COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX
Xxxxxx 0000 del repertorio dei contratti
CONTRATTO ACCORDO QUADRO
PER FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI RINNOVO PER PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 CIG: 93765974A0
L’anno duemilaventidue, il mese di dicembre, il giorno ventuno,
in Comune di Ponte San Xxxxxx(Bg)
tra i signori:
a)- dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Vimercate (MI) il 21 maggio 1983, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponte San
Xxxxxx con sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 C.F. e P.IVA 00250450160,
che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area 3.1 “Servizi educativi, cultura e segreteria comunale” del Settore 3, nominato con atto dirigenziale n. 930-18 del 31.12.2021, di
seguito “Comune”;
b)- Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Ovada (Al) il 15.01.1965, in qualità
di Presidente CdA e legale rappresentante della società
SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ ECONOMICA SOCIALE ONLUS, con sede
in Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx x. 00/0, C.F. e P.IVA 03051030108,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di Genova n. REA GE-315960, società mandataria del Raggruppamento
Temporaneo costituito con atto notarile Repertorio n. 114.196
Raccolta n. 41984 del 07.10.2020 notaio dott. Lesandrelli
1
Xxxxxxxxx xxxxxx in Brescia, registrato all’Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Brescia il 07.10.2020 n. 40353 serie 1T,
depositato agli atti, con la seguente società mandante e
conferimento di mandato speciale di rappresentanza:
- TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in
Brescia Via XX Settembre n. 72, C.F. e P.IVA 02891720175,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di Brescia n. REA BS-301897, di seguito “Appaltatore”.
Premesso:
- che il Comune di Ponte San Xxxxxx è stato individuato quale Ente capofila del Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo;
- che con contratto Rep. 2732 del 21.06.2021 l’accordo quadro per la fornitura di servizi bibliotecari – periodo
01.09.2020/31.08.2022 è stato affidato al Raggruppamento
Temporaneo costituendo tra la società SOLIDARIETA’ E LAVORO
SOCIETA’ ECONOMICA SOCIALE ONLUS e la società TEMPO LIBERO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
- che in attuazione dell’art. 4 del citato contratto, con
determinazione n. 311-53 del 25.08.2022 è stato disposto il
rinnovo dell’affidamento dei servizi in oggetto al medesimo
operatore economico per il periodo 01.09.2022/31.08.2024;
- che è stata presentata dai legali rappresentanti delle società
costituenti il Raggruppamento Temporaneo dichiarazione
sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/2000 in ordine al possesso dei
2
requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la
Pubblica amministrazione;
- che in merito all’informazione antimafia per la società TEMPO LIBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in data 08.09.2022 la Banca dati nazionale unica della documentazione amministrativa presso il Ministero dell'Interno ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.
n. 76/2020, di assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lettere A), B) e
C) del Codice antimafia;
- in merito all’informazione antimafia per la società SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS la richiesta è stata presentata in data 08.09.2022 sul portale
B.D.N.A. e che pur non essendo ancora disponibili le informazioni attinenti la suddetta richiesta, ma essendo decorsi
45 giorni dalla stessa, si procede comunque alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato dal D.Lgs. n. 153/2014;
- che per la sottoscrizione del presente contratto sono state eseguite le verifiche relative all’iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
3
Articolo 1)- PREMESSA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2) – OGGETTO
Il Comune di Ponte San Xxxxxx affida al Raggruppamento Temporaneo costituito tra la società SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ ECONOMICA SOCIALE ONLUS e la società TEMPO LIBERO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, che accetta, l’accordo quadro per la fornitura di servizi bibliotecari.
Il rinnovo dell’accordo quadro ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari per il Sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e per il Sistema bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine, nonché per le biblioteche che li formano, relativamente al periodo 01.09.2022/31.08.2024.
Nello specifico l’accordo quadro si concretizza nella gestione dei seguenti servizi:
Servizio 1): biblioteche comunali di pubblica lettura
appartenenti ai sistemi bibliotecari area Nord-Ovest e area di Dalmine;
Servizio 3): servizi complementari settore bambini - ragazzi
del sistema bibliotecario area Nord-Ovest;
Prestazioni collaterali: Tutoraggio, formazione e aggiornamento, rassegna Che Belle Figure!, rassegna di autori. I suddetti servizi devono svolgersi secondo le modalità previste
4
dal capitolato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto, anche se non materialmente allegato.
Solidarietà e lavoro Cooperativa Sociale ONLUS (mandataria) e Tempo Libero (mandante) del Raggruppamento temporaneo di Impresa concordano reciprocamente di impiegare il proprio personale per eventuali sostituzioni di carattere temporaneo ed emergenziale ferie, permessi, malattia, etc.) presso tutti i servizi previsti dal presente Accordo Quadro".
Articolo 3) – CORRISPETTIVO
Con la stipula del presente contratto di rinnovo non è dovuto da parte all’Appaltatore alcun corrispettivo.
L’Appaltatore si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi.
Il corrispettivo contrattuale dovuto all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti, in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo, verrà determinato da ciascun eventuale contratto applicativo.
In sintesi, l’importo complessivo dell’accordo quadro è pari ad Euro 1.445.945,98 (euro unmilionequattrocentoquarantacinquemila novecentoquarantacinque/novantotto) IVA esclusa, determinato applicando lo sconto medio del 7,37% offerto in sede di gara. L’Appaltatore riconosce che oltre ai corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi, nulla potrà essere
5
richiesto o preteso per ulteriori compensi.
Dal 1° luglio 2023 il costo orario sarà aumentato della percentuale pari all’incremento assoluto dell’indice ISTAT prezzi al consumo, con riferimento ai dodici mesi precedenti. Nel caso di rinnovo contrattuale del settore, il costo del personale sarà adeguato alle nuove tabelle del costo del lavoro con riferimento alle variazioni afferenti agli inquadramenti del personale effettivamente utilizzato.
Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi, previsti dai contratti applicativi, sono disciplinate dall’art.
12 del capitolato tecnico.
Articolo 4) – DURATA
L’accordo quadro avrà durata dal 01.09.2022 al 31.08.2024.
Il termine di validità del presente contratto viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto in sede di gara, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi.
La consegna dei servizi potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.
Articolo 5) – NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
L’Appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con
6
modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l’Appaltatore, con riferimento ai servizi identificati con CIG: 93765974A0, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi.
Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite.
Articolo 6) – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato tecnico.
Articolo 7) – CAUZIONE
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 72.474,40 a mezzo fidejussione assicurativa n. 420669129 rilasciata da GENERALI ITALIA SPA in data 29.08.2022.
7
L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 da parte delle società facenti parte del Raggruppamento Temporaneo, rilasciate da organismi accreditati.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti applicativi derivanti dal presente contratto di accordo quadro.
Articolo 8) – POLIZZA ASSICURATIVA
L’Appaltatore ha prodotto Polizza assicurativa per responsabilità civile terzi n. 370987459, rilasciata da GENERALI ITALI SPA.
Articolo 9) – DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Articolo 10) – PENALITA’
Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente rispetto agli
8
obblighi assunti con il presente accordo quadro ed i relativi contratti applicativi, l’art. 20 del capitolato tecnico disciplina l’applicazione di sanzioni pecuniarie pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, a titolo di penale.
Articolo 11) – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE VERSO IL PERSONALE
L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove si eseguono i servizi.
Articolo 12) – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Le parti danno atto che l’Appaltatore non è tenuto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, come dichiarato in sede di gara.
Articolo 13) – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai fini del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede della società capogruppo/mandataria, in Genova
9
Xxxxxx Xxx Xxxxxx x. 00/0.
Articolo 14) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto disposto dall’art. 22 del capitolato tecnico.
Articolo 15) – CONTROVERSIE
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, non risolta in sede bonaria, è competente il foro di Bergamo.
Articolo 16) – PATTO DI INTEGRITA’
L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel documento “Patto di integrità”, sottoscritto in sede di partecipazione alla procedura di gara, che fa parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Patto comporterà l’applicazione delle sanzioni stabilite nel Patto stesso, compresa la risoluzione del contratto d’appalto per violazione di obblighi essenziali e in danno dell’appaltatore.
Articolo 17) – CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 comma 2 del Codice di comportamento del Comune di Ponte San Xxxxxx, approvato con deliberazione di
10
Giunta Comunale n. 217 del 29.12.2021, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
Articolo 18) – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore si impegna al rispetto dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 per la durata del presente contratto.
Articolo 19) – RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.
Articolo 20) – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del presente contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi.
Le Cooperative rientrano nelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997, e conseguentemente ai sensi dell’art 17 del citato Decreto il contratto è esente dall’imposta di bollo.
Articolo 21) – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l’Appaltatore che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente contratto; che i soggetti
11
che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L’Appaltatore dichiara di essere informato circa il diritto di accesso ai dati personali. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro- tempore.
Il presente contratto, formato per la stipula in modalità elettronica, è stato redatto mediante strumenti informatici su dodici pagine a video e sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale CAD).
La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso.
COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX IL RESPONSABILE AREA 3.1
dott.ssa Xxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)
SOCIETA’ CAPOGRUPPO/MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOLIDARIETA’ E LAVORO SOCIETA’ ECONOMICA SOCIALE ONLUS
Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
12