Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma Clausole campione

Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativo, prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, contenente almeno le seguenti informazioni : • le attività da svolgere e la suddivisione in fasi consecutive del lavoro; • le responsabilità; • la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico di lavoro; • i tempi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di enti esterni (VVF, Comune, Sovrintendenza, ecc.); • i tempi per l’approvvigionamento dei materiali e per l’avvio del cantiere; • i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase dei lavori o alla fine di ogni macro-attività; • i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline; • i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi; • i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti; • i tempi per gli smantellamenti; • la durata dei noli; • i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere; • i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazione di conformità, certificati di prova, ecc.); • i tempi per i collaudi tecnici e amministrativi. L’Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinanto con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni. Nel caso di opere di particolare complessità, il Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall’Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla DL. Il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo interve...
Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. 1. Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, l’Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere. 2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente). 3. Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l’esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell’Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 4. In caso di ritardo sul programma approvato, l’Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi. 5. L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggior...
Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma. 1. Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, l’Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere. 2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente). 3. Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d'apportare ‐ in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere ‐ senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora l’esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell’Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 4. In caso di ritardo sul programma approvato, l’Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi. 5. L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno riconosciute alla ditta le maggior...

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Programma di Ricerca Titolo della Ricerca (e sottoprogramma di ricerca): Il progetto di spazi e servizi per incentivare forme di relazione e interazione Ricerca di opportunità all'interno di spazi dedicati all'innovazione e produzione di conoscenza Questa ricerca si occuperà di un posizionamento teorico attraverso la letteratura e casi studio per fornire una panoramica sull'intersezione degli elementi e variabili ambientali che sono protagonisti nel processo di previsione di nuovi e futuri scenari di innovazione e sviluppo di spazi urbani, con un particolare focus sugli spazi di produzione di conoscenza e innovazione. La ricerca sarà attuata attraverso una metodologia sia quantitativa che qualitativa. Grazie alle tecnologie più diffuse, sono sorte nuove possibilità di ricerca sul comportamento ambientale spaziale. Una ricerca di tipo qualitativo mirerà invece alla progettazione di strumenti utili a raggiungere i sopracitati obbiettivi per coinvolgere attivamente utenti reali nella produzione e prefigurazione di nuovi scenari. Il programma avrà una durata di 12 mesi e prevede attività desk presso il Dipartimento di Design e sul campo negli eventuali contesti territoriali, nazionali o internazionali coinvolgibili. - saper governare gli strumenti e le metodologie di ricerca nell'ambito disciplinare di Spatial and service design; - saper costruire una metodologia adatta agli obbiettivi preposti; - aver conoscenza degli strumenti da utilizzare nelle varie fasi investigative per la co-progettazione di spazi e servizi; - avere ottime capacità di interazione con gli strumenti di divulgazione offline e online dei risultati; - avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e una conoscenza base di una seconda lingua (preferibilmente cinese); - essere in grado di preparare ed elaborare progetti di ricerca congiunti; - avere esperienza sul tema di ricerca proposto.

  • FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 950 15/06/17 GARA N. 6719657 - PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI GUIDE, INTRODUTTORI, CATETERI DIAGNOSTICI, CATETERI GUIDA PER INTERVENTISTICA CORONARICA E PERIFERICA (N. 55 LOTTI) AMMISSIONE DITTE AL PROSIEGUO DELLA GARA DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 951 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW DI GESTIONE CO118 DELLE CENTRALI IN USO PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PRESSO L'AZIENDA UNIVERSITARIA PISANA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 981 DEL 11/08/2016, STIPULATA CON LA DITTA GRUPPO INFORMATICO SRL, PER L'AUSL TOSCANA CENTRO E L'AUSL TOSCANA NORDOVEST UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 952 15/06/17 ADESIONE, PER L'AOU CAREGGI, ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 306 DEL 01/03/2017, PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI PER OFTALMOLOGIA, PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E DEL SEGMENTO POSTERIORE, CON SISTEMA DI OCT INTEGRATO DA DESINARSI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA. UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 953 15/06/17 ADESIONE ALLACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 562 DEL 26/11/2014, PER LA FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI ELETTROBISTURI DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, DELLA DURATA DI 24 MESI, DELLAZIENDA USL XXXXXXX XXX XXX - XXXXX 0 DITTA MOVI SPA UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 954 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 3 CENTRIFUGHE DA TERRA PER IL LABORATORIO DI SAN XXXXXXXX XX XXX DELLA AUSL TOSCANA CENTRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 65 DEL 28/02/2014, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, RINNOVATA CON DETERMINAZIONE N. 406 DEL 17/03/2017 DI ULTERIORI 3 ANNI UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 955 15/06/17 ADESIONE DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, DELLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DELLA FONDAZIONE TOSCANA XXXXXXXX XXXXXXXXXX, DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E DELLAZIENDA USL TOSCANA SUD EST, ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI, CONGELATORI ED APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO DA DESTINARSI ALLESTAR ED ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLAGGIUDICAZIONE N. 1349 DEL 08/11/2016 LOTTO UNICO - RTI KW APPARECCHI SCIENTIFICI - UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 956 15/06/17 RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE XXXXXXX XXXXXXX.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.