Approvazione ed entrata in vigore Clausole campione

Approvazione ed entrata in vigore. 1. Il Gestore comunica ai Clienti, l’avvenuta approvazione del presente Regolamento da parte dell’ATO e la data della sua operatività. 2. Con l’approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative al Servizio Idrico Integrato che vi fossero contrarie. 3. Il presente Regolamento ha validità in tutti i Comuni serviti dal Gestore.
Approvazione ed entrata in vigore. 1Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori can- tonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.
Approvazione ed entrata in vigore. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CAPO I CONDIZIONI GENERALI Art. 1 (Titolarità del Servizio) 1. L'Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito denominata “Società”, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 141, provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua ed in particolare, alla captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo e distribuzione ad usi civili, nonché al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue. La Società, ai sensi dell'art.1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 141/1999, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese era titolare e si avvale di tutti i beni già in godimento allo stesso. 2. Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento ed il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei piani di investimento della Società. 3. Il presente Regolamento disciplina: a) i principi ai quali deve essere uniformata l’erogazione del servizio ed i rapporti con i clienti; b) la somministrazione dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione nei confronti dei clienti. 4. Salvo quanto verrà successivamente disposto, il presente regolamento disciplina, altresì, le attività di cui al precedente comma svolte dai rami di azienda che gestiscono i servizi idrici integrati previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 141/1999. Art. 2 (Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica) 1. La Società presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte della Società. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese di collaudo stabilite dalla Società. 3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Xxx.xx Comunale o la Società non abbiano...
Approvazione ed entrata in vigore. Ai sensi dell’art.23 dello Statuto dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., il presente Regolamento è soggetto all’approvazione dell’Amministratore Unico ed entra in vigore dalla data della relativa delibera.
Approvazione ed entrata in vigore. Definizioni a) Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento; b) Xxxxxxxx, l’insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente; c) Corso di laurea, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione; d) Corsi di laurea internazionali, ovvero i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione; e) Credito, la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente, di cui all'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo; f) Immatricolazione, l’iscrizione dello studente a un corso di laurea di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita; g) Iscrizione, l’ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di laurea per l’anno accademico corrente; h) Master universitario, il titolo rilasciato dall’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, di almeno 60 CFU, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale; i) Obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all’assolvimento e alla verifica dei debiti formativi, di cui all’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo; j) Studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all’iscrizione ad un corso di laurea; k) Raccolta di informazioni per lo studente, le informazioni relative alle regole dell’Ateneo, ai servizi offerti e ai Corsi di Laurea e alle attività formative nell'anno accademico, prioritariamente rese disponibili on-line; l) Credenziali istituzionali, si intendono username e password richiesti per l’accesso ai servizi on line dell’Ateneo, per i quali è necessaria l’autenticazione; m) Prova di verifica delle conosc...
Approvazione ed entrata in vigore. 1. Il presente regolamento, deliberato dalle competenti strutture accademiche, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Con l’entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, fatta salva la vigenza di specifiche prescrizioni di normative comunitarie e statali relative a singoli corsi di laurea, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari comunque in contrasto.
Approvazione ed entrata in vigore. 1 Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’efficacia dell’atto di approvazione. Il presente Regolamento sarà disponibile nei siti internet dell’Ente d’Ambito e del Gestore nonché trasmesso ai Comuni Soci ed alle Associazioni di categoria. 2 Il presente Regolamento è parte integrante della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Ente d’Ambito. 3 Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Xxxxxx e Fermo”. 4 L’Ente d’Ambito in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme del presente Regolamento. Le modifiche saranno comunicate dal Gestore sulla prima fatturazione utile. 5 L’Utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.

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  • Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

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  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.