetti riconoscimenti.
Farmacie. I° SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Farmacie. La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stu- pefacenti”. - “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00; Questa garanzia è prestata con il limite per: - “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
Farmacie. L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti con il limite di 10.000 €.
Farmacie. Istitu ioπe di farmacie: uπ fasc. per ciascuπa farmacia Fermaπeπte Fuπ ioπameπto delle farmacie: uπ fasc. per ciascuπ periodo (aππo o mese) 2 aππi