Farmacie. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requi- siti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Farmacie. La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. Questa garanzia è prestata con il limite per: - “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di € 2.000,00; - “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
Farmacie. Istituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia Permanente Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun periodo (anno o mese) 2 anni
Farmacie. 52.31.0 Farmacie
Farmacie. (prestazione valida esclusivamente per l’ attività di farmacia) La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. Preziosi La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata. Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all’aperto, purché posti nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell’azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave. Prezzo di vendita Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente Xxxxxxx, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicura...
Farmacie. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone ad- dette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comun- que durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici, omeopatici, erboristici e fitoterapici, di produzione propria, venduti nello stes- so esercizio l’assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Inoltre il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Farmacie. Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico ai competenti servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica. Le farmacie riconosciute ai sensi del d.lgs. 123/99 (abrogato insieme alla direttiva 95/69/CE), per l’immissione in commercio di additivi e prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I o premiscele di additivi di cui al capitolo I.2.a) dell'allegato I, che hanno presentato notifica ai sensi del reg. CE 183/05, sono tuttora in possesso di numeri di riconoscimento. Tali riconoscimenti devono essere mantenuti in essere soltanto qualora le farmacie in questione commercializzino prodotti destinati ad animali da reddito. Per le altre farmacie, che vendono soltanto prodotti per animali d’affezione, il DSP competente per territorio procederà alla revoca dei suddetti riconoscimenti.
Farmacie. I° SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Farmacie. L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti con il limite di 10.000,00 €.
Farmacie. La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”.